Articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2198 quaterArticolo 2207 bis
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26 febbraio 2014
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28 agosto 2022
Art. 2207. Adeguamento degli organici 1. Sino all'anno ((2033)) , le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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