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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 626 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Magliano in Toscana (Gr), Zona Sant'Andrea n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv.
Guido Verdiani, elettivamente domiciliato presso e nel suo Studio in Grosseto, Via della Pace 164, giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti notaio di Roma, ed Per_1
elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro, per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, in via principale, accertare e dichiarare la non ripetibilità delle somme dedotte da parte di come indebitamente percepite, e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 131/2024 CP_1
del 07/05/2024 del Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro (R.G. n. 383/2024) notificato in data
05/06/2024 emesso nei confronti del Sig. ; Parte_1
in subordine, e nella denegata ipotesi in cui non si ritenga la non ripetibilità delle somme dedotte da parte di come indebitamente percepite, riformare il decreto ingiuntivo e ridurne CP_1
l'importo a quanto risulti di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Opposto:"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa,
CP_ assolvendo l' da ogni domanda ex adverso formulata.
Con vittoria di spese, competenze professionali”.
FATTO E DIRITTO
1. In data 15 luglio 2024 proponeva ricorso in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 131/2024, pronunciato dal Tribunale di Grosseto Sezione Lavoro nel procedimento numero 383/2024 R.G., con il quale gli è stato ordinato di pagare in favore del creditore la somma di euro 10.509,15 oltre spese. L'opponente lamentava CP_1
l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall'Istituto sul presupposto (i) della mancata ricezione da parte sua delle comunicazioni del 11/09/2014 e del CP_1
24/05/2015 (assumendo d'aver ricevuto solo la diffida del 17/07/2019) e (ii) comunque l'irripetibilità delle somme dal momento che l'indebito è configurabile soltanto dal momento in cui venga comunicato formalmente l'atto con cui si porti a conoscenza del percipiente l'accertamento del venir meno del requisito reddituale. Nella fattispecie, risulterebbe dalle stesse deduzioni dell' che la comunicazione mediante modello CP_1
TE08 della rideterminazione dell'importo della pensione, in virtù dei redditi già da tempo conoscibili dall' , è stata inviata soltanto in data 11/09/2014, data a partire dalla quale CP_1
risulterebbe ripetibile ogni eventuale indebito. Ciò premesso, concludeva come in epigrafe compiutamente riportato, deducendo la legittimità della pretesa solo per l'avvenire e non anche per il periodo precedente l'accertamento dell'Istituto in ragione della natura assistenziale della provvidenza e della condizione di buona fede dell'accipiens.
2. Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per carenza probatoria CP_1
circa i fatti costitutivi del diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite;
produceva prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'opponente delle diffide e, nel merito, evidenziava la circostanza che l'opponente doveva ritenersi a conoscenza d'aver superato i limiti reddituali previsti dall'art. 8 della l. 638/83 dal momento che ciò era dovuto alla percezione da parte sua di redditi da lavoro.
3. Alla prima udienza del 2.10.2024 le parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano fissarsi udienza per la decisione della causa. Ritenutane la natura documentale, all'odierna udienza - tenutasi nelle forme della trattazione scritta - la causa è stata decisa mediante deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. L'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito. La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria. L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
Differente è dunque la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale. L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone infatti che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui:
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
2.L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
Come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e 10924/90).
6. Ciò detto per l'indebito previdenziale, la Corte costituzionale ha riconosciuto come “non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; si vd. anche, in senso analogo,
Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
In ambito assistenziale si è andato dunque affermando (vd. Cass. sent. n. 28771/2018) un quadro tale per cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi:
− all'art. 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore (…) degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
− all'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Da ciò – ragiona la Corte nel citato arresto n. 28771/2018 - si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario.
La S.C. ha quindi stabilito che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. L'organo nomofilattico ha ricordato, ancora una volta, come il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenti tratti speciali rispetto al sistema civilistico, che trova invece la sua fonte regolatrice nell'art. 2033 c.c. in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” laddove le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” del pensionato (richiamo a Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore
(Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
In definitiva, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato nel
CP_ senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell' vadano a pesare sul pensionato che, senza colpa, ha ricevuto somme in realtà non dovute. La Corte ha quindi motivatamente
CP_ respinto l'opposta tesi, propugnata dall' che avrebbe voluto la ripetibilità come regola generale ogni volta in cui si accerti il venir meno dei requisiti della prestazione
(opposta regola che, secondo l' , troverebbe invece fondamento nel disposto CP_1
dell'art. 42, co. 5, del d.l. 269/2003, conv. in legge 326/2003, in tema di verifiche telematiche dei redditi). Tale linea interpretativa è stata confermata con la sentenza 12 giugno 2019, n. 15759 e n. 26036 del 15 ottobre 2019.
Ancora con ordinanza n. 12608/2020 la Suprema Corte ha affermato in materia il seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”. E ha inoltre chiarito quanto segue:
– “2. (…) All'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento);” 16. (…)“La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. 17.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 18.- Infine va osservato che in nessun caso si CP_1 possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già CP_1 CP_1
conosce.
La Cassazione è poi ritornata in tempi più recenti sul tema degli indebiti assistenziali con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, tracciando da un lato, ancora una volta, una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, e riaffermando, per altro verso, come la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugga alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c. Il Supremo Collegio, richiamando la propria giurisprudenza (tra le altre, la sentenza n. 28771 del 09/11/2018 e l'ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), ha stabilito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
I suddetti approdi sono stati rielaborati in modo articolato anche in una recente sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, 31 gennaio 2023, n. 229. In particolare, in tema di requisiti reddituali e oneri di comunicazione di eventuali variazioni, la Corte territoriale romana ha così chiarito che:
– nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto CP_1
previdenziale;
– inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1
telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1
incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_1
– inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, CP_1 quindi, l' già conosce. CP_1
7. La pensione di invalidità civile è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale, discendente da un principio solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e accolto dall'articolo 38 Cost., che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere». La materia è regolata dall'art.12, Legge 30 marzo 1971, n. 118. La norma in questione prevede, infatti, che “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per
l'accertamento della inabilità”.
8. Nel caso in esame, si tratta di ratei di pensione di invalidità relativi al periodo dal
01/06/2010 al 31/12/2013 percepiti nonostante il superamento, nel periodo stesso, dei limiti reddituali stabiliti. CP_ L' ha comunicato la prima diffida nel settembre 2014 e la questione della compiuta ricezione di tale atto, come dei successivi, è da ritenersi superata poiché, a seguito della memoria di costituzione dell' , parte opponente più nulla ha replicato sul punto. CP_1
Escluso il dolo del percettore, l' avrebbe più tempestivamente potuto provvedere a CP_1
rideterminare le conseguenze del maggior reddito dichiarato dall'opponente, trattandosi di dati conoscibili dall' stesso. CP_1
Come detto, infatti, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del CP_1
controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di presta.
L' si doveva limitare quindi a chiedere la ripetizione di quanto eventualmente erogato CP_1
dall'accertamento in avanti, senza ripetere la prestazione assistenziale somministrata fino a quel momento;
prestazione che, data la sua funzione precipua, non può essere oggetto di restituzione.
Al caso specifico si attaglia anche il precedente comunitario costituito dalla pronuncia, ai sensi degli artt. 34 e 36 della convenzione, della Corte europea dei diritti dell'Uomo con sentenza dell'11 febbraio 2021 - Ricorso n. 4893/13 - Causa contro l'Italia. Pt_2
9. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda deve essere accolta dichiarandosi non ripetibili dall' le somme percepite dal nel periodo in CP_1 Pt_1
contestazione.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale o sopravvenuta, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (così, tra le altre, Cass. sent. n. 21840/2013).
Va infine richiamato il principio secondo cui, revocato il decreto ingiuntivo, il Giudice deve regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (così, ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
In ragione di ciò, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 e ss.ii. in relazione al valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1
provvede: - accertata e dichiarata l'illegittimità della domanda di pagamento della somma di euro
10.509,15 azionata in monitorio da a titolo di ripetizione della pensione di CP_1
invalidità erogata all'opponente nel periodo dal 01/06/2010 al 31/12/2013,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto numero 131/2024, pronunciato da questo Tribunale in data 7 maggio 2024;
- condanna l' , in persona del l.r. pro tempore, alla rifusione in favore di parte CP_1
ricorrente delle spese di giudizio che liquida, per le due fasi, in € 3.000 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso