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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4643/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3055/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28/03/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ); (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), in proprio e quali eredi di , nata ad [...] il
[...] Persona_1
17.01.1939 ed ivi deceduta in data 14.12.2017, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Bernardinetti (C.F. ed CodiceFiscale_4
Angelo Porzioli ( ), giusta procura come in atti;
CodiceFiscale_5
APPELLANTI
E Controparte_1
(C.F. e P.IVA , in persona del Direttore Generale, dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Controparte_2
alla comparsa di costituzione in appello rilasciata su supporto cartaceo separato, in atti ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, lettera b), del d.P.C.M.
16 febbraio 2016, n. 40, nonché in virtù di delibera di incarico n. 1368 del 27.12.2022, dall'avv. Arturo Testa (C.F. ; CodiceFiscale_6
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: gli appellanti, così concludevano: “condannare al risarcimento dei danni derivati, secondo la seguente quantificazione computata al netto di quanto già riconosciuto e corrisposto, ovvero i seguenti importi:
– (madre nelle more del giudizio di primo grado Persona_1
defunta) la somma pari ad € 70.665,00 o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, in favore degli eredi pro quota(figli);
– (fratello gemello) la somma pari ad € 82.303,00 o in Parte_3
quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
– la somma pari ad € 70.628,00 o in quella somma Parte_1
maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
– la somma pari ad € 73.550,00 o in quella somma Parte_2
maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
pag. 2/22 tutte le somme maggiorate di interessi e svalutazione monetaria sulla somma devalutata alla data dell'inadempimento al saldo.
Con condanna delle spese di giudizio oltre al rimborso forfettario IVA e
CAP come per legge.”;
l'appellata/appellante incidentale concludeva come segue: “In accoglimento dell'appello incidentale:
1. accerti e dichiari il difetto di legittimazione e di titolarità dal lato attivo degli eredi del sig. per Pt_1
tutti le ragioni indicate nel motivo n. 1 del presente atto e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetti la domanda degli attori condannando quest'ultimi al pagamento del doppio grado di giudizio. In via subordinata:
2. rigettare l'appello principale per essere infondato in fatto e diritto e non provato per tutte le ragioni evidenziate nei motivi nn. 2, 3, 4, 5 del presente atto.
3. Con vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A. del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 26.1.2017 e ritualmente notificato, , , Persona_1 Parte_1 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e , quali prossimi congiunti, rispettivamente madre e Parte_7
fratelli, di , adivano il Tribunale di Napoli esponendo Persona_2
che: in data 27.02.2014, veniva accompagnato al Persona_2
Pronto Soccorso dell' di Napoli in Controparte_1
quanto soffriva di una dolenzia continua e diffusa in regione pag. 3/22 addominale, che perdurava dal giorno precedente;
al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso era rilevato quanto segue: "...giunge in
PS per dolore in epigastrio ed ai fianchi dopo intenso sforzo fisico.
L'addome era trattabile, peristalsi presente;
alla palpazione dolente
l'epigastrio ed i fianchi. P.A. 120/60-FC: 110/M'-FR:26/m-Sp02:96%-
EOC: Toni tachicardici;
EOT: MV aspro diffuso."; veniva sottoposto ad esami strumentali, quali ecografia addominale, che non evidenziava lesioni in atto, ECG con consulenza cardiologica, che escludeva lesioni cardiache;
per il riscontro di un rialzo degli indicatori di laboratorio di sofferenza ischemica cardiaca (CPK, mioglobina, d-dimero, fibrinogeno) ne veniva disposto il ricovero in O.B.I. (Osservazione
Breve Internistica), dove restava degente fino al 1.03.14; durante il periodo di osservazione si assisteva alla normalizzazione dei valori di laboratorio;
per tale motivo ad una consulenza cardiologica del
28.02.14 erano escluse patologie di origine cardiaca;
in data 01.03.14 veniva dimesso, nonostante la persistenza dei dolori addominali, dopo avere eseguito un accertamento radiografico toracico a letto;
a causa dell'aggravarsi della sintomatologia dolorosa veniva nuovamente ricoverato, in data 03.03.14, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Giovanni Bosco di Napoli;
al momento dell'ingresso era sottoposto ad esame radiografico diretto dell'addome, che evidenziava "...una falda di aria libera, a mò di falce, in sottodiaframmatico-destro con livelli idro-aerei intestinali ...”, pertanto era posta diagnosi di "addome acuto da perforazione"; la criticità della situazione clinica era ulteriormente aggravata anche dall'induzione di uno shock settico evidente, tanto che il rischio anestesiologico era classificato in stadio ASA IV E;
in pari data pag. 4/22 era sottoposto ad intervento chirurgico per "shock settico da peritonite stercorocea perforativa di retto"; nonostante le intense terapie effettuate, sopraggiungeva il decesso il 04.03.14 per arresto cardiaco;
la CTU, effettuata nell'ambito del procedimento di ATP da essi instaurato, aveva accertato profili di responsabilità in capo ai sanitari della struttura sanitaria resistente;
in particolare, il nominato ausiliare, prof. sosteneva che: “
1. Effettivamente la Persona_3
sintomatologia manifestata dal sig. – privo di altre Persona_2
rilevanti comorbilità – nelle prime ore di osservazione clinica non orientava specificamente per un quadro di addome acuto in atto. Il successivo rilievo obiettivo (quello delle ore 11.00 del giorno 28 febbraio
2014) di una diffusa contrattura addominale avrebbe, tuttavia, esatto
l'esecuzione di ulteriori indagini diagnostiche che avrebbero potuto consentire la formulazione di una più precoce diagnosi.
2. Fermo restando che il ritardo diagnostico condiziona una prognosi peggiore per il paziente, è altresì possibile affermare, in accordo con i dati statistici della letteratura, che il ritardo diagnostico determinato dal negligente comportamento dei sanitari in questione abbia contribuito a determinare il cosiddetto danno da perdita di chances di sopravvivenza che si può stimare in una percentuale compresa fra il 60 e l'80%, prendendo come parametri di riferimento la media dei tassi di mortalità, come riportati dalla letteratura scientifica di settore..”.
Tanto premesso, , , , Persona_1 Parte_1 Parte_4
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
domandavano accertarsi la responsabilità contrattuale Parte_7
pag. 5/22 dell e condannarsi la predetta al risarcimento dei danni, Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali, da essi sofferti, “iure proprio”, in conseguenza della perdita del familiare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l che, nel Controparte_4
resistere alla domanda, ne contestava la fondatezza.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale, aderendo alle risultanze dell'ATP, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “-accoglie la domanda proposta da , Persona_1 Pt_1
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e e condanna l' Parte_6 Parte_7 [...]
al pagamento di € 168.250,00 per la Controparte_5
prima, e di € 24.350,00, in favore di ciascuno degli altri attori, oltre interessi come in motivazione;
-condanna l
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_5
favore degli attori liquidate in: I) € 1.286,00 per spese ed € 3.645,00 per compensi professionali, per il procedimento ex art. 696 bis cpc, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente corrisposto al CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.,
a titolo di acconto liquidato e/o di saldo, se documentato l'esborso con fattura;
II) € 870,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali per il presente procedimento, oltre 15% per rimborso spese forfettarie,
Iva e CPA come per legge”.
§ 2.
pag. 6/22 Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., , , Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi della madre, , Parte_3 Persona_1
deceduta nelle more del giudizio, interponevano appello, con citazione notificata in data 28.10.2022, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., che, maggiorato per la sospensione feriale, sarebbe scaduto il 31.10.2022, concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte.
Con comparsa depositata in data 25.1.2023, tempestivamente rispetto all'udienza di comparizione delle parti fissata dagli appellanti per il giorno 17.2.2023, si costituiva l' che resisteva al Controparte_4
gravame principale, proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso il capo di sentenza che, qualificando erroneamente la domanda attorea, l'aveva accolta.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza del 17.2.2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.2.2025.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti in data 5.3.2025, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 26.5.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
pag. 7/22 § 3.
Il Giudice di primo grado, prestando adesione a quanto affermato dal
CTU nella relazione di consulenza tecnica depositata nell'ambito del procedimento di ATP instaurato dai ricorrenti e ritualmente acquisita in atti, riteneva sussistente, in applicazione del principio del “più probabile che non”, il nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari dell' e l'intervenuto decesso di Controparte_4 Per_2
.
[...]
Tale conclusione, secondo il giudice, poteva ritenersi ampiamente giustificata in ragione del rilievo del CTU, a mente del quale “è … possibile affermare … che il ritardo diagnostico determinato dal negligente comportamento dei sanitari in questione abbia contribuito a determinare il cosiddetto danno da perdita di chances di sopravvivenza che si può stimare in una percentuale compresa fra il 60 e l'80%..”.
Né, per converso, erano fondati, ad avviso del primo Giudice, i rilievi critici che i consulenti di parte della convenuta azienda ospedaliera avevano rivolto all'operato del CTU, avendo quest'ultimo puntualmente replicato ad essi.
Ritenuto sussistente il nesso causale, il Tribunale affermava la responsabilità contrattuale dell tenuta a rispondere, “.. Controparte_3
ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza
pag. 8/22 di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale”.
Venendo ad esaminare il profilo del quantum, il giudice di prime cure, premesso che con il ricorso era stato domandato il ristoro del danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, riteneva di procedere alla relativa quantificazione mediante l'applicazione della tabella, nella versione aggiornata al 2021, elaborata dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale.
Premesso che, siffatta tabella, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prevedeva “.. in favore di: I) ciascun genitore per la morte del figlio, una somma che va da €
168.250,00 a € 336.500,00, al fine di valorizzare tutte le circostanze del caso concreto, sulla base delle specifiche allegazioni delle parti;
II) ciascun fratello per la morte del fratello, una somma che va da €
24.350,00 a € 146.120,00, al fine di valorizzare tutte le circostanze del caso concreto, sulla base delle specifiche allegazioni delle parti”, evidenziato che, nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati ad allegare il grado di parentela che li legava al de cuius e non avevano, invece, addotto elementi tali da giustificare una quantificazione ad essi più favorevole, tenuto conto che il de cuius aveva 47 anni, aveva una propria famiglia con moglie e figli, che vi erano sette fratelli superstiti,
pag. 9/22 riconosceva “l'importo tabellare minimo di € 168.250,00 per la mamma, ed € 24.350,00 per ciascun fratello, in assenza di prova contraria che i rapporti tra loro fossero compromessi”.
Il Tribunale rigettava, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale pure proposta dai ricorrenti.
§ 3.
Tanto premesso occorre, in via preliminare, esaminare l'appello incidentale proposto dall' posto che, mentre lo stesso Controparte_3
investe il profilo dell'an debeatur, quello principale dei danneggiati concerne esclusivamente la quantificazione del pregiudizio.
§ 4.
Con un unico motivo di appello incidentale, l' deduceva Controparte_3
che il Giudice di prime cure aveva erroneamente qualificato come contrattuale la responsabilità dell'azienda ospedaliera, sebbene, essendo i congiunti del paziente estranei al contratto di spedalità, intercorrente solo tra il predetto paziente e la struttura sanitaria, la domanda andasse ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
A conforto di tale assunto, l'istante invocava un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale. Infatti, il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria (o il
pag. 10/22 medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto e, pertanto,
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti del paziente”.
Posta tale premessa, l'appellante sosteneva che “la sentenza di primo grado va integralmente riformata posto che il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda proposta dagli eredi , non ha rilevato la Pt_1
totale carenza di legittimazione attiva, ed ha riconosciuto la responsabilità contrattuale dell'azienda ospedaliera”. La sentenza era erronea, in quanto il Giudice non aveva considerato che i congiunti di in quanto estranei al contratto, non potevano Persona_2
proporre domanda fondata su di un inadempimento contrattuale, essendo, al riguardo, carenti di legittimazione ad agire. Di conseguenza, il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione dal lato attivo degli originari ricorrenti e respingere la domanda.
§ 5.
Il motivo è infondato, ma impone di correggere la qualificazione giuridica della domanda.
Non ignora questa Corte che, effettivamente, secondo un orientamento giurisprudenziale che può ritenersi consolidato “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.
1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa
pag. 11/22 risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11320 del 07/04/2022; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021).
E', quindi, evidente che, nella specie, non venendo in rilievo un contratto di spedalità concernente la procreazione, l'azione esperita dalla madre e dai fratelli del paziente, deceduto a causa di "malpractice medica", dovesse essere qualificata dal primo Giudice come domanda ex art. 2043 c.c..
Nondimeno, ad avviso del Collegio, l'errata qualificazione della pretesa non giustifica il rigetto della stessa.
Invero, ben può il Giudice di appello, fermi i fatti originariamente posti a fondamento del ricorso, (morte del prossimo congiunto quale conseguenza dell'errata ed omessa prestazione sanitaria ad opera del personale in servizio presso l' , procedere alla corretta Controparte_3
qualificazione della domanda come intesa a far valere l'illecito aquiliano della struttura.
A conforto di siffatta conclusione milita il principio secondo cui “il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti
pag. 12/22 costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza, con quelli allegati nell'atto introduttivo” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024).
Come insegna la S.C. “Il fatto costitutivo della domanda risarcitoria non può essere individuato nella mera dinamica dell'incidente, sul piano meccanico, ma nella fattispecie che determina la responsabilità del convenuto e, più precisamente, nelle condotte illecite e dannose a questi imputate o, comunque, nei fatti idonei ad integrare la sua responsabilità, contrattuale o extracontrattuale” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
32932 del 2024).
Nell'ipotesi in esame, il fatto costitutivo, delineato nel ricorso introduttivo, era il decesso di , morto, in data 4.3.2014, Persona_2
a seguito dell'errato trattamento sanitario al quale fu sottoposto presso l' Tale Controparte_5
fatto, ancorché erroneamente inquadrato, dai ricorrenti e dal primo
Giudice, come fonte di una responsabilità da inadempimento contrattuale dell' , è sussumibile, senz'altro, Parte_8
nell'ambito della responsabilità aquiliana, non determinando siffatto diverso inquadramento la necessità di procedere ad accertamenti ulteriori e diversi (una CTU medico legale) rispetto a quelli svolti in primo grado, né una modificazione della causa petendi.
Né, invero, è dirimente rilevare che, mentre nell'azione contrattuale la colpa del debitore si presume, in quella aquiliana spetta al creditore fornire la prova dell'elemento soggettivo.
pag. 13/22 Infatti, merita osservare, in primo luogo, che il motivo di appello incidentale è, in proposito, silente, non avendo l'azienda ospedaliera allegato che la pretesa dovesse essere rigettata in quanto, correttamente qualificata come azione ex art. 2043 c.c., mancava la prova della colpa.
In aggiunta si deve rimarcare che, comunque, nella specie, sussiste certamente la condotta colposa dei sanitari. Infatti, alla stregua dell'accertamento compiuto dal Giudice di primo grado, non oggetto di censura ad opera dell' , quindi, finanche coperto, in parte qua, dal CP_3
giudicato, “.. sotto il profilo medico-legale, a carico dei sanitari che ebbero in cura il paziente presso l'OBI Controparte_6
è ravvisabile un comportamento negligente ed
[...]
imperito per non aver sottoposto il paziente ad un ulteriore e doveroso approfondimento diagnostico, derivandone un'indeterminatezza di inquadramento nosologico che ha pesantemente condizionato la successiva evoluzione del quadro clinico sino all'exitus del soggetto .. possiamo affermare, con sufficiente affidabilità, che l'addome acuto si sarebbe potuto diagnosticare in anticipo e che, la condotta negligente ed imperita dei sanitari che a vario titolo lo ebbero in cura ha determinato un ritardo diagnostico responsabile della progressione dello stato settico sino a condurre lo stesso a morte per insufficienza multiorganica ” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 4).
Quindi, corretta sul piano della qualificazione giuridica, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, la sentenza impugnata resiste alle critiche dell'appellante incidentale, dal momento che i congiunti di pag. 14/22 avevano certamente titolo per domandare, ai sensi Persona_2
dell'art. 2043 c.c., l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e la condanna della stessa al risarcimento dei danni da essi sofferti iure proprio per la morte del loro congiunto.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
§ 6.
Venendo all'esame dell'appello principale, giova, anzitutto, rilevare che lo stesso veniva proposto solo da tre dei sette fratelli del de cuius, originariamente ricorrenti. Infatti, la sentenza non è stata appellata da
, e . Nondimeno, venendo in Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
rilievo un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, la mancata notifica, ai predetti originari ricorrenti, dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 332
c.p.c., non preclude la pronuncia della sentenza, né determina alcuna conseguenza sul piano processuale, essendo, alla data di deliberazione della stessa, ampiamente spirato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020).
Passando al merito, con i primi due motivi di appello, gli appellanti si dolevano della quantificazione, a loro avviso eccessivamente riduttiva, del danno sofferto e, in specie, di quelli patiti dal fratello gemello e dalla madre del de cuius.
In particolare, gli istanti obiettavano che il primo Giudice non aveva tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale della S.C., affermatosi a partire dal 2021, in base al quale “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema
pag. 15/22 che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza — con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella” (Cass. civ., sez. III, sent. 21 aprile 2021, n. 10579) ..”.
Deducevano che, nella specie, l'intensità del legame e lo stravolgimento della vita dei danneggiati a seguito dell'evento dannoso erano circostanze di fatto da ritenere, non solo non contestate dalla controparte, ma provate in via presuntiva.
Soggiungevano che, il Giudice, pur muovendo da premesse corrette, aveva, poi, omesso di valorizzare la giovane età della vittima primaria e dei fratelli, l'impatto sulla madre che aveva dovuto assistere alla morte del figlio giovanissimo, la sofferenza del fratello gemello, Pt_3
, notoriamente maggiore, stante la particolare intensità del
[...]
vincolo esistente tra gemelli.
Deduceva che il Giudice, applicando i minimi della tabella di Milano, non aveva valutato le allegazioni da essi istanti operate, non oggetto di contestazione da parte della resistente.
Infine, con il terzo motivo, gli istanti si dolevano, appunto, della mancata valorizzazione, da parte del Giudice, delle deduzioni concernenti la significativa intensità del legame esistente tra i fratelli pag. 16/22 (in particolar modo il fratello gemello) e , nonché tra Persona_2
quest'ultimo e la madre. Assumevano che, proprio ai sensi dell'art. 115
c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto considerare provata la sofferenza soggettiva dei familiari della vittima primaria.
§ 7.
Il motivo è inammissibile laddove con esso si lamenta la mancata applicazione della tabella di Milano cd. a punti.
Giova premettere che, alla stregua di una consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi
o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori- punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25213 del
19/09/2024).
Nell'ipotesi in esame, gli istanti, pur avendo lamentato l'erroneità della sentenza in ragione dell'applicazione del sistema a forbice, di cui alla versione 2021 della tabella di Milano, anziché di quello a punti, previsto dalla tabella, adottata nel corso del 2022 dallo stesso pag. 17/22 Tribunale, hanno del tutto omesso di dedurre in che termini il ricorso a tale successiva tabella avrebbe ad essi permesso di conseguire un risarcimento più favorevole.
In particolare, si è rivelata completamente carente la deduzione in merito agli esiti cui, in base alle medesime condizioni di fatto (età della vittima primaria, età e numero dei familiari superstiti, intensità del legale affettivo), la tabella elaborata secondo il sistema a punti avrebbe condotto.
Né, del resto, soccorre, a tal fine, la mera indicazione numerica dell'ammontare del danno, contenuta solo nelle conclusioni dell'atto di gravame, a fronte della assoluta genericità di allegazioni volte a corroborare la doglianza circa una più favorevole liquidazione secondo il sistema tabellare a punti.
§ 8.
Infondato si rivela, invece, il motivo, mediante il quale si è inteso censurare l'omessa valorizzazione dell'intensità del legale affettivo, tra il defunto ed il fratello gemello e tra il primo e la madre.
Ed invero, sebbene nel ricorso introduttivo fosse stato dedotto che
, gemello di era allo stesso profondamente Parte_3 Per_2
legato proprio in ragione del vincolo nascente dal parto gemellare, tale circostanza non può ritenersi un fatto notorio e necessitava di essere corroborata dalle risultanze di una prova testimoniale, che, invece, in primo grado, non era stata nemmeno articolata e richiesta.
pag. 18/22 Lo stesso deve dirsi in relazione alla dedotta intensità della sofferenza patita dalla madre per la morte del figlio che, secondo Per_2
quanto si legge nel ricorso introduttivo, era aggravata proprio dal fatto di avere riguardato uno dei due gemelli.
Anche tale circostanza avrebbe imposto, al limite, il conforto di una prova orale, tesa a dimostrare la maggiore intensità del legale affettivo con rispetto a quello intercorrente con gli altri figli, Per_2
mediante il riferimento a circostanze quali, ad esempio, la natura ed abitualità della frequentazione.
Del resto, non va sottaciuto che la presenza di un numero rilevante di figli superstiti (ben sette) costituisca, nella specie, elemento che indubbiamente consente di ritenere, in parte, attenuata la sofferenza materna, per la perdita prematura di . Persona_2
Infine, non giova invocare l'omessa valorizzazione del principio di non contestazione, dal momento che, nella specie, in primo grado, l'
[...]
aveva impugnato l'avversa pretesa, anche sotto il profilo del CP_3
quantum, deducendo che essa fosse eccessiva (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 1.2.2018, ove si legge” Sulle richieste risarcitorie avanzate per il danno iure proprio, la Giurisprudenza tende ad escludere ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale, nel chiaro intento di scoraggiare il proliferare di infondate pretese risarcitorie azionate in forza del mero grado di parentela .. La perdita di una persona cara non va considerata come danno autonomo, ma rientra nella categoria del danno non patrimoniale. Pertanto, i danni eventualmente patiti dagli odierni istanti, non possono essere
pag. 19/22 meramente dedotti e presuntivamente riconosciuti, ma devono essere rigorosamente allegati e provati anche a mezzo di documentazione medica”).
In conclusione, anche l'appello principale deve essere rigettato.
§ 9.
Da ultimo deve ritenersi assorbito l'esame dell'eccezione, sollevata dalla difesa dell alle pagine da 8 a 10 della comparsa di CP_3
costituzione, tesa a sostenere l'infondatezza dell'appello principale, proposto dagli appellanti quali eredi della defunta madre, per essersi, il risarcimento a quest'ultima dovuto per la morte del figlio Per_2
estinto attesa la sua inerenza ad un diritto strettamente personale.
Invero, il mancato accoglimento dell'appello principale esonera dall'esame di siffatta eccezione, che, del resto, non è stata proposta dall' quale oggetto di autonomo motivo di appello incidentale CP_3
finalizzato ad ottenere la riforma della pronunzia di primo grado, nella parte in cui aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da ER
.
[...]
§ 10.
Venendo al governo delle spese processuali del giudizio di appello, rileva la Corte che, essendosi al cospetto di un chiaro caso di soccombenza reciproca, alla luce del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, ne vada disposta l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
pag. 20/22 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e sull'appello incidentale proposto da
[...] [...]
avverso la sentenza in epigrafe Controparte_5
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del grado di appello;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 21/22 pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4643/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3055/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28/03/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ); (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), in proprio e quali eredi di , nata ad [...] il
[...] Persona_1
17.01.1939 ed ivi deceduta in data 14.12.2017, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Bernardinetti (C.F. ed CodiceFiscale_4
Angelo Porzioli ( ), giusta procura come in atti;
CodiceFiscale_5
APPELLANTI
E Controparte_1
(C.F. e P.IVA , in persona del Direttore Generale, dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Controparte_2
alla comparsa di costituzione in appello rilasciata su supporto cartaceo separato, in atti ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, lettera b), del d.P.C.M.
16 febbraio 2016, n. 40, nonché in virtù di delibera di incarico n. 1368 del 27.12.2022, dall'avv. Arturo Testa (C.F. ; CodiceFiscale_6
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: gli appellanti, così concludevano: “condannare al risarcimento dei danni derivati, secondo la seguente quantificazione computata al netto di quanto già riconosciuto e corrisposto, ovvero i seguenti importi:
– (madre nelle more del giudizio di primo grado Persona_1
defunta) la somma pari ad € 70.665,00 o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, in favore degli eredi pro quota(figli);
– (fratello gemello) la somma pari ad € 82.303,00 o in Parte_3
quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
– la somma pari ad € 70.628,00 o in quella somma Parte_1
maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
– la somma pari ad € 73.550,00 o in quella somma Parte_2
maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
pag. 2/22 tutte le somme maggiorate di interessi e svalutazione monetaria sulla somma devalutata alla data dell'inadempimento al saldo.
Con condanna delle spese di giudizio oltre al rimborso forfettario IVA e
CAP come per legge.”;
l'appellata/appellante incidentale concludeva come segue: “In accoglimento dell'appello incidentale:
1. accerti e dichiari il difetto di legittimazione e di titolarità dal lato attivo degli eredi del sig. per Pt_1
tutti le ragioni indicate nel motivo n. 1 del presente atto e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetti la domanda degli attori condannando quest'ultimi al pagamento del doppio grado di giudizio. In via subordinata:
2. rigettare l'appello principale per essere infondato in fatto e diritto e non provato per tutte le ragioni evidenziate nei motivi nn. 2, 3, 4, 5 del presente atto.
3. Con vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A. del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 26.1.2017 e ritualmente notificato, , , Persona_1 Parte_1 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e , quali prossimi congiunti, rispettivamente madre e Parte_7
fratelli, di , adivano il Tribunale di Napoli esponendo Persona_2
che: in data 27.02.2014, veniva accompagnato al Persona_2
Pronto Soccorso dell' di Napoli in Controparte_1
quanto soffriva di una dolenzia continua e diffusa in regione pag. 3/22 addominale, che perdurava dal giorno precedente;
al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso era rilevato quanto segue: "...giunge in
PS per dolore in epigastrio ed ai fianchi dopo intenso sforzo fisico.
L'addome era trattabile, peristalsi presente;
alla palpazione dolente
l'epigastrio ed i fianchi. P.A. 120/60-FC: 110/M'-FR:26/m-Sp02:96%-
EOC: Toni tachicardici;
EOT: MV aspro diffuso."; veniva sottoposto ad esami strumentali, quali ecografia addominale, che non evidenziava lesioni in atto, ECG con consulenza cardiologica, che escludeva lesioni cardiache;
per il riscontro di un rialzo degli indicatori di laboratorio di sofferenza ischemica cardiaca (CPK, mioglobina, d-dimero, fibrinogeno) ne veniva disposto il ricovero in O.B.I. (Osservazione
Breve Internistica), dove restava degente fino al 1.03.14; durante il periodo di osservazione si assisteva alla normalizzazione dei valori di laboratorio;
per tale motivo ad una consulenza cardiologica del
28.02.14 erano escluse patologie di origine cardiaca;
in data 01.03.14 veniva dimesso, nonostante la persistenza dei dolori addominali, dopo avere eseguito un accertamento radiografico toracico a letto;
a causa dell'aggravarsi della sintomatologia dolorosa veniva nuovamente ricoverato, in data 03.03.14, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Giovanni Bosco di Napoli;
al momento dell'ingresso era sottoposto ad esame radiografico diretto dell'addome, che evidenziava "...una falda di aria libera, a mò di falce, in sottodiaframmatico-destro con livelli idro-aerei intestinali ...”, pertanto era posta diagnosi di "addome acuto da perforazione"; la criticità della situazione clinica era ulteriormente aggravata anche dall'induzione di uno shock settico evidente, tanto che il rischio anestesiologico era classificato in stadio ASA IV E;
in pari data pag. 4/22 era sottoposto ad intervento chirurgico per "shock settico da peritonite stercorocea perforativa di retto"; nonostante le intense terapie effettuate, sopraggiungeva il decesso il 04.03.14 per arresto cardiaco;
la CTU, effettuata nell'ambito del procedimento di ATP da essi instaurato, aveva accertato profili di responsabilità in capo ai sanitari della struttura sanitaria resistente;
in particolare, il nominato ausiliare, prof. sosteneva che: “
1. Effettivamente la Persona_3
sintomatologia manifestata dal sig. – privo di altre Persona_2
rilevanti comorbilità – nelle prime ore di osservazione clinica non orientava specificamente per un quadro di addome acuto in atto. Il successivo rilievo obiettivo (quello delle ore 11.00 del giorno 28 febbraio
2014) di una diffusa contrattura addominale avrebbe, tuttavia, esatto
l'esecuzione di ulteriori indagini diagnostiche che avrebbero potuto consentire la formulazione di una più precoce diagnosi.
2. Fermo restando che il ritardo diagnostico condiziona una prognosi peggiore per il paziente, è altresì possibile affermare, in accordo con i dati statistici della letteratura, che il ritardo diagnostico determinato dal negligente comportamento dei sanitari in questione abbia contribuito a determinare il cosiddetto danno da perdita di chances di sopravvivenza che si può stimare in una percentuale compresa fra il 60 e l'80%, prendendo come parametri di riferimento la media dei tassi di mortalità, come riportati dalla letteratura scientifica di settore..”.
Tanto premesso, , , , Persona_1 Parte_1 Parte_4
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
domandavano accertarsi la responsabilità contrattuale Parte_7
pag. 5/22 dell e condannarsi la predetta al risarcimento dei danni, Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali, da essi sofferti, “iure proprio”, in conseguenza della perdita del familiare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l che, nel Controparte_4
resistere alla domanda, ne contestava la fondatezza.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale, aderendo alle risultanze dell'ATP, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “-accoglie la domanda proposta da , Persona_1 Pt_1
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e e condanna l' Parte_6 Parte_7 [...]
al pagamento di € 168.250,00 per la Controparte_5
prima, e di € 24.350,00, in favore di ciascuno degli altri attori, oltre interessi come in motivazione;
-condanna l
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_5
favore degli attori liquidate in: I) € 1.286,00 per spese ed € 3.645,00 per compensi professionali, per il procedimento ex art. 696 bis cpc, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente corrisposto al CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.,
a titolo di acconto liquidato e/o di saldo, se documentato l'esborso con fattura;
II) € 870,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali per il presente procedimento, oltre 15% per rimborso spese forfettarie,
Iva e CPA come per legge”.
§ 2.
pag. 6/22 Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., , , Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi della madre, , Parte_3 Persona_1
deceduta nelle more del giudizio, interponevano appello, con citazione notificata in data 28.10.2022, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., che, maggiorato per la sospensione feriale, sarebbe scaduto il 31.10.2022, concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte.
Con comparsa depositata in data 25.1.2023, tempestivamente rispetto all'udienza di comparizione delle parti fissata dagli appellanti per il giorno 17.2.2023, si costituiva l' che resisteva al Controparte_4
gravame principale, proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso il capo di sentenza che, qualificando erroneamente la domanda attorea, l'aveva accolta.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza del 17.2.2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.2.2025.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti in data 5.3.2025, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 26.5.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
pag. 7/22 § 3.
Il Giudice di primo grado, prestando adesione a quanto affermato dal
CTU nella relazione di consulenza tecnica depositata nell'ambito del procedimento di ATP instaurato dai ricorrenti e ritualmente acquisita in atti, riteneva sussistente, in applicazione del principio del “più probabile che non”, il nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari dell' e l'intervenuto decesso di Controparte_4 Per_2
.
[...]
Tale conclusione, secondo il giudice, poteva ritenersi ampiamente giustificata in ragione del rilievo del CTU, a mente del quale “è … possibile affermare … che il ritardo diagnostico determinato dal negligente comportamento dei sanitari in questione abbia contribuito a determinare il cosiddetto danno da perdita di chances di sopravvivenza che si può stimare in una percentuale compresa fra il 60 e l'80%..”.
Né, per converso, erano fondati, ad avviso del primo Giudice, i rilievi critici che i consulenti di parte della convenuta azienda ospedaliera avevano rivolto all'operato del CTU, avendo quest'ultimo puntualmente replicato ad essi.
Ritenuto sussistente il nesso causale, il Tribunale affermava la responsabilità contrattuale dell tenuta a rispondere, “.. Controparte_3
ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza
pag. 8/22 di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale”.
Venendo ad esaminare il profilo del quantum, il giudice di prime cure, premesso che con il ricorso era stato domandato il ristoro del danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, riteneva di procedere alla relativa quantificazione mediante l'applicazione della tabella, nella versione aggiornata al 2021, elaborata dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale.
Premesso che, siffatta tabella, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prevedeva “.. in favore di: I) ciascun genitore per la morte del figlio, una somma che va da €
168.250,00 a € 336.500,00, al fine di valorizzare tutte le circostanze del caso concreto, sulla base delle specifiche allegazioni delle parti;
II) ciascun fratello per la morte del fratello, una somma che va da €
24.350,00 a € 146.120,00, al fine di valorizzare tutte le circostanze del caso concreto, sulla base delle specifiche allegazioni delle parti”, evidenziato che, nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati ad allegare il grado di parentela che li legava al de cuius e non avevano, invece, addotto elementi tali da giustificare una quantificazione ad essi più favorevole, tenuto conto che il de cuius aveva 47 anni, aveva una propria famiglia con moglie e figli, che vi erano sette fratelli superstiti,
pag. 9/22 riconosceva “l'importo tabellare minimo di € 168.250,00 per la mamma, ed € 24.350,00 per ciascun fratello, in assenza di prova contraria che i rapporti tra loro fossero compromessi”.
Il Tribunale rigettava, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale pure proposta dai ricorrenti.
§ 3.
Tanto premesso occorre, in via preliminare, esaminare l'appello incidentale proposto dall' posto che, mentre lo stesso Controparte_3
investe il profilo dell'an debeatur, quello principale dei danneggiati concerne esclusivamente la quantificazione del pregiudizio.
§ 4.
Con un unico motivo di appello incidentale, l' deduceva Controparte_3
che il Giudice di prime cure aveva erroneamente qualificato come contrattuale la responsabilità dell'azienda ospedaliera, sebbene, essendo i congiunti del paziente estranei al contratto di spedalità, intercorrente solo tra il predetto paziente e la struttura sanitaria, la domanda andasse ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
A conforto di tale assunto, l'istante invocava un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale. Infatti, il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria (o il
pag. 10/22 medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto e, pertanto,
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti del paziente”.
Posta tale premessa, l'appellante sosteneva che “la sentenza di primo grado va integralmente riformata posto che il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda proposta dagli eredi , non ha rilevato la Pt_1
totale carenza di legittimazione attiva, ed ha riconosciuto la responsabilità contrattuale dell'azienda ospedaliera”. La sentenza era erronea, in quanto il Giudice non aveva considerato che i congiunti di in quanto estranei al contratto, non potevano Persona_2
proporre domanda fondata su di un inadempimento contrattuale, essendo, al riguardo, carenti di legittimazione ad agire. Di conseguenza, il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione dal lato attivo degli originari ricorrenti e respingere la domanda.
§ 5.
Il motivo è infondato, ma impone di correggere la qualificazione giuridica della domanda.
Non ignora questa Corte che, effettivamente, secondo un orientamento giurisprudenziale che può ritenersi consolidato “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.
1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa
pag. 11/22 risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11320 del 07/04/2022; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021).
E', quindi, evidente che, nella specie, non venendo in rilievo un contratto di spedalità concernente la procreazione, l'azione esperita dalla madre e dai fratelli del paziente, deceduto a causa di "malpractice medica", dovesse essere qualificata dal primo Giudice come domanda ex art. 2043 c.c..
Nondimeno, ad avviso del Collegio, l'errata qualificazione della pretesa non giustifica il rigetto della stessa.
Invero, ben può il Giudice di appello, fermi i fatti originariamente posti a fondamento del ricorso, (morte del prossimo congiunto quale conseguenza dell'errata ed omessa prestazione sanitaria ad opera del personale in servizio presso l' , procedere alla corretta Controparte_3
qualificazione della domanda come intesa a far valere l'illecito aquiliano della struttura.
A conforto di siffatta conclusione milita il principio secondo cui “il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti
pag. 12/22 costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza, con quelli allegati nell'atto introduttivo” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024).
Come insegna la S.C. “Il fatto costitutivo della domanda risarcitoria non può essere individuato nella mera dinamica dell'incidente, sul piano meccanico, ma nella fattispecie che determina la responsabilità del convenuto e, più precisamente, nelle condotte illecite e dannose a questi imputate o, comunque, nei fatti idonei ad integrare la sua responsabilità, contrattuale o extracontrattuale” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
32932 del 2024).
Nell'ipotesi in esame, il fatto costitutivo, delineato nel ricorso introduttivo, era il decesso di , morto, in data 4.3.2014, Persona_2
a seguito dell'errato trattamento sanitario al quale fu sottoposto presso l' Tale Controparte_5
fatto, ancorché erroneamente inquadrato, dai ricorrenti e dal primo
Giudice, come fonte di una responsabilità da inadempimento contrattuale dell' , è sussumibile, senz'altro, Parte_8
nell'ambito della responsabilità aquiliana, non determinando siffatto diverso inquadramento la necessità di procedere ad accertamenti ulteriori e diversi (una CTU medico legale) rispetto a quelli svolti in primo grado, né una modificazione della causa petendi.
Né, invero, è dirimente rilevare che, mentre nell'azione contrattuale la colpa del debitore si presume, in quella aquiliana spetta al creditore fornire la prova dell'elemento soggettivo.
pag. 13/22 Infatti, merita osservare, in primo luogo, che il motivo di appello incidentale è, in proposito, silente, non avendo l'azienda ospedaliera allegato che la pretesa dovesse essere rigettata in quanto, correttamente qualificata come azione ex art. 2043 c.c., mancava la prova della colpa.
In aggiunta si deve rimarcare che, comunque, nella specie, sussiste certamente la condotta colposa dei sanitari. Infatti, alla stregua dell'accertamento compiuto dal Giudice di primo grado, non oggetto di censura ad opera dell' , quindi, finanche coperto, in parte qua, dal CP_3
giudicato, “.. sotto il profilo medico-legale, a carico dei sanitari che ebbero in cura il paziente presso l'OBI Controparte_6
è ravvisabile un comportamento negligente ed
[...]
imperito per non aver sottoposto il paziente ad un ulteriore e doveroso approfondimento diagnostico, derivandone un'indeterminatezza di inquadramento nosologico che ha pesantemente condizionato la successiva evoluzione del quadro clinico sino all'exitus del soggetto .. possiamo affermare, con sufficiente affidabilità, che l'addome acuto si sarebbe potuto diagnosticare in anticipo e che, la condotta negligente ed imperita dei sanitari che a vario titolo lo ebbero in cura ha determinato un ritardo diagnostico responsabile della progressione dello stato settico sino a condurre lo stesso a morte per insufficienza multiorganica ” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 4).
Quindi, corretta sul piano della qualificazione giuridica, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, la sentenza impugnata resiste alle critiche dell'appellante incidentale, dal momento che i congiunti di pag. 14/22 avevano certamente titolo per domandare, ai sensi Persona_2
dell'art. 2043 c.c., l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e la condanna della stessa al risarcimento dei danni da essi sofferti iure proprio per la morte del loro congiunto.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
§ 6.
Venendo all'esame dell'appello principale, giova, anzitutto, rilevare che lo stesso veniva proposto solo da tre dei sette fratelli del de cuius, originariamente ricorrenti. Infatti, la sentenza non è stata appellata da
, e . Nondimeno, venendo in Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
rilievo un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, la mancata notifica, ai predetti originari ricorrenti, dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 332
c.p.c., non preclude la pronuncia della sentenza, né determina alcuna conseguenza sul piano processuale, essendo, alla data di deliberazione della stessa, ampiamente spirato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020).
Passando al merito, con i primi due motivi di appello, gli appellanti si dolevano della quantificazione, a loro avviso eccessivamente riduttiva, del danno sofferto e, in specie, di quelli patiti dal fratello gemello e dalla madre del de cuius.
In particolare, gli istanti obiettavano che il primo Giudice non aveva tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale della S.C., affermatosi a partire dal 2021, in base al quale “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema
pag. 15/22 che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza — con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella” (Cass. civ., sez. III, sent. 21 aprile 2021, n. 10579) ..”.
Deducevano che, nella specie, l'intensità del legame e lo stravolgimento della vita dei danneggiati a seguito dell'evento dannoso erano circostanze di fatto da ritenere, non solo non contestate dalla controparte, ma provate in via presuntiva.
Soggiungevano che, il Giudice, pur muovendo da premesse corrette, aveva, poi, omesso di valorizzare la giovane età della vittima primaria e dei fratelli, l'impatto sulla madre che aveva dovuto assistere alla morte del figlio giovanissimo, la sofferenza del fratello gemello, Pt_3
, notoriamente maggiore, stante la particolare intensità del
[...]
vincolo esistente tra gemelli.
Deduceva che il Giudice, applicando i minimi della tabella di Milano, non aveva valutato le allegazioni da essi istanti operate, non oggetto di contestazione da parte della resistente.
Infine, con il terzo motivo, gli istanti si dolevano, appunto, della mancata valorizzazione, da parte del Giudice, delle deduzioni concernenti la significativa intensità del legame esistente tra i fratelli pag. 16/22 (in particolar modo il fratello gemello) e , nonché tra Persona_2
quest'ultimo e la madre. Assumevano che, proprio ai sensi dell'art. 115
c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto considerare provata la sofferenza soggettiva dei familiari della vittima primaria.
§ 7.
Il motivo è inammissibile laddove con esso si lamenta la mancata applicazione della tabella di Milano cd. a punti.
Giova premettere che, alla stregua di una consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi
o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori- punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25213 del
19/09/2024).
Nell'ipotesi in esame, gli istanti, pur avendo lamentato l'erroneità della sentenza in ragione dell'applicazione del sistema a forbice, di cui alla versione 2021 della tabella di Milano, anziché di quello a punti, previsto dalla tabella, adottata nel corso del 2022 dallo stesso pag. 17/22 Tribunale, hanno del tutto omesso di dedurre in che termini il ricorso a tale successiva tabella avrebbe ad essi permesso di conseguire un risarcimento più favorevole.
In particolare, si è rivelata completamente carente la deduzione in merito agli esiti cui, in base alle medesime condizioni di fatto (età della vittima primaria, età e numero dei familiari superstiti, intensità del legale affettivo), la tabella elaborata secondo il sistema a punti avrebbe condotto.
Né, del resto, soccorre, a tal fine, la mera indicazione numerica dell'ammontare del danno, contenuta solo nelle conclusioni dell'atto di gravame, a fronte della assoluta genericità di allegazioni volte a corroborare la doglianza circa una più favorevole liquidazione secondo il sistema tabellare a punti.
§ 8.
Infondato si rivela, invece, il motivo, mediante il quale si è inteso censurare l'omessa valorizzazione dell'intensità del legale affettivo, tra il defunto ed il fratello gemello e tra il primo e la madre.
Ed invero, sebbene nel ricorso introduttivo fosse stato dedotto che
, gemello di era allo stesso profondamente Parte_3 Per_2
legato proprio in ragione del vincolo nascente dal parto gemellare, tale circostanza non può ritenersi un fatto notorio e necessitava di essere corroborata dalle risultanze di una prova testimoniale, che, invece, in primo grado, non era stata nemmeno articolata e richiesta.
pag. 18/22 Lo stesso deve dirsi in relazione alla dedotta intensità della sofferenza patita dalla madre per la morte del figlio che, secondo Per_2
quanto si legge nel ricorso introduttivo, era aggravata proprio dal fatto di avere riguardato uno dei due gemelli.
Anche tale circostanza avrebbe imposto, al limite, il conforto di una prova orale, tesa a dimostrare la maggiore intensità del legale affettivo con rispetto a quello intercorrente con gli altri figli, Per_2
mediante il riferimento a circostanze quali, ad esempio, la natura ed abitualità della frequentazione.
Del resto, non va sottaciuto che la presenza di un numero rilevante di figli superstiti (ben sette) costituisca, nella specie, elemento che indubbiamente consente di ritenere, in parte, attenuata la sofferenza materna, per la perdita prematura di . Persona_2
Infine, non giova invocare l'omessa valorizzazione del principio di non contestazione, dal momento che, nella specie, in primo grado, l'
[...]
aveva impugnato l'avversa pretesa, anche sotto il profilo del CP_3
quantum, deducendo che essa fosse eccessiva (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 1.2.2018, ove si legge” Sulle richieste risarcitorie avanzate per il danno iure proprio, la Giurisprudenza tende ad escludere ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale, nel chiaro intento di scoraggiare il proliferare di infondate pretese risarcitorie azionate in forza del mero grado di parentela .. La perdita di una persona cara non va considerata come danno autonomo, ma rientra nella categoria del danno non patrimoniale. Pertanto, i danni eventualmente patiti dagli odierni istanti, non possono essere
pag. 19/22 meramente dedotti e presuntivamente riconosciuti, ma devono essere rigorosamente allegati e provati anche a mezzo di documentazione medica”).
In conclusione, anche l'appello principale deve essere rigettato.
§ 9.
Da ultimo deve ritenersi assorbito l'esame dell'eccezione, sollevata dalla difesa dell alle pagine da 8 a 10 della comparsa di CP_3
costituzione, tesa a sostenere l'infondatezza dell'appello principale, proposto dagli appellanti quali eredi della defunta madre, per essersi, il risarcimento a quest'ultima dovuto per la morte del figlio Per_2
estinto attesa la sua inerenza ad un diritto strettamente personale.
Invero, il mancato accoglimento dell'appello principale esonera dall'esame di siffatta eccezione, che, del resto, non è stata proposta dall' quale oggetto di autonomo motivo di appello incidentale CP_3
finalizzato ad ottenere la riforma della pronunzia di primo grado, nella parte in cui aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da ER
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[...]
§ 10.
Venendo al governo delle spese processuali del giudizio di appello, rileva la Corte che, essendosi al cospetto di un chiaro caso di soccombenza reciproca, alla luce del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, ne vada disposta l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
pag. 20/22 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e sull'appello incidentale proposto da
[...] [...]
avverso la sentenza in epigrafe Controparte_5
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del grado di appello;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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