Sentenza 27 ottobre 1970
Massime • 1
In seguito all'entrata in vigore della legge 2 marzo 1963 n 320, i termini per impugnare le sentenze delle Sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello, in materia di proroga dei contratti agrari o associativi e di affitto a coltivatori diretti, sono quelli ordinari di cui all'art 325 cod proc civ. e ad essi non e applicabile la sospensione dei termini processuali disposta dalla legge 14 luglio 1965, n 818. ( Conf 2944'69, mass n 342803' 342804).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/1970, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1970 |
Testo completo
In seguito all'entrata in vigore della legge 2 marzo 1963 n 320, i termini per impugnare le sentenze delle Sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello, in materia di proroga dei contratti agrari o associativi e di affitto a coltivatori diretti, sono quelli ordinari di cui all'art 325 cod proc civ. e ad essi non e applicabile la sospensione dei termini processuali disposta dalla legge 14 luglio 1965, n 818. ( Conf 2944'69, mass n 342803' 342804).*