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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1500/2023 promossa da:
C.F. ) per mezzo della mandataria c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ASCANI ROBERTO P.IVA_2
OPPOSTO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FURIANI MARIA Controparte_1 C.F._1
BR
PO
( quale titolare della ditta individuale Controparte_2 C.F._2 [...]
, contumace Controparte_3
RZ CH
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTASO MARCO e Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. FONTANA MICHELE INTERVENUTO oggetto: opposizione ex art. 615, c. 2, e art. 617, c. 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'opposto “Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, Parte_1 contrariis reiectis, per i motivi esposti:
-in via istruttoria disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dell'esecuzione mobiliare (n. 111/2023 Rge) e dell'opposizione (n. 103/2023);
-respingere l'opposizione ex art. 615, comma 2, e ex art. 617, comma 2, c.p.c. proposta da CP
, revocando la sospensione concessa;
[...]
-con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Per l'opponente “voglia il Giudice adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e CP deduzione, rigettare la domanda di parte attrice infondata in fatto e diritto e per l'effetto :
-dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancata citazione del terzo pignorato;
pagina 1 di 5 -in subordine e in ogni caso dichiarare l'insussistenza del diritto della parte esecutante a procedere ad esecuzione forzata per:
- inesistenza e mancata notifica del precetto;
- inesistenza, nullità del titolo esecutivo azionato;
- omessa notifica dell'atto pubblico;
- difetto di legittimazione passiva della . Parte_2
Con vittoria di spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario come da nota che si deposita limitata al minimo del valore per procedimenti sommari avanti il Tribunale”.
Per l'intervenuto “In via preliminare Controparte_4 Dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile l'opposizione all'esecuzione avversaria, per le ragioni espresse.
In via principale Respingere l'opposizione ex art. 615, comma 2, e ex art. 617, comma 2, c.p.c. proposta dal signor
, revocando la sospensione concessa, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte Controparte_1 opposta ad agire esecutivamente.
In ogni caso Con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta.
In via istruttoria
Si richiama la documentazione già in atti e si insiste per la già formulata istanza di acquisizione dei fascicoli dell'esecuzione mobiliare (n. 111/2023 RE) e dell'opposizione (n. 103/2023).”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona della mandataria in forza del contratto di mutuo Controparte_5 Parte_2 con garanzia ipotecaria a rogito Notaio del 15/9/2023 - in relazione al quale affermava di Per_1 essere creditrice dell'importo di € 79.926,74 (al netto di quanto incassato dall'esecuzione immobiliare n. 44/2011 esperita sull'immobile concesso in garanzia per l'adempimento del mutuo) -, promuoveva esecuzione mobiliare presso terzi (111/2023 R.g.e.) nei confronti del debitore/mutuatario CP
. Terzo pignorato era il datore di lavoro (ditta F.F. di AT CE) del debitore, che
[...] forniva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. positiva. Il Censori con atto datato 27.2.2023 proponeva opposizione ex art. 615, co. 2, e 617, co. 2, c.p.c. (n. 103/2023 R.g.e.) sostenendo: che egli non aveva mai ricevuto la notifica del precetto;
che il legale della intimante non era munito di procura alle liti per la relativa fase;
che il titolo esecutivo era inesistente, per essere venuta meno la fondiarietà a seguito dell'esecuzione immobiliare precedentemente esperita sull'immobile oggetto di ipoteca, il quale era stato venduto con conseguente cancellazione dell'ipoteca, e perché il esecutivo non indicava un credito certo, liquido ed esigibile;
il “difetto di legittimazione passiva della ”, per non essere stato Pt_2 depositato in giudizio alcun mandato generale né il conferimento dei poteri rappresentativi al procuratore speciale che poi aveva rilasciato la procura alle liti. Con provvedimento del 14.9.2023 il
Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione, fissando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2023 la per mezzo della mandataria Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito sull'opposizione proposta dal Parte_2 CP contestandone la fondatezza in tutti i relativi motivi e chiedendone il rigetto, con revoca della sospensione concessa.
