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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 297/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Christian TURACCHIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Chieti (CH) al viale
BE CR n. 164;
attore
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela MINUTOLO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Lanciano (CH) alla via Panoramica
n. 5;
convenuta
e
(C.F. , residente a [...]Controparte_2 C.F._2
(CH) alla via Juan Del Prete n. 8/A;
convenuto contumace
OGGETTO: SINISTRO STRADALE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, nella qualità di proprietario e Controparte_2 conducente della FI AN targata DF368VF, e Controparte_1
, in qualità di impresa assicuratrice della
[...] responsabilità civile derivante dalla circolazione della indicata autovettura, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «ACCERTARE E DICHIARARE, l'esclusiva responsabilità del conducente antagonista nella causazione del sinistro de quo e, pertanto CONDANNARE la convenuta, al pronto ed immediato pagamento a favore dell'attore della somma di €
26.365,51 o di quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del sinistro all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento di tutti i danni da egli patiti a seguito del sinistro in oggetto. Vittoria di spese di lite anche della fase di avvio della negoziazione assistita».
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che in data
5/3/2022, alle ore 19:30 circa, l'autovettura Alfa Romeo
Stelvio targata FS591VH locata da condotta CP_3 dall'attore medesimo, mentre percorreva la S.S. n. 16
“Adriatica” con direzione di marcia sud/nord, giunta all'altezza del Km 496+100 in Località “Le Morge” in agro di
Torino di Sangro, veniva urtata frontalmente dall'autovettura
FI AN tg. DF368VF di proprietà e condotta - in assenza di patente perché mai conseguita - da , il quale, Controparte_2 provenendo con traiettoria serpentina dall'opposto senso di marcia, sbandava fino a giungere nella corsia contestualmente percorsa dall'attore, che, pur accostando sul margine destro della carreggiata, nulla poteva fare per evitare l'impatto.
Dall'occorso derivava all'attore la lesione personale diagnosticata dall'ospedale civile di Vasto in “frattura plurilineare V metacarpo DX” cui conseguiva un danno biologico permanente valutato e richiesto nella misura del 3%, 30 giorni
2 di inabilità temporanea totale, 25 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 25 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, nonché danni patrimoniali consistenti nelle spese mediche, nell'addebito dei canoni di leasing dell'autovettura e nella diminuzione del reddito professionale, oltre alle spese di assistenza stragiudiziale, di cui ha chiesto il ristoro nella complessiva somma di €
31.038,50.
si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1 per contestare le avverse richieste e deduzioni nell'an - eccependo una diversa dinamica del sinistro, atteso il verificarsi dell'urto nella corsia di pertinenza del veicolo antagonista e la velocità eccessiva dell'autovettura condotta dall'attore - e nel quantum - stante la diversa valutazione dei postumi invalidanti compiuta dal proprio fiduciario, e la contestazione delle altre voci di danno - così concludendo:
«• dichiarare la totale o prevalente responsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa in capo al sig.
; • rigettare le domande ex adverso proposte Parte_1 come formulate ed articolate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• dichiarare che le somme già percepite dall'attore siano satisfattive di ogni diritto, ragione ed azione esercitata con il presente giudizio, ovvero, in via subordinata, previa detrazione delle stesse, rideterminare il residuo dovuto;
• con tutte le conseguenze di legge e con vittoria di spese e competenze di lite».
sebbene ritualmente citato in giudizio, non Controparte_2 si è costituito e pertanto, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, è stato dichiarato contumace all'udienza del 14/2/2024.
* * *
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3 2. Invero, l'invocazione attorea della responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del Controparte_2 sinistro in esame non trova riscontro nel materiale istruttorio versato in atti, poiché dalla “Relazione incidente stradale” redatta dal N.O.R. della Compagnia C.C. di Ortona - la cui produzione (peraltro priva di opportuna numerazione) risulta priva dei pur richiamati rilievi planimetrici (in pianta) astrattamente utili ad una valutazione dei dati oggettivi raccolti sul luogo del sinistro - e dalle fotografie dei mezzi incidentati scattate nel medesimo frangente e luogo, non è possibile evincere una ricostruzione della dinamica sufficientemente chiara e tale da potere escludere il concorso paritario di ambo i conducenti nella causazione del sinistro quale prevista dall'art. 2054, II comma, c.c.
