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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1353/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa IA Vittoria VA Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1353/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...]à di Piave (Ve), il 23.11.1967, (C.F. ), CP_1 C.F._1
residente a [...]4;
e
, nato a [...]à di Piave (Ve), il 15.4.1967, (C.F. ), Parte_1 C.F._2
residente a [...]4,
rappresentati e difesi dall'Avv. Graziana Basta (pec: del Foro Email_1
di Venezia, presso il cui studio – sito in San Donà di Piave (Ve), Via Don Bosco, n. 15 - sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 21.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 11.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 17.06.2025;
Conclusioni del P.M.: Il P.M. esprime parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE R.G. 1353/2025 V.G.
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 21.03.2025, e esponevano di aver contratto CP_1 Parte_1
matrimonio in data 29.08.1992, a Musile di Piave, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Musile di Piave dell'anno 1992, parte II, serie A, Ufficio 1, atto n. 24; che dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...]à di Piave, il Persona_1
23.12.1999), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (nata a [...] Persona_2
Donà di Piave il 14.04.2005), maggiorenne ma economicamente non indipendente;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno ubicata nel Comune di
San Donà di Piave (Ve) in Via Cimabue, 29 int. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla mogli , affinché continui ad abitarvi con la figli (nt. CP_1 Per_2
il 14.4.2005).
3. Il SI trasferirà altrove la propria residenza in abitazione condotta in locazione;
Pt_1
4. Il medesimo verserà alla SI.r , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1
giorno quindici di ogni mese, un assegno di concorso al mantenimento ordinario della figlia nella misura di € 200,00=, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno Per_2
al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia secondo Protocollo adottato dal Per_2
Tribunale di Venezia che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
6. Assegno Unico Universale per la prole, laddove spettante, a favore della SInora CP_1
con la quale la figli vive.
[...] Per_2
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, godendo ciascuno di reddito da lavoro dipendente allo stato adeguato al rispettivo sostentamento. R.G. 1353/2025 V.G.
8. Al fine di regolare i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione e allo scioglimento del matrimonio, dato atto che la sig.r ha concorso con il proprio reddito da lavoro CP_1
a pagare il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale nell'anno 2008, di proprietà comune tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, il SI. si impegna a Pt_1
trasferire in favore della sig.r la proprietà della quota del 50% dell'immobile destinato a CP_1
casa coniugale sito in San Donà di Piave, Via Cimabue, così censito in catasto fabbricati:
- Comune di San Donà di Piave, foglio 55, mappale 965 sub.44, via Giovanni Cimabue, cat. A/3, cl.5, vani 8,5, sup.cat.204 mq. rc euro 636,53; mappale 965 sub.55, via Giovanni Cimabue, p.t.,
z.c. 2, cat.C/6, cl.7, mq.18, sup.cat.22 mq., rc euro 69,72.
Beni pervenuti per atto pubblico a rogito Notai di San Donà di Piave Persona_3
in data 28.2.2008, Repertorio 9092 – Raccolta 5538 (doc.3).
9. Il trasferimento verrà formalizzato a mezzo atto pubblico entro il termine di tre mesi con richiesta di esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L. n.
74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale;
in sede di trasferimento la sig.r si accollerà il mutuo residuo pendente presso l'Istituto CP_1
Bancario Intesa San Paolo S.p.A.
10. La SI.r si impegna ad accogliere per periodi transitori presso la propria CP_1
residenza anche la figlia maggior (nt. il 23.12.1999), economicamente indipendente e Per_1
residente in [...], a richiesta della stessa;
”
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. R.G. 1353/2025 V.G.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti anche all'interesse della prole.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare
è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema
Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa IA Vittoria VA Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1353/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...]à di Piave (Ve), il 23.11.1967, (C.F. ), CP_1 C.F._1
residente a [...]4;
e
, nato a [...]à di Piave (Ve), il 15.4.1967, (C.F. ), Parte_1 C.F._2
residente a [...]4,
rappresentati e difesi dall'Avv. Graziana Basta (pec: del Foro Email_1
di Venezia, presso il cui studio – sito in San Donà di Piave (Ve), Via Don Bosco, n. 15 - sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 21.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 11.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 17.06.2025;
Conclusioni del P.M.: Il P.M. esprime parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE R.G. 1353/2025 V.G.
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 21.03.2025, e esponevano di aver contratto CP_1 Parte_1
matrimonio in data 29.08.1992, a Musile di Piave, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Musile di Piave dell'anno 1992, parte II, serie A, Ufficio 1, atto n. 24; che dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...]à di Piave, il Persona_1
23.12.1999), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (nata a [...] Persona_2
Donà di Piave il 14.04.2005), maggiorenne ma economicamente non indipendente;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno ubicata nel Comune di
San Donà di Piave (Ve) in Via Cimabue, 29 int. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla mogli , affinché continui ad abitarvi con la figli (nt. CP_1 Per_2
il 14.4.2005).
3. Il SI trasferirà altrove la propria residenza in abitazione condotta in locazione;
Pt_1
4. Il medesimo verserà alla SI.r , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1
giorno quindici di ogni mese, un assegno di concorso al mantenimento ordinario della figlia nella misura di € 200,00=, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno Per_2
al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia secondo Protocollo adottato dal Per_2
Tribunale di Venezia che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
6. Assegno Unico Universale per la prole, laddove spettante, a favore della SInora CP_1
con la quale la figli vive.
[...] Per_2
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, godendo ciascuno di reddito da lavoro dipendente allo stato adeguato al rispettivo sostentamento. R.G. 1353/2025 V.G.
8. Al fine di regolare i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione e allo scioglimento del matrimonio, dato atto che la sig.r ha concorso con il proprio reddito da lavoro CP_1
a pagare il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale nell'anno 2008, di proprietà comune tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, il SI. si impegna a Pt_1
trasferire in favore della sig.r la proprietà della quota del 50% dell'immobile destinato a CP_1
casa coniugale sito in San Donà di Piave, Via Cimabue, così censito in catasto fabbricati:
- Comune di San Donà di Piave, foglio 55, mappale 965 sub.44, via Giovanni Cimabue, cat. A/3, cl.5, vani 8,5, sup.cat.204 mq. rc euro 636,53; mappale 965 sub.55, via Giovanni Cimabue, p.t.,
z.c. 2, cat.C/6, cl.7, mq.18, sup.cat.22 mq., rc euro 69,72.
Beni pervenuti per atto pubblico a rogito Notai di San Donà di Piave Persona_3
in data 28.2.2008, Repertorio 9092 – Raccolta 5538 (doc.3).
9. Il trasferimento verrà formalizzato a mezzo atto pubblico entro il termine di tre mesi con richiesta di esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L. n.
74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale;
in sede di trasferimento la sig.r si accollerà il mutuo residuo pendente presso l'Istituto CP_1
Bancario Intesa San Paolo S.p.A.
10. La SI.r si impegna ad accogliere per periodi transitori presso la propria CP_1
residenza anche la figlia maggior (nt. il 23.12.1999), economicamente indipendente e Per_1
residente in [...], a richiesta della stessa;
”
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. R.G. 1353/2025 V.G.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti anche all'interesse della prole.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare
è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema
Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca