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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/01/2024, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. all'udienza del 20/12/2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1929/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
in persona della sua procuratrice speciale Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO Parte_2 C.F._1
EMANUELE e con elezione di domicilio in CORSO UMBERTO I N. 55 CARINI appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO , con elezione di domicilio in
VIA VALERIO VILLAREALE, 6 PALERMO appellati
CONCLUSIONI: per l'appellante
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO
Reiectis adversis
PRELIMINARMENTE
1 Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza con il presente atto impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c., giusti i gravi e fondati motivi posti a fondamento del presente gravame e il danno grave ed irreparabile che potrebbe altrimenti subire l'odierno appellante.
NEL MERITO
Accogliere, per la forma, il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'Ordinanza- ingiunzione impugnata sotto i profili dell'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per violazione art. 2 l. 241/1990 e successive modifiche.
Dichiarare, comunque, la nullità e/o comunque l'illegittimità del procedimento amministrativo in forza dei motivi tutti superiormente dedotti, annullando con ogni disposizione di legge
l'Ordinanza-ingiunzione con il presente atto impugnata, dichiarando che il concludente nulla deve.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegatissima e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere, comunque, la debenza di importi di sorta da parte del concludente in forza Parte_1
dell'impugnata Ordinanza-ingiunzione, limitare la sanzione dovuta nel minimo edittale ovvero in quell'altra misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, onorari e spese generali ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, del doppio grado del giudizio.
Per l'appellato voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare integralmente e con qualsiasi formula l'avverso gravame, con conferma della sentenza impugnata.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione del debito pubblico,
a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 76457 del 14 ottobre 2016, notificata in data 20/10/2016,
l' sulla scorta Controparte_2
2 degli accertamenti risultanti dal verbale di accertamento e constatazione del 22/4/2014, intimava a il pagamento della somma di euro 20.000, oltre accessori, a Parte_1 titolo di sanzione per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c) e f) bis, del per CP_3 aver installato presso l'esercizio commerciale sito in Cinisi, Corso Umberto Org_1
101, - in un locale ove si svolgeva la raccolta di scommesse in assenza della licenza prescritta dall'art. 88 del predetto Testo Unico, e senza la relativa concessione per le scommesse, rilasciata dall' - e consentito l'uso al pubblico di n. 2 apparecchi da intrattenimento, CP_4
appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del muniti di nulla CP_3
osta per distribuzione e messa in esercizio.
2. Con ricorso del 18/11/2016, , quale procuratrice generale di Parte_2
, conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo l' Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso la Controparte_2 predetta ordinanza, della quale chiedeva l'annullamento integrale ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'importo della sanzione.
3. L'Amministrazione opposta si costituiva in giudizio a mezzo di un proprio funzionario delegato, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 1102/2018 depositata in data 26/04/2018, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione e compensava le spese, in considerazione della costituzione dell'Amministrazione a mezzo di un proprio funzionario.
5. Con ricorso del giorno 1/10/2018, , quale procuratrice speciale di Parte_2
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma di Parte_1 essa, l'accoglimento dell'opposizione originariamente proposta.
6. L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
7. All'udienza del 20 dicembre 2023, le parti hanno discusso la causa e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con riserva di motivazione.
8. Con il primo motivo di appello, il si duole che il primo giudice non abbia Pt_1 fatto applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 2 della l. 241/1990, considerato che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa oltre due anni dopo la contestazione. Richiama, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato la perentorietà del termine di emissione del provvedimento sanzionatorio conclusivo.
9. Il motivo non è fondato, considerato che i termini di cui alla legge 241/1990, per
3 giurisprudenza oltremodo consolidata, non sono applicabili alle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981, dovendosi applicare per la contestazione il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della medesima legge (termine nel caso di specie rispettato) e da questa data l'Amministrazione deve notificare l'ingiunzione entro il termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 28 (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 05/05/2023, n.11792).
10. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza per aver respinto l'opposizione nonostante l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Rileva, in particolare, che il primo giudice non ha considerato che, contrariamente a quanto indicato nel processo verbale, egli è in possesso della licenza ex art. 88 TULPS, conseguita in data 15/01/2007 e che, contrariamente a quanto eccepito dall' la predetta licenza ha CP_4
valore permanente.
11. Anche il secondo motivo non risulta fondato.
12. Difatti, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività di organizzazione/gestione scommesse è subordinato a una doppia condizione ovvero la titolarità di una concessione statale e di un'autorizzazione di polizia, prevista ex art. 88 T.U.L.P.S.; la prima è rilasciata dal Organizzazione_2
, la seconda si acquisisce previa verifica dei requisiti "soggettivi"
[...]
(assenza in capo al richiedente delle cause ostative previste dagli artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.) ed
"oggettivi" (relativi ai locali in cui si intende svolgere l'attività, ex art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), con possibilità per l'Autorità di pubblica sicurezza di adeguare il titolo abilitativo alle specifiche situazioni contingenti e di controllarne l'esercizio successivamente al rilascio del titolo. Siffatte limitazioni operano sia se l'attività è esercitata in proprio che nel caso in cui lo si faccia nell'interesse di un primario allibratore straniero, titolare di una licenza per l'organizzazione di scommesse sportive in un altro Stato membro.
13. Peraltro, l'art. 2, comma 2 ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73, prevede che il citato art. 88 del T.U.L.P.S. si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Organizzazione_2
.
[...]
14. Orbene, tale sistema c.d. "a doppio binario" ha positivamente superato il vaglio della
4 giurisprudenza comunitaria e nazionale.
