Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott. Flavio Tovani -Giudice
3) Dott. Myriam Mulonia -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2033 R.G.A.C. dell'anno 2020 riservata in decisione all'udienza del 17.09.2024, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.04.1972, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv.
Alessandra Callea, e dall'avv. Pasquale Cuzzola, ed elettivamente domiciliata in Via
Giulia, 44 presso lo studio dell'avv. Callea
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.04.1970, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Angela Faraone, presso il cui studio, in Reggio Calabria, alla via Diana. 1/A, ha eletto domicilio;
-resistente -
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'ufficio del P.M. in data 25 luglio 2019 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta secondo i criteri di esposizione previsti dall'art. 132 c.p.c.
Con ricorso depositato il 16.07.2020 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, Controparte_1 assumendo che:
-il 19.09.2002 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati i figli (30.06.2003) e (04.08.2006) _1 R_
- il rapporto di coniugio è stato caratterizzato da una mancanza di condivisione della vita comune, sia nelle scelte educative dei figli, che nella conduzione del ménage familiare, tanto che la non aveva alcuna contezza dello stipendio percepito dal Pt_1 marito ed era costretta a chiedere sostegno economico alla propria famiglia d'origine per sopperire alle spese quotidiane;
- è l'unico percettore di reddito in ambito familiare poiché la ricorrente Controparte_1 non ha mai svolto attività lavorativa stabile;
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che:
- fosse pronunciata giudizialmente la separazione dal marito;
- venisse disposto l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso l'abitazione materna, da assegnarsi alla , prevedendo incontri liberi con il genitore non Pt_1 collocatario;
- fosse posto a carico dello Scordo un importo di euro 1.000 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei due figli, oltre al 70% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze di lite.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale alla resistente, si costituiva in giudizio il quale, pur non opponendosi alla domanda Controparte_1 di separazione, contestava il dedotto avversario, rilevando che la fine del rapporto coniugale era da addebitarsi alle condotte perpetrate dalla . Precisava, infatti, Pt_1 che la moglie si era disinteressata all'educazione dei figli e ai bisogni della famiglia, così violando i doveri di assistenza caratterizzanti il vincolo matrimoniale. Riferiva, inoltre, di essersi sempre occupato della famiglia sul piano morale e materiale, nonostante le difficoltà economiche dovute ad un periodo di disoccupazione.
Alla luce di tali premesse, chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso Controparte_1 dei figli, da collocarsi presso la propria abitazione, prevedendo il diritto di visita della madre;
chiedeva altresì di poter provvedere al loro mantenimento in via diretta, ripartendo con la moglie al 50% le spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con memoria integrativa datata 13.03.2021 la ricorrente chiariva che crisi coniugale trovava origine nelle condotte del marito, che in più occasioni l'aveva screditata e insultata, anche in presenza dei figli minori;
evidenziava, inoltre, che lo stesso non provvedeva ai più basilari bisogni della famiglia e che si era dovuta rivolgere finanche alla per CP_2 provvedere alla spesa alimentare. Alla luce di tali allegazioni chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito, confermando le ulteriori domande già formulate e precisando che la richiesta di corresponsione a carico dello di un assegno pari CP_1
a 1.000,00 euro era da intendersi come 350,00 euro mensili a titolo di mantenimento di ciascuno dei due figli e 300,00 euro per il proprio mantenimento.
All'udienza svoltasi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 18.03.2021 entrambe le parti insistevano nelle rispettive pretese ed alla luce delle richieste formulate, il
Presidente disponeva l'audizione dei figli minori della coppia alla successiva udienza del
10.05.2021.
Fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 13.05.2021, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso dei due figli minori, con collocamento presso la casa coniugale, assegnata alla ricorrente;
ordinava al resistente di corrispondere un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 500,00 (di cui 100,00 per il mantenimento della moglie e 200,00 per ciascuno dei due figli) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria datata 1.03.2022 precisava, circa la propria condizione Controparte_1 economica, che in data 16.11.2020 era stato assunto alle dipendenze della
[...]
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la Controparte_3 qualifica di istruttore amministrativo, percependo uno stipendio mensile pari a 1.177,00 euro, gravato da numerosi finanziamenti. Rimessa la causa dinanzi al Giudice istruttore, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, all'udienza del 9.05.2023 l'avv. Callea insisteva nelle richieste istruttorie già formulate e si riportava a tutti gli atti e verbali di causa.
All'udienza del 16.01.2024 veniva escusso il teste limitatamente ai Testimone_1 capitoli per i quali non è stato valutato come incapace.