A motivo di tale conclusione rilevano, per un verso, gli elementi utili alla certa attribuzione di responsabilità al conducente della FI AN per non avere tenuto una condotta di guida adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada, considerata la scivolosità del manto stradale bagnato dalla pioggia, con conseguente perdita di controllo del mezzo e successiva invasione della corsia di marcia opposta;
ma rilevano, di contro, le condizioni dei mezzi all'esito del sinistro e quali rappresentate nelle citate fotografie, potendosi ivi ravvisare uno stato di deformazione di ambo le autovetture che, si ritiene, può trovare giustificazione soltanto in ragione della sommatoria delle velocità dei detti mezzi e non anche del solo urto trasversale (ovvero con la fiancata sinistra) della FI AN contro il ben più solido
(anche in ragione della presenza del blocco motore) e imponente frontale della Alfa Romeo Stelvio, che appare deformato fino all'altezza delle ruote anteriori, dovendosi presumere da tale valutazione che detto mezzo non fosse - come allegato - fermo al momento dell'impatto, ma che, anzi, lo stesso si trovasse in marcia a velocità sostenuta. Ciò che induce ad escludere
4 che l'attore abbia dimostrato, in osservanza dell'art. 2054,
I comma, c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Neppure incide sullo scostamento dalla detta percentuale paritaria il fatto che il convenuto fosse alla guida CP_2 del proprio autoveicolo senza aver mai conseguito la patente di guida (come attestato dai C.C. verbalizzanti), poiché - per consolidata giurisprudenza - detta circostanza non costituisce, a priori, elemento neppure presuntivo di colpevolezza nella produzione di un sinistro, perché
l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima
(Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2019 n. 14885; Cass. Civ. Sez.
III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio
1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390).
Non essendo state allegate e/o provate circostanze utili a valutare una connessione eziologica diretta tra l'assenza del titolo abilitativo alla guida e la specifica imperizia del convenuto nell'occorso, la presunzione di cui al richiamato art. 2054, II comma, c.c. non è suscettibile di variazioni adeguatamente motivabili.
Le valutazioni che precedono, d'altro canto, non avrebbero potuto essere superate attraverso l'assunzione dei mezzi istruttori articolati da parte attrice, poiché gli stessi - posta l'insuperabile incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. di , tempestivamente eccepita da parte Controparte_4 convenuta, per aver subito lesioni nel sinistro oggetto di causa, con conseguente interesse giuridico diretto e concreto legittimante alla partecipazione al giudizio (cfr. da ultimo
Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33536 del 15/11/2022), nonché l'assenza di persone estranee al sinistro in grado di
5 testimoniare sull'accaduto, quale attestata dai C.C. verbalizzanti - rivelano la loro intrinseca inconferenza rispetto alla possibilità di pervenire ad una più accurata e definita ricostruzione della dinamica.
3. Tanto ritenuto in punto di an, nella valutazione del quantum della richiesta risarcitoria, condotta con riferimento a ciascuna voce di danno, si evidenzia quanto segue.
- Danno non patrimoniale.
Con dichiarazione resa all'udienza del 10/7/2024, parte attrice ha accettato le valutazioni medico-legali di cui alla relazione del perito di parte convenuta, dott. Per_1
, potendosi così pervenire ad una liquidazione del
[...] danno tenuto conto di un gradiente di invalidità permanente del 3%, di una inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, di una inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni e di una inabilità temporanea parziale al 25% di 15 giorni, discendendone che, trattandosi di danni alla persona di lieve entità ovvero pari o inferiori al 9% (cd. lesioni micropermanenti) la liquidazione del danno biologico va compiuta, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. n. 209/05 secondo i criteri tabellari aggiornati al D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, secondo il seguente schema riassuntivo:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
6 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.982,69
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68
Totale danno biologico temporaneo € 1.896,08
TOTALE GENERALE: € 4.878,77
Dalla suddetta liquidazione sono escluse la personalizzazione del danno e la valutazione del danno morale poiché - alla luce del consolidato principio enunciato dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1° marzo 2024) - al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Stante la non compiuta allegazione, nel caso di specie, di circostanze idonee ad attestare una significativa deviazione dalle conseguenze del danno ordinariamente correlabili ad una lesione di modesta natura ed entità quale quella in esame, la domanda, in parte qua, non è meritevole di accoglimento.
- Danno patrimoniale.
• L'adesione di parte attrice alla valutazione di congruità delle spese mediche in perizia del dott. Per_1 nella misura di € 2.354,73 rende liquidabile detta somma a tale titolo.
• Circa la pretesa risarcitoria riferita all'asserita diminuzione reddituale conseguente - non alla lesione
7 micropermanente bensì - alla invalidità temporanea come sopra descritta, occorre evidenziarsi come, secondo l'indicazione della condivisibile giurisprudenza di merito - «La risarcibilità del danno patrimoniale di natura reddituale, quale conseguenza della lamentata lesione, impone la specifica dimostrazione del pregiudizio subito. In tal senso, mentre nel caso in cui la lesione sia stata di particolare gravità e abbia comportato l'esistenza di postumi permanenti di entità rilevante, la ripercussione di essa sulla capacità di produzione del reddito da parte del danneggiato può essere, in certa misura presunta e il ristoro del pregiudizio affidato a una liquidazione equitativa, nella diversa ipotesi in cui, come nella specie, la lesione sia modesta e non abbia comportato postumi, occorre che il soggetto danneggiato, il quale eserciti un'attività lavorativa produttiva di reddito e sostenga che a causa della lesione la sua capacità di guadagno abbia subito una contrazione, deve fornire la prova positiva del periodo di inabilità conseguente alla lesione, determinante una effettiva compromissione della capacità di produrre reddito, trattandosi di un mancato guadagno, nonché degli elementi di fatto necessari alla sua quantificazione. La carenza della richiamata prova determina, nella fattispecie, la reiezione della domanda» (così, Corte d'appello di Firenze sez. II, 08/02/2010, n.155).
