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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.4772/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4772/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente TRA nata ad [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliata in Salerno al c.so V. Emanuel
[...] dell'avv. Irma Maria Sgroia dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla costituzione del nuovo difensore RICORRENTE E
nato ad [...] il [...], C.F: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Salerno alla Via Trento dell'avv. Anna Sassano dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. LAURA LANDI, quale curatrice speciale dei minori nato ad Persona_1
Agropoli il 22.06.2011, nata ad [...]2015 Persona_2 rappresentata e difesa da s TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 31.05.2022, premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ta 08.09.2015 nel CP_1
Comune di Capaccio (SA) e che, dall' union no nati due figli, R_
nato ad [...] il [...] e nata ad [...]
[...] Persona_2
5, chiedeva la pronuncia della li effetti civili del matrimonio, precisando che, con sentenza non definitiva nr. 631/2022, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la decadenza della potestà genitoriale in capo al sig. , l'affidamento esclusivo a suo favore CP_1
e l'obbligo, a carico del padre, di corrispondere la somma mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei due figli. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, CP_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del ma tava quanto allegato dalla ricorrente, richiedendo così l'affido condiviso dei figli minori, oltre che l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli, nella misura massima di euro 300,00 mensili. Si costituiva altresì l'avv. Laura Landi, nominata curatrice speciale dei minori e , in ragione dell'elevata conflittualità manifestata dalle parti e R_ Per_2
e i valutare la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente.
2. In data 21 marzo 2023 dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza del resistente, il Giudice Delegato confermava i provvedimenti già emessi in sede di ordinanza presidenziale e, in particolare, l'affidamento super esclusivo alla madre dei minori. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed istruita la causa, il G.I. riservava la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1507/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Decadenza della responsabilità genitoriale e provvedimenti ulteriori Sul punto, giova premettere che, anche a seguito della riforma operata con l. n. 219/2012 e delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, i provvedimenti di cui all'art. 330 c.c. restano di competenza del Tribunale per i minorenni. (vd. Corte Cost. n. 134/2016). Tuttavia, già il dlgs nr. 154/2013 aveva stabilito che, in pendenza di un giudizio di separazione, di divorzio o di un procedimento ex art. 316 , e fino alla sua definitiva conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale dovessero essere proposte dinanzi al giudice ordinario, da individuarsi nel Tribunale se fosse stato in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, in pendenza del termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello (Cass. 3490/2021; Cass. n. 17931/2016; Cass. n. 1349/2015). Se, invece, la domanda ex artt. 330 o 333 c.c. fosse stata proposta antecedentemente all'instaurazione del giudizio di separazione o divorzio o di regolamentazione dell'affido di figlio nato da convivenza more uxorio sarebbe rimasta ferma la giurisdizione del giudice minorile (Cass. n. 20202/2018), stante il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni (Cass. 16340/2021). L'art. 38 disp. Att. c.c. è stato tuttavia modificato dall'art. 1, comma 28, l. n. 206/2021 che, con decorrenza dal 22 giugno 2022, ha stabilito che la competenza del Tribunale ordinario si configura anche quando, successivamente all'instaurazione dinanzi al Tribunale per i minorenni di un procedimento ex artt. 330/333 c.c., venga promosso giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, ovvero procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore, sicché in questi casi il Tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. Ciò inteso, nel caso di specie, come è stato correttamente indicato nel decreto 815/22 del Tribunale per i minorenni di Salerno, dichiaratosi incompetente funzionalmente, l'instaurazione di un procedimento di divorzio radica la competenza sulla domanda ex art. 330 c.c. nel Tribunale ordinario.
