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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/08/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Alessia Vicini - giudice dott. Elisa Romagnoli - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]26, rappresentata e difesa dall'Avv.to Walter Enzo Persichilli
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC Dr. Federico Giordani
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzata, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1
controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCII.
In particolare, la ricorrente, in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, deduce di trovarsi in stato di sovraindebitamento a causa dall'attività imprenditoriale di cui la stessa era titolare –
Destiny Edition di cessata e cancellata dal Registro Imprese nell'anno 2010 – e Parte_1 precisamente a causa degli insoluti non recuperati verificatisi sin dall'inizio dell'attività, che hanno comportato l'impossibilità di assolvere agli oneri economici relativi a IVA e imposte e al saldo dei pagina 1 di 3 fornitori, impossibilità che ha a propria volta comportato l'applicazione di interessi e sanzioni aumentando i debiti erariali e verso i fornitori fino a quando la debitrice non è più stata in grado di farvi fronte.
Sussiste senz'altro una condizione di insolvenza, rilevabile dal raffronto numerico tra l'importo complessivo della debitoria riscontrata (€ 331.637,08) e l'attivo complessivamente disponibile nell'arco di durata presumibile della liquidazione, composto dal reddito da lavoro dipendente della debitrice (€ ca
9.000,00) e dall'ulteriore importo a titolo di finanza esterna messo a disposizione dal compagno della ricorrente (€ ca 6.000,00).
Sul piano processuale, la presentazione in proprio dell'istanza in disamina assorbe ed esaurisce il diritto di difesa del ricorrente, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII.
Nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che detta relazione contiene esplicita attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCI, sì come riformato ad esito del D.lgs. 136/2024; rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso, comprensiva della quota spettante all'Organismo, avverrà ad opera del G.D e all'esito della liquidazione, salvo il riconoscimento di acconti in occasione di riparti parziali
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Parte_1
( C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott. Elisa Romagnoli;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Federico
Giordani;
pagina 2 di 3
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 31/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Elisa Romagnoli Giovanni Trere'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Alessia Vicini - giudice dott. Elisa Romagnoli - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]26, rappresentata e difesa dall'Avv.to Walter Enzo Persichilli
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC Dr. Federico Giordani
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzata, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1
controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCII.
In particolare, la ricorrente, in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, deduce di trovarsi in stato di sovraindebitamento a causa dall'attività imprenditoriale di cui la stessa era titolare –
Destiny Edition di cessata e cancellata dal Registro Imprese nell'anno 2010 – e Parte_1 precisamente a causa degli insoluti non recuperati verificatisi sin dall'inizio dell'attività, che hanno comportato l'impossibilità di assolvere agli oneri economici relativi a IVA e imposte e al saldo dei pagina 1 di 3 fornitori, impossibilità che ha a propria volta comportato l'applicazione di interessi e sanzioni aumentando i debiti erariali e verso i fornitori fino a quando la debitrice non è più stata in grado di farvi fronte.
Sussiste senz'altro una condizione di insolvenza, rilevabile dal raffronto numerico tra l'importo complessivo della debitoria riscontrata (€ 331.637,08) e l'attivo complessivamente disponibile nell'arco di durata presumibile della liquidazione, composto dal reddito da lavoro dipendente della debitrice (€ ca
9.000,00) e dall'ulteriore importo a titolo di finanza esterna messo a disposizione dal compagno della ricorrente (€ ca 6.000,00).
Sul piano processuale, la presentazione in proprio dell'istanza in disamina assorbe ed esaurisce il diritto di difesa del ricorrente, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII.
Nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che detta relazione contiene esplicita attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCI, sì come riformato ad esito del D.lgs. 136/2024; rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso, comprensiva della quota spettante all'Organismo, avverrà ad opera del G.D e all'esito della liquidazione, salvo il riconoscimento di acconti in occasione di riparti parziali
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Parte_1
( C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott. Elisa Romagnoli;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Federico
Giordani;
pagina 2 di 3
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 31/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Elisa Romagnoli Giovanni Trere'
pagina 3 di 3