Articolo 32 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
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10 marzo 1987
Art. 32. (Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416) 1. L'applicazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dall' articolo 9 della legge 30 aprile 1983, n. 137 , deve essere effettuata secondo il criterio interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in conformita' alla normativa generale sulle societa'.
Nota alla rubrica dell'art. 32 e al comma 1:
Il testo dell' art. 21, primo comma, della legge n. 416/1981 , come sostituito dall' art. 9 della legge n. 137/1983 , e' il seguente:
"L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo".
Entrata in vigore il 10 marzo 1987