Si costituiva eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancata citazione del terzo Controparte_1 pagina 2 di 5 pignorato, ed insistendo in tutti i formulati motivi di opposizione.
In sede di verifiche ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario (cfr. Cass. sentenza n. 13533 del 18/05/2021,
Cass. ordinanza n. 30491 del 18/10/2022, Cass. ordinanza n. 32445 del 03/11/2022). Integrato il contraddittorio, in data 13.5.2024 interveniva in giudizio ex art. 111, c. 3, c.p.c. Controparte_4 quale cessionaria del credito originariamente vantato da pur non svolgendo Parte_1 alcuna successiva difesa, non chiedeva l'estromissione e, pertanto, il giudizio proseguiva anche nei suoi confronti, come permesso dal comma 1 dell'art. 111 c.p.c. Depositate le memorie d cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza i difensori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta. Fissata udienza per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. (con assegnazione di previo termine per il deposito di memorie conclusionali di discussione) in trattazione scritta, entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive memorie per l'avv. Furiani e per gli avv.ti Bertaso e Controparte_1 Controparte_4
Fontana. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
Deve, preliminarmente, indicarsi come il litisconsorte necessario terzo pignorato sia stato regolarmente citato in giudizio. Il difensore di ha, infatti, notificato a a mezzo Parte_1 Controparte_2 pec un atto digitale costituito dalla citazione a comparire, come richiesto dall'art. 269 c.p.c., contenente la trascrizione sia degli atti introduttivi del giudizio che del provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza, notifica regolarmente ricevuta in data 31.1.2024 (v. deposito del 27.2.2024 di
[...]
. Parte_1
Sempre in via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire in capo a Parte_2
Come noto, l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione,
[...] ovvero il diritto di agire in giudizio. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (Cassazione, sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Nel caso in esame, dalla prospettazione proposta dal creditore procedente, emerge espressamente che si qualifica quale mandataria di titolare del Parte_2 Parte_1 credito. Tanto basta a ritenere sussistente la legittimazione in capo alla . Pt_2
L'eccezione sul punto svolta dall'opponente va più correttamente qualificata in termini di CP difetto di rappresentanza e di procura alle liti, eccependosi, appunto, che la non avrebbe Pt_2 depositato l'atto di mandato e l'atto attributivo dei poteri rappresentativi al procuratore speciale, il quale ha poi rilasciato ala procura alle liti. Ebbene, l'eccezione in questione è infondata, come si evince dai documenti 1, 2 e 3 allegati alla citazione introduttiva del presente giudizio, ossia: l'atto notarile del pagina 3 di 5 21.1.2025 con cui conferiva mandato alla per la gestione e disposizione Parte_1 Parte_3 dei crediti;
l'atto notarile del 6.6.2019 con cui veniva fusa per incorporazione in Parte_3 [...]
la procura generale alle liti con firme autenticate da notaio del 3.12.2019 conferita Parte_2 dall'amministratore delegato della all'avv. Giulia Galati, la quale è, a sua volta, firmataria della Pt_2 procura speciale ad litem allegata alla citazione introduttiva del presente giudizio (e già allegata al precetto notificato).
