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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2159/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
Parte_2
E
CP_1
All'udienza del 20/06/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. GRASSO CESARE ALESSANDRO e per l'avv. Giulio Lavaggi, in sostituzione Parte_2
dell'avv. LAVAGGI GIUSEPPE, per l'avv. Doriana Alaimo, in sostituzione dell'avv. CP_1
Ivano Marcedone.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti, verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 20/06/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2159 /2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRASSO CESARE ALESSANDRO e dall'avv. , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. , P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avvocato Ivano Marcedone, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
(c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lavaggi Giuseppe, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente- contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e avviso di addebito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/07/2023 proponeva opposizione Parte_1
alla intimazione di pagamento n. 29820239003725854/00, notificata a mezzo pec in data
23/06/2023, che incorpora l'avviso di addebito n.59820210001311731000 relativo a contributi previdenziali dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 2019 e 2020. A fondamento del ricorso eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica in quanto l'avviso di addebito ivi indicato faceva parte di un precedente atto di pignoramento;
la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7 e 17 – L. n. 212/2000, art. 3 – L- n.
241/1990; l'omessa notifica del prodromico avviso di addebito incorporato nella intimazione di pagamento;
l'inesistenza dei presupposti per la richiesta contributiva e per l'iscrizione alla Gestione commercianti perché la ricorrente ha cessato l'attività di commercio dal 31/12/2015. Allegava tra l'altro l'atto di pignoramento presso terzi e la visura camerale storica.
CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, eccepiva la infondatezza della eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito (depositava prova della notifica) la conseguente incontestabilità del merito della pretesa creditoria che si è cristallizzata decorsi i termini per l'impugnazione dell'avviso di addebito.
Con memoria depositata il 14/11/2023 si costituiva Parte_2
e, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'
[...] [...]
in ordine alle doglianze asseritamente imputabili all'ente impositore;
Controparte_4
l'infondatezza della eccezione di illegittimità della intimazione per violazione del ne bis in idem evidenziando che l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato in data
09.12.2022 mentre l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio è stata notificata in data 23.6.2023 , che il procedimento esecutivo cui fa riferimento parte ricorrente si è concluso prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta e che la differenza fra i crediti azionati (66.590,96) e le somme pignorate ed incassate (42.440,80) evidenzia come al termine del pignoramento la sig.ra fosse ancora debitrice dell' Pt_1
. Parte_2
La causa veniva istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve darsi atto che l'opposizione è ammissibile perché depositata in data 06/07/2023 nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica della intimazione di pagamento () stabilito dall'art. 24, comma 5 del dlgs n. 46/1999 , come provato dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione.
L'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito incorporato nella intimazione CP_ di pagamento opposta è infondata. L' ha dato prova della regolare notifica dell'avviso di addebito depositando l'avviso di ricevimento della raccomandata consegnata a mani della destinataria signora in data 27/11/2021. La prova della notifica Parte_1 dell'avviso di addebito rende definitiva e non più contestabile la pretesa creditoria portata dall'intimazione di pagamento. Pertanto, la eccezione di non debenza dei contributi per inesistenza dei requisiti per la iscrizione alla gestione commercianti è inammissibile perché avrebbe dovuto essere avanzata con opposizione all'avviso di addebito da proporsi nei temini di legge decorrenti dalla notifica dello stesso.
Anche le eccezioni relative alla intimazione di pagamento sono infondate.
L'eccezione di carenza motivazionale è infondata. L'intimazione di pagamento opposta contiene tutti gli elementi previsti dalla legge e necessari alla comprensione della pretesa creditoria azionata, inoltre, l'eventuale vizio deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo . Il diritto di difesa del ricorrente non ha subito alcuna lesione, come dimostra la compiuta opposizione svolta dal ricorrente.
È altresì infondata l'eccezione di violazione del “ne bis in idem” e di asserita illegittimità della intimazione per essere i contributi richiesti oggetto di un precedente pignoramento eseguito.
L'atto di pignoramento depositato dal ricorrente è un pignoramento presso terzi azionato da per “tributi /entrate , oltre interessi sanzioni e oneri di Parte_2
riscossione” per un totale di 66.590,96. L' in qualità di terzo pignorato ha reso la CP_1
dichiarazione di essere debitore nei confronti di per euro 42.440,80 a titolo Parte_1
di pensione e/o di altre indennità relative al cessato rapporto di lavoro.
Nell'atto di pignoramento sono contenuti numerose cartelle e numerosi avvisi di addebito recanti data di notifica e altresì data di notifica della relativa intimazione di pagamento notificata. Anche l'avviso di addebito n.59820210001311731000 impugnato nel presente giudizio è tra quelli elencati nell'atto di pignoramento , ma per esso non era ancora stata fatta alcuna intimazione di pagamento successiva alla notifica dell'avviso e precedente al pignoramento.
Come evidenziato da e non contestato dal ricorrente , il pignoramento ha consentito di CP_5
recuperare soltanto parte delle somme dovute da e, pertanto Parte_1 Parte_1
all'esito dello stesso è rimasta debitrice. Conseguentemente Parte_2
ha provveduto a notificare la intimazione di pagamento per l'avviso n.
[...] Ne deriva che è infondato il rilievo secondo il quale l'agente della riscossione con la intimazione opposta pretenderebbe di procedere esecutivamente per il recupero di somme già recuperate.
In conclusione, tutte le censure alla intimazione di pagamento e all'incorporato avviso di addebito sono infondate o tardive e il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente e in favore delle resistenti in persona del legale rappresentante p.t., e liquidate come in dispositivo nella misura dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della natura documentale della causa, e i compensi ridotti ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.M.
55/2014 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- rigetta l'opposizione.
- condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 1900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da pagarsi in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 20/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
59820210001311731000 , unico per il quale non era stata ancora fatta intimazione tra quelli dell'elenco.