Decreto cautelare 21 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Sentenza 7 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 21/01/2021, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2021
N. 00040/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giovanni Sala e Marta Bassanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Zanlucchi e Franco Botteon, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore ;
del Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore ;
del Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare monocratica
- -OMISSIS-recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni ”, pubblicata sul -OMISSIS-, limitatamente alle previsioni di cui alla lettera A) di pagina 3, avente ad oggetto “ Misure relative all'attività scolastica ”;
- di ogni altro atto presupposto, dipendente, conseguente, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Vista l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui i ricorrenti – -OMISSIS-- chiedono la sospensione e comunque l’adozione di idonee misure cautelari provvisorie con riguardo alla proroga dell’attività didattica a distanza disposta dall’ordinanza impugnata, per gli alunni di tali istituti, fino alla data -OMISSIS-;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini proposta con il ricorso, ai sensi dell’articolo 53 cod. proc. amm., ai fini della fissazione della camera di consiglio;
Vista la documentazione depositata in giudizio dai ricorrenti e dall’Amministrazione resistente;
Sentite informalmente le parti ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm.;
Sentito altresì il -OMISSIS-in ordine alle attività necessarie alla riapertura degli -OMISSIS-e preso atto che tale avvio – nel rispetto di tutte le misure emergenziali già programmate – richiede un periodo minimo di cinque o sei giorni;
Considerato che, come prospettato nel ricorso, per gli studenti di tali istituti la didattica a distanza - iniziata in data-OMISSIS-(con una sola parentesi di 45 giorni di didattica in presenza ) - perdura da 120 giorni;
Rilevata la non univocità di valutazione dei dati epidemiologici da parte degli Enti competenti;
Ritenuto, in accoglimento dell’istanza di abbreviazione dei termini, di fissare per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 27 gennaio 2021, sussistendo le ragioni di urgenza richieste dall’articolo 53 cod. proc. amm.;
Ritenuto di conseguenza che - nei tempi occorrenti per l’esame collegiale della domanda cautelare e sulla scorta della necessaria valutazione comparativa dei contrapposti interessi fatti valere dalle parti, meritevoli di altissima considerazione e costituzionalmente rilevanti – allo stato non sussiste quella situazione di estrema gravità ed urgenza che non consente la dilazione fino alla data della camera di consiglio;
Riservata comunque al Collegio la valutazione in ordine al fumus boni iuris con riguardo alle censure dedotte con il ricorso che, alla luce dell’informale audizione in contraddittorio, non appaiono del tutto sfornite di elementi di fondatezza;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica.
Abbrevia alla metà i termini di cui all’art. 55, comma 5, cod. proc. amm..
Manda alla parte ricorrente di procedere alla notifica del presente decreto, ai fini della decorrenza del termine abbreviato.
Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 27 gennaio 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i minori e i ricorrenti esercenti la potestà genitoriale.
Così deciso il giorno 20 gennaio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.