Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1096/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1096/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Matilde Fusco, presso il cui studio in GI, Via del
Masso n. 36, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato Parte_2 C.F._2
in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Angela Borghi, presso il cui studio in GI (SI),
Via del Masso n. 36, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 7.5.2025, per l'Avv. Matilde Fusco e per l'Avv. Parte_1 Parte_2
ANGELA BORGHI hanno concluso chiedendo di: “OMOLOGARE la separazione consensuale alle condizioni concordate, di seguito riprodotte-
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Che i figli e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
coniugi concordano nello stabilire il pernottamento e la convivenza di questi presso la madre.
Riguardo al tempo da trascorrere con il padre i suddetti coniugi non prestabiliscono giorni fissi in quanto tra gli stessi, sul punto, c'è il massimo accordo nel fare di tutto per mantenere le abitudini dei figli e . Quindi sarà sufficiente l'avviso telefonico del padre alla Per_1 Per_2
madre per fare sì che padre e figli si frequentino (senza limiti e con considerazione della volontà dei figli e ) ma comunque i coniugi hanno redatto di comune accordo un piano Per_1 Per_2
genitoriale;
3. Che la casa adibita a residenza coniugale continuerà ad essere abitata dalla moglie e dai figli e;
Parte_2 Per_1 Per_2
4. Che alla signora sia assegnata la casa adibita a residenza coniugale a Parte_2
titolo di mantenimento per sé e per i figli:
- a) costituita da appartamento ad uso abitazione, con ingresso indipendente da Piazza Matteotti
n. 21, disposto su due piani (terreno e primo) collegati tra loro da scala interna, composto: al piano terreno, da cucina, soggiorno e ripostiglio sottoscala;
al primo piano, da due camere e bagno W.C., con annesse soprastanti soffitte al piano secondo (sottotetto); è di compendio al descritto appartamento un locale ad uso deposito-cantina al piano seminterrato, con accesso diretto da via Galluri n. 58 della superficie di circa metri quadrati 32;
-b) piccolo locale ad uso deposito cantina con ingresso diretto da via Galluri senza numero civico, al piano seminterrato, della superficie di circa metri quadrati 5.
Quanto sopra descritto risulta di proprietà al 50 % del sig. , ed identificata al Parte_1
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di GI (SI) al foglio 72 particella 137,
- subalterno 2, via Galluri n. 12, piano T-1-2, Cat A/4, Cl 1, vani 5, rendita catastale 253,06,
l'appartamento di cui sopra alla lettera a).
- Subalterno 1, Cat C/2, Cl 2, mq 32, rendita catastale euro 95,85, il deposito cantina annesso all'appartamento e sopra descritto alla lettera a),
- Subalterno 3, via Galluri n. 204, piano S1, Cat C/2, Cl 1, mq 5, rendita catastale euro 12,65 il deposito-cantina sopra descritto alla lettera b),
5. Sul sopra descritto immobile grava un mutuo fondiario n. 20554803,18 di euro 150.000,00 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in data 09.01.2004 3 / 5
6. l'immobile di sopra descritto sarà assegnato in proprietà al 100% alla signora Parte_2
mediante attribuzione della quota del 50% intestata al marito , a titolo di assegnazione
[...]
della casa coniugale, anche in considerazione che i figli: nata il [...] in [...]
GI (SI) e nato il [...] in [...] minorenni ed Persona_4
abitano nella casa coniugale.
7. Anche la mobilia che arreda la suddetta casa viene attribuita in proprietà al 100% alla signora . Ai fini e per gli effetti della trascrizione immobiliare si dichiara che Parte_2 il presente atto è esente dal versamento dell'imposta catastale ex L. 74/1987.
8. Che le rate del mutuo sulla porzione dell'immobile sito in GI (SI) in Piazza
Giacomo Matteotti n. 21 – via Galluri, contratto da entrambe i coniugi con la Banca Monte dei
Paschi di Siena, pratica mutuo n. 20554803,18 di euro 150.000,00, saranno sostenute dal sig.
così come le altre spese relative all'immobile che dovessero sopravvenire;
Parte_1
9. Che il signor corrisponderà alla signora la somma Parte_1 Parte_2 di € 1.000,00 (mille euro) mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie Parte_2
e per i figli minori nata il [...] in [...] e
[...] Persona_3 Per_4
nato il [...] in [...], anche in considerazione del fatto che la figlia
[...]
è affetta da disabilità che rende necessario ricorrere a spese mediche maggiori, Persona_3
le spese straordinarie saranno comunque a carico di entrambe i genitori nella misura del 50% ognuno;
10. i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio per i figli e;
Persona_3 Persona_4
11. che al momento attuale il signor si sta organizzando per trasferire la Parte_1
propria residenza altrove;
12. che entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente i cambiamenti di residenza o di domicilio (ex art. 6, co. 12, L. 01/02/1970 n. 898; 12) che tutti i beni mobili comuni sono stati equamente divisi;
13. Che tutti i beni mobili sono stati equamente divisi;
14. Che ciascuna delle parti provvederà al pagamento delle spese legali del proprio procuratore;
15. Che pertanto gli stessi coniugi non possono che richiedere l'omologa della loro separazione, alle conclusioni sopra indicate, 4 / 5
16. e richiedere che l'Ill.mo Tribunale Voglia comandare l'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di GI (SI) di trascrivere la emananda sentenza di omologa a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge.
17. di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
18. Di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 25.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.3.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in
[...] Parte_2
GI (SI) in data 9.9.2006, matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile di detto
Comune dell'anno 2006, Parte II, Serie A, Atto n. 28, e che dal matrimonio erano nati i figli il 31.03.2012 in GI (SI), e il 13.3.2016 in GI Persona_3 Persona_4
(SI); evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 7.5.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in 5 / 5
quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minori e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
In particolare, la clausola 6, attinente al trasferimento della quota del 50% della proprietà sulla casa sinora adibita a residenza familiare, deve essere intesa, conformemente ad un'interpretazione letterale fondata sull'uso del verbo al futuro (“l'immobile di sopra descritto sarà assegnato in proprietà al…”), in assenza di allegazioni sulla trasferibilità della quota del diritto di proprietà e in mancanza di produzione della documentazione necessaria al fine di poter procedere direttamente in questa sede con il trasferimento, come prevista dall'apposito protocollo, nel senso che le parti si obbligano a trasferire la quota dell'immobile sopra descritto con separato e successivo atto notarile.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e C.F.: , alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2
supra; spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POGGIBONSI di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini