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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21/2025 R.G.
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 17/03/1937 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
MIGLIACCIO PASQUALE e MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/01/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del
1 quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia, considerata incompleta e lacunosa per non aver valutato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e per non aver esaminato correttamente i test
ADL ed IADL.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le documentazioni mediche in atti, compresa Per_1 la certificazione geriatrica del luglio 2024 (cfr. perizia in atti) ed ha valutato l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto sottoposto a rivascolarizzazione coronarica con triplice bypass (2005); 2); Poliartrosi diffusa in soggetto affetto da morbo di PAGET ed eterometria degli arti inferiori;
4) BPCO;
5)
Vasculopatia cerebrale cronica.” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
2 Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità, ha rilevato che: “Le infermità sopra diagnosticate erano già presenti dalla data di invio della domanda amministrativa, presentano caratteri di permanenza e, non hanno subito significativi aggravamenti negli ultimi tempi…Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato cardiovascolare << Cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto sottoposto a rivascolarizzazione coronarica con triplice bypass (2005) >> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico riconducendo tale infermità alla infermità tabellata con Codice 6443“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (3^ classe N.Y.H.A.)”, infermità valutabile dal 71% al 80%. In sede di accertamento peritale il periziando è stata obiettivato eupnoico, in assenza di cianosi e dispnea e senza edemi declivi con una PA di 140/70 mmHg e una FC di 66 bpm. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato osteoarticolare << Poliartrosi diffusa in soggetto affetto da morbo di PAGET ed eterometria degli arti inferiori >> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice
7335 “paraparesi con deficit di forza medio” infermità valutabile nella misura percentuale dal 51% al 60%. Infatti, all' esame obiettivo eseguito dallo scrivente in accertamento peritale è stata riscontrata una eterometria degli arti inferiori che però non impedisce il mantenimento della stazione eretta della deambulazione e l'esecuzione dei passaggi posturali in autonomia. Il morbo di PA è una malattia dell'osso in terapia medica con difosfonati come si evince dalla certificazione medica di datata 20.09.2021 a firma del dott. da cui si riporta << morbo Parte_1 Persona_2 di PA, collo femore sinistro, codron 200 fiale….>>. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato respiratoria << BPCO >> essa è non contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 6013
“Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve” infermità valutabile nella misura percentuale variabile dall'11% al 20%. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato Psichico << vasculopatia cerebrale cronica>> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 1101 “Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi della memoria” infermità valutabile dall' 11% al 20%. Il periziando pur essendo affetto da una aterosclerosi dei tronchi sovraortici come di evince dalla certificazione medica di a firma del dott. dell'Unità Operativa Complessa di Parte_1 Persona_3
Chirurgia Vascolare dell' da cui si riporta che è stato Controparte_2
ricoverato dal 27.07.2015 al 30.07.2015 per <> e dove
3 in data 28.07.2015 ha subito trattamento di EA CI sx (patch in dacron) e stato obiettivato orientato nello spazio e nel tempo con una buona partecipazione all'accertamento peritale dimostrando un discreto senso critico. Per quanto sopra riportato e per quanto obiettivato in sede di accertamento peritale, il ricorrente ha difficoltà persistenti a deambulare e a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Tuttavia, il suddetto quadro patologico complessivamente non è tale da pregiudicare la deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né tale da pregiudicare l
'autonomia personale nel compiere gli atti quotidiani della vita e pertanto non necessita di assistenza continua”.
Con riguardo, poi, alla censura di parte ricorrente relativa alla errata valutazione dei test ADL, IADL, di cui alla certificazione geriatrica in atti, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico – legale, rappresentando un ausilio in favore del CTU ma non potendo surrogare l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né l'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente nel corso della visita.
Del resto, non può non evidenziarsi come nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio rivesta un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti
4 strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- Le spese di lite si pongono a carico di parte ricorrente in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per le controversie di valore indeterminabile (complessità bassa), di gran lunga ridotte in considerazione dello svolgimento del giudizio e della semplicità delle questioni trattate. Sul punto, si precisa che nella dichiarazione sostituiva dell'atto notorio, sottoscritta dal ricorrente, risulta espunta la parte relativa al reddito richiesto ex art. 152 disp. att. c.p.c. per essere esonerati dal pagamento delle spese di giustizia in caso di soccombenza (cfr. all. ricorso per ATPO e del presente ricorso). Le
5 spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 6952/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA, C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21/2025 R.G.
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 17/03/1937 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
MIGLIACCIO PASQUALE e MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, FUMO NICOLA E VERRENGIA IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/01/2025, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del
1 quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia, considerata incompleta e lacunosa per non aver valutato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e per non aver esaminato correttamente i test
ADL ed IADL.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le documentazioni mediche in atti, compresa Per_1 la certificazione geriatrica del luglio 2024 (cfr. perizia in atti) ed ha valutato l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “Cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto sottoposto a rivascolarizzazione coronarica con triplice bypass (2005); 2); Poliartrosi diffusa in soggetto affetto da morbo di PAGET ed eterometria degli arti inferiori;
4) BPCO;
5)
Vasculopatia cerebrale cronica.” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
2 Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità, ha rilevato che: “Le infermità sopra diagnosticate erano già presenti dalla data di invio della domanda amministrativa, presentano caratteri di permanenza e, non hanno subito significativi aggravamenti negli ultimi tempi…Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato cardiovascolare << Cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto sottoposto a rivascolarizzazione coronarica con triplice bypass (2005) >> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico riconducendo tale infermità alla infermità tabellata con Codice 6443“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (3^ classe N.Y.H.A.)”, infermità valutabile dal 71% al 80%. In sede di accertamento peritale il periziando è stata obiettivato eupnoico, in assenza di cianosi e dispnea e senza edemi declivi con una PA di 140/70 mmHg e una FC di 66 bpm. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato osteoarticolare << Poliartrosi diffusa in soggetto affetto da morbo di PAGET ed eterometria degli arti inferiori >> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice
7335 “paraparesi con deficit di forza medio” infermità valutabile nella misura percentuale dal 51% al 60%. Infatti, all' esame obiettivo eseguito dallo scrivente in accertamento peritale è stata riscontrata una eterometria degli arti inferiori che però non impedisce il mantenimento della stazione eretta della deambulazione e l'esecuzione dei passaggi posturali in autonomia. Il morbo di PA è una malattia dell'osso in terapia medica con difosfonati come si evince dalla certificazione medica di datata 20.09.2021 a firma del dott. da cui si riporta << morbo Parte_1 Persona_2 di PA, collo femore sinistro, codron 200 fiale….>>. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato respiratoria << BPCO >> essa è non contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 6013
“Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve” infermità valutabile nella misura percentuale variabile dall'11% al 20%. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato Psichico << vasculopatia cerebrale cronica>> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 1101 “Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi della memoria” infermità valutabile dall' 11% al 20%. Il periziando pur essendo affetto da una aterosclerosi dei tronchi sovraortici come di evince dalla certificazione medica di a firma del dott. dell'Unità Operativa Complessa di Parte_1 Persona_3
Chirurgia Vascolare dell' da cui si riporta che è stato Controparte_2
ricoverato dal 27.07.2015 al 30.07.2015 per <
3 in data 28.07.2015 ha subito trattamento di EA CI sx (patch in dacron) e stato obiettivato orientato nello spazio e nel tempo con una buona partecipazione all'accertamento peritale dimostrando un discreto senso critico. Per quanto sopra riportato e per quanto obiettivato in sede di accertamento peritale, il ricorrente ha difficoltà persistenti a deambulare e a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Tuttavia, il suddetto quadro patologico complessivamente non è tale da pregiudicare la deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né tale da pregiudicare l
'autonomia personale nel compiere gli atti quotidiani della vita e pertanto non necessita di assistenza continua”.
Con riguardo, poi, alla censura di parte ricorrente relativa alla errata valutazione dei test ADL, IADL, di cui alla certificazione geriatrica in atti, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico – legale, rappresentando un ausilio in favore del CTU ma non potendo surrogare l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né l'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente nel corso della visita.
Del resto, non può non evidenziarsi come nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio rivesta un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Con riguardo, poi, alle doglianze formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti
4 strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- Le spese di lite si pongono a carico di parte ricorrente in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per le controversie di valore indeterminabile (complessità bassa), di gran lunga ridotte in considerazione dello svolgimento del giudizio e della semplicità delle questioni trattate. Sul punto, si precisa che nella dichiarazione sostituiva dell'atto notorio, sottoscritta dal ricorrente, risulta espunta la parte relativa al reddito richiesto ex art. 152 disp. att. c.p.c. per essere esonerati dal pagamento delle spese di giustizia in caso di soccombenza (cfr. all. ricorso per ATPO e del presente ricorso). Le
5 spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 6952/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA, C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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