Terminata l'istruttoria, la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 17.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e il deposito della documentazione reddituale aggiornata delle parti.
Precisate infine le conclusioni, il G.I. rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con comparsa conclusionale depositata in data 15.11.2024 la ricorrente dava atto del raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli e chiedeva che l'assegno mensile a carico del resistente fosse quantificato nell'importo di euro 600,00 (di cui
400,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia e 200,00 euro in R_ favore di quale mantenimento per la stessa) alla luce dell'avvenuto Parte_1 trasferimento del figlio presso l'abitazione paterna. Chiedeva, inoltre, _1
l'assegnazione del 100% dell'Assegno unico universale.
Con memoria del 18.11.2024 precisava di provvedere al mantenimento del figlio CP_1
con lui convivente già a far data dal giugno 2021, nonchè della figlia , _1 R_ corrispondendole direttamente l'importo di €200,00 mensili, come da provvedimento presidenziale;
evidenziava, inoltre, che la svolgeva l'attività lavorativa di Pt_1 assistenza ad un'anziana signora, come pacificamente ammesso anche dalla stessa ricorrente.
***
1. Domanda di separazione coniugale
La domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1 appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo Controparte_1 ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
1.2. Reciproche domande di addebito della separazione
Con riferimento alle domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, entrambe si fondano sulla presunta violazione dei doveri nascenti dal vincolo coniugale.
La ricorrente formula domanda di addebito contestando al marito la violazione dei doveri di assistenza sul piano morale e materiale, poiché lo stesso avrebbe trascurato di provvedere economicamente ai bisogni della famiglia, ridotta in condizioni di indigenza;
inoltre, la ricorrente ha riferito di condotte violente, connotate da un linguaggio volgare e offensivo perpetrate da parte del marito, anche in presenza dei figli.
Il resistente chiede che la separazione sia addebitata alla moglie sulla base dell'assunto che la stessa si sia disinteressata alla famiglia e alle necessità dei figli, trascorrendo la maggior parte del tempo fuori casa.
Ritiene il Collegio che entrambe le domande siano infondate e, pertanto, meritevoli di rigetto.
Giova rammentare, in proposito, seguendo il costante insegnamento della Suprema
Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (cfr. ex multis Cass. n.7817/1997,
Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass.
n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, ed infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio
(cfr. di recente Tribunale sez. I - S.Maria Capua V., 13/02/2023, n. 570, Tribunale sez.
I - Benevento, 10/01/2023, n. 59 , Tribunale sez. I - Bari, 31/10/2022, n. 3975 ) e ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. più di recente Cass. n.
16691/2020; Cass. n. 11130/2022; nonché ex multis Cass. n.7817/1997, Cass.
n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass.
n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame e facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio che i fatti posti a sostegno delle reciproche domande di addebito siano del tutto generici e privi del necessario supporto probatorio, non avendo le parti in alcun modo fornito elementi idonei a dimostrare l'asserita violazione da parte del coniuge dei doveri nascenti dal matrimonio, né, tantomeno, la sussistenza del necessario nesso causale tra tali condotte e la rottura del rapporto coniugale sul piano temporale ed eziologico.
2. Contributo al mantenimento dei figli
Occorre preliminarmente evidenziare che entrambi i figli della coppia hanno ormai raggiunto la maggiore età; pertanto, non dovrà essere assunta alcuna determinazione nei loro confronti circa l'affidamento, il collocamento e il regime di visita del genitore non collocatario.
Resta pertanto la definizione degli ulteriori aspetti economici concernenti il contributo al mantenimento dovuto dai genitori.
Occorre in tal senso preliminarmente evidenziare che i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.).
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, alla luce di un granitico orientamento dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non cessa con il raggiungimento della maggiore età. (cfr. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589). La valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere infatti svolta caso per caso dal giudice e può dipendere, anche in via presuntiva, dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, occorre premettere che la giovane età dei figli della coppia, in assenza di contestazione da parte dei genitori, consente di presumere che gli stessi non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica. Con riferimento al figlio è emerso solamente che lo stesso è studente universitario, mentre _1
ha solo di recente raggiunto la maggiore età. R_
Occorre altresì prendere atto della circostanza che vive presso l'abitazione della R_ madre, mentre si è trasferito presso l'abitazione paterna allorquando ha _1 raggiunto la maggiore età. Come evidenziato dal resistente nel corso del giudizio, lo stesso provvede in modo esclusivo al mantenimento del figlio con lui convivente per propria espressa volontà. ha altresì chiesto di poter provvedere al c.d. Controparte_1 mantenimento diretto della figlia , convivente con la madre. R_
Con riferimento a questa domanda occorre evidenziare che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza sul punto rileva che “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore.”
(Cass. ord. n. 34100/2021). In assenza, pertanto, di domanda in tal senso da parte della figlia la richiesta di corresponsione diretta dell'assegno di Persona_3 mantenimento da parte del padre merita il rigetto.
Tenuto conto, pertanto, di tutte le valutazioni già esplicitate, nonchè delle condizioni economiche delle parti, e della circostanza che il resistente provvede integralmente al mantenimento del figlio ormai trasferitosi presso l'abitazione del padre, si _1 ritiene di giustizia porre a carico di l'importo di euro 250,00 per il Controparte_1 mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie come da R_
Protocollo adottato da questo Tribunale.
L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% da parte di
[...]
. Parte_1
3. Assegnazione casa coniugale.
In tema di assegnazione della casa coniugale è utile rimarcare che, anche prima dell'introduzione dell'art. 337 sexies c.c., il disposto dell'art.155 quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante per il “Giudice della separazione”, non potendo adottare alcuna pronuncia in tal senso all'interno del procedimento separatizio (cfr. Cass. n. 16398 del 2007).
L'art. 337 sexies c.c. prevede, infatti, espressamente che la pronuncia sulla casa familiare tiene prioritariamente conto dell'interesse dei figli, dalla norma emerge la ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (cfr. Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n. 21334 del
2013; Cass. n. 18603 del 2021). La Cassazione ha sempre evidenziato che scopo dell'assegnazione è quello- e solo quello -di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la necessità di reperire una casa di abitazione (Cass. n. 28818 del 2008; Cass. n. 3015 del 2018).
La scelta alla quale è chiamato il Giudice, quindi, non può essere condizionata dalla ponderazione di altri interessi, se non relativi alle esigenze della permanenza dei figli nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi. Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione – con sentenza n.13603 del 2004- avevano affermato che «l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza». Orbene, sulla base di dette coordinate normative ed ermeneutiche, la casa coniugale non può che essere assegnata alla in ragione del permanere della convivenza Pt_1 con la figlia.
3. Assegno di mantenimento in favore di Parte_1
Circa la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, occorre preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo
5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.(Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n.5067).
D'altra parte, sotto diverso profilo, non va sottaciuto che nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art.29 Cost.).
La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art.116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo.
Da ciò discende, quindi, che ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale e/o di divorzio, nel concorso degli elementi presuntivi semplici, ai sensi dell'art.156 comma 2 c.c, il Giudice può trarre elementi di convincimento, ex art.116 c.p.c., dalla mancata produzione, da parte di ciascun coniuge onerato della suddetta documentazione completa.
Sulla scorta di codesti indici, nel caso di specie, occorre valutare preliminarmente le condizioni economiche di entrambe le parti.
Con riferimento alla situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha dichiarato di svolgere occasionalmente l'attività di badante e di non avere un'attività lavorativa stabile, circostanza confermata dall'attestazione ISEE depositata in atti.
Il resistente ha dichiarato (vedasi documentazione versata in atti) di essere stato assunto in data 16.11.2020 alle dipendenze della Controparte_3 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di istruttore amministrativo, percependo uno stipendio mensile pari a 1.177,00 euro, gravato però da numerosi finanziamenti idonei a diminuire notevolmente la sua capacità economica.
È possibile pertanto ricavare, sulla base della documentazione versata da entrambe le parti e in assenza di ulteriori elementi di prova, che il tenore di vita del nucleo familiare sia stato caratterizzato da redditi di modesta entità. Al contempo, ritenendo sussistente l'esigenza di valorizzare la componente assistenziale dell'assegno di mantenimento, alla luce della condizione economica della ricorrente, che non dispone di adeguati redditi propri, valuta il Collegio di dover riconoscere a un assegno di Parte_1 mantenimento mensile nella misura minima di euro 200,00.
Spese di lite
Alla luce della soccombenza reciproca delle parti in ordine alle domande di addebito , reputa il Collegio che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 cpc per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da con ricorso depositato il 16.07.2020 nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi – , Parte_1 Controparte_1 il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, Atto N. 30 parte II serie A, ufficio 10 – anno 2002;
-rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti, per le causali di cui in parte motiva;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore di Controparte_1 [...]
di un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento per la Parte_1 stessa, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici ISTAT e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 250,00 Controparte_1 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , da corrispondersi a entro i R_ Parte_1 primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente al Tribunale di Reggio Calabria;
-assegna il 100% dell'AUU a;
Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
-spese compensate.
Reggio Calabria 7.2.2024
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna