Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Sentenza breve 2 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 02/04/2021, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/04/2021
N. 00437/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Stilo e Carlo Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto nello studio della prima in Treviso, via Olivi n. 2/e;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento assunto in data -OMISSIS-, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di passaggio nei -OMISSIS- dell'Amministrazione -OMISSIS- ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339;
- della nota-OMISSIS-, che il -OMISSIS-;
- della -OMISSIS-che l'istanza intesa ad ottenere il passaggio nei -OMISSIS- -OMISSIS-presentata dal precitato ricorrente non è stata accolta, nonché che, con decreto di perfezionamento, il dipendente viene -OMISSIS-, cessando, conseguentemente, dalla posizione di speciale aspettativa già concessa ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del D.P.R. n. 339 del 1982, tutti notificati al -OMISSIS-;
- della delibera del -OMISSIS-, con cui il -OMISSIS-del Ministero dell'Interno ha espresso parere contrario al passaggio nei -OMISSIS- -OMISSIS-del sig. -OMISSIS-, ritenendo insussistenti in capo al richiedente i requisiti di cui all'art. 35, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di cui l'odierno ricorrente ha avuto conoscenza solo a seguito della notifica dei su indicati atti e provvedimenti in data -OMISSIS-, oggetto di istanza di accesso agli atti formulata al Ministero dell'Interno in data -OMISSIS-;
e avverso ogni altro preparatorio, preordinato, coordinato e, comunque, connesso e consequenziale atto o provvedimento amministrativo, e in particolare:
- della nota della -OMISSIS-della somma di €. 361,82 a titolo di debito stipendiale per il mese di-OMISSIS-, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, nonché il versamento delle addizionali Irpef regionali e comunali residue dal-OMISSIS-.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento Ministeriale di -OMISSIS-, con conseguente cessazione, a decorrere dalla stessa data, dalla citata posizione di aspettativa speciale, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, D.P.R. n. 339/1982, notificato all'odierno ricorrente in data -OMISSIS-mediante consegna di copia in sue mani;
- degli atti e dei provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già -OMISSIS-, giudicato non idoneo al servizio presso l’Amministrazione di appartenenza, ha presentato istanza in data -OMISSIS-, per essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei -OMISSIS- -OMISSIS-del Ministero dell’Interno.
La -OMISSIS-, ha accertato l’idoneità al servizio in relazione alle mansioni di assistente amministrativo.
Con nota-OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha comunicato al ricorrente che con -OMISSIS- è stata respinta l’istanza perché sono emersi alcuni pregiudizi di carattere penale ritenuti incompatibili con le funzioni da svolgere.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato, congiuntamente agli atti connessi, con tre motivi.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione e concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare.
Nelle more della notificazione del ricorso introduttivo l’Amministrazione in data -OMISSIS-ha notificato al ricorrente il provvedimento Ministeriale di -OMISSIS-, con cui lo ha “ -OMISSIS--OMISSIS-, con conseguente cessazione, a decorrere dalla stessa data, dalla citata posizione di aspettativa speciale, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, del citato d.P.R. n. 339/1982 ”, precisando che tale atto deve ritenersi consequenziale e vincolato rispetto alla conclusione negativa della procedura di passaggio nei -OMISSIS- del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339.
Tale provvedimento è impugnato con motivi aggiunti ritualmente notificati il -OMISSIS-, per le medesime censure già proposte con il ricorso introduttivo.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2021 fissata per l’esame della domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti, avvisate le parti della possibile definizione della causa con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod, proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, in quanto il transito nei -OMISSIS- -OMISSIS-configura una fattispecie peculiare di trasferimento interno alla medesima amministrazione che forma oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo dell'interessato (cfr. T.A.R. Marche, 24 gennaio 2020, n. 62; Consiglio di Stato, Sez. II, 20 maggio 2019, n. 3203; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3141; Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598).
Tale qualificazione dell’istituto giustifica che la cognizione relativa alle controversie che negano l’esercizio di tale diritto sia devoluta al giudice chiamato a conoscere le controversie relative al rapporto di impiego di provenienza. Nel caso in esame, trattandosi di un -OMISSIS-, ai sensi del ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. e dell'art. 3, comma 1, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che tali rapporti di lavoro sono tutt'ora rimasti in regime di diritto pubblico, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito il ricorso deve essere accolto.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982, perché il diniego è stato formulato successivamente all’accoglimento dell’istanza per silenzio assenso.
L’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio replica che non può essersi formato il silenzio assenso perché il trasferimento avviene in base a delle valutazioni tecnico discrezionali dell’Amministrazione che non possono essere pregiudicate dalla presentazione di una domanda priva dei requisiti sostanziali per poter essere accolta.
Il motivo è fondato.
L’art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 158 del 1982, prevede che “ l’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa ”.
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5986) tale norma pone il rispetto del suddetto termine espressamente a carico dell'Amministrazione che cura il procedimento di ammissione del dipendente nei propri -OMISSIS-, disponendo che essa ha l'onere di adottare l'eventuale provvedimento con il quale si neghi il trasferimento, entro centocinquanta giorni dall'istanza. La possibilità prevista dalla predetta disposizione di sottoporre il personale interessato al cambio di -OMISSIS- a visita medica e, occorrendo, a prova teorica o pratica, non impedisce l’accoglimento della domanda per inerzia dell’Amministrazione, posto che il ritardo negli adempimenti non imputabile all’istante non può rappresentare un limite al perfezionarsi del silenzio. Il carattere eventuale dell'adempimento istruttorio costituito dalla prova teorico-pratica esclude, poi, che l'esito del procedimento sia subordinato per legge all'acquisizione di accertamenti di competenza di organi o amministrazioni diversi da quella procedente, non essendo essi indispensabili per consentire a quest'ultima di esercitare il proprio potere. La facoltà di effettuare accertamenti di idoneità può essere pertanto esercitata solamente nel termine prescritto (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 959).
Pertanto il diniego oggetto di impugnazione, adottato in violazione del suddetto termine, è illegittimo per violazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982, essendo intervenuto in un momento in cui si era già perfezionato il silenzio assenso (nello stesso senso cfr. la già citata sentenza T.A.R. Marche, n. 62 del 2020, e la giurisprudenza ivi citata; peraltro il ricorrente, sottoposto a tutti gli accertamenti, nel caso in esame ha anche ottenuto un giudizio favorevole al passaggio di carriera).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 8, 9 e 12 del d.P.R. n. 339 del 1982, e dell’art. 3 della legge 7 luglio 1990, n. 241, l’insufficienza della motivazione, l’irragionevolezza, l’erroneità dei presupposti e la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati anche perché l’Amministrazione, una volta accertato che si sono verificate le condizioni in presenza delle quali può essere attivata la procedura di passaggio richiesta dall’interessato, non può opporre un diniego per ragioni estranee allo specifico procedimento, riconducibili alla diversa fattispecie dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
Il secondo motivo è fondato.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2009, n.1598; Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998) quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla commissione medica ospedaliera (-OMISSIS-), unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile. Dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del -OMISSIS- non è pertanto configurabile la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale, atteso che tale previsione non è contemplata dalla normativa, né è possibile addurre ragioni ostative di tipo soggettivo - inerenti l'attitudine professionale dell'interessato - ovvero oggettive - inerenti l'organizzazione dell'ente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904; id., ord. 16 gennaio 2004, n. 147).
Peraltro, poiché l’istituto deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima Amministrazione, come dedotto nel ricorso, non è possibile procedere ad una sua assimilazione ad una nuova assunzione. In questo caso è data infatti per presupposta la continuità del rapporto di impiego rispetto al quale il trasferimento (ancorché rimesso a un’opzione dell'interessato) si configura come una prosecuzione del rapporto medesimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3141), con conseguente inapplicabilità dell’art. 35, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’illegittimità del capo del provvedimento impugnato con il quale viene disposta la restituzione delle somme che, per effetto del diniego, non avrebbero medio tempore potuto essere corrisposte, deve ritenersi assorbito. Tale statuizione del provvedimento impugnato deve infatti ritenersi automaticamente caducata per effetto dell’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati, li accoglie nel senso precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 1.500,00 a titolo di competenze e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 24 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.