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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6584/2022 – 6584-3/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 6584/2022 e 6584-3/2022, trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 16.1.2025, promossa da
, rappresentato e difeso in giudizio da se stesso ex art. 86 c.p.c. e Parte_1
dall'avv. Romina Lanzi, per procura allegata in atti ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Annafranca Coppola e presso Controparte_1
quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Sirtori n. 56, per procura allegata in atti resistente nonché
Controparte_2
resistente contumace nonché
1 , rappresentata e difesa dall'avv. Annafranca Coppola e presso CP_3
quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Sirtori n. 56, per procura allegata in atti intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16542/2022 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 3.11.2022
Conclusioni Parte appellante: per il proc. n. R.G. 6584/2022 “NEL MERITO si richiede che l'Ill.ma Corte adita
VOGLIA - accogliere integralmente l'appello revocando il mantenimento delle figlie CP_2
e o, in via sussidiaria disporre un mantenimento ridotto in virtú delle acquisite CP_1
capacitá lavorative delle figlie ormai di 26 e 28 anni che hanno comprovata esperienza lavorativa dopo aver terminato gli studi. - Condannare le parti resistenti IG.na CP_1
e della IG.ra e, per entrambe le parti appellata ed interveniente, per spese, CP_3
diritti ed onorari a favore dell'Avv. Romina Lanza ed Avv. che si Parte_1
dichiarano antistatari come da D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14) oltre CAP 4%, e successive spese occorrendi”
e per il proc. n. R.G. 6584-3/2022: “Nel merito, VOGLIA l'Ill.ma Corte disporre - che la sig.ra madre di , corrisponda la sua parte di mantenimento per il figlio CP_1 Per_1
a favore del padre dallo scorso mese di maggio 2023 a tutt'oggi o, in via sussidiaria Per_1
fino al 30 giugno 2024, data fino alla quale ha convissuto con il padre, nella somma che verrá ritenuta equa di giustizia e che alla sig.ra venga ordinato di corrispondere CP_1
la metá delle spese straordinarie anticipate dal padre, con vittoria di spese ed onorari -
Condannare la parte resistente IG.ra e, per entrambe le parti appellate, CP_3
per spese, diritti ed onorari a favore dell'Avv. Romina Lanza ed Avv. che Parte_1
si dichiarano antistatari come da D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14) oltre CAP 4%, e successive spese occorrendi;
Con vittoria di spese ed onorari”
2 Parti appellate: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Roma: Relativamente al Sub- procedimento n. rg 6584-3/2024 in via preliminare:
1- rigettare l'istanza proposta dal IG.
, poiché inammissibile in fatto ed in diritto;
2- rigettare l'istanza proposta Parte_1
dal IG. poiché inammissibile per violazione dell'effetto devolutivo con Parte_1
proposizione di domande nuove ex art. 345 e 346 c.p.c. inammissibili in sede di gravame;
Nel Merito 1- Rigettare integralmente l'istanza e confermare la sentenza di primo grado;
2- Condannare l'Appellante Avv. , con vittoria di spese per sorte da Parte_1
corrispondere in favore della IG.ra , per spese, diritti ed onorari a CP_3
favore dell'Avv. Annafranca COPPOLA che si dichiara antistataria come da D.M. n.
55/2014 e ss. Mm., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2
D.M. 55/14) oltre CAP 4%, e successive spese occorrendi;
3- Condannare il IG.
al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.; Parte_1
Relativamente al Procedimento principale n. rg. 6584/2024: Voglia l'ecc.ma Corte
d'Appello di Roma: in via preliminare:
3- rigettare l'appello ex art. 709-bis c.p.c proposto dal IG. , poiché inammissibile in fatto ed in diritto;
4- rigettare l'appello Parte_1
ex art. 709-bis c.p.c. proposto dal IG. poiché inammissibile per violazione Parte_1
dell'effetto devolutivo con proposizione di domande nuove ex art. 345 e 346 c.p.c. inammissibili in sede di gravame;
Nel Merito 4- Rigettare integralmente l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
5- Condannare l'Appellante Avv. Parte_1
, con vittoria di spese per sorte da corrispondere in favore della IG.na e
[...] CP_1
della IG.ra e, per entrambe le parti appellata ed interveniente, per CP_3
spese, diritti ed onorari a favore dell'Avv. Avv. Annafranca COPPOLA che si dichiara antistataria come da D.M. n. 55/2014 e ss. Mm., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14) oltre CAP 4%, e successive spese occorrendi;
6-
Condannare l'Appellante Avv. al pagamento delle spese per lite Parte_1
temeraria ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.; 7- Condannare l'Appellante Avv. Parte_1
a corrispondere alle parti IG.na e e IG.ra
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
le spese di sorte e legali indicate per il rigetto dell'istanza ex art. 351 c.p.c. (sub- procedimento cautelare 6584-1/2022) come indicato dall'Ordinanza di rigetto della Corte
d'Appello del 27.04.2023 cui integramente si rinvia;
8- Condannare l'Appellante ad ogni
3 spesa di lite che si riterrà opportuno secondo valutazione e apprezzamento della Suprema
Corte considerando lo stato di inadeguatezza reddituale in cui versa l'appellata IG.ra CP_1
ancora studentessa, non economicamente autonoma, costretta a difendere la propria
[...]
posizione processuale pur senza alcun fondamento con turbamento e distrazione dalla regolarità delle sue esigenze di vita e psicologiche.”
Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, dopo avere pronunciato in corso di giudizio con sentenza non definitiva del 14.12.2020 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il 25.4.1996, così Parte_1 CP_3
definiva le domande connesse: “a far data dal mese di novembre 2022 il padre corrisponda direttamente alle figlie e , entro il giorno 5 di ogni mese, l 'assegno perequativo di euro CP_1 CP_2
450,00 ciascuna, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2022 e condanna il al versamento dei relativi importi in favore di ciascuna delle figlie;
dispone che a far data dall' 8 ottobre 2021 ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i tempi Per_2
di permanenza dello stesso presso ognuno di loro, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori emessi
e successivamente modificati;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti
i tre figli con le specificazioni, in quanto compatibili, di cui al Protocollo d 'intesa con il Foro sottoscritto dall' intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.”
Con ricorso depositato il 10.12.2022 ha proposto appello avverso il Parte_1
predetto provvedimento relativamente alle statuizioni di carattere economico ritenute inadeguate per eccesso;
ha lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto provato che le figlie e fossero impegnate nella frequentazione CP_2 CP_1
di corsi post-universitari e che tale circostanza impedisse loro di essere economicamente indipendenti;
ha pertanto chiesto, in parziale riforma della decisione, la revoca o, in subordine, la riduzione a 200 euro dell'importo fissato a titolo di contributo mensile per il mantenimento ordinario delle figlie;
in via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
4 Si è costituita in giudizio l'appellata, e con il medesimo atto è intervenuta nel CP_1
giudizio contestando entrambe il fondamento dell'appello nel merito e CP_3
ne hanno chiesto il rigetto;
, alla quale l'appello è stato ritualmente Controparte_2
notificato il 12.5.2023, non si è costituita in giudizio.
Con decreto depositato il 25.3.2024 la Corte di Appello, su ricorso depositato separatamente da in data 15.5.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del Parte_1
provvedimento impugnato relativamente all'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia, , poiché divenuta economicamente Controparte_2
indipendente, con decorrenza dalla fine del mese di novembre 2023.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso con atto depositato il 7.10.2024.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state autorizzate alla produzione di documenti aggiornati sulle condizioni economico- patrimoniali e al deposito di memorie e repliche difensive.
Con istanza in corso di causa depositata il 25.10.2023 ha dedotto il Parte_1
sopravvenuto trasferimento del figlio presso di sé a Roma;
ha chiesto, pertanto, Per_2
che venga imposto alla l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella CP_1
misura di 750,00 euro mensili con decorrenza da giugno 2023.
Con comparsa del 19.5.2024 si è costituita nel sub procedimento n. R.G. 6584-3/2022
e ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della nuova domanda CP_3
proposta ex art. 345 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda rappresentando che il viva stabilmente ad Alicante con la nuova famiglia, tornando nella sua abitazione di Roma saltuariamente.
Con ordinanza del 22.7.2024 veniva fissata l'udienza del 17.10.2024 per l'audizione del figlio . Per_2
L'udienza del 16.1.2025, alla quale veniva riservata la trattazione sia del procedimento principale quanto quella del sub procedimento, è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
5 Motivazione
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da in questo giudizio che ha dato luogo Parte_1
all'apertura del sub procedimento 51708/2022 – 3.
Infatti, la deduzione nel giudizio di appello di fatti nuovi sopravvenuti, è ammissibile solo ove si tratti di fatti relativi a capi della sentenza impugnati, mentre nella specie il aveva proposto appello esclusivamente chiedendo la revoca o la diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, e CP_2 CP_1
Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato.
Ritiene la Corte che l'età delle figlie dell' appellante, che oggi hanno 28 e 26 anni, il fatto che abbiano entrambe conseguito una laurea all'estero (e che al momento della sentenza di primo grado fossero impegnate nella frequenza di corsi professionalizzanti post -laurea
( v. per l'attestazione datata 16 novembre 2022 dell'Istituto “de Artes CP_2
Visuales” e per l'autodichiarazione dell'agosto 2022 nella quale afferma di CP_1
frequentare l'Accademia di belle arti a Firenze) costituiscono elementi per ritenere che si trovassero ancora in una fase di formazione, nell'ambito della quale la non raggiunta autonomia economica non è loro addebitabile, tenuto conto dei tempi medi di collocamento dei giovani nel mondo del lavoro e del dimostrato perdurante impegno delle ragazze nella loro formazione. D'altra parte, è pacifico che abbia conseguito CP_2
un'autonomia economica solo dal novembre del 2023 e, conseguentemente, da tale data deve essere revocato l'obbligo di pagamento del mantenimento in suo favore a carico del padre.
Pertanto, l'appello deve essere accolto entro i limiti sopra descritti, confermandosi per il resto le disposizioni della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
6 La Corte definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di divorzio relativa al sub procedimento n. 6584-3/22
Dichiara cessato l'obbligo di al pagamento dell'assegno di mantenimento Parte_1
nei confronti della figlia a decorrere dal dicembre 2023. Persona_3
Conferma nel resto la sentenza impugnata .
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 6584/2022 e 6584-3/2022, trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 16.1.2025, promossa da
, rappresentato e difeso in giudizio da se stesso ex art. 86 c.p.c. e Parte_1
dall'avv. Romina Lanzi, per procura allegata in atti ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Annafranca Coppola e presso Controparte_1
quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Sirtori n. 56, per procura allegata in atti resistente nonché
Controparte_2
resistente contumace nonché
1 , rappresentata e difesa dall'avv. Annafranca Coppola e presso CP_3
quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Sirtori n. 56, per procura allegata in atti intervenuta
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16542/2022 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 3.11.2022
Conclusioni Parte appellante: per il proc. n. R.G. 6584/2022 “NEL MERITO si richiede che l'Ill.ma Corte adita
VOGLIA - accogliere integralmente l'appello revocando il mantenimento delle figlie CP_2
e o, in via sussidiaria disporre un mantenimento ridotto in virtú delle acquisite CP_1
capacitá lavorative delle figlie ormai di 26 e 28 anni che hanno comprovata esperienza lavorativa dopo aver terminato gli studi. - Condannare le parti resistenti IG.na CP_1
e della IG.ra e, per entrambe le parti appellata ed interveniente, per spese, CP_3
diritti ed onorari a favore dell'Avv. Romina Lanza ed Avv. che si Parte_1
dichiarano antistatari come da D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14) oltre CAP 4%, e successive spese occorrendi”
e per il proc. n. R.G. 6584-3/2022: “Nel merito, VOGLIA l'Ill.ma Corte disporre - che la sig.ra madre di , corrisponda la sua parte di mantenimento per il figlio CP_1 Per_1
a favore del padre dallo scorso mese di maggio 2023 a tutt'oggi o, in via sussidiaria Per_1
fino al 30 giugno 2024, data fino alla quale ha convissuto con il padre, nella somma che verrá ritenuta equa di giustizia e che alla sig.ra venga ordinato di corrispondere CP_1
la metá delle spese straordinarie anticipate dal padre, con vittoria di spese ed onorari -
Condannare la parte resistente IG.ra e, per entrambe le parti appellate, CP_3
per spese, diritti ed onorari a favore dell'Avv. Romina Lanza ed Avv. che Parte_1
si dichiarano antistatari come da D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14) oltre CAP 4%, e successive spese occorrendi;
Con vittoria di spese ed onorari”
2 Parti appellate: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Roma: Relativamente al Sub- procedimento n. rg 6584-3/2024 in via preliminare:
1- rigettare l'istanza proposta dal IG.
