Sentenza 13 luglio 1983
Massime • 1
L'art. 8 della legge 28 ottobre 1970 n. 801, secondo il quale l'amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici "anche in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali", fa esclusivo riferimento all'ipotesi di iscrizione a ruolo o di pagamento di maggiori imposte dipendenti da un mero errore materiale, e non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo o il versamento diretto sia riconducibile ad una consapevole valutazione, sia pur erronea, dell'ufficio, nel qual caso, in Mancanza di un riconoscimento dell'errore da parte dell'amministrazione, il contribuente ha l'Onere di proporre tempestivo ricorso secondo la disciplina degli artt. 171 e 188 del testo unico 29 gennaio 1958 n. 645. (nella specie, un ospedale chiedeva il rimborso di quanto versato per imposta sui redditi di fabbricati, deducendo che, trattandosi di immobili destinati all'Esercizio della propria attività istituzionale, si era verificata un'illegittima duplicazione di imposizione, in violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 645 del 1958. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata l'inammissibilità del ricorso del contribuente contro il ruolo, per decorso del termine di cui all'art. 188 di detto decreto, tenuto conto che l'amministrazione non aveva riconosciuto un proprio errore di duplicazione impositiva, e che l'iscrizione a ruolo del tributo contestato dipendeva da specifiche valutazioni di diritto e di fatto, per le quali non era configurabile un errore materiale, secondo il disposto dell'art. 8 della legge n. 801 del 1970). ( V 314/1968, mass n 331250).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/1983, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1983 |
Testo completo
L'art. 8 della legge 28 ottobre 1970 n. 801, secondo il quale l'amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici "anche in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali", fa esclusivo riferimento all'ipotesi di iscrizione a ruolo o di pagamento di maggiori imposte dipendenti da un mero errore materiale, e non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo o il versamento diretto sia riconducibile ad una consapevole valutazione, sia pur erronea, dell'ufficio, nel qual caso, in Mancanza di un riconoscimento dell'errore da parte dell'amministrazione, il contribuente ha l'Onere di proporre tempestivo ricorso secondo la disciplina degli artt. 171 e 188 del testo unico 29 gennaio 1958 n. 645. (nella specie, un ospedale chiedeva il rimborso di quanto versato per imposta sui redditi di fabbricati, deducendo che, trattandosi di immobili destinati all'Esercizio della propria attività istituzionale, si era verificata un'illegittima duplicazione di imposizione, in violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 645 del 1958. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata l'inammissibilità del ricorso del contribuente contro il ruolo, per decorso del termine di cui all'art. 188 di detto decreto, tenuto conto che l'amministrazione non aveva riconosciuto un proprio errore di duplicazione impositiva, e che l'iscrizione a ruolo del tributo contestato dipendeva da specifiche valutazioni di diritto e di fatto, per le quali non era configurabile un errore materiale, secondo il disposto dell'art. 8 della legge n. 801 del 1970). ( V 314/1968, mass n 331250).*