Preliminarmente e incidentalmente osservandosi come non risulti chiaramente specificato se la lamentata riduzione reddituale sia da ricondursi all'attività libero professionale di ingegnere - come asserito in atti - o a quella di titolare di azienda di impianti di energia rinnovabile - quale riferita in perizia medico-legale di parte a firma del dott. Per_2
- deve osservarsi come, nel caso di specie, lo sforzo
[...] istruttorio di parte attrice si sia essenzialmente concentrato sul quantum della posta risarcitoria anziché, come dovuto, sull'an, derivandone una valutazione di non assolvimento
8 dell'onere di dimostrare, in logica sequenza, la sussistenza del nesso causale dapprima tra la peculiare invalidità temporanea (sostanzialmente consistente nella inutilizzabilità del polso destro) e l'incapacità di svolgere specifiche attività indissolubilmente correlate alla propria occupazione lavorativa, e, quindi, tra il mancato svolgimento di dette attività ed una diminuzione reddituale univocamente riconducibile alle stesse con esclusione di qualsiasi altra causa contingente.
Alla luce di tali principi, pertanto, la domanda in parte qua deve essere disattesa poiché la modesta limitazione funzionale del posto destro pur in soggetto destrimane (sì come attestato in perizia del dott. ) e non mancino (come asserito Per_1 dalla compagnia convenuta) per un limitato lasso temporale (60 giorni) non appare, ex se e in difetto di ulteriori e comprovati argomenti, direttamente ed univocamente correlabile alla lamentata diminuzione patrimoniale, conseguendone che le valutazioni compiute dallo stesso fiduciario della convenuta in sede di stragiudiziale, in quanto attinenti al mero quantum della pretesa, non determinano un retroagente assolvimento dell'onere riferito all'an della stessa.
• È, di contro, danno da porsi in connessione causale, pur mediata e indiretta, con il fatto riconducibile alla circolazione del veicolo FI AN, la somma corrisposta dall'attore alla società proprietaria del veicolo - a titolo di canone di locazione, in costanza della inutilizzabilità dello stesso (attestata dai carabinieri nella relazione in atti) e fino alla risoluzione del contratto – quale, infine, ridotta nella misura di € 3.304,86.
• Circa la richiesta di risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale, deve osservarsi che, per costante giurisprudenza di legittimità (ex pluribus: Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 15265 del 30/05/2023; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 37477 del 22/12/2022) esse, in quanto consistenti 9 nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa (particolarmente necessitata, nel caso di sinistri stradali, dagli adempimenti prescritti dagli artt.
148 e 149 Cod. Ass.) e per questo intrinsecamente diverse dalle spese processuali vere e proprie, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate - secondo i parametri tabellari di riferimento - in favore del danneggiato, salva la loro esclusione o ridimensionamento in esito a valutazione di eccessività o superfluità ex art. 92, I comma,c c.p.c.
Facendo applicazione di tale principio e ritenuta l'eccessività della pretesa attorea a tale titolo pari ad €
3.000,00 (peraltro senza alcuna specificazione della inclusione o esclusione degli accessori di legge non altrimenti evincibile da nota non rinvenibile in atti), la stessa deve essere ridotta, ai sensi degli artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M.
55/2014, prendendo in considerazione lo scaglione corrispondente al decisum, all'importo di € 2.896,35 comprensivo della fase di mediazione-negoziazione assistita nonché degli accessori di legge (pari ad € 1.985,00 per compenso tabellare, € 297,75 per rimborso spese generali del
15%, € 91,31 per CPA ed € 522,29 per IVA al 22%).
In via di descrizione finale e riassuntiva, il danno complessivamente derivante all'attore dal sinistro per cui è causa, da valutarsi in complessivi € 13.434,71 (di cui €
4.878,77 per danno non patrimoniale e, per danno patrimoniale,
€ 2.354,73 per spese mediche, € 3.304,86 per rimborso canoni di leasing ed € 2.896,35 per spese legali stragiudiziali), ridotto del 50% in ragione dell'apporto concorsuale paritario dell'attore nella causazione del sinistro è da determinarsi nella complessiva somma di € 6.717,36, da cui va detratta la somma di € 3.480,00 già corrisposta dalla compagnia convenuta all'attore e dallo stesso trattenuta in acconto.
4. L'accoglimento della domanda attorea per un importo
10 sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto (€
3.237,36 a fronte di € 26.365,51) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà. La restante metà delle spese di lite è posta a carico della parte convenuta secondo il principio di soccombenza. Le stesse si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo ai valori medi dei parametri tabellari applicabili secondo lo scaglione di riferimento corrispondente al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 297/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, della complessiva somma di € 3.237,36, oltre Parte_1 interessi dalla pronuncia al saldo;
2) compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà;
3) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a
[...]
, a titolo di rimborso della restante metà delle Parte_1 spese di lite, per detta parte, la somma di € 272,50 per anticipazioni ed € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vasto, 5/12/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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