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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6314/2022 + 5526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6314/2022 + 5526/2023 promossa
DA
, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 Parte_2
, P.I. elettivamente domiciliato in Milano, via Masotto 2 presso lo studio
[...] P.IVA_1 dell'Avv. Bernardo Quirino che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede legale in Monza, via Fossati n.30, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Monza, via Mantegazza n. 2 presso lo studio dell'Avv. Luca Costantino che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07.10.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER LAUSO ZAGATO:
“NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento della e, per l'effetto; CP_1
2. Confermare l'ordinanza ex art. 186 ter del 19.12.2022;
pagina 1 di 11
3. Condannare comunque definitivamente la al pagamento dell'importo dovuto di CP_1
7.381,00 euro e delle spese legali relative all'attività stragiudiziale resasi necessaria a causa del suo inadempimento pari ad 350,00 euro oltre ad interessi maturati al saldo ai sensi del D. Lgs 231/02.
4. Rigettare inoltre la pretesa avversaria avanzata in prima istanza davanti al GdP di Monza e qui reiterata poiché irrituale, tardiva ed inammissibile prima ancora che del tutto infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ferma la natura sostanzialmente documentale del presente giudizio, per mero scrupolo difensivo si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la memoria 14.2.2023 da intendersi qui integralmente richiamate.
Si eccepisce per contro la tardività delle avverse produzioni e richieste istruttorie nonché la conseguente decadenza di controparte dalla possibilità di avanzare in questa fase processuale qualsivoglia istanza di prova.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compenso ex D.M. 55/2014 per l'attività professionale svolta nel presente giudizio, quantificate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in virtù della condotta temeraria della CP_1
oltre alle spese generali ex art. 2 T.F., nonché C.P.A. ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
PER Controparte_1
“NEL MERITO
Previa riunione dei due procedimenti, ACCERTATO e DICHIARATO che la prestazione d'opera effettuata da a favore di è difforme ed affetta da vizi, per Parte_2 CP_1
la ragioni esposte nel ricorso ex art. 316 ss. e 281 decies cpc depositato avanti al Giudice di Pace di
Monza RG. 2370/2023, da quella richiesta dalla stessa committente, CONDANNARE Parte_2
, in persona del suo titolare, SI , al rimborso a favore di delle
[...] Parte_2 CP_1 somma di € 4.152,00, oltre IVA ed interessi di legge, o la diversa somma che risulterà incorso di causa, che dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori di eliminazione delle difformità e CP_1
dei vizi imputabili esclusivamente a come indicati in atti;
Parte_2
Part RIGETTARE comunque tutte le domande di di per i motivi indicati in atti, anche Parte_1
in caso di mancata riunione dei suddetti procedimenti
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre oneri di legge (IVA, CPA e spese forfettarie).
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 11 Riservandosi di articolare ulteriori mezzi istruttori a seguito delle difese di controparte, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Part 1) Vero che nel mese di giugno 2021 contattava l'impresa individuale di CP_1 Pt_1
richiedendo il preventivo di spesa per la fornitura e la posa di tre vetrine in alluminio a
[...]
giunto aperto, di cui due fisse ed una apribile a due ante, di colore acciaio satinato, con vetri trasparenti antisfondamento e rivestimento degli stipiti in ferro con lamiera, sempre in acciaio satinato, da installare al negozio sito in Monza, Via Fossati n.30;
Part 2) Vero che in data 10.06.2021 consegnava a il preventivo di spesa per la fornitura e CP_1
la posa di tre vetrine in alluminio, di cui due fisse ed una apribile a due ante, di colore acciaio satinato, con vetri trasparenti antisfondamento da installare nel negozio sito in Monza, Via Fossati
n.30, per la somma complessiva di € 6.200,00, Iva esclusa, che qui si rammostra (cfr. all.2). Part 3) Vero che in data 4.03.2022 il SI , titolare della società di , si recava Pt_1 Parte_2
presso il negozio di ed iniziava a staccare, con apposita pompa ad aria, i vetri delle tre CP_1
vetrine da sostituire, dopodiché scaricava dal suo furgone la struttura delle vetrine nuove da montare.
4) Vero che la SIa , sempre in data 4.03.2022, una volta che le vetrine Testimone_1
Part venivano scaricate dal furgone di notava che il colore dei profili in alluminio, che dovevano coprire gli infissi in ferro delle vetrine, era di colore bronzo chiaro e contestava al SI la Pt_1
difformità del colore rispetto a quello richiesto.
5)Vero che sempre in data 4.03.2022, il SI , a fronte della contestazione della SIa Pt_1
riconosceva che l'ossidatore aveva sbagliato colore delle vetrine e che gliele avrebbe fatte Tes_1
rifare.
6) Vero che il giorno 4.03.2022 il SI installava tutte e tre le vetrine di cui al preventivo del Pt_1
10.06.2021.
7) Vero che si trovava costretta ad accettare l'installazione di tutte tre le vetrine montate CP_1
Part il 4.03.2022, dato che quelle da sostituire erano già state smontate da .
8) Vero che sempre in data 4.03.2022 il SI , una volta posate le tre vetrine, consegnava alla Pt_1
SIa la bolla di consegna del materiale ed ella lo sottoscriveva con la dicitura “firma con Tes_1 riserva colore errato”, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.3).
9) Vero che nel documento di trasporto qui rammostrato (cfr all.3) viene indicato più volte quale colore delle vetrine il “acciaio satinato”.
10) Vero che la SIa sempre in data 4.03.2022, contestava a che i profili Tes_1 Parte_2 delle vetrine erano di colore bronzo chiaro e di diverse tonalità di colore all'interno delle stesse vetrine, come risulta dai fotogrammi e dal video che qui si rammostrano (cfr. all.ti 4 e 14).
pagina 3 di 11 Part 11) Vero che in data 9.03.2022 inviava a una email con la quale contestava il colore CP_1
delle vetrine installate e chiedeva la loro sostituzione, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.5).
