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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 506/23 Oggi 28 maggio 2025 alle ore 11,32 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Domenico Laudani, noto all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti CP_1
collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 11,35 alle ore 11,39 per discussione in causa R.G.
361/24, di nuovo sospesa dalle ore 13,01 alle ore 13,18 per causa R.G. 361/25, ancora sospesa dalle ore 13,28 alle ore 13,55 per cause R.G. 378/25 e 407/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del
Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,34).
Alle ore 16,01 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,02
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della g.o.t. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 506 /2023 R.Lav.
promossa da:
, residente a Cetona (SI), elettivamente domiciliato in Via XIII Traversa n. 55, a Controparte_2
Belpasso (CT) presso lo studio dell'avvocato Domenico Laudani dal quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso ordinanza di ingiunzione n. OI-000416007 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_1
tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni“VOGLIA L'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni contraria ed avversa difesa, così statuire: Preliminarmente, sospendere gli atti impugnati unitamente alla portata esecutiva e/o l'idoneità a produrre effetti di qualunque genere;
Ancora preliminarmente, valutata l'estraneità della ricorrente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra o, comunque, disporne l'estromissione Controparte_2 dalla controversia accogliendo la domanda di chiamata in giudizio o l'estensione dello stesso all'indirizzo del nella persona del Curatore (Dott.ssa Controparte_4 Per_1
; In via principale, annullare e/o dichiarare nulla le ordinanza-ingiunzione opposta e gli
[...]
atti presupposti, collegati o in essa richiamati o, ancora, conseguenti;
Dichiarare, comunque, inesistente la coobligazione o solidarietà personale dell'opponente nei confronti delle pretese CP_ creditorie dell' azionate ed opposte per le ragioni di cui in narrativa;
Annullare le sanzioni siccome comminate dall' ed ogni eventuale pretesa contributiva per gli altri motivi di merito CP_1
(anche quelli in senso stretto) e per quelli di legittimità siccome complessivamente espressi nell'esposizione dei motivi di ricorso;
Per l'effetto, comminare ovvero estendere l'annullamento o la declaratoria di nullità a tutti gli atti presupposti, connessi o collegati all'ordinanza – ingiunzione oggetto di ricorso;
Statuire, ancora e per l'effetto delle superiori declaratorie richieste, la non debenza da parte della sig.ra per qualunque pretesa o presunto credito, Controparte_2 comunque denominato o ritenuto, riferito o riferibile all'ordinanza-ingiunzione, all'eventuale seppur non esplicitato rapporto di lavoro e a tutti gli altri atti presupposti e/o alle vicende collegate;
In subordine, considerate le ragioni di opposizione, nel caso in cui il Decidente ritenesse di confermare le ragioni avversarie, ovvero rilevasse elementi di sanzionabilità ai danni dell'odierno ricorrente, si chiede di voler disporre il pagamento nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche alla luce dell'esistenza di cause giustificative e scriminanti o, in via estremamente gradata e in ulteriore subordine, nella misura dei minimi edittali ai sensi della Legge 689/81 o della normativa di maggiore favore per il contribuente. Il tutto con vittoria di spese e di compensi.”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la medesima nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare la ricorrente tenuta Parte_1 al pagamento , in favore dell' , delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di CP_1 causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali , per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati. In ogni caso, in via del tutto subordinata, in denegata ipotesi, si chiede che l'Ill. mo Signor Giudice, in caso di parziale annullamento o modifica delle ordinanze opposte, voglia rideterminare le sanzioni inflitte nella misura risultante dovuta in relazione alle circostanze di fatto e diritto accertate, in misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. In ogni caso , con la condanna del ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 28 maggio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio assumendo il difetto di legittimazione passiva e l'inesistenza di solidarietà a fronte dell'intervenuto fallimento della dichiarato con CP_4 sentenza n. 122/18 dal Tribunale di Firenze, eccependo l'impossibilità per la ricorrente di prendere iniziative e compiere atti o di agire in nome e per conto della società fallita. Ha poi lamentato la mancata notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità dell'atto impugnato, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81 per mancata contestazione nel termine di 90 gg., il superamento del termine quinquennale per l'adozione dell'ordinanza impugnata.. Nel merito ha, poi, eccepito la nullità dell'ordinanza impugnata stante la mancata indicazione dell'entità della commessa violazione ed il difetto di motivazione, la errata ed illegittima duplicazione degli avvisi di accertamento, la mancanza di prova sulle condotte sanzionate, la mancanza di prova in ordine al rapporto di lavoro che avrebbe generato l'omissione contestata, l'omessa indicazione della concreta violazione asseritamente commessa dalla ricorrente, sostenendo, altresì, che nel periodo in cui la era la legale rappresentante della società avrebbe posto in essere tutti gli adempimenti CP_2
contributivi dovuti. Ha, infine, eccepito la sproporzione e ed irragionevolezza della sanzione comminata sulla base della norma sopravvenuta, lamentando, infine, la violazione del diritto del difesa, delle norme sulla privacy e la violazione del codice del consumo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe
Si è costituto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
eccependo che l'ordinanza di ingiunzione qui impugnata scaturisce dai precedenti avvisi di accertamento regolarmente notificati alla società ricorrente, in relazione ad omissioni contributive per i mesi di maggio – giugno – luglio – agosto - settembre – ottobre e novembre 2016, rilevando il mancato o ritardato versamento delle quote di contributi a carico dei lavoratori, per un totale di euro
3.070,89, precisando che detti avvisi di accertamento erano stati notificati anche alla società obbligata in solido, come da documentazione depositata, lamentando, quindi, il mancato pagamento nel termine di legge delle somme di cui alla prodromica diffida, contestando la prescrizione del credito, come specificato insistendo per la reiezione del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, in subordine di rideterminare la sanzione come dovuta. Ha, infine , evidenziato che a fronte della sopravvenuta normativa era stato effettuato il ricalcolo della sanzione e che le somme dovute risultano essere euro 6.141,78, come da atto in autotutela depositato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Fallite le trattative intercorse all'esito della rideterminazione la causa è stata ritenuta pronta per la decisione su base documentale.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita decadenza per omessa contestazione degli illeciti accertati entro il perentorio termine di 90 giorni
La presente decisione viene presa secondo principio della ragione più liquida per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (v. Cass. n. 11458 del 2018; Cass. n. 12002 del 2014; SS.UU.
n. 9936 del 2014 ).
Pacifico ed incontestato, poiché ammesso dallo stesso che le ordinanze di ingiunzione CP_1 qui impugnate hanno ad oggetto le sanzioni i conseguenti al mancato o ritardato versamento delle le omissioni contributive per i mesi di maggio – giugno – luglio – agosto - settembre – ottobre e novembre 2016.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8/16, avvenuta in data 6 febbraio 2016, i fatti posti a fondamento dei provvedimenti qui impugnati sono stati oggetto di depenalizzazione e all'art. 9 del richiamato D. Lgs. 8/16 è espressamente previsto “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento.
Orbene, per quanto emerge dagli atti di causa e come ammesso dallo stesso gli avvisi CP_1 di accertamento prodromici all'emissione delle ordinanze di ingiunzione impugnate sono stati notificati a novembre 2017, ma l' non ha provato, e gravava sullo stesso detto onere CP_1 probatorio, se nel caso di specie gli accertamenti espletati avevano messo in condizione l' di CP_1 rilevare l'omissione contributiva contestata nei 90 giorni antecedenti le notifiche del novembre
2017.
In assenza della detta prova ed in base alla richiamata norma l' avrebbe dovuto CP_1 notificare, a pena di decadenza ed improcedibilità degli atti successivi, gli avvisi di accertamento entro e non oltre 90 giorni dal novembre 2016, ovvero provare che la notifica effettuata nel novembre 2017 era stata effettuata nei 90 giorni successivi agli accertamenti che avevano portato a rilevare la detta omissione contributiva.
In assenza di detta prova emerge per tabulas che la notifica dell'avviso di accertamento effettuata a novembre 2017 è palesemente tardiva e posta in essere in violazione del detto termine perentorio.
Non vi è, infatti, prova, né a monte è stato dedotto dall' , che l'accertamento effettuato CP_1 dall'Istituto in base a verifica operata sugli archivi fosse avvenuto nei 90 gg. precedenti il novembre 2017, poiché ex art.14, ultimo comma, L.24 novembre 1981, n.689 “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto”
L'eccezione sul punto è, pertanto, fondata e deve essere accolta con conseguente accertamento che la ricorrente nulla deve all' per i titoli per cui è giudizio, nemmeno nella CP_1 misura rideterminata all'esito della nuova norma, dovendosi rilevare che l'unico effetto sopravvenuto a seguito dell'atto di autotutela emesso dall' è la caducazione dell'atto CP_1 direttamente impugnato in questo giudizio che non esonerava il giudicante dall'accertamento nel merito della sussistenza del diritto a fronte della eccepita decadenza.
L'accoglimento della domanda sulla predetta eccezione preliminare assorbe le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente.
Sulle spese di lite
Passando, poi, ad analizzare il problema delle spese giudiziali, appare doveroso rilevare da un lato che la ricorrente nel merito NON ha espressamente e debitamente contestato le omissioni contributive poste a fondamento degli atti impugnati, dall'altro che la determinazione delle sanzioni sulla base della norma sopravvenuta sarebbe stata congrua se non si fosse perfezionata la decadenza accertata. Sussistono, quindi, a parere del giudicante i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite fra le parti costituite.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accerta e dichiara l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per omessa notifica nel termine di cui all'art. 14 L. 689/81, conseguentemente accerta e dichiara che la ricorrente nulla deve all' per i titoli per cui è giudizio;
CP_1
2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, per le motivazioni su estese;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 28 maggio 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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