Ordinanza cautelare 21 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 5 novembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocatessa Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria via Sbarre Inf. Vico Cieco n. 39;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria sulla richiesta di presa in carico in via diretta o indiretta del minore per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015, con richiesta di rimborso delle spese già sostenute per tale terapia;
- dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine all’anzidetta istanza in favore del minore;
e, in via conseguenziale, per la condanna della medesima ASP di Reggio Calabria:
- a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.;
- a risarcire il danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP, anche quale danno da ritardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze collegiali n. 238/2023 e n. 660/2024 della Sezione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 23/11/2023 e depositato il 1/12/2023, i Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno esposto:
i) di essere genitori del piccolo -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, patologia diagnosticata all’età di circa 30 mesi;
ii) a seguito di controlli audiometrici, cromosomici, neurologici, -OMISSIS- ha intrapreso dal 2017 la terapia ABA presso il centro NeapoliSanit di Napoli, nonché presso il proprio domicilio con terapisti specializzati, per complessive 8 ore settimanali, notando notevoli miglioramenti;
iii) infatti, già in data 18.04.2016, l’U.O.C. di Neuropsichiatria infantile del Policlinico di Messina aveva diagnosticato il -OMISSIS-, prescrivendo al minore di intraprendere immediatamente la terapia con metodologia ABA. La diagnosi veniva confermata alla visita del 22.04.2021 dall’ASP di Reggio Calabria;
iv) pertanto, da molti anni i genitori di -OMISSIS- si prodigano per tentare di assicurargli adeguate terapie affinché possa attenuare il gap tra l’età anagrafica e quella dell’effettivo sviluppo psicomotorio, ma, nonostante la previsione normativa circa la gratuità delle terapie e l’assicurazione da parte delle ASP di servizio di screening , mentoring e supporto alle famiglie come stabilito dalla legge sui nuovi LEA, nulla sarebbe stato realizzato nella Regione Calabria, con significative conseguenze sia per i minori affetti dal disturbo, sia per i genitori che li assistono, che hanno già sostenuto e continuano a sostenere ingenti spese;
v) in particolare, le terapie sono molto costose e i genitori non posso garantirle al proprio figlio neanche ai livelli minimi, dal momento che -OMISSIS- riesce ad usufruire di appena 8 ore settimanali di terapia ma senza alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori, né i genitori sono supportati e formati ad essere “genitori di un bambino -OMISSIS-”;
vi) in data 30.06.2023, tramite diffida trasmessa via pec, i ricorrenti hanno chiesto all’ASP di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria un immediato intervento con la presa in carico del minore con l’erogazione della terapia con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi medio tempore corrisposti per la medesima terapia riabilitativa, ma i suddetti Enti sono rimasti del tutto inerti.
1.1. Per quanto ora esposto, con l’odierno ricorso viene contestata l’inerzia delle amministrazioni resistenti per il seguente articolato motivo di diritto: “ violazione della L. n. 134/15. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione amministrativa ” .
I ricorrenti chiedono di accertare il diritto del loro figlio minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A., con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prenderlo in carico in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti così garantendogli l’erogazione del trattamento riabilitativo quanto meno per le ore minime previste dai nuovi LEA, con l’obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il -OMISSIS-, mediante la metodologia ABA, indicata dalle “ Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti ” pubblicate nell’ottobre 2011 e aggiornate nell’ottobre 2015, ovvero riconoscendogli il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trattamento riabilitativo a far data dal deposito del presente ricorso, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia, per un importo parti ad € 18.647,91, oltre gli importi maturati sino alla pronuncia della sentenza, come da fatture relative al periodo fino al mese di marzo 2025, da ultimo, in corso di causa, quantificati in complessivi € 33.553,87, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo, formulando altresì domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali cagionati dal ritardo al minore e a loro stessi.
2. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. Con ordinanza n. 238 del 21/12/2023, resa all’esito della camera di consiglio del 20/12/2023, il Collegio disponeva ex art. 32 c.p.a. il mutamento del rito e rimetteva la causa sul ruolo ordinario, atteso che il thema decidendum verteva non tanto sul silenzio della P.A, quanto sull’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo in parola, al rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata privatamente e al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo asseritamente subìto dai ricorrenti.
4. Contestualmente veniva accolta l’istanza cautelare onerando l’A.S.P. di elaborare un progetto terapeutico completo e specifico che tenesse conto di tutte le esigenze del minore entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della medesima ordinanza e fissando l’udienza di trattazione del merito.
5. All’udienza pubblica del 9/10/2024, con ordinanza n. 660 depositata il 5/11/2024, il Collegio disponeva una C.T.U., fissando per il prosieguo della trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 maggio 2025.