La procura alle liti in questione è espressamente estesa (v. il relativo testo) non solo al “precetto e successiva esecuzione in danno del Sig. ”, ma anche ad ogni fase e grado del Controparte_1 procedimento, ivi compresi i procedimenti e sub-procedimenti di opposizione. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione formulato dal sul punto. CP
Il debitore sostiene, poi, di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di precetto. Nel costituirsi in giudizio la ha depositato (all. 8) la copia della notifica del precetto effettuata dall'ufficiale Pt_2 giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Dalla relata si evince che, non avendo trovato il destinatario all'indirizzo, l'ufficiale giudiziario ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale di Ascoli Piceno (“AP”) in data 5.12.2022 e spedito raccomandata n. 66839066673-0 in data 7.12.2022. Dalla suddetta relata effettivamente non si evince il compimento della ulteriore formalità relativa all'affissione di avviso del deposito alla porta dell'abitazione, il che determina la nullità della relativa notifica (cfr. Cass. sentenza n. 16141 del 02/08/2005). Tuttavia, detta nullità deve ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo a seguito della ricezione della raccomandata che avvisava dell'avvenuto deposito: la conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell'avvenuto deposito, certamente non inferiore rispetto a quello dell'affissione dell'avviso, e consente alla parte - quindi - quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell'atto a lui indirizzato (cfr. Cass. sentenza n. 8929 del 09/09/1998). Nel caso di specie la raccomandata è stata ricevuta all'indirizzo del destinatario in data 21.12.2022, come comprovato dall'avviso di ricevimento pure allegato in calce alla relata ed integrato (v. doc. 5 allegato alla memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di quanto alla qualifica del firmatario, che risultava Controparte_4 essere un “delegato” del destinatario (contro tale integrazione, fornita dall'ufficio postale quale
“regolarizzazione d'ufficio” non è stata proposta querela di falso). Peraltro, il tutto è ulteriormente sanato dall'avvenuta proposizione dell'opposizione, espressamente qualificata anche come
“opposizione ex art. 615, c. 2” da parte del Censori. L'opponente eccepisce, poi, l'inesistenza del titolo esecutivo: 1) per essere l'ipoteca stata cancellata e avendo il credito perso “l'elemento costitutivo della qualifica fondiaria e quindi la impossibilità di applicare allo stesso l'art. 41 del D.to L.vo 385/1993” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione);
2) per essere l'atto pubblico di mutuo privo del requisito della liquidità del credito, atteso che quest'ultimo non è determinato né determinabile;
inoltre, il credito sarebbe estinto per essere stato pagato “a saldo” a seguito del progetto di distribuzione nella procedura esecutiva immobiliare. Ebbene, quanto al primo punto, non si comprende perché mai l'avvenuta (a seguito della vendita del bene) cancellazione dell'ipoteca, che è un diritto reale di garanzia distinto e accessorio al diritto di credito garantito, dovrebbe far venire meno la natura di titolo esecutivo dell'atto costitutivo del credito e/o addirittura determinare l'estinzione del credito stesso. Il titolo esecutivo rimane, infatti, tale anche a seguito del venir meno del privilegio fondiario.
Quanto al secondo punto, è documentato (doc. 5, 6 e 7 allegati alla citazione e non contestati) che il pagina 4 di 5 credito della è stato soddisfatto solo parzialmente all'esito della vendita del bene ipotecato in Pt_2 sede di esecuzione forzata, ed è chiaro come il progetto di distribuzione definisca “a saldo” il pagamento eseguito a favore del creditore semplicemente perché trattasi di un pagamento eseguito al termine della procedura, già al netto di quanto erogato in precedenza a titolo di “acconto”. Il titolo esecutivo, pertanto, il quale indicava la somma originariamente data a mutuo (espressamente determinata in € 130.000,00) rimane valido per la differenza ancora dovuta. L'opposizione dev'essere, dunque, integralmente rigettata e la sospensione revocata.
Le spese di giudizio (liquidate con riduzione rispetto ai parametri medi per la fase di trattazione e decisionale, considerata l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende e la modalità semplificata della decisione) seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre nulla dev'essere disposto quanto al terzo pignorato, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'opposizione ex art. 615, co. 2, e 617, co. 2, c.p.c. proposta da con atto datato Controparte_1
27.2.2023 e revoca la sospensione della procedura esecutiva n.r.g. 103/2023 disposta dal g.e. con ordinanza datata 14.9.2023; condanna l'opponente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese di Controparte_1 giudizio, che si liquidano: in favore di in persona della mandataria Parte_1 Controparte_6 in € 4.180,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; in favore dell'intervenuta in € 4.960,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese Controparte_7 forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1500/2023 promossa da:
C.F. ) per mezzo della mandataria c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ASCANI ROBERTO P.IVA_2
OPPOSTO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FURIANI MARIA Controparte_1 C.F._1
BR
PO
( quale titolare della ditta individuale Controparte_2 C.F._2 [...]
, contumace Controparte_3
RZ CH
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTASO MARCO e Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. FONTANA MICHELE INTERVENUTO oggetto: opposizione ex art. 615, c. 2, e art. 617, c. 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'opposto “Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, Parte_1 contrariis reiectis, per i motivi esposti:
-in via istruttoria disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dell'esecuzione mobiliare (n. 111/2023 Rge) e dell'opposizione (n. 103/2023);
-respingere l'opposizione ex art. 615, comma 2, e ex art. 617, comma 2, c.p.c. proposta da CP
, revocando la sospensione concessa;
[...]
-con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Per l'opponente “voglia il Giudice adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e CP deduzione, rigettare la domanda di parte attrice infondata in fatto e diritto e per l'effetto :
-dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancata citazione del terzo pignorato;
pagina 1 di 5 -in subordine e in ogni caso dichiarare l'insussistenza del diritto della parte esecutante a procedere ad esecuzione forzata per:
- inesistenza e mancata notifica del precetto;
- inesistenza, nullità del titolo esecutivo azionato;
- omessa notifica dell'atto pubblico;
- difetto di legittimazione passiva della . Parte_2
Con vittoria di spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario come da nota che si deposita limitata al minimo del valore per procedimenti sommari avanti il Tribunale”.
Per l'intervenuto “In via preliminare Controparte_4 Dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile l'opposizione all'esecuzione avversaria, per le ragioni espresse.
In via principale Respingere l'opposizione ex art. 615, comma 2, e ex art. 617, comma 2, c.p.c. proposta dal signor
, revocando la sospensione concessa, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte Controparte_1 opposta ad agire esecutivamente.
In ogni caso Con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta.
In via istruttoria
Si richiama la documentazione già in atti e si insiste per la già formulata istanza di acquisizione dei fascicoli dell'esecuzione mobiliare (n. 111/2023 RE) e dell'opposizione (n. 103/2023).”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona della mandataria in forza del contratto di mutuo Controparte_5 Parte_2 con garanzia ipotecaria a rogito Notaio del 15/9/2023 - in relazione al quale affermava di Per_1 essere creditrice dell'importo di € 79.926,74 (al netto di quanto incassato dall'esecuzione immobiliare n. 44/2011 esperita sull'immobile concesso in garanzia per l'adempimento del mutuo) -, promuoveva esecuzione mobiliare presso terzi (111/2023 R.g.e.) nei confronti del debitore/mutuatario CP
. Terzo pignorato era il datore di lavoro (ditta F.F. di AT CE) del debitore, che
[...] forniva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. positiva. Il Censori con atto datato 27.2.2023 proponeva opposizione ex art. 615, co. 2, e 617, co. 2, c.p.c. (n. 103/2023 R.g.e.) sostenendo: che egli non aveva mai ricevuto la notifica del precetto;
che il legale della intimante non era munito di procura alle liti per la relativa fase;
che il titolo esecutivo era inesistente, per essere venuta meno la fondiarietà a seguito dell'esecuzione immobiliare precedentemente esperita sull'immobile oggetto di ipoteca, il quale era stato venduto con conseguente cancellazione dell'ipoteca, e perché il esecutivo non indicava un credito certo, liquido ed esigibile;
il “difetto di legittimazione passiva della ”, per non essere stato Pt_2 depositato in giudizio alcun mandato generale né il conferimento dei poteri rappresentativi al procuratore speciale che poi aveva rilasciato la procura alle liti. Con provvedimento del 14.9.2023 il
Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione, fissando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2023 la per mezzo della mandataria Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito sull'opposizione proposta dal Parte_2 CP contestandone la fondatezza in tutti i relativi motivi e chiedendone il rigetto, con revoca della sospensione concessa.
Si costituiva eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancata citazione del terzo Controparte_1 pagina 2 di 5 pignorato, ed insistendo in tutti i formulati motivi di opposizione.
In sede di verifiche ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario (cfr. Cass. sentenza n. 13533 del 18/05/2021,
Cass. ordinanza n. 30491 del 18/10/2022, Cass. ordinanza n. 32445 del 03/11/2022). Integrato il contraddittorio, in data 13.5.2024 interveniva in giudizio ex art. 111, c. 3, c.p.c. Controparte_4 quale cessionaria del credito originariamente vantato da pur non svolgendo Parte_1 alcuna successiva difesa, non chiedeva l'estromissione e, pertanto, il giudizio proseguiva anche nei suoi confronti, come permesso dal comma 1 dell'art. 111 c.p.c. Depositate le memorie d cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza i difensori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta. Fissata udienza per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. (con assegnazione di previo termine per il deposito di memorie conclusionali di discussione) in trattazione scritta, entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive memorie per l'avv. Furiani e per gli avv.ti Bertaso e Controparte_1 Controparte_4
Fontana. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
Deve, preliminarmente, indicarsi come il litisconsorte necessario terzo pignorato sia stato regolarmente citato in giudizio. Il difensore di ha, infatti, notificato a a mezzo Parte_1 Controparte_2 pec un atto digitale costituito dalla citazione a comparire, come richiesto dall'art. 269 c.p.c., contenente la trascrizione sia degli atti introduttivi del giudizio che del provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza, notifica regolarmente ricevuta in data 31.1.2024 (v. deposito del 27.2.2024 di
[...]
. Parte_1
Sempre in via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire in capo a Parte_2
Come noto, l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione,
[...] ovvero il diritto di agire in giudizio. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (Cassazione, sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Nel caso in esame, dalla prospettazione proposta dal creditore procedente, emerge espressamente che si qualifica quale mandataria di titolare del Parte_2 Parte_1 credito. Tanto basta a ritenere sussistente la legittimazione in capo alla . Pt_2
L'eccezione sul punto svolta dall'opponente va più correttamente qualificata in termini di CP difetto di rappresentanza e di procura alle liti, eccependosi, appunto, che la non avrebbe Pt_2 depositato l'atto di mandato e l'atto attributivo dei poteri rappresentativi al procuratore speciale, il quale ha poi rilasciato ala procura alle liti. Ebbene, l'eccezione in questione è infondata, come si evince dai documenti 1, 2 e 3 allegati alla citazione introduttiva del presente giudizio, ossia: l'atto notarile del pagina 3 di 5 21.1.2025 con cui conferiva mandato alla per la gestione e disposizione Parte_1 Parte_3 dei crediti;
l'atto notarile del 6.6.2019 con cui veniva fusa per incorporazione in Parte_3 [...]
la procura generale alle liti con firme autenticate da notaio del 3.12.2019 conferita Parte_2 dall'amministratore delegato della all'avv. Giulia Galati, la quale è, a sua volta, firmataria della Pt_2 procura speciale ad litem allegata alla citazione introduttiva del presente giudizio (e già allegata al precetto notificato).
La procura alle liti in questione è espressamente estesa (v. il relativo testo) non solo al “precetto e successiva esecuzione in danno del Sig. ”, ma anche ad ogni fase e grado del Controparte_1 procedimento, ivi compresi i procedimenti e sub-procedimenti di opposizione. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione formulato dal sul punto. CP
Il debitore sostiene, poi, di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di precetto. Nel costituirsi in giudizio la ha depositato (all. 8) la copia della notifica del precetto effettuata dall'ufficiale Pt_2 giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Dalla relata si evince che, non avendo trovato il destinatario all'indirizzo, l'ufficiale giudiziario ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale di Ascoli Piceno (“AP”) in data 5.12.2022 e spedito raccomandata n. 66839066673-0 in data 7.12.2022. Dalla suddetta relata effettivamente non si evince il compimento della ulteriore formalità relativa all'affissione di avviso del deposito alla porta dell'abitazione, il che determina la nullità della relativa notifica (cfr. Cass. sentenza n. 16141 del 02/08/2005). Tuttavia, detta nullità deve ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo a seguito della ricezione della raccomandata che avvisava dell'avvenuto deposito: la conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell'avvenuto deposito, certamente non inferiore rispetto a quello dell'affissione dell'avviso, e consente alla parte - quindi - quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell'atto a lui indirizzato (cfr. Cass. sentenza n. 8929 del 09/09/1998). Nel caso di specie la raccomandata è stata ricevuta all'indirizzo del destinatario in data 21.12.2022, come comprovato dall'avviso di ricevimento pure allegato in calce alla relata ed integrato (v. doc. 5 allegato alla memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di quanto alla qualifica del firmatario, che risultava Controparte_4 essere un “delegato” del destinatario (contro tale integrazione, fornita dall'ufficio postale quale
“regolarizzazione d'ufficio” non è stata proposta querela di falso). Peraltro, il tutto è ulteriormente sanato dall'avvenuta proposizione dell'opposizione, espressamente qualificata anche come
“opposizione ex art. 615, c. 2” da parte del Censori. L'opponente eccepisce, poi, l'inesistenza del titolo esecutivo: 1) per essere l'ipoteca stata cancellata e avendo il credito perso “l'elemento costitutivo della qualifica fondiaria e quindi la impossibilità di applicare allo stesso l'art. 41 del D.to L.vo 385/1993” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione);
2) per essere l'atto pubblico di mutuo privo del requisito della liquidità del credito, atteso che quest'ultimo non è determinato né determinabile;
inoltre, il credito sarebbe estinto per essere stato pagato “a saldo” a seguito del progetto di distribuzione nella procedura esecutiva immobiliare. Ebbene, quanto al primo punto, non si comprende perché mai l'avvenuta (a seguito della vendita del bene) cancellazione dell'ipoteca, che è un diritto reale di garanzia distinto e accessorio al diritto di credito garantito, dovrebbe far venire meno la natura di titolo esecutivo dell'atto costitutivo del credito e/o addirittura determinare l'estinzione del credito stesso. Il titolo esecutivo rimane, infatti, tale anche a seguito del venir meno del privilegio fondiario.
Quanto al secondo punto, è documentato (doc. 5, 6 e 7 allegati alla citazione e non contestati) che il pagina 4 di 5 credito della è stato soddisfatto solo parzialmente all'esito della vendita del bene ipotecato in Pt_2 sede di esecuzione forzata, ed è chiaro come il progetto di distribuzione definisca “a saldo” il pagamento eseguito a favore del creditore semplicemente perché trattasi di un pagamento eseguito al termine della procedura, già al netto di quanto erogato in precedenza a titolo di “acconto”. Il titolo esecutivo, pertanto, il quale indicava la somma originariamente data a mutuo (espressamente determinata in € 130.000,00) rimane valido per la differenza ancora dovuta. L'opposizione dev'essere, dunque, integralmente rigettata e la sospensione revocata.
Le spese di giudizio (liquidate con riduzione rispetto ai parametri medi per la fase di trattazione e decisionale, considerata l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende e la modalità semplificata della decisione) seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre nulla dev'essere disposto quanto al terzo pignorato, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'opposizione ex art. 615, co. 2, e 617, co. 2, c.p.c. proposta da con atto datato Controparte_1
27.2.2023 e revoca la sospensione della procedura esecutiva n.r.g. 103/2023 disposta dal g.e. con ordinanza datata 14.9.2023; condanna l'opponente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese di Controparte_1 giudizio, che si liquidano: in favore di in persona della mandataria Parte_1 Controparte_6 in € 4.180,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; in favore dell'intervenuta in € 4.960,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese Controparte_7 forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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