Ebbene, al riguardo giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il giudice possa pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. I provvedimenti de quo, dunque, sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. 18562/16); non costituiscono, quindi, una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. 14145/2017). Quanto ai presupposti, la decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. 12237/23, Cass. 14145/2023). Il grave pregiudizio per il minore viene solitamente individuato in re ipsa, nella difficile situazione ambientale nella quale versa il minore. Può trattarsi di un pregiudizio di natura sia morale che materiale, intendendosi, con il primo, la mancanza dell'irrinunciabile complesso di condizioni necessarie al normale svolgimento della vita materiale del minore. Per quanto concerne, infine, l'accertamento delle condotte pregiudizievoli, la Cassazione ha ritenuto illegittima la decisione che, nel non ritenere sussistenti i presupposti per la declaratoria di decadenza del padre, risulti fondata esclusivamente su dichiarazioni del minore rese nel corso di audizione giudiziale e sulla dedotta assenza di violenze direttamente esercitate su questi dal genitore, laddove manchi una approfondita disamina delle circostanze circa l'assistenza del minore alle violenze esercitate sulla madre, l'entità e la frequenza di tali evenienze e le ripercussioni che le condotte violente, denunziate dalla madre, possano avere avuto sul minore. Tali omissioni sono state reputate ancor più gravi alla luce degli specifici doveri e poteri istruttori officiosi di cui è titolare il giudice in materia minorile, da ritenersi tanto più intensi quanto più incisivo è l'oggetto dell'accertamento che deve essere eseguito in relazione alla valutazione prognostica del preminente interesse e del minor pregiudizio per i minori, come accade nei giudizi conformativi della responsabilità genitoriale (C. 24118/2022). Al contempo, è stato invece reputato illegittimo il provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale dei genitori biologici nel caso in cui il progressivo allontanamento del minore – collocato in affido etero-familiare - dai genitori medesimi sia stato dettato dall'oggettiva mancanza di tempestiva e continuativa predisposizione di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali, incaricati dal giudice di rendere operativa la relazione con il minore (C. 33147/2022). Quanto al caso di specie, come anche emerso dal decreto 815/22 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, il sig. , dedito abitualmente all'uso di sostanze CP_1 stupefacenti (tra cui crack) ha po ssere condotte aggressive e violente tali da procurare gravi conseguenze sul sano sviluppo dei bambini tanto da essere stato sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Al riguardo, come riportato nel provvedimento de quo, infatti, la ricorrente ha riferito che, non appena il sig. era venuto a conoscenza delle intenzioni CP_1 della ricorrente di porre fin atrimonio, lo stesso avrebbe iniziato a minacciarla proferendo frasi del tipo “so come farti male, ti sgozzo i bambini” e ancora “se mi lasci non ti farò stare più con nessuno … io ti sfregio la faccia, ucciderò anche i tuoi genitori che ti hanno portato via da me”, per tali ragioni, la ricorrente si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Capaccio Scalo per denunciare l'accaduto. Che il sig. , poi, non sia più dedito all'utilizzo di sostanze CP_1 stupefacenti non è em gli atti di causa, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo. Nelle comparse conclusionali, tuttalpiù, è riportata l'intenzione del resistente di intraprendere un percorso di disintossicazione, percorso che, all'attualità, non risulta essere stato iniziato (cfr. comparsa conclusionale, pag. 5: si ribadisce che il sig è pronto ad intraprendere un percorso genitoriale e CP_1 all'interno del carcer cando di riprendere in mano la sua vita, cercando di allontanarsi definitivamente dal mondo della droga). Ad ogni modo, anche a seguito della carcerazione del resistente, i rapporti con i figli non sono migliorati;
infatti, ascoltati all'udienza del 3.12.2024, i minori hanno palesato la loro ferma volontà di non voler più rivedere il padre, vista anche l'assenza di bei trascorsi insieme. , ad esempio, ha dichiarato di non R_ sentire la sua mancanza e di non iù rivedere, non avendo nemmeno ricevuto chiamate di nessun tipo dal padre. , poi, ha specificato di aver visto Per_2 il padre quando era piccolissima ma solo co tempo e di star bene con la madre. Che il padre, specialmente dopo l'arresto, sia stato totalmente assente dalla vita dei figli lo ha dichiarato anche la curatrice, la quale ha specificato che
, oltre a non farsi carico dei bisogni materiali, non soddisfa neanche le CP_1
e di “assistenza morale” ex art. 315 bis c.c. La stessa ascoltata all'udienza del 7 settembre 2021 ha dichiarato di non Pt_1 essersi a agli incontri del padre con i figli e di aver sempre provato a far recuperare i loro rapporti, nonostante il divieto di avvicinamento (L'ultima volta che i bambini hanno visto il padre è stato l'anno scorso a Natale tramite videochiamata;
c'era già il divieto di avvicinamento ma gli ho sempre dato delle possibilità). Non risulta, poi, dagli atti di causa, se il padre abbia intrapreso percorsi di sostegno alla genitorialità, volti a recuperare, per quanto possibile, il rapporto con i figli. In conclusione, non è stato dimostrato, quindi, alcun interesse per la vita dei bambini, anzi, come riportato dalla curatrice pare che sia stato R_ particolarmente oppositivo a far visita al padre soprattutto do ilevato che il padre ha sospeso il mantenimento perché aveva saputo che la signora ta Pt_1 sostenendo il percorso del compagno – e padre del terzo figlio – presso u ità terapeutica, anche con partecipazioni in presenza. La curatrice, in merito a tale avvenimento, ha riportato che sia stato ferito per aver colto un dialogo R_ tra madre e padre ove quest'ult ava “se vonn o buon sann piglà o fetent” alludendo al fatto che, se i figli volevano il mantenimento, dovevano affrontare l'umiliazione di andare a far visita al padre in carcere. Probabilmente ha R_ vissuto questo “invito” come un ricatto e da allora (accadeva in prima sa) non ha voluto più andare a fare visita al padre. Le condotte del , dunque, sono profondamente violative dei doveri CP_1 prescritti agli artt . c.c., tanto da comportare un grave pregiudizio per il sano sviluppo dei figli. Ne deriva la necessità di disporre la decadenza della responsabilità in capo a con conseguente possibilità, per la sig. CP_1 [...]
di prendere tutte l inarie e straordinarie, relative alla vita Pt_1
e . R_ Per_2 In relazione, poi, alla domanda di conferma del divieto di avvicinamento del sig.
alla sig.ra e ai minori e , occorre rilevare che CP_1 Pt_1 R_ Per_2 ente il nu iare risulta tetto, considerato in particolare che il resistente è allo stato in carcere e tenuto conto che non sono stati riscontrati episodi ulteriori rispetto a quanto già valutato dal
[...] tra il padre e i figli minori Pt_2 olare, si evidenzia la necessità di prevedere anche sotto tale aspetto una tutela rafforzata per i minori, particolarmente provati per le vicende vissute, laddove il resistente dimostri di avere superato le proprie carenze genitoriali attraverso specifici percorsi di disintossicazione dall'uso di sostanze stupefacenti e psicologico e di sostegno alla genitorialità; pertanto, si dispone che gli incontri tra il padre e i figli minori avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto all'esito positivo di percorsi di disintossicazione dall'uso di sostanze stupefacenti e psicologico e di sostegno alla genitorialità da parte del resistente. Mantenimento dei figli minori Al riguardo, per ciò che concerne la condizione economica-patrimoniale delle parti, si osserva che non risulta depositata alcuna documentazione e che non si riscontrano modifiche della situazione preesistente;
pertanto, tenuto conto anche dell'attuale stato di detenzione del resistente, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
300,00 (€ 175,00 ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e , con decorrenza R_ Per_2 dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara nato ad [...] il [...], C.F: CP_1 C.F._2
, responsabilità genitoriale nei c
[...]
e ; Persona_1 Persona_2
b) dispon r i minori avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto all'esito positivo di percorsi di disintossicazione dall'uso di sostanze stupefacenti e psicologico e di sostegno alla genitorialità da parte del resistente c) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a di € 300,00, oltre rivalutazione secondo Parte_1 gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori con decorrenza dalla presente pronuncia;
d) dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al 50% alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
e) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4772/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente TRA nata ad [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliata in Salerno al c.so V. Emanuel
[...] dell'avv. Irma Maria Sgroia dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla costituzione del nuovo difensore RICORRENTE E
nato ad [...] il [...], C.F: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Salerno alla Via Trento dell'avv. Anna Sassano dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. LAURA LANDI, quale curatrice speciale dei minori nato ad Persona_1
Agropoli il 22.06.2011, nata ad [...]2015 Persona_2 rappresentata e difesa da s TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 31.05.2022, premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ta 08.09.2015 nel CP_1
Comune di Capaccio (SA) e che, dall' union no nati due figli, R_
nato ad [...] il [...] e nata ad [...]
[...] Persona_2
5, chiedeva la pronuncia della li effetti civili del matrimonio, precisando che, con sentenza non definitiva nr. 631/2022, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la decadenza della potestà genitoriale in capo al sig. , l'affidamento esclusivo a suo favore CP_1
e l'obbligo, a carico del padre, di corrispondere la somma mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei due figli. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, CP_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del ma tava quanto allegato dalla ricorrente, richiedendo così l'affido condiviso dei figli minori, oltre che l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli, nella misura massima di euro 300,00 mensili. Si costituiva altresì l'avv. Laura Landi, nominata curatrice speciale dei minori e , in ragione dell'elevata conflittualità manifestata dalle parti e R_ Per_2
e i valutare la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente.
2. In data 21 marzo 2023 dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza del resistente, il Giudice Delegato confermava i provvedimenti già emessi in sede di ordinanza presidenziale e, in particolare, l'affidamento super esclusivo alla madre dei minori. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed istruita la causa, il G.I. riservava la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1507/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Decadenza della responsabilità genitoriale e provvedimenti ulteriori Sul punto, giova premettere che, anche a seguito della riforma operata con l. n. 219/2012 e delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, i provvedimenti di cui all'art. 330 c.c. restano di competenza del Tribunale per i minorenni. (vd. Corte Cost. n. 134/2016). Tuttavia, già il dlgs nr. 154/2013 aveva stabilito che, in pendenza di un giudizio di separazione, di divorzio o di un procedimento ex art. 316 , e fino alla sua definitiva conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale dovessero essere proposte dinanzi al giudice ordinario, da individuarsi nel Tribunale se fosse stato in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, in pendenza del termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello (Cass. 3490/2021; Cass. n. 17931/2016; Cass. n. 1349/2015). Se, invece, la domanda ex artt. 330 o 333 c.c. fosse stata proposta antecedentemente all'instaurazione del giudizio di separazione o divorzio o di regolamentazione dell'affido di figlio nato da convivenza more uxorio sarebbe rimasta ferma la giurisdizione del giudice minorile (Cass. n. 20202/2018), stante il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni (Cass. 16340/2021). L'art. 38 disp. Att. c.c. è stato tuttavia modificato dall'art. 1, comma 28, l. n. 206/2021 che, con decorrenza dal 22 giugno 2022, ha stabilito che la competenza del Tribunale ordinario si configura anche quando, successivamente all'instaurazione dinanzi al Tribunale per i minorenni di un procedimento ex artt. 330/333 c.c., venga promosso giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, ovvero procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore, sicché in questi casi il Tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. Ciò inteso, nel caso di specie, come è stato correttamente indicato nel decreto 815/22 del Tribunale per i minorenni di Salerno, dichiaratosi incompetente funzionalmente, l'instaurazione di un procedimento di divorzio radica la competenza sulla domanda ex art. 330 c.c. nel Tribunale ordinario.
Ebbene, al riguardo giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il giudice possa pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. I provvedimenti de quo, dunque, sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. 18562/16); non costituiscono, quindi, una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. 14145/2017). Quanto ai presupposti, la decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. 12237/23, Cass. 14145/2023). Il grave pregiudizio per il minore viene solitamente individuato in re ipsa, nella difficile situazione ambientale nella quale versa il minore. Può trattarsi di un pregiudizio di natura sia morale che materiale, intendendosi, con il primo, la mancanza dell'irrinunciabile complesso di condizioni necessarie al normale svolgimento della vita materiale del minore. Per quanto concerne, infine, l'accertamento delle condotte pregiudizievoli, la Cassazione ha ritenuto illegittima la decisione che, nel non ritenere sussistenti i presupposti per la declaratoria di decadenza del padre, risulti fondata esclusivamente su dichiarazioni del minore rese nel corso di audizione giudiziale e sulla dedotta assenza di violenze direttamente esercitate su questi dal genitore, laddove manchi una approfondita disamina delle circostanze circa l'assistenza del minore alle violenze esercitate sulla madre, l'entità e la frequenza di tali evenienze e le ripercussioni che le condotte violente, denunziate dalla madre, possano avere avuto sul minore. Tali omissioni sono state reputate ancor più gravi alla luce degli specifici doveri e poteri istruttori officiosi di cui è titolare il giudice in materia minorile, da ritenersi tanto più intensi quanto più incisivo è l'oggetto dell'accertamento che deve essere eseguito in relazione alla valutazione prognostica del preminente interesse e del minor pregiudizio per i minori, come accade nei giudizi conformativi della responsabilità genitoriale (C. 24118/2022). Al contempo, è stato invece reputato illegittimo il provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale dei genitori biologici nel caso in cui il progressivo allontanamento del minore – collocato in affido etero-familiare - dai genitori medesimi sia stato dettato dall'oggettiva mancanza di tempestiva e continuativa predisposizione di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali, incaricati dal giudice di rendere operativa la relazione con il minore (C. 33147/2022). Quanto al caso di specie, come anche emerso dal decreto 815/22 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, il sig. , dedito abitualmente all'uso di sostanze CP_1 stupefacenti (tra cui crack) ha po ssere condotte aggressive e violente tali da procurare gravi conseguenze sul sano sviluppo dei bambini tanto da essere stato sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Al riguardo, come riportato nel provvedimento de quo, infatti, la ricorrente ha riferito che, non appena il sig. era venuto a conoscenza delle intenzioni CP_1 della ricorrente di porre fin atrimonio, lo stesso avrebbe iniziato a minacciarla proferendo frasi del tipo “so come farti male, ti sgozzo i bambini” e ancora “se mi lasci non ti farò stare più con nessuno … io ti sfregio la faccia, ucciderò anche i tuoi genitori che ti hanno portato via da me”, per tali ragioni, la ricorrente si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Capaccio Scalo per denunciare l'accaduto. Che il sig. , poi, non sia più dedito all'utilizzo di sostanze CP_1 stupefacenti non è em gli atti di causa, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo. Nelle comparse conclusionali, tuttalpiù, è riportata l'intenzione del resistente di intraprendere un percorso di disintossicazione, percorso che, all'attualità, non risulta essere stato iniziato (cfr. comparsa conclusionale, pag. 5: si ribadisce che il sig è pronto ad intraprendere un percorso genitoriale e CP_1 all'interno del carcer cando di riprendere in mano la sua vita, cercando di allontanarsi definitivamente dal mondo della droga). Ad ogni modo, anche a seguito della carcerazione del resistente, i rapporti con i figli non sono migliorati;
infatti, ascoltati all'udienza del 3.12.2024, i minori hanno palesato la loro ferma volontà di non voler più rivedere il padre, vista anche l'assenza di bei trascorsi insieme. , ad esempio, ha dichiarato di non R_ sentire la sua mancanza e di non iù rivedere, non avendo nemmeno ricevuto chiamate di nessun tipo dal padre. , poi, ha specificato di aver visto Per_2 il padre quando era piccolissima ma solo co tempo e di star bene con la madre. Che il padre, specialmente dopo l'arresto, sia stato totalmente assente dalla vita dei figli lo ha dichiarato anche la curatrice, la quale ha specificato che
