Art. 1762. Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale 1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ha facolta' di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non e' stato scelto dall'Amministrazione della difesa quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi delle leggi di guerra. 2. Ove necessario, limitatamente al numero stabilito dal Ministero della difesa a seconda del bisogno, puo' arruolare personale dell'Esercito italiano avente obblighi di leva e chiamata alle armi, che ha raggiunto il quarantesimo anno di eta' o una eta' superiore.
Articolo 1762 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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