6. In data 15.3.2025 i ricorrenti hanno depositato memoria e documenti e il successivo 16/03/2025 il C.T.U. ha depositato la consulenza e gli allegati.
7. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
9. La domanda di parte ricorrente ha sostanzialmente per oggetto l’accertamento del diritto del minore affetto da -OMISSIS- di ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.
9.1. La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023, e da ultimo, tra le tante, dalle sentenze n. 552 del 30.8.2024 e n. 659 del 4/11/2024, alle quali si rimanda ex artt. 74 e 88 co. 2 lett. d) c.p.a. per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale (v. anche sentenza n. 223 del 22.03.2024) nonché per le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della domanda di accertamento del diritto alla terapia e della connessa domanda risarcitoria.
9.2. Ciò posto, che il minore -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS- (come da certificazione medica in atti), possa vantare il diritto ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. risulta provato dagli esiti della CTU disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
9.3. Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, Dott. Domenico D’Agostino, laddove ha concluso che « sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata, delle condizioni cliniche del bambino e della presa visione della linea guida 21 dell’ISS e dei successivi aggiornamenti, posso affermare che: a) il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-” ed ha ottenuto un ottimo miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA iniziata all’età di 4 anni; b) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore; c)tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità si può affermare che l’approccio con metodologia ABA è inerente alle accertate condizioni cliniche del minore; d)per le condizioni cliniche in cui si trova il bambino, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune, con frequenza mensile, a discrezione del terapista, devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del linguaggio e dei disturbi comportamentali, è da considerare almeno per ulteriori quattro anni con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche dell’adolescente e della eventuale necessità di continuazione o sospensione della terapia. ».
9.4. La domanda di accertamento del diritto del minore di ricevere, a carico del Sistema Sanitario regionale, e in concreto dell’ASP di Reggio Calabria, l’erogazione del trattamento riabilitativo funzionale a migliorarne le abilità comunicativo-relazionali e ridurne il -OMISSIS- per 15 ore settimanali, mediante la metodologia ABA, delle quali alcune, con frequenza mensile, a discrezione del terapista, devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, e quantomeno per ulteriori quattro anni, deve essere pertanto accolta.
10. Quanto alla domanda risarcitoria, articolata in due voci di danno (patrimoniale e da ritardo), essa deve essere, in parte, accolta nei termini che seguono.
11. I ricorrenti chiedono anzitutto il risarcimento del danno patrimoniale di tutte le spese documentate in atti, corrispondenti alla terapia A.B.A. prestata in favore del minore presso il centro di riabilitazione NeapoliSanit s.r.l. nonché con terapisti specializzati.
11.1. La domanda va accolta.
11.2. Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evince invero come già in data 22/04/2021 l’Unità Operativa di Riabilitazione Neuropsichiatrica dell’ASP di Reggio Calabria aveva diagnosticato uno “ -OMISSIS- ” (documentazione in atti).
11.2. Orbene, nonostante la cura con metodologia ABA sia stato ritenuto dal CTU “scientificamente valida” ed idonea ad apportare “un concreto beneficio alla salute” del minore (così si evince dalle conclusioni della perizia in atti), l’ASP di Reggio Calabria non ha erogato allo stesso minore alcun trattamento idoneo.
11.3. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire alla minore, fin dal 22/04/2021 un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia A.B.A, di fatto erogato, come da fatture in atti, da struttura privata e da terapisti specializzati liberi professionisti.
11.4. I ricorrenti hanno quantificato in corso di causa di aver subito un danno pari ad € 33.553,87 (cfr. memoria del 15/03/2025), così suddiviso:
- € 18.647,91 per le spese sostenute a partire dall’anno 2017 e fino all’anno 2023 (cfr. ricorso);
- ulteriori € 14.905,96 per le spese sostenute da marzo 2023 a gennaio 2025 (cfr. memoria del 15.3.2025).
Il risarcimento va, tuttavia, limitato alle spese relative alle cure successive alla richiesta di presa in carico del minore da parte dell’ASP di Reggio Calabria, e cioè ai mesi successivi al 22/04/2021.
Agli importi quantificati dai ricorrenti vanno, inoltre, detratte le pre-parcelle che non attestano l’emissione del documento fiscale né provano l’effettivo pagamento nonché le parcelle relative a generiche “consulenze psicologiche”.
