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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3202/2024 promossa da:
AVV. GALLINARI MAURO, in proprio;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
24.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'Avv. Mauro Gallinari, deducendo di essere creditore del
[...]
a titolo di compenso per le prestazioni difensive Parte_1
professionali eseguite in favore di quest'ultimo, come riconosciuto con decreto pagina 1 di 4 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 653/2022 pronunciato dal GdP di Foggia il
25.5.2022, notificato unitamente all'atto di precetto, e di non essere riuscito ad ottenere l'elenco dei morosi e i loro dati, nonostante le richieste scritte a tal fine avanzate, ha adito questo Tribunale chiedendo condannarsi il resistente alla consegna dei nominativi dei condomini morosi, al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro quantificata in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale subito. Vinte le spese.
Nessuno si è costituito per il resistente nonostante la ritualità della CP_1
notifica: ne va dunque dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è pervenuta all'udienza del 24.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
A norma dell'art. 63 disp. att. c.c., l'amministratore del condominio, senza bisogno di autorizzazione dell'assemblea, “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.
Nella specie, risulta dalle produzioni documentali del ricorrente che quest'ultimo, vantando verso il condominio un credito per compensi professionali (credito, peraltro, già riconosciuto con un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva), ha inutilmente richiesto all'amministratore dell'ente resistente l'indicazione delle generalità e delle quote millesimali dei condomini morosi.
Trattandosi di un'azione di adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dalla legge, secondo i noti criteri distributivi dell'onere della prova, incombeva al debitore (vale a dire, al condominio) allegare e dimostrare di aver adempiuto: ciò che, viceversa, non è avvenuto in questa causa, attesa la contumacia del resistente.
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna del resistente ex art. 614 bis c.p.c. che, proprio per l'attuazione degli obblighi di fare pagina 2 di 4 infungibili (o di non fare), prevede, come noto, un rimedio coercitivo indiretto mutuato dalle astreintes francesi e cioè la possibilità per il giudice di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Nel caso in esame, tenuto conto del valore della controversia e dell'inadempimento già colpevolmente maturato a carico della parte obbligata, si ritiene equo quantificare la somma dovuta dal resistente in € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, successivo al termine di 30 giorni dalla data di notifica al resistente della presente sentenza.
Di contro, va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito, siccome genericamente formulata e rimasta del tutto sfornita di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda – come indicato in ricorso – i parametri minimi, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) CONDANNA il resistente, in persona dell'amministratore CP_1
p.t., a comunicare al ricorrente l'elenco completo dei dati (generalità e quote millesimali) dei condomini morosi in relazione all'obbligazione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 653/2022, pronunciato dal
Giudice di Pace di il 25.5.2022, e al precetto di pagamento CP_1
notificato in data 30.7.2022;
b) CONDANNA il resistente al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della somma di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo pagina 3 di 4 nell'esecuzione, successivo al termine di giorni 30 dalla notificazione della sentenza;
2) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) CONDANNA il resistente al pagamento in favore del CP_1
ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 125,00 per esborsi e €
852,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge.
Foggia, 25.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3202/2024 promossa da:
AVV. GALLINARI MAURO, in proprio;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
24.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'Avv. Mauro Gallinari, deducendo di essere creditore del
[...]
a titolo di compenso per le prestazioni difensive Parte_1
professionali eseguite in favore di quest'ultimo, come riconosciuto con decreto pagina 1 di 4 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 653/2022 pronunciato dal GdP di Foggia il
25.5.2022, notificato unitamente all'atto di precetto, e di non essere riuscito ad ottenere l'elenco dei morosi e i loro dati, nonostante le richieste scritte a tal fine avanzate, ha adito questo Tribunale chiedendo condannarsi il resistente alla consegna dei nominativi dei condomini morosi, al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro quantificata in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale subito. Vinte le spese.
Nessuno si è costituito per il resistente nonostante la ritualità della CP_1
notifica: ne va dunque dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è pervenuta all'udienza del 24.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
A norma dell'art. 63 disp. att. c.c., l'amministratore del condominio, senza bisogno di autorizzazione dell'assemblea, “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.
Nella specie, risulta dalle produzioni documentali del ricorrente che quest'ultimo, vantando verso il condominio un credito per compensi professionali (credito, peraltro, già riconosciuto con un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva), ha inutilmente richiesto all'amministratore dell'ente resistente l'indicazione delle generalità e delle quote millesimali dei condomini morosi.
Trattandosi di un'azione di adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dalla legge, secondo i noti criteri distributivi dell'onere della prova, incombeva al debitore (vale a dire, al condominio) allegare e dimostrare di aver adempiuto: ciò che, viceversa, non è avvenuto in questa causa, attesa la contumacia del resistente.
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna del resistente ex art. 614 bis c.p.c. che, proprio per l'attuazione degli obblighi di fare pagina 2 di 4 infungibili (o di non fare), prevede, come noto, un rimedio coercitivo indiretto mutuato dalle astreintes francesi e cioè la possibilità per il giudice di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Nel caso in esame, tenuto conto del valore della controversia e dell'inadempimento già colpevolmente maturato a carico della parte obbligata, si ritiene equo quantificare la somma dovuta dal resistente in € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, successivo al termine di 30 giorni dalla data di notifica al resistente della presente sentenza.
Di contro, va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito, siccome genericamente formulata e rimasta del tutto sfornita di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda – come indicato in ricorso – i parametri minimi, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) CONDANNA il resistente, in persona dell'amministratore CP_1
p.t., a comunicare al ricorrente l'elenco completo dei dati (generalità e quote millesimali) dei condomini morosi in relazione all'obbligazione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 653/2022, pronunciato dal
Giudice di Pace di il 25.5.2022, e al precetto di pagamento CP_1
notificato in data 30.7.2022;
b) CONDANNA il resistente al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della somma di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo pagina 3 di 4 nell'esecuzione, successivo al termine di giorni 30 dalla notificazione della sentenza;
2) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) CONDANNA il resistente al pagamento in favore del CP_1
ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 125,00 per esborsi e €
852,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge.
Foggia, 25.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
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