Art. 1.
L' art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' integrato come segue:
"5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente".
L' art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' integrato come segue:
"5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente".