Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Licia Greco Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del procedimento n. 1705/2024 R.G. e il ricorso con il quale Parte_1
, n. a CATANIA (CT) il 28/09/1974 (C.F.: ), unitamente all'a.d.s.
[...] C.F._1
n. a Catania il 3.6.1971, ha chiesto di adottare , nato a [...] il Parte_2 Persona_1
7.12.2000;
ritenuto il provvedimento di nomina dell'originario amministratore di sostegno dal quale si ricava che la beneficiaria ha conservato una parziale capacità Parte_1
di agire (art. 409 c.c.);
ritenuto infatti che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva, in linea di principio, piena capacità di agire per tutti gli atti non richiedenti la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore, e specialmente per tutti gli atti concernenti l'esercizio dei diritti fondamentali, primari ed insopprimibili, della persona, tra i quali rientra il diritto di adottare;
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ritenuto che tale capacità si desume a fortiori considerando l'indirizzo interpretativo, oramai consolidatosi, volto a privilegiare in materia di adozione di maggiorenne la valenza solidaristica della relativa disciplina, legittimando un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c. nel senso di consentire al soggetto maggiorenne, che sia beneficiario di amministrazione di sostegno di manifestare il proprio consenso all'adozione anche per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato e tenuto conto di quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge n.
18/2009 (cfr Cassazione civile sez. I - 03/02/2022, n. 3462, in tema di interdizione);
ritenuto che entrambe le parti interessate all'udienza hanno confermato la volontà, rispettivamente, di adottare e di essere adottato (nel verbale di legge: “Interrogata la sig.ra
alla stessa viene chiesto se sappia perché è qui e la stessa Parte_1
risponde: “Sono qui perché voglio adottare ”. IE perché lo voglia adottare, Per_2
risponde: “Lo voglio adottare per farmi aiutare e perché è un bravo ragazzo. Lo conosco da tanto tempo”. IE se gli voglia bene risponde: “Si, gli voglio bene. mi viene a trovare ogni tanto a casa.” IE se abbia figli, risponde: “No”. IE se abbia fratelli, risponde: “No”. IE se abbia sorelle risponde: “Non ho sorelle, avevo un'amichetta quando andavo a scuola”. IE con chi vive risponde: “Vivo con mia zia mia zia è Per_3
un poco vecchia, ha oltre 90 anni”. IE se sia affezionata ad , risponde: “Si, abbastanza.” “Confermo che voglio adottare . A questo punto il Presidente interroga
IE a se voglia essere adottato dalla sig.ra Persona_1 Persona_1 Parte_1
, risponde: “Assolutamente si”);
[...]
ritenuto che all'udienza e , genitori di hanno prestano il Parte_2 CP_1
consenso affinché il figlio sia adottato dalla sig.ra ; Persona_1 Parte_1
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ritenuto che
sussistono tutte le condizioni di legge: a) la ricorrente non ha alcun discendente;
b) ella ha compiuto gli anni trentasei e supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottando; c) sono stati raccolti i necessari assensi e consensi (tra l'altro si evidenzia come non esistono figli dell'adottante, né coniugi di entrambi);
visto il parere del PM del 31.10.2024;
ritenuto che vanno dichiarate irripetibili le spese processuali:
PQM
dispone l'adozione di , nato a [...] il [...], C.F. , da Persona_1 CodiceFiscale_2
parte di , n. a Catania il 28/09/1974 (C.F.: ). Parte_1 C.F._3
Si trasmetta l'ufficio stato civile per le annotazioni di legge.
Catania così deciso il 10.1.2025.
Il Presidente es dr M. Escher
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in **** il ***** tra Parte_1
pagina 3 di 4 e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile Persona_1
del Comune di **** dell'anno ****, al n. ****, della parte 2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
11/01/2025.
Il Presidente est
Massimo Escher
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