I ricorrenti hanno, quindi, documentato di aver sostenuto spese in misura pari ad € 14.331,20 nei termini che seguono:
- fatture (docc. 4 di parte ricorrente dell’1/12/2023) emesse da luglio 2022 a novembre 2022 (pari ad € 684) e da gennaio a febbraio 2023 per un importo documentato pari ad € 1.274,00, per un totale pari ad € 1.958,00;
- fatture (docc. n. 12 di parte ricorrente del 15/03/2025) relative al periodo marzo 2023-febbraio 2025, per un importo di € 12.373,20;
Il tutto per un importo complessivo di € 14.331,20.
11.6. Tale importo complessivo, seppure in misura inferiore a quello indicato nella memoria depositata in corso di causa, deve essere riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, cui devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso.
11.7. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che l’ASP ha eventualmente corrisposto nelle more a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
12. Questi ultimi chiedono, altresì, il risarcimento del “danno non patrimoniale e da ritardo” dai medesimi subìto, nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quali genitori in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
12.1. La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
La mancata predisposizione nei confronti del minore della terapia ABA (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017 - cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa il genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an debeatur , rientrano tra i c.d. ‘fatti di comune esperienza’ che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, “ viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così TAR Calabria-Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n. 39; TAR Sicilia, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n. 975; anche TAR Campania, IV, 25 settembre 2012, n. 3936) ” (cfr. TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023, n. 748).
12.2. Avuto riguardo, invece, al quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass., sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare ai genitori la somma complessiva di € 1.000,00 per ciascuno dei genitori, a titolo di danni non patrimoniali subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore stesso.
13. Quanto, invece, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche dell’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
14. I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dal minore che, a causa dell’inadempimento dell’A.S.P. all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia A.B.A.) e quantità, a quello raccomandato nelle cd. Linee Guida (ovvero n. 40 ore settimanali), ha potuto fruire soltanto di n. 8 ore settimanali della stessa terapia erogate presso una struttura privata, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, in termini di mancati progressi (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “da perdita di chance” subìto dal minore).
Ad avviso dei ricorrenti, “ le terapie sono molto costose e i genitori non posso garantire ai propri figli un’adeguata terapia, neanche ai livelli minimi. Nel caso di specie, il piccolo -OMISSIS- riesce ad usufruire di appena 8 ore settimanali di terapia non ha alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori ”.
14.1. La domanda va accolta per come di seguito esposto.
14.2. Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance non patrimoniale che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia A.B.A. garantito da un operatore privato per n. 8 ore settimanali) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità del minore- è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance , ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità- assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo il c.d. “ id quod plerumque accidit ”, la mancata fruizione delle ore di terapia A.B.A. ha avuto sullo sviluppo del minore, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
14.3. Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che il piccolo -OMISSIS- avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico pari n. 15 ore (n. 7 ore in più rispetto a quelle assicurate privatamente).
14.4. Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui è stato privato delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di “ probatio diabolica ”.
14.5. Sul quantum debeatur , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale –ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “ rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo ” (v. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare al minore la complessiva somma di € 2.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del programma terapeutico A.B.A. di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto esse beneficiavano mercé l’intervento del privato.
15. Conclusivamente:
a) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia cd. A.B.A. per come stabilito dalla relazione di CTU del dott. Domenico D’Agostino, e cioè di quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune, con frequenza mensile, a discrezione del terapista, per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, e per ulteriori quattro anni, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
b) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 14.331,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo eventualmente nelle more già pagato dall’ASP);
c) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma di € 1.000,00 a ciascuno dei genitori ricorrenti;
d) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dal minore con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 2.000,00.
Sulle somme in parola (c) e d)) sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n. 24468).
e) è infondata la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
16. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà che ha reso la dichiarazione di rito.
17. Parimenti va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al CTU Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo di euro 500,00 – che era stato provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente (giusta ordinanza di questa Sezione n. 660/2024) – e con rimborso, sempre a carico dell'ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo (€ 500,00 oltre Iva, per un totale di € 610), che risulta già versato (doc. 13 del 15/03/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A, per quindici ore settimanali delle quali alcune, con frequenza mensile, a discrezione del terapista, per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, e per ulteriori quattro anni, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico, così come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino di cui in atti.
Per l’effetto:
1) condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 15 ore settimanali e per ulteriori quattro anni, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico;
2) accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del predetto minore per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore degli stessi dell’importo complessivo di € 14.331,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo eventualmente già pagato nelle more dall’ASP);
3) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma di € 1.000,00 a ciascuno dei genitori, e dunque della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
4) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti dal minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell’avv. Stefania Aurora Pedà che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro 500,00 già provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente) detraendo da tale somma il predetto anticipo già corrisposto da parte ricorrente al CTU e che l’ASP è tenuta a rimborsare a parte ricorrente nella misura già versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.