, oltre a non farsi carico dei bisogni materiali, non soddisfa neanche le CP_1
e di “assistenza morale” ex art. 315 bis c.c. La stessa ascoltata all'udienza del 7 settembre 2021 ha dichiarato di non Pt_1 essersi a agli incontri del padre con i figli e di aver sempre provato a far recuperare i loro rapporti, nonostante il divieto di avvicinamento (L'ultima volta che i bambini hanno visto il padre è stato l'anno scorso a Natale tramite videochiamata;
c'era già il divieto di avvicinamento ma gli ho sempre dato delle possibilità). Non risulta, poi, dagli atti di causa, se il padre abbia intrapreso percorsi di sostegno alla genitorialità, volti a recuperare, per quanto possibile, il rapporto con i figli. In conclusione, non è stato dimostrato, quindi, alcun interesse per la vita dei bambini, anzi, come riportato dalla curatrice pare che sia stato R_ particolarmente oppositivo a far visita al padre soprattutto do ilevato che il padre ha sospeso il mantenimento perché aveva saputo che la signora ta Pt_1 sostenendo il percorso del compagno – e padre del terzo figlio – presso u ità terapeutica, anche con partecipazioni in presenza. La curatrice, in merito a tale avvenimento, ha riportato che sia stato ferito per aver colto un dialogo R_ tra madre e padre ove quest'ult ava “se vonn o buon sann piglà o fetent” alludendo al fatto che, se i figli volevano il mantenimento, dovevano affrontare l'umiliazione di andare a far visita al padre in carcere. Probabilmente ha R_ vissuto questo “invito” come un ricatto e da allora (accadeva in prima sa) non ha voluto più andare a fare visita al padre. Le condotte del , dunque, sono profondamente violative dei doveri CP_1 prescritti agli artt . c.c., tanto da comportare un grave pregiudizio per il sano sviluppo dei figli. Ne deriva la necessità di disporre la decadenza della responsabilità in capo a con conseguente possibilità, per la sig. CP_1 [...]
di prendere tutte l inarie e straordinarie, relative alla vita Pt_1
e . R_ Per_2 In relazione, poi, alla domanda di conferma del divieto di avvicinamento del sig.
alla sig.ra e ai minori e , occorre rilevare che CP_1 Pt_1 R_ Per_2 ente il nu iare risulta tetto, considerato in particolare che il resistente è allo stato in carcere e tenuto conto che non sono stati riscontrati episodi ulteriori rispetto a quanto già valutato dal
[...] tra il padre e i figli minori Pt_2 olare, si evidenzia la necessità di prevedere anche sotto tale aspetto una tutela rafforzata per i minori, particolarmente provati per le vicende vissute, laddove il resistente dimostri di avere superato le proprie carenze genitoriali attraverso specifici percorsi di disintossicazione dall'uso di sostanze stupefacenti e psicologico e di sostegno alla genitorialità; pertanto, si dispone che gli incontri tra il padre e i figli minori avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto all'esito positivo di percorsi di disintossicazione dall'uso di sostanze stupefacenti e psicologico e di sostegno alla genitorialità da parte del resistente. Mantenimento dei figli minori Al riguardo, per ciò che concerne la condizione economica-patrimoniale delle parti, si osserva che non risulta depositata alcuna documentazione e che non si riscontrano modifiche della situazione preesistente;
pertanto, tenuto conto anche dell'attuale stato di detenzione del resistente, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
300,00 (€ 175,00 ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e , con decorrenza R_ Per_2 dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara nato ad [...] il [...], C.F: CP_1 C.F._2
, responsabilità genitoriale nei c
[...]
e ; Persona_1 Persona_2
b) dispon r i minori avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto all'esito positivo di percorsi di disintossicazione dall'uso di sostanze stupefacenti e psicologico e di sostegno alla genitorialità da parte del resistente c) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a di € 300,00, oltre rivalutazione secondo Parte_1 gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori con decorrenza dalla presente pronuncia;
d) dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al 50% alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
e) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario