Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3658/2024 R.G. V.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Russo, giusta C.F._1
procura in atti
E DA
, nata a CATANIA il 21/02/1990 C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Mannino, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Posta in decisione all'udienza del 09/01/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 03/08/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto congiuntamente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti
1
Dall'unione sono nati i figli (07/10/2009) e (13/04/2011). Per_1 Per_2
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza n. 5113/2023 emessa in data
01/12/2023 (proc. 8893/2023 RG) e di non essersi più riconciliati.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
In data 20/09/2024 i procuratori delle parti depositavano una nota congiunta con cui dichiaravano di rinunciare al procedimento pendente, giacchè i coniugi si erano riconciliati;
allegavano dichiarazione sottoscritta dalle parti con cui Parte_1
e esprimevano “la volontà di rinunciare al procedimento di divorzio Parte_2
congiunto pendente, in quanto riconciliati e ripreso la convivenza”.
In seno alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 le parti insistevano nella domanda di ricorso congiunto, manifestando la volontà di “revocare la propria rinuncia per conciliazione depositata telematicamente il 20.9.2024” e chiedevano che la causa venisse posta in decisione.
Indi la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è improponibile.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Secondo l'art. 157 cod. civ., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della loro separazione legale, senza che sia necessario l'intervento del giudice, o con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione;
dunque, per rimuovere la situazione concreta e giuridica
2 determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali oppure un'espressa dichiarazione in tal senso
(cfr. cass. n. 559 del 1982); la dichiarazione espressa di riconciliazione dei coniugi separati, prevista dall'art. 157 cod. civ., ha efficacia riconciliativa autonoma rispetto al comportamento delle parti: ne consegue che, quando i coniugi abbiano liberamente manifestato in modo espresso ed inequivoco il loro attuale ed incondizionato animus conciliandi, a nulla rileva che l'effettiva ripresa della convivenza non sia seguita per motivi di forza maggiore o per il successivo pentimento di uno di essi o perfino per uno specifico loro accordo in proposito (cfr. cass. n. 1883 del 1979); l'accordo fra i coniugi, idoneo a far cessare gli effetti della separazione personale secondo la previsione dell'art. 157 cod. civ., integra infatti una convenzione di diritto familiare, alla quale sono applicabili i principi generali in tema di formazione del consenso (cfr. cass. n. 2948 del
1983) e relativa efficacia.
Nel caso di specie, a seguito dell'espressa dichiarazione di riconciliazione, resa da entrambi i coniugi, risulta documentalmente dimostrata la cessazione degli effetti della separazione, sicchè il ricorso deve essere dichiarato improponibile per difetto dei requisiti di cui all'art.3 n.2 lett.b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (cfr. Cass. ord. n.
334 del 12.1.2012).
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 3658/2024, dichiara improponibile il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catania, 9 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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