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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 31.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2603 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliata Parte_1
a Monreale presso lo studio degli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, che la rappresentano e difendono con l'avvocato Giovanni Rinaldi in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore Controparte_1 CP_2 difeso per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. dott.ssa CP_3 CP_4
dott. e dal dott. dipendenti dello stesso
[...] CP_5 Controparte_6
, domiciliato in Cagliari presso la CP_1 [...]
Controparte_7
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 agosto 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il
[...]
per far accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la Controparte_1
pagina 1 di 7 retribuzione professionale docenti (di seguito anche R.P.D.), di cui all'art. 7 del C.C.N.L.
Comparto Scuola del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato, e di prestare a tutt'oggi, servizio alle dipendenze del , in qualità di docente a tempo Controparte_1 determinato mediante la stipula di ripetuti contratti di insegnamento per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal 1° gennaio 2022, di cui dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto, relativo alla c.d. retribuzione professionale docenti.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, e, in particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, l'art. all'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999 quest'ultimo al fine della individuazione delle modalità di corresponsione e calcolo dell'emolumento, oltre ad aver fatto riferimento all'art. 81 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e all'art. 83 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che hanno previsto che la R.P.D. sia inclusa nel calcolo del TFR.
Ha, inoltre, osservato come la mancata equiparazione dei docenti con incarichi brevi e saltuari agli insegnanti assunti a tempo indeterminato sia una violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs 368 del 2001 e di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs 165 del 2001, oltre che in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999/70/CEE.
Parte attrice ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27 luglio
2018 e la più recente ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020 per le quali la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato e determinato in applicazione del principio di non discriminazione previsto anche dalla normativa eurounitaria.
Ha, dunque, concluso affermando che la mancata equiparazione del personale docente a tempo determinato al personale a tempo indeterminato ai fini dell'erogazione dell'emolumento comporti l'inadempimento contrattuale del , in violazione della CP_1 disciplina pattizia, oltre a essere in contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a pagina 2 di 7 tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, richiamate nel ricorso.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e CP_1 in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Nel merito, ha rilevato che la retribuzione professionale docenti è un emolumento che spetta al solo personale docente assunto a tempo indeterminato e al personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche secondo quanto stabilito da una lettura combinata dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999.
Nel caso concreto, parte convenuta ha dedotto che risulta documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato con incarichi di supplenza per brevi periodi di tempo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e che dalla mancata previsione nella normativa vigente dell'assegnazione della R.P.D. per incarichi di supplenza brevi e temporanei si evincerebbe la natura della retribuzione professionale docenti come una misura “annua” ascrivibile a una connessione temporale tra la tipologia del rapporto contrattuale e la didattica.
Per tali motivi la ricorrente non avrebbe maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che le consentiva l'accesso al beneficio preteso.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1288/2024, est. dott. Andrea Bernardino e sentenza n. 79/2024, est. dott. Giuseppe Carta, che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e altre anche di questo giudice).
Come già sostenuto in diverse pronunce anche di questa Sezione, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti c.d. precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, la retribuzione professionale docenti (di seguito anche solo R.P.D.) costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di pagina 3 di 7 svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
L'art. 7, comma 1, del citato C.C.N.L. ha infatti stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, in materia di retribuzione professionale docenti, ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ.,
Sez. L., ordinanze n. 20015 del 27 luglio 2018 e n. 6293 del 5 marzo 2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro pagina 4 di 7 tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma
4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord. n. 20015/2018 sopra richiamata).
Alla luce di tale pronuncia è, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento dall'emolumento in oggetto.
Invero, come anche richiamato dalla Corte di legittimità, tale differenziazione di trattamento violerebbe il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, direttiva attuata tramite il d.lgs n. 368 del 2001, che prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opera quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa nazionale ed eurounitaria sopra menzionata.
*
5. Alla luce di tali principi, può affermarsi che parte ricorrente avendo documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, come allegato dallo stato matricolare versato agli atti, ha, pertanto, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tali annualità.
Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha infatti documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante tali annualità e per le giornate indicate in ricorso, circostanza di fatto non contestata, ed ha, pertanto, diritto al riconoscimento della R.P.D. pagina 5 di 7 Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dal ricorrente sulla base dell'importo sopra indicato, il quale, peraltro, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. CP_1
Si vedano in proposito i conteggi riportati a pag. 8 e 9 del ricorso e allegati documentalmente agli atti, dove vengono moltiplicati i giorni di lavoro per l'importo giornaliero dovuto a titolo di R.P.D., calcolato in rapporto all'importo mensile riportato nel contratto (euro 5,82 sino al 31 dicembre 2021, pari a euro 174,50: 30 giorni, ed euro 6,15 dal 01 gennaio 2022, pari a euro 184,50:30 giorni).
In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 3.121,05 per i due anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sulla base dei calcoli effettuati tenendo in considerazione la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal 1° gennaio 2022 come previsto dall'art. 25 del
C.C.N.L. del 31 agosto 1999.
Per tali motivi, si ritiene corretta la quantificazione della retribuzione professionale docenti operata dalla ricorrente, perché corrispondente a quanto stabilito dalla normativa applicata e nemmeno oggetto di contestazione.
6. Sulla somma dovuta, pari a euro 3.121,05, è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data di maturazione del credito al saldo, come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
7. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite
(cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino a euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto, si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte pagina 6 di 7 ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna il a Controparte_1 riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 3.121,05 lordi a titolo Parte_1 di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma
36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 che liquida in euro in euro 1.030,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente Walter Miceli, Fabio Ganci, e Giovanni Rinaldi.
Così deciso in Cagliari il 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 31.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2603 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliata Parte_1
a Monreale presso lo studio degli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, che la rappresentano e difendono con l'avvocato Giovanni Rinaldi in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore Controparte_1 CP_2 difeso per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. dott.ssa CP_3 CP_4
dott. e dal dott. dipendenti dello stesso
[...] CP_5 Controparte_6
, domiciliato in Cagliari presso la CP_1 [...]
Controparte_7
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 agosto 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il
[...]
per far accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la Controparte_1
pagina 1 di 7 retribuzione professionale docenti (di seguito anche R.P.D.), di cui all'art. 7 del C.C.N.L.
Comparto Scuola del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato, e di prestare a tutt'oggi, servizio alle dipendenze del , in qualità di docente a tempo Controparte_1 determinato mediante la stipula di ripetuti contratti di insegnamento per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal 1° gennaio 2022, di cui dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto, relativo alla c.d. retribuzione professionale docenti.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, e, in particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, l'art. all'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999 quest'ultimo al fine della individuazione delle modalità di corresponsione e calcolo dell'emolumento, oltre ad aver fatto riferimento all'art. 81 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e all'art. 83 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che hanno previsto che la R.P.D. sia inclusa nel calcolo del TFR.
Ha, inoltre, osservato come la mancata equiparazione dei docenti con incarichi brevi e saltuari agli insegnanti assunti a tempo indeterminato sia una violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs 368 del 2001 e di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs 165 del 2001, oltre che in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999/70/CEE.
Parte attrice ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27 luglio
2018 e la più recente ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020 per le quali la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato e determinato in applicazione del principio di non discriminazione previsto anche dalla normativa eurounitaria.
Ha, dunque, concluso affermando che la mancata equiparazione del personale docente a tempo determinato al personale a tempo indeterminato ai fini dell'erogazione dell'emolumento comporti l'inadempimento contrattuale del , in violazione della CP_1 disciplina pattizia, oltre a essere in contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a pagina 2 di 7 tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, richiamate nel ricorso.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e CP_1 in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Nel merito, ha rilevato che la retribuzione professionale docenti è un emolumento che spetta al solo personale docente assunto a tempo indeterminato e al personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche secondo quanto stabilito da una lettura combinata dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999.
Nel caso concreto, parte convenuta ha dedotto che risulta documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato con incarichi di supplenza per brevi periodi di tempo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e che dalla mancata previsione nella normativa vigente dell'assegnazione della R.P.D. per incarichi di supplenza brevi e temporanei si evincerebbe la natura della retribuzione professionale docenti come una misura “annua” ascrivibile a una connessione temporale tra la tipologia del rapporto contrattuale e la didattica.
Per tali motivi la ricorrente non avrebbe maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che le consentiva l'accesso al beneficio preteso.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1288/2024, est. dott. Andrea Bernardino e sentenza n. 79/2024, est. dott. Giuseppe Carta, che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e altre anche di questo giudice).
Come già sostenuto in diverse pronunce anche di questa Sezione, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti c.d. precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, la retribuzione professionale docenti (di seguito anche solo R.P.D.) costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di pagina 3 di 7 svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
L'art. 7, comma 1, del citato C.C.N.L. ha infatti stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, in materia di retribuzione professionale docenti, ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ.,
Sez. L., ordinanze n. 20015 del 27 luglio 2018 e n. 6293 del 5 marzo 2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro pagina 4 di 7 tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma
4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord. n. 20015/2018 sopra richiamata).
Alla luce di tale pronuncia è, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento dall'emolumento in oggetto.
Invero, come anche richiamato dalla Corte di legittimità, tale differenziazione di trattamento violerebbe il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, direttiva attuata tramite il d.lgs n. 368 del 2001, che prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opera quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa nazionale ed eurounitaria sopra menzionata.
*
5. Alla luce di tali principi, può affermarsi che parte ricorrente avendo documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, come allegato dallo stato matricolare versato agli atti, ha, pertanto, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tali annualità.
Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha infatti documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante tali annualità e per le giornate indicate in ricorso, circostanza di fatto non contestata, ed ha, pertanto, diritto al riconoscimento della R.P.D. pagina 5 di 7 Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dal ricorrente sulla base dell'importo sopra indicato, il quale, peraltro, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. CP_1
Si vedano in proposito i conteggi riportati a pag. 8 e 9 del ricorso e allegati documentalmente agli atti, dove vengono moltiplicati i giorni di lavoro per l'importo giornaliero dovuto a titolo di R.P.D., calcolato in rapporto all'importo mensile riportato nel contratto (euro 5,82 sino al 31 dicembre 2021, pari a euro 174,50: 30 giorni, ed euro 6,15 dal 01 gennaio 2022, pari a euro 184,50:30 giorni).
In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto vantato in misura di euro 3.121,05 per i due anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sulla base dei calcoli effettuati tenendo in considerazione la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal 1° gennaio 2022 come previsto dall'art. 25 del
C.C.N.L. del 31 agosto 1999.
Per tali motivi, si ritiene corretta la quantificazione della retribuzione professionale docenti operata dalla ricorrente, perché corrispondente a quanto stabilito dalla normativa applicata e nemmeno oggetto di contestazione.
6. Sulla somma dovuta, pari a euro 3.121,05, è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data di maturazione del credito al saldo, come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
7. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite
(cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino a euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto, si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte pagina 6 di 7 ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna il a Controparte_1 riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 3.121,05 lordi a titolo Parte_1 di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma
36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 che liquida in euro in euro 1.030,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente Walter Miceli, Fabio Ganci, e Giovanni Rinaldi.
Così deciso in Cagliari il 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
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