, poiché inammissibile in fatto ed in diritto;
2- rigettare l'istanza proposta Parte_1
dal IG. poiché inammissibile per violazione dell'effetto devolutivo con Parte_1
proposizione di domande nuove ex art. 345 e 346 c.p.c. inammissibili in sede di gravame;
Nel Merito 1- Rigettare integralmente l'istanza e confermare la sentenza di primo grado;
2- Condannare l'Appellante Avv. , con vittoria di spese per sorte da Parte_1
corrispondere in favore della IG.ra , per spese, diritti ed onorari a CP_3
favore dell'Avv. Annafranca COPPOLA che si dichiara antistataria come da D.M. n.
55/2014 e ss. Mm., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2
D.M. 55/14) oltre CAP 4%, e successive spese occorrendi;
3- Condannare il IG.
al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.; Parte_1
Relativamente al Procedimento principale n. rg. 6584/2024: Voglia l'ecc.ma Corte
d'Appello di Roma: in via preliminare:
3- rigettare l'appello ex art. 709-bis c.p.c proposto dal IG. , poiché inammissibile in fatto ed in diritto;
4- rigettare l'appello Parte_1
ex art. 709-bis c.p.c. proposto dal IG. poiché inammissibile per violazione Parte_1
dell'effetto devolutivo con proposizione di domande nuove ex art. 345 e 346 c.p.c. inammissibili in sede di gravame;
Nel Merito 4- Rigettare integralmente l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
5- Condannare l'Appellante Avv. Parte_1
, con vittoria di spese per sorte da corrispondere in favore della IG.na e
[...] CP_1
della IG.ra e, per entrambe le parti appellata ed interveniente, per CP_3
spese, diritti ed onorari a favore dell'Avv. Avv. Annafranca COPPOLA che si dichiara antistataria come da D.M. n. 55/2014 e ss. Mm., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14) oltre CAP 4%, e successive spese occorrendi;
6-
Condannare l'Appellante Avv. al pagamento delle spese per lite Parte_1
temeraria ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.; 7- Condannare l'Appellante Avv. Parte_1
a corrispondere alle parti IG.na e e IG.ra
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
le spese di sorte e legali indicate per il rigetto dell'istanza ex art. 351 c.p.c. (sub- procedimento cautelare 6584-1/2022) come indicato dall'Ordinanza di rigetto della Corte
d'Appello del 27.04.2023 cui integramente si rinvia;
8- Condannare l'Appellante ad ogni
3 spesa di lite che si riterrà opportuno secondo valutazione e apprezzamento della Suprema
Corte considerando lo stato di inadeguatezza reddituale in cui versa l'appellata IG.ra CP_1
ancora studentessa, non economicamente autonoma, costretta a difendere la propria
[...]
posizione processuale pur senza alcun fondamento con turbamento e distrazione dalla regolarità delle sue esigenze di vita e psicologiche.”
Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, dopo avere pronunciato in corso di giudizio con sentenza non definitiva del 14.12.2020 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il 25.4.1996, così Parte_1 CP_3
definiva le domande connesse: “a far data dal mese di novembre 2022 il padre corrisponda direttamente alle figlie e , entro il giorno 5 di ogni mese, l 'assegno perequativo di euro CP_1 CP_2
450,00 ciascuna, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2022 e condanna il al versamento dei relativi importi in favore di ciascuna delle figlie;
dispone che a far data dall' 8 ottobre 2021 ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i tempi Per_2
di permanenza dello stesso presso ognuno di loro, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori emessi
e successivamente modificati;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti
i tre figli con le specificazioni, in quanto compatibili, di cui al Protocollo d 'intesa con il Foro sottoscritto dall' intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.”
Con ricorso depositato il 10.12.2022 ha proposto appello avverso il Parte_1
predetto provvedimento relativamente alle statuizioni di carattere economico ritenute inadeguate per eccesso;
ha lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto provato che le figlie e fossero impegnate nella frequentazione CP_2 CP_1
di corsi post-universitari e che tale circostanza impedisse loro di essere economicamente indipendenti;
ha pertanto chiesto, in parziale riforma della decisione, la revoca o, in subordine, la riduzione a 200 euro dell'importo fissato a titolo di contributo mensile per il mantenimento ordinario delle figlie;
in via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
4 Si è costituita in giudizio l'appellata, e con il medesimo atto è intervenuta nel CP_1
giudizio contestando entrambe il fondamento dell'appello nel merito e CP_3
ne hanno chiesto il rigetto;
, alla quale l'appello è stato ritualmente Controparte_2
notificato il 12.5.2023, non si è costituita in giudizio.
Con decreto depositato il 25.3.2024 la Corte di Appello, su ricorso depositato separatamente da in data 15.5.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del Parte_1
provvedimento impugnato relativamente all'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia, , poiché divenuta economicamente Controparte_2
indipendente, con decorrenza dalla fine del mese di novembre 2023.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso con atto depositato il 7.10.2024.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state autorizzate alla produzione di documenti aggiornati sulle condizioni economico- patrimoniali e al deposito di memorie e repliche difensive.
Con istanza in corso di causa depositata il 25.10.2023 ha dedotto il Parte_1
sopravvenuto trasferimento del figlio presso di sé a Roma;
ha chiesto, pertanto, Per_2
che venga imposto alla l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella CP_1
misura di 750,00 euro mensili con decorrenza da giugno 2023.
Con comparsa del 19.5.2024 si è costituita nel sub procedimento n. R.G. 6584-3/2022
e ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della nuova domanda CP_3
proposta ex art. 345 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda rappresentando che il viva stabilmente ad Alicante con la nuova famiglia, tornando nella sua abitazione di Roma saltuariamente.
Con ordinanza del 22.7.2024 veniva fissata l'udienza del 17.10.2024 per l'audizione del figlio . Per_2
L'udienza del 16.1.2025, alla quale veniva riservata la trattazione sia del procedimento principale quanto quella del sub procedimento, è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
5 Motivazione
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da in questo giudizio che ha dato luogo Parte_1
all'apertura del sub procedimento 51708/2022 – 3.
Infatti, la deduzione nel giudizio di appello di fatti nuovi sopravvenuti, è ammissibile solo ove si tratti di fatti relativi a capi della sentenza impugnati, mentre nella specie il aveva proposto appello esclusivamente chiedendo la revoca o la diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, e CP_2 CP_1
Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato.
Ritiene la Corte che l'età delle figlie dell' appellante, che oggi hanno 28 e 26 anni, il fatto che abbiano entrambe conseguito una laurea all'estero (e che al momento della sentenza di primo grado fossero impegnate nella frequenza di corsi professionalizzanti post -laurea
( v. per l'attestazione datata 16 novembre 2022 dell'Istituto “de Artes CP_2
Visuales” e per l'autodichiarazione dell'agosto 2022 nella quale afferma di CP_1
frequentare l'Accademia di belle arti a Firenze) costituiscono elementi per ritenere che si trovassero ancora in una fase di formazione, nell'ambito della quale la non raggiunta autonomia economica non è loro addebitabile, tenuto conto dei tempi medi di collocamento dei giovani nel mondo del lavoro e del dimostrato perdurante impegno delle ragazze nella loro formazione. D'altra parte, è pacifico che abbia conseguito CP_2
un'autonomia economica solo dal novembre del 2023 e, conseguentemente, da tale data deve essere revocato l'obbligo di pagamento del mantenimento in suo favore a carico del padre.
Pertanto, l'appello deve essere accolto entro i limiti sopra descritti, confermandosi per il resto le disposizioni della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
6 La Corte definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di divorzio relativa al sub procedimento n. 6584-3/22
Dichiara cessato l'obbligo di al pagamento dell'assegno di mantenimento Parte_1
nei confronti della figlia a decorrere dal dicembre 2023. Persona_3
Conferma nel resto la sentenza impugnata .
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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