Part 12) Vero che in data 8.04.2022 inviava a la fattura n.28/2022 dell'importo di € CP_1
7.381,00 che qui si rammostra (cfr. all.6);
13) Vero che nella fattura di cui al capitolo che precede viene indicato più volte quale colore delle vetrine il colore “acciaio satinato”; Part
14) Vero che in data 11.04.2022 inviava a una email con la quale la sollecitava a CP_1
provvedere alla sostituzione delle tre vetrine con altre di colore acciaio, come da sua richiesta, come risulta dalla documentazione che qui si rammostra (cfr. all.8);
Part 15) Vero che il giorno 25.05.2022 dalle vetrine installate da tracimava all'interno del negozio
l'acqua piovana, poiché era in corso un violento temporale in Monza.
Si indicano quali testimoni, con riserva di indicarne altri, i SIi:
, residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; Testimone_3
residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_4
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova di controparte che verranno ammessi dal Giudice adito.
Si chiede, altresì, ammettersi CTU diretta ad accertare la difformità ed i vizi dell'opera effettuata da
, quantificando l'importo delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di Parte_2 eliminazione di tali difformità e vizi/difetti.”
IN FATTO
Part
(nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale di , di Parte_2 CP_2
seguito anche solo semplicemente ) aveva inizialmente convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
(di seguito semplicemente nell'ambito del procedimento n. 6314/2022 R.G. ai fini
[...] CP_1
dell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e, per l'effetto;
Condannare la stessa al pagamento dell'importo dovuto di 7.381,00 euro e delle spese legali relative all'attività stragiudiziale resasi necessaria a causa del suo inadempimento pari ad 350,00 euro oltre ad interessi maturati al saldo ai sensi del D. Lgs 231/02”.
A sostegno delle domande proposte ha dedotto:
pagina 4 di 11 - di averle inviato un preventivo per la fornitura e posa in opera di tre vetrine in alluminio aperto (EK
50) colore acciaio e vetro 4/4 trasparente antisfondamento con rivestimento degli stipiti in ferro lamiera tagliata e piegata a misura, per un corrispettivo pari ad € 6.200,00 (oltre Iva);
- che, accettato il preventivo, in data 28.2.2022 si era recato presso la sede della convenuta sita in
Monza, Via Fossati n. 30 per l'installazione di due delle tre vetrine mentre l'ultima era stata installata il successivo 4 marzo e, in quell'occasione, solo però a lavoro di montaggio già ultimato,
[...]
addetta all'amministrazione ma anche madre dell'amministratore unico della Testimone_1
società convenuta e, quindi, presumibilmente incaricata da quest'ultima, aveva ritenuto opportuno sottoscrivere con riserva la bolla di consegna dell'intero materiale a causa del “colore errato”;
- che, con missiva inviatagli in data 9.3.2022, la medesima società le aveva pretestuosamente contestato il colore della fornitura, il quale, come da preventivo accettato, avrebbe dovuto essere “colore acciaio satinato”, così come peraltro era stato fornito;
- che, da ultimo, in data 7.4.2022 ad un proprio collaboratore, recatosi in loco per ultimare la fornitura con il rivestimento del contorno esterno della vetrina apribile e lo interno delle due ante, era Parte_3
stato impedito di effettuare tale intervento, essendogli stata addirittura richiesta la sostituzione integrale di tutto quanto installato.
Stante la mancata tempestiva costituzione della convenuta nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, in data 19.12.2022 è stata emessa un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avente ad oggetto la somma di € 7.381,00, oltre interessi moratori a decorrere dalla scadenza della fattura emessa in data 8.4.2022 e spese di lite, e, contestualmente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Solo in data 20.4.2023 si è costituita in giudizio contestando la domanda di adempimento CP_1
contrattuale proposta dalla controparte e deducendo, a propria volta:
- che in data 4.3.2022 aveva immediatamente contestato la difformità del Testimone_1
colore dei profili in alluminio delle vetrine forniti rispetto a quanto richiesto e concordato, non essendo in acciaio bensì in bronzo chiaro;
- che la medesima parte attrice aveva riconosciuto tale difformità impegnandosi alla sostituzione dei profili in alluminio e, tuttavia, non avendovi mai provveduto;
- che, con missiva del 8.3.2023, aveva tempestivamente contestato tale vizio e la mancanza di qualità della fornitura ricevuta.
In data 4.12.2023, dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata emessa un'ordinanza avente il seguente tenore: “rilevato che in data 27.11.2023 l'Avv. Costantino,
pagina 5 di 11 nell'interesse di ha chiesto che il Tribunale adito Voglia disporre, confermando il CP_1
provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Monza in data 11.07.2023 nella vertenza RG 2370/2023:
- la riunione del procedimento RG.2370/2023 incardinato da avanti al Giudice di CP_1
Pace di Monza al presente procedimento RG 6314/2022;
- la revoca del provvedimento emesso in data 26.4.2023 che ha fissato per il giorno 4.12.2023
l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo che tale udienza venga invece fissata per la comparizione delle parti;
rilevato che dall'esame del ruolo del presente magistrato emerge, in effetti, come in data 7.12.2023 verrà chiamata la causa n. 5526/2023 che altro non è che la riassunzione del predetto giudizio originariamente instaurato da innanzi al Giudice di pace di Monza all'interno del quale è CP_1 stata anche avanzata un'istanza, evidentemente infondata, di richiesta di cancellazione della causa dal ruolo avendo la Cancelleria giustamente provveduto a formare un autonomo giudizio che, del caso, previa valutazione effettuabile a cura del presente magistrato, assegnatario di entrambi, dovrà essere riunito al presente;
ritenuto pertanto opportuno effettuare un breve differimento alla medesima data al fine di vagliare
l'effettiva necessità di riunire oppure no i predetti procedimenti, uno dei quali già peraltro in fase decisoria mentre l'altro ancora in fase embrionale”.
Pertanto, all'udienza del 11.3.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, al presente procedimento è stato riunito quello portante il n. 5526/2023 R.G. e costituente la riassunzione di quello originariamente instaurato da innanzi al giudice di Pace e, infine, a quella del 7.10.2024, CP_1
tenutasi anch'essa con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che la domanda, di cui al procedimento rubricato al R.G. n. 6314/2022, tesa ad accertare l'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, la sua condanna al pagamento dell'importo oggetto del preventivo emesso da in data 10.6.2021 sia fondata e, sulla scorta di quanto Parte_2
di qui a breve si dirà, meriti di essere accolta.
Deve, in ogni caso, premettersi che, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di
pagina 6 di 11 provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. Civ.
21.5.2019 n. 13685).
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha prodotto copia del preventivo (cfr. Parte_2
in tal senso il documento n. 1), pacificamente accettato dalla controparte, il documento di trasporto attestante l'avvenuta consegna della merce ordinata (cfr. in tal senso il documento n. 2), nonché la fattura emessa per il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del medesimo preventivo (cfr. in tal senso il documento n. 4), allegando di avere provveduto a montare le tre vetrine e, ciò nonostante, che si sarebbe rifiutata di provvedere al pagamento. CP_1
Nell'ambito di tale procedimento parte attrice ha inequivocabilmente assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. mentre gravava sulla controparte, ivi non tempestivamente costituitasi nell'nonostante la regolarità della notifica (che, difatti, non è stata minimamente posta in discussione), eccepire e dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi idonei a paralizzare la pretesa creditoria azionata nei propri confronti.
Come detto, tuttavia, nell'ambito del procedimento portante il n. 6314/2022 R.G. Ipa rimanendo CP_1
contumace sino al 20.4.2023, ovverosia una volta ormai decorsi tutti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. concessi con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 30.1.2023, non ha tempestivamente messo in dubbio che i lavori di fornitura e posa in opera delle tre vetrine in alluminio aperto (EK 50), con rivestimento degli stipiti in ferro con lamiera tagliata e piegata a misura, fossero stati effettivamente eseguiti ed ultimati dalla controparte, tardivamente eccependone l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1460 c.c. per la presenza, nelle lavorazioni eseguite, di vizi tali da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo.
Pertanto, la domanda proposta e ribadita da parte attrice nell'ambito del medesimo procedimento non può che essere accolta sicché, in ottemperanza a tale richiesta, andrebbe in teoria Controparte_1 condannata alla corresponsione in favore di , nella qualità di titolare dell'impresa Parte_2
individuale CIA di , della complessiva somma di € 7.381,00 oltre interessi moratori nella Parte_2
misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data del 8.4.2022, così come riportato nella fattura prodotta al documento n. 4, sino a quella del saldo effettivo.
Sennonché, con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del 22.11.2023 ha Parte_2
ammesso di avere già integralmente soddisfatto in sede esecutiva il proprio diritto di credito deducendo, letteralmente, quanto segue: “Si rendeva pertanto indispensabile procedere in via esecutiva con atto di pignoramento presso terzi (All. B), all'esito del quale, finalmente, la debitrice provvedeva al pagamento di quanto ingiuntole dal Tribunale di Monza” (cfr. in tal senso a pagina 2 della comparsa pagina 7 di 11 di costituzione e risposta in riassunzione di ) e producendo, altresì, all'allegato B il Parte_2
predetto atto di pignoramento presso terzi.
In aggiunta a quanto già riscosso a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ha chiesto, inoltre, che gli fossero riconosciute, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno emergente asseritamente subito, anche le spese legali stragiudiziali, quantificate nella complessiva somma di €
350,00, per l'attività resasi necessaria a seguito dell'inadempimento di all'obbligazione CP_1
pecuniaria contrattualmente assunta nei propri confronti.
Tuttavia ed a ben vedere, la richiesta è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio e, per tale ragione, non può essere accolta, nulla avendo allegato il richiedente al fine di suffragare l'attività stragiudiziale concretamente svolta e neppure avendo spiegato la ragione per la quale il Tribunale, pur trattandosi all'apparenza di attività meramente propedeutica e funzionale all'instaurazione di quella giudiziale quivi espletata, avrebbe dovuto riconoscergli un quid pluris in funzione di un'autonomia da essa neppure sommariamente allegata.
Da ultimo, l'accoglimento della domanda non è di per sé idoneo a giustificare la condanna della convenuta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata provata, anche a voler prescindere dal danno concretamente subito, alcuna malafede né, tanto meno, la colpa grave.
Venendo a questo punto ad esaminare le domande, specularmente contrarie, proposte nel procedimento
R.G. n. 5526/2023, il Tribunale ritiene parzialmente fondata la richiesta risarcitoria fondata sull'adempimento contrattuale di . Parte_2
Ma, prima di esaminarne il merito, deve darsi atto della tempestività della denuncia dei vizi proposta da con missiva del 9.3.2022, l'installazione delle vetrine essendo iniziata in data 28.02.2022 ed CP_1
essendo terminata solo in data 4.03.2022 presso la sede della società sita in Monza, via Fossati n. 30.
Parimenti destituita di fondamento è, inoltre, l'eccezione di prescrizione se si considera che in data
8.3.2023 aveva inviato alla controparte l'invito alla negoziazione assistita (cfr. in tal senso CP_1
documento 11 parte convenuta) il quale, come noto, è idoneo atto interruttivo.
Nel merito, ha dedotto che: “la SIa , addetta CP_1 Testimone_1 all'amministrazione, una volta scaricate dal furgono le vetrine, già in data 4.03.2022, notava subito che il colore dei profili in alluminio, che dovevano coprire gli infissi in ferro delle vetrine, non
Con corrispondeva a quello richiesto da , in quanto non era di colore acciaio, ma di colore bronzo chiaro e, pertanto, contestava nell'immediato, al SI , la difformità del colore rispetto a Pt_1 quello richiesto” e che, proprio per tale ragione, la bolla di consegna dell'intero materiale era stata sottoscritta “con riserva colore errato” (cfr. in tal senso il documento n. 2 prodotto dall'attrice).
pagina 8 di 11 Co Part Come detto, con missiva del 9.3.2022 ha contestato a la difformità del colore dei profili in alluminio delle vetrine forniti rispetto a quanto richiesto, deducendo: “con riferimento alla vostra fornitura e posa in opera di vetrine in alluminio, Vi segnaliamo che il colore concordato delle stesse non è conforme all'ordine da noi sottoscritto. Pertanto, Vi chiediamo di provvedere all'immediata sostituzione e di sospendere qualsiasi pagamento da parte nostra in attesa dell'ultimazione di lavori”.
Con PEC del 30.5.2022 ha contestato nuovamente la difformità del colore nonché l'errato CP_1
assemblaggio dei vari componenti delle vetrine in quanto in un giorno di pioggia avrebbe scoperto che dagli infissi tracimava acqua all'interno del negozio (cfr. in tal senso il documento n. 9 di parte convenuta).
A supporto di quanto lamentato ha anche prodotto anche un filmato, sub. documento 10 allegato al fascicolo R.G.N. 5526/2023, che il Tribunale ha avuto la necessità di visionare e da cui si evince abbastanza chiaramente sia come il colore dei profili in alluminio delle vetrine montati fosse, in effetti, diverso da quello “acciaio” riportato in preventivo, apparendo piuttosto bronzo chiaro, sia la presenza di acqua all'interno del negozio a causa di un difetto di impermeabilizzazione della vetrina.
La documentazione fotografica offerta a corredo della descrizione dei prospettati vizi e difetti costituisce elemento di riscontro oggettivo delle conseguenze occorse e neppure può sostenersi che il difetto di impermeabilizzazione sia imputabile ad per non avere consentito il completamento CP_1
della fornitura, avendo quest'ultima giustamente preteso la sostituzione delle vetrine prima di autorizzare il rivestimento del contorno esterno della vetrina apribile e la posa dello spazzolino interno delle due ante.
Da ciò deriva la prova in ordine all'adempimento non a regola nell'esecuzione della prestazione assunta da e, specificatamente, la prova della difformità del colore dei profili in alluminio CP_1
delle vetrine forniti rispetto a quanto riportato in preventivo e dell'erroneità della posa, la quale ha causato dei percolamenti d'acqua all'interno del negozio.
Sotto il profilo del quantum, tenuto conto che la domanda proposta in tale giudizio ha natura meramente risarcitoria, ha dedotto che, venuta meno la fiducia e stante il mancato intervento, CP_1
è stata costretta ad affidare i lavori di riparazione a GMD Porte e Finestre di Milano, la quale ha redatto un preventivo di spesa per rimediare ai vizi/difetti di fornitura e di messa in opera per complessivi €
4.152,00, oltre Iva.
Esaminato con la dovuta attenzione il preventivo prodotto al documento n. 13 nell'ambito del fascicolo
R.G.N. n. 5526/2023, ritiene il Tribunale che, ferma restando la necessità dell'intervento in quanto funzionale ad arginare il mancato completamento della posa e, ancor prima, ad ottenere il colore contrattualizzato che la controparte si è di fatto rifiutata di correggere, gli importi ivi indicati siano più
pagina 9 di 11 che congrui con riguardo alla natura delle opere di ripristino effettuate nonché al costo corrente della manodopera e dei materiali utilizzati. La congruità è determinata anche dall'effettiva riutilizzazione del vetro posato da , evidentemente integralmente riutilizzabile senza alcuna necessità di Parte_2
esporre costi inutili e sovrabbondanti.
Pertanto, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nell'ambito del procedimento riunito
R.G. n. 5526/2023, per accertare la quale era peraltro ingiustificatamente gravoso per le parti espletare una CTU la cui ammissione avrebbe solo contribuito ad erodere ulteriormente le già eccessive risorse economiche rispettivamente sostenute per l'instaurazione di entrambi i giudizi, va Parte_2
condannato a corrispondere in favore di la complessiva somma di € 4.152,00, al netto CP_1
dell'Iva non essendo stata prodotta in atti alcuna fattura di spesa idonea ad attestarne l'effettiva imputazione.
La mancata produzione della fattura impedisce, inoltre, di radicare la decorrenza degli interessi moratori ad una data diversa rispetto a quella della notifica dell'atto di citazione del giudizio n.
5526/2023, non essendo stato prodotto in atti neppure l'atto introduttivo del precedente giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace.
Stante l'esito dei due giudizi ed un risicato credito residuo in favore di , ritiene il Parte_2
Tribunale che le spese processuali sostenute da quest'ultimo possano essere compensate nella misura di
2/3 con conseguente condanna della controparte alla rifusione della rimanente quota il cui ammontare, liquidato come da dispositivo sulla scorta dei valori medi previsti per ciascuna fase espletata dal D.M.
n. 147/2022, va distratto in favore dell'avvocato Bernardo Quirino, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'effettiva sussistenza del credito, così come riportato nella fattura n. 28/2022
emessa per complessivi € 7.381,00, vantato da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
nel procedimento R.G. n. 6314/2022, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e
5 d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data del 8.4.2022 sino a quella del saldo effettivo;
- accerta e dichiara l'integrale soddisfazione di tale credito nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi instaurata da nei confronti di;
Parte_2 Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno emergente, quantificato in € 350,00, e quella ex art. 96 c.p.c., entrambe proposte da nei confronti di nell'ambito Parte_2 Controparte_1
del medesimo procedimento;
pagina 10 di 11 - in accoglimento della domanda proposta da nell'ambito del procedimento Controparte_1
riunito R.G. n. 5526/2023, condanna a corrisponderle, in persona del legale Parte_2
rapp.te p.t., la somma di € 4.152,00, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e
5 d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione sino a quella del saldo effettivo,
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a la Controparte_1 Parte_2
quota di 1/3 delle spese di lite sostenute nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti che, da liquidarsi - già ridotte - in € 95,33 per esborsi e in € 1.692,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultimo solo se ed in quanto non detraibile, vanno distratte in favore dell'avvocato Bernardo Quirino, dichiaratosi antistatario, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta.
Così deciso in Monza in data 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6314/2022 + 5526/2023 promossa
DA
, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 Parte_2
, P.I. elettivamente domiciliato in Milano, via Masotto 2 presso lo studio
[...] P.IVA_1 dell'Avv. Bernardo Quirino che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede legale in Monza, via Fossati n.30, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Monza, via Mantegazza n. 2 presso lo studio dell'Avv. Luca Costantino che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07.10.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER LAUSO ZAGATO:
“NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento della e, per l'effetto; CP_1
2. Confermare l'ordinanza ex art. 186 ter del 19.12.2022;
pagina 1 di 11
3. Condannare comunque definitivamente la al pagamento dell'importo dovuto di CP_1
7.381,00 euro e delle spese legali relative all'attività stragiudiziale resasi necessaria a causa del suo inadempimento pari ad 350,00 euro oltre ad interessi maturati al saldo ai sensi del D. Lgs 231/02.
4. Rigettare inoltre la pretesa avversaria avanzata in prima istanza davanti al GdP di Monza e qui reiterata poiché irrituale, tardiva ed inammissibile prima ancora che del tutto infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ferma la natura sostanzialmente documentale del presente giudizio, per mero scrupolo difensivo si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la memoria 14.2.2023 da intendersi qui integralmente richiamate.
Si eccepisce per contro la tardività delle avverse produzioni e richieste istruttorie nonché la conseguente decadenza di controparte dalla possibilità di avanzare in questa fase processuale qualsivoglia istanza di prova.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compenso ex D.M. 55/2014 per l'attività professionale svolta nel presente giudizio, quantificate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in virtù della condotta temeraria della CP_1
oltre alle spese generali ex art. 2 T.F., nonché C.P.A. ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
PER Controparte_1
“NEL MERITO
Previa riunione dei due procedimenti, ACCERTATO e DICHIARATO che la prestazione d'opera effettuata da a favore di è difforme ed affetta da vizi, per Parte_2 CP_1
la ragioni esposte nel ricorso ex art. 316 ss. e 281 decies cpc depositato avanti al Giudice di Pace di
Monza RG. 2370/2023, da quella richiesta dalla stessa committente, CONDANNARE Parte_2
, in persona del suo titolare, SI , al rimborso a favore di delle
[...] Parte_2 CP_1 somma di € 4.152,00, oltre IVA ed interessi di legge, o la diversa somma che risulterà incorso di causa, che dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori di eliminazione delle difformità e CP_1
dei vizi imputabili esclusivamente a come indicati in atti;
Parte_2
Part RIGETTARE comunque tutte le domande di di per i motivi indicati in atti, anche Parte_1
in caso di mancata riunione dei suddetti procedimenti
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre oneri di legge (IVA, CPA e spese forfettarie).
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 11 Riservandosi di articolare ulteriori mezzi istruttori a seguito delle difese di controparte, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Part 1) Vero che nel mese di giugno 2021 contattava l'impresa individuale di CP_1 Pt_1
richiedendo il preventivo di spesa per la fornitura e la posa di tre vetrine in alluminio a
[...]
giunto aperto, di cui due fisse ed una apribile a due ante, di colore acciaio satinato, con vetri trasparenti antisfondamento e rivestimento degli stipiti in ferro con lamiera, sempre in acciaio satinato, da installare al negozio sito in Monza, Via Fossati n.30;
Part 2) Vero che in data 10.06.2021 consegnava a il preventivo di spesa per la fornitura e CP_1
la posa di tre vetrine in alluminio, di cui due fisse ed una apribile a due ante, di colore acciaio satinato, con vetri trasparenti antisfondamento da installare nel negozio sito in Monza, Via Fossati
n.30, per la somma complessiva di € 6.200,00, Iva esclusa, che qui si rammostra (cfr. all.2). Part 3) Vero che in data 4.03.2022 il SI , titolare della società di , si recava Pt_1 Parte_2
presso il negozio di ed iniziava a staccare, con apposita pompa ad aria, i vetri delle tre CP_1
vetrine da sostituire, dopodiché scaricava dal suo furgone la struttura delle vetrine nuove da montare.
4) Vero che la SIa , sempre in data 4.03.2022, una volta che le vetrine Testimone_1
Part venivano scaricate dal furgone di notava che il colore dei profili in alluminio, che dovevano coprire gli infissi in ferro delle vetrine, era di colore bronzo chiaro e contestava al SI la Pt_1
difformità del colore rispetto a quello richiesto.
5)Vero che sempre in data 4.03.2022, il SI , a fronte della contestazione della SIa Pt_1
riconosceva che l'ossidatore aveva sbagliato colore delle vetrine e che gliele avrebbe fatte Tes_1
rifare.
6) Vero che il giorno 4.03.2022 il SI installava tutte e tre le vetrine di cui al preventivo del Pt_1
10.06.2021.
7) Vero che si trovava costretta ad accettare l'installazione di tutte tre le vetrine montate CP_1
Part il 4.03.2022, dato che quelle da sostituire erano già state smontate da .
8) Vero che sempre in data 4.03.2022 il SI , una volta posate le tre vetrine, consegnava alla Pt_1
SIa la bolla di consegna del materiale ed ella lo sottoscriveva con la dicitura “firma con Tes_1 riserva colore errato”, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.3).
9) Vero che nel documento di trasporto qui rammostrato (cfr all.3) viene indicato più volte quale colore delle vetrine il “acciaio satinato”.
10) Vero che la SIa sempre in data 4.03.2022, contestava a che i profili Tes_1 Parte_2 delle vetrine erano di colore bronzo chiaro e di diverse tonalità di colore all'interno delle stesse vetrine, come risulta dai fotogrammi e dal video che qui si rammostrano (cfr. all.ti 4 e 14).
pagina 3 di 11 Part 11) Vero che in data 9.03.2022 inviava a una email con la quale contestava il colore CP_1
delle vetrine installate e chiedeva la loro sostituzione, come risulta dal documento che qui si rammostra (cfr. all.5).
Part 12) Vero che in data 8.04.2022 inviava a la fattura n.28/2022 dell'importo di € CP_1
7.381,00 che qui si rammostra (cfr. all.6);
13) Vero che nella fattura di cui al capitolo che precede viene indicato più volte quale colore delle vetrine il colore “acciaio satinato”; Part
14) Vero che in data 11.04.2022 inviava a una email con la quale la sollecitava a CP_1
provvedere alla sostituzione delle tre vetrine con altre di colore acciaio, come da sua richiesta, come risulta dalla documentazione che qui si rammostra (cfr. all.8);
Part 15) Vero che il giorno 25.05.2022 dalle vetrine installate da tracimava all'interno del negozio
l'acqua piovana, poiché era in corso un violento temporale in Monza.
Si indicano quali testimoni, con riserva di indicarne altri, i SIi:
, residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; Testimone_3
residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_4
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova di controparte che verranno ammessi dal Giudice adito.
Si chiede, altresì, ammettersi CTU diretta ad accertare la difformità ed i vizi dell'opera effettuata da
, quantificando l'importo delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di Parte_2 eliminazione di tali difformità e vizi/difetti.”
IN FATTO
Part
(nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale di , di Parte_2 CP_2
seguito anche solo semplicemente ) aveva inizialmente convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
(di seguito semplicemente nell'ambito del procedimento n. 6314/2022 R.G. ai fini
[...] CP_1
dell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e, per l'effetto;
Condannare la stessa al pagamento dell'importo dovuto di 7.381,00 euro e delle spese legali relative all'attività stragiudiziale resasi necessaria a causa del suo inadempimento pari ad 350,00 euro oltre ad interessi maturati al saldo ai sensi del D. Lgs 231/02”.
A sostegno delle domande proposte ha dedotto:
pagina 4 di 11 - di averle inviato un preventivo per la fornitura e posa in opera di tre vetrine in alluminio aperto (EK
50) colore acciaio e vetro 4/4 trasparente antisfondamento con rivestimento degli stipiti in ferro lamiera tagliata e piegata a misura, per un corrispettivo pari ad € 6.200,00 (oltre Iva);
- che, accettato il preventivo, in data 28.2.2022 si era recato presso la sede della convenuta sita in
Monza, Via Fossati n. 30 per l'installazione di due delle tre vetrine mentre l'ultima era stata installata il successivo 4 marzo e, in quell'occasione, solo però a lavoro di montaggio già ultimato,
[...]
addetta all'amministrazione ma anche madre dell'amministratore unico della Testimone_1
società convenuta e, quindi, presumibilmente incaricata da quest'ultima, aveva ritenuto opportuno sottoscrivere con riserva la bolla di consegna dell'intero materiale a causa del “colore errato”;
- che, con missiva inviatagli in data 9.3.2022, la medesima società le aveva pretestuosamente contestato il colore della fornitura, il quale, come da preventivo accettato, avrebbe dovuto essere “colore acciaio satinato”, così come peraltro era stato fornito;
- che, da ultimo, in data 7.4.2022 ad un proprio collaboratore, recatosi in loco per ultimare la fornitura con il rivestimento del contorno esterno della vetrina apribile e lo interno delle due ante, era Parte_3
stato impedito di effettuare tale intervento, essendogli stata addirittura richiesta la sostituzione integrale di tutto quanto installato.
Stante la mancata tempestiva costituzione della convenuta nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, in data 19.12.2022 è stata emessa un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avente ad oggetto la somma di € 7.381,00, oltre interessi moratori a decorrere dalla scadenza della fattura emessa in data 8.4.2022 e spese di lite, e, contestualmente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Solo in data 20.4.2023 si è costituita in giudizio contestando la domanda di adempimento CP_1
contrattuale proposta dalla controparte e deducendo, a propria volta:
- che in data 4.3.2022 aveva immediatamente contestato la difformità del Testimone_1
colore dei profili in alluminio delle vetrine forniti rispetto a quanto richiesto e concordato, non essendo in acciaio bensì in bronzo chiaro;
- che la medesima parte attrice aveva riconosciuto tale difformità impegnandosi alla sostituzione dei profili in alluminio e, tuttavia, non avendovi mai provveduto;
- che, con missiva del 8.3.2023, aveva tempestivamente contestato tale vizio e la mancanza di qualità della fornitura ricevuta.
In data 4.12.2023, dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata emessa un'ordinanza avente il seguente tenore: “rilevato che in data 27.11.2023 l'Avv. Costantino,
pagina 5 di 11 nell'interesse di ha chiesto che il Tribunale adito Voglia disporre, confermando il CP_1
provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Monza in data 11.07.2023 nella vertenza RG 2370/2023:
- la riunione del procedimento RG.2370/2023 incardinato da avanti al Giudice di CP_1
Pace di Monza al presente procedimento RG 6314/2022;
- la revoca del provvedimento emesso in data 26.4.2023 che ha fissato per il giorno 4.12.2023
l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo che tale udienza venga invece fissata per la comparizione delle parti;
rilevato che dall'esame del ruolo del presente magistrato emerge, in effetti, come in data 7.12.2023 verrà chiamata la causa n. 5526/2023 che altro non è che la riassunzione del predetto giudizio originariamente instaurato da innanzi al Giudice di pace di Monza all'interno del quale è CP_1 stata anche avanzata un'istanza, evidentemente infondata, di richiesta di cancellazione della causa dal ruolo avendo la Cancelleria giustamente provveduto a formare un autonomo giudizio che, del caso, previa valutazione effettuabile a cura del presente magistrato, assegnatario di entrambi, dovrà essere riunito al presente;
ritenuto pertanto opportuno effettuare un breve differimento alla medesima data al fine di vagliare
l'effettiva necessità di riunire oppure no i predetti procedimenti, uno dei quali già peraltro in fase decisoria mentre l'altro ancora in fase embrionale”.
Pertanto, all'udienza del 11.3.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, al presente procedimento è stato riunito quello portante il n. 5526/2023 R.G. e costituente la riassunzione di quello originariamente instaurato da innanzi al giudice di Pace e, infine, a quella del 7.10.2024, CP_1
tenutasi anch'essa con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che la domanda, di cui al procedimento rubricato al R.G. n. 6314/2022, tesa ad accertare l'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, la sua condanna al pagamento dell'importo oggetto del preventivo emesso da in data 10.6.2021 sia fondata e, sulla scorta di quanto Parte_2
di qui a breve si dirà, meriti di essere accolta.
Deve, in ogni caso, premettersi che, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di
pagina 6 di 11 provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. Civ.
21.5.2019 n. 13685).
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha prodotto copia del preventivo (cfr. Parte_2
in tal senso il documento n. 1), pacificamente accettato dalla controparte, il documento di trasporto attestante l'avvenuta consegna della merce ordinata (cfr. in tal senso il documento n. 2), nonché la fattura emessa per il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del medesimo preventivo (cfr. in tal senso il documento n. 4), allegando di avere provveduto a montare le tre vetrine e, ciò nonostante, che si sarebbe rifiutata di provvedere al pagamento. CP_1
Nell'ambito di tale procedimento parte attrice ha inequivocabilmente assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. mentre gravava sulla controparte, ivi non tempestivamente costituitasi nell'nonostante la regolarità della notifica (che, difatti, non è stata minimamente posta in discussione), eccepire e dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi idonei a paralizzare la pretesa creditoria azionata nei propri confronti.
Come detto, tuttavia, nell'ambito del procedimento portante il n. 6314/2022 R.G. Ipa rimanendo CP_1
contumace sino al 20.4.2023, ovverosia una volta ormai decorsi tutti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. concessi con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 30.1.2023, non ha tempestivamente messo in dubbio che i lavori di fornitura e posa in opera delle tre vetrine in alluminio aperto (EK 50), con rivestimento degli stipiti in ferro con lamiera tagliata e piegata a misura, fossero stati effettivamente eseguiti ed ultimati dalla controparte, tardivamente eccependone l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1460 c.c. per la presenza, nelle lavorazioni eseguite, di vizi tali da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo.
Pertanto, la domanda proposta e ribadita da parte attrice nell'ambito del medesimo procedimento non può che essere accolta sicché, in ottemperanza a tale richiesta, andrebbe in teoria Controparte_1 condannata alla corresponsione in favore di , nella qualità di titolare dell'impresa Parte_2
individuale CIA di , della complessiva somma di € 7.381,00 oltre interessi moratori nella Parte_2
misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data del 8.4.2022, così come riportato nella fattura prodotta al documento n. 4, sino a quella del saldo effettivo.
Sennonché, con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del 22.11.2023 ha Parte_2
ammesso di avere già integralmente soddisfatto in sede esecutiva il proprio diritto di credito deducendo, letteralmente, quanto segue: “Si rendeva pertanto indispensabile procedere in via esecutiva con atto di pignoramento presso terzi (All. B), all'esito del quale, finalmente, la debitrice provvedeva al pagamento di quanto ingiuntole dal Tribunale di Monza” (cfr. in tal senso a pagina 2 della comparsa pagina 7 di 11 di costituzione e risposta in riassunzione di ) e producendo, altresì, all'allegato B il Parte_2
predetto atto di pignoramento presso terzi.
In aggiunta a quanto già riscosso a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ha chiesto, inoltre, che gli fossero riconosciute, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno emergente asseritamente subito, anche le spese legali stragiudiziali, quantificate nella complessiva somma di €
350,00, per l'attività resasi necessaria a seguito dell'inadempimento di all'obbligazione CP_1
pecuniaria contrattualmente assunta nei propri confronti.
Tuttavia ed a ben vedere, la richiesta è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio e, per tale ragione, non può essere accolta, nulla avendo allegato il richiedente al fine di suffragare l'attività stragiudiziale concretamente svolta e neppure avendo spiegato la ragione per la quale il Tribunale, pur trattandosi all'apparenza di attività meramente propedeutica e funzionale all'instaurazione di quella giudiziale quivi espletata, avrebbe dovuto riconoscergli un quid pluris in funzione di un'autonomia da essa neppure sommariamente allegata.
Da ultimo, l'accoglimento della domanda non è di per sé idoneo a giustificare la condanna della convenuta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata provata, anche a voler prescindere dal danno concretamente subito, alcuna malafede né, tanto meno, la colpa grave.
Venendo a questo punto ad esaminare le domande, specularmente contrarie, proposte nel procedimento
R.G. n. 5526/2023, il Tribunale ritiene parzialmente fondata la richiesta risarcitoria fondata sull'adempimento contrattuale di . Parte_2
Ma, prima di esaminarne il merito, deve darsi atto della tempestività della denuncia dei vizi proposta da con missiva del 9.3.2022, l'installazione delle vetrine essendo iniziata in data 28.02.2022 ed CP_1
essendo terminata solo in data 4.03.2022 presso la sede della società sita in Monza, via Fossati n. 30.
Parimenti destituita di fondamento è, inoltre, l'eccezione di prescrizione se si considera che in data
8.3.2023 aveva inviato alla controparte l'invito alla negoziazione assistita (cfr. in tal senso CP_1
documento 11 parte convenuta) il quale, come noto, è idoneo atto interruttivo.
Nel merito, ha dedotto che: “la SIa , addetta CP_1 Testimone_1 all'amministrazione, una volta scaricate dal furgono le vetrine, già in data 4.03.2022, notava subito che il colore dei profili in alluminio, che dovevano coprire gli infissi in ferro delle vetrine, non
Con corrispondeva a quello richiesto da , in quanto non era di colore acciaio, ma di colore bronzo chiaro e, pertanto, contestava nell'immediato, al SI , la difformità del colore rispetto a Pt_1 quello richiesto” e che, proprio per tale ragione, la bolla di consegna dell'intero materiale era stata sottoscritta “con riserva colore errato” (cfr. in tal senso il documento n. 2 prodotto dall'attrice).
pagina 8 di 11 Co Part Come detto, con missiva del 9.3.2022 ha contestato a la difformità del colore dei profili in alluminio delle vetrine forniti rispetto a quanto richiesto, deducendo: “con riferimento alla vostra fornitura e posa in opera di vetrine in alluminio, Vi segnaliamo che il colore concordato delle stesse non è conforme all'ordine da noi sottoscritto. Pertanto, Vi chiediamo di provvedere all'immediata sostituzione e di sospendere qualsiasi pagamento da parte nostra in attesa dell'ultimazione di lavori”.
Con PEC del 30.5.2022 ha contestato nuovamente la difformità del colore nonché l'errato CP_1
assemblaggio dei vari componenti delle vetrine in quanto in un giorno di pioggia avrebbe scoperto che dagli infissi tracimava acqua all'interno del negozio (cfr. in tal senso il documento n. 9 di parte convenuta).
A supporto di quanto lamentato ha anche prodotto anche un filmato, sub. documento 10 allegato al fascicolo R.G.N. 5526/2023, che il Tribunale ha avuto la necessità di visionare e da cui si evince abbastanza chiaramente sia come il colore dei profili in alluminio delle vetrine montati fosse, in effetti, diverso da quello “acciaio” riportato in preventivo, apparendo piuttosto bronzo chiaro, sia la presenza di acqua all'interno del negozio a causa di un difetto di impermeabilizzazione della vetrina.
La documentazione fotografica offerta a corredo della descrizione dei prospettati vizi e difetti costituisce elemento di riscontro oggettivo delle conseguenze occorse e neppure può sostenersi che il difetto di impermeabilizzazione sia imputabile ad per non avere consentito il completamento CP_1
della fornitura, avendo quest'ultima giustamente preteso la sostituzione delle vetrine prima di autorizzare il rivestimento del contorno esterno della vetrina apribile e la posa dello spazzolino interno delle due ante.
Da ciò deriva la prova in ordine all'adempimento non a regola nell'esecuzione della prestazione assunta da e, specificatamente, la prova della difformità del colore dei profili in alluminio CP_1
delle vetrine forniti rispetto a quanto riportato in preventivo e dell'erroneità della posa, la quale ha causato dei percolamenti d'acqua all'interno del negozio.
Sotto il profilo del quantum, tenuto conto che la domanda proposta in tale giudizio ha natura meramente risarcitoria, ha dedotto che, venuta meno la fiducia e stante il mancato intervento, CP_1
è stata costretta ad affidare i lavori di riparazione a GMD Porte e Finestre di Milano, la quale ha redatto un preventivo di spesa per rimediare ai vizi/difetti di fornitura e di messa in opera per complessivi €
4.152,00, oltre Iva.
Esaminato con la dovuta attenzione il preventivo prodotto al documento n. 13 nell'ambito del fascicolo
R.G.N. n. 5526/2023, ritiene il Tribunale che, ferma restando la necessità dell'intervento in quanto funzionale ad arginare il mancato completamento della posa e, ancor prima, ad ottenere il colore contrattualizzato che la controparte si è di fatto rifiutata di correggere, gli importi ivi indicati siano più
pagina 9 di 11 che congrui con riguardo alla natura delle opere di ripristino effettuate nonché al costo corrente della manodopera e dei materiali utilizzati. La congruità è determinata anche dall'effettiva riutilizzazione del vetro posato da , evidentemente integralmente riutilizzabile senza alcuna necessità di Parte_2
esporre costi inutili e sovrabbondanti.
Pertanto, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nell'ambito del procedimento riunito
R.G. n. 5526/2023, per accertare la quale era peraltro ingiustificatamente gravoso per le parti espletare una CTU la cui ammissione avrebbe solo contribuito ad erodere ulteriormente le già eccessive risorse economiche rispettivamente sostenute per l'instaurazione di entrambi i giudizi, va Parte_2
condannato a corrispondere in favore di la complessiva somma di € 4.152,00, al netto CP_1
dell'Iva non essendo stata prodotta in atti alcuna fattura di spesa idonea ad attestarne l'effettiva imputazione.
La mancata produzione della fattura impedisce, inoltre, di radicare la decorrenza degli interessi moratori ad una data diversa rispetto a quella della notifica dell'atto di citazione del giudizio n.
5526/2023, non essendo stato prodotto in atti neppure l'atto introduttivo del precedente giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace.
Stante l'esito dei due giudizi ed un risicato credito residuo in favore di , ritiene il Parte_2
Tribunale che le spese processuali sostenute da quest'ultimo possano essere compensate nella misura di
2/3 con conseguente condanna della controparte alla rifusione della rimanente quota il cui ammontare, liquidato come da dispositivo sulla scorta dei valori medi previsti per ciascuna fase espletata dal D.M.
n. 147/2022, va distratto in favore dell'avvocato Bernardo Quirino, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'effettiva sussistenza del credito, così come riportato nella fattura n. 28/2022
emessa per complessivi € 7.381,00, vantato da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
nel procedimento R.G. n. 6314/2022, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e
5 d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data del 8.4.2022 sino a quella del saldo effettivo;
- accerta e dichiara l'integrale soddisfazione di tale credito nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi instaurata da nei confronti di;
Parte_2 Controparte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno emergente, quantificato in € 350,00, e quella ex art. 96 c.p.c., entrambe proposte da nei confronti di nell'ambito Parte_2 Controparte_1
del medesimo procedimento;
pagina 10 di 11 - in accoglimento della domanda proposta da nell'ambito del procedimento Controparte_1
riunito R.G. n. 5526/2023, condanna a corrisponderle, in persona del legale Parte_2
rapp.te p.t., la somma di € 4.152,00, oltre interessi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e
5 d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione sino a quella del saldo effettivo,
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a la Controparte_1 Parte_2
quota di 1/3 delle spese di lite sostenute nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti che, da liquidarsi - già ridotte - in € 95,33 per esborsi e in € 1.692,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultimo solo se ed in quanto non detraibile, vanno distratte in favore dell'avvocato Bernardo Quirino, dichiaratosi antistatario, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta.
Così deciso in Monza in data 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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