15. Infatti, con la decisione 12 settembre 2013, n. 660, la CGUE, Sez. III, affrontava la questione relativa all'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE e 49 CE valutando se dovessero essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione, pervenendo alla conclusione che:
- "un sistema di concessioni può costituire un meccanismo efficace che consente di controllare coloro che operano nel settore dei giochi di azzardo allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (v. sentenza Placanica e a., cit., punto 57)" (punto 24);
- "il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo" (punto 27);
- "gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione" (punto 29); in detta sede la Corte di Giustizia, affrontava l'ulteriore questione "se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo osta a che un altro
Stato membro subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio" rilevando che "a tale proposito la Corte ha già dichiarato che, considerato l'ampio margine discrezionale degli Stati membri riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire ed al livello di tutela dei consumatori da essi ricercato e vista l'assenza di un'armonizzazione in materia di giochi d'azzardo, allo stato attuale del diritto dell'Unione non esiste alcun obbligo di
5 mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri (v., in tal senso,
Per_ sentenze dell'8 settembre 2010, e a., C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-
410/07, Racc. pag. I-8069, punto 112, nonché del 15 settembre 2011, e C- CP_5 Per_2
347/09, Racc. pag. I-8185, punti 96 e 99)" (punto 40). Sulla base dei richiamati principi non può, quindi, che affermarsi la piena compatibilità del sistema concessorio nazionale laddove richiede all'operatore estero operante sul territorio nazionale, il possesso di un titolo abilitativo rilasciato dall'autorità italiana".
16. Sostanzialmente, quindi, la Corte ha ritenuto legittima la previsione di limitazioni alla libertà di stabilimento e di servizi in quanto sia funzionale ad assicurare motivi imperativi di interesse generale o di tutela dell'ordine pubblico. Nella materia de qua, viene in rilievo anche l'esigenza di arginare fenomeni di criminalità collegata ai giochi d'azzardo ed ipotesi di infiltrazioni mafiose, dato peraltro confermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 27 febbraio 2019, n. 27 che si è pronunciata nel senso che la disciplina dei giochi leciti deve ricondursi "alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordine pubblico e sicurezza". Si tratta di profili, infatti, che evocano finalità di prevenzione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), giustificando la vigenza del regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)".
17. Il sopra menzionato principio giuridico è stato, da ultimo, ribadito nel parere del
Consiglio di Stato n. 137/2020, nel quale si legge che "In assenza della concessione per rete fisica non può essere rilasciata un'autorizzazione per lo svolgimento di attività di intermediazione, essendo questa vietata".
18. Sulla scorta della citata giurisprudenza comunitaria, il Consiglio di Stato ha poi confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio - autorizzatorio del "doppio binario", che richiede, per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Organizzazione_2
sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. (Consiglio
[...]
di Stato, Sez. III, 10.8.2018, n. 4905; id., 20.4.2015, n. 1992; id., 27.11.2013, n. 5672).
19. Sulla base delle superiori precisazioni, appare evidente come, nel caso di specie, la licenza ex art. 88 in possesso del non sia più efficace, essendo incontroverso il Pt_1
mancato rilascio della concessione al bookmaker Org_3
20. Siffatta considerazione giustifica il provvedimento sanzionatorio essendo da
6 condividere il principio affermato dalla Suprema Corte, Sezione III penale, nella sentenza n.
6709 del 2016, secondo il quale «la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse», chiarendo, ulteriormente, che «i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88».
21. In relazione ai rapporti fra le due disposizioni, la giurisprudenza di merito – anche di questa Corte - ritiene in prevalenza che coloro i quali possiedono la specifica licenza ministeriale per la raccolta di scommesse ex art. 88 possono installare anche CP_3 apparecchi da intrattenimento e divertimento senza l'ulteriore licenza di cui all'art. 86 TULPS;
detta ultima licenza è richiesta solo per coloro i quali intendono dotarsi esclusivamente di apparecchi per intrattenimento e divertimento (Corte d'Appello di Milano n. 460 del 2020.
Trib. Milano n. 8429/2020, Trib. Bergamo n. 2258/2016).
22. La ratio legis delle disposizioni in questione è stata individuata dalle pronunce di merito citate nella necessità di assicurare un controllo più rigoroso in un ambito fortemente esposto a rischi, quale è quello del gioco e delle scommesse.
23. Da ciò discende che, qualora si installino apparecchi da intrattenimento e divertimento in un locale ove funzionano già apparecchi per la raccolta delle scommesse, è richiesto al gestore anche il possesso della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.
24. Nel caso di specie, è pacifico che il locale nel quale le apparecchiature da gioco erano installate e rese disponibili al pubblico l'autorizzazione di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. era divenuta inefficace, sebbene nel medesimo locale si esercitasse la raccolta di scommesse.
25. Deve condividersi, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine all'irrilevanza del fatto che la società appellante, al momento dell'accertamento, fosse iscritta nell'elenco degli operatori del gioco e fosse munita dell'autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., mancando, però, il titolo ex art. 88 T.U.L.P.S.
26. Infine, con il terzo motivo di gravame, si duole dell'avvenuta violazione degli artt. 49 e
56 del T.F.U.E. (erroneamente indicato come , così come interpretati dalla corte di CP_3
7 giustizia dell'unione europea nelle sentenze (causa c-243/01), (cause Per_3 Per_4
riunite c-338/04, c-359/04 e c-360/04), e (cause riunite c-72/10 e c-77/10). Per_5 Per_6
27. In particolare, dopo aver richiamato le norme che regolano in Italia l'attività di raccolta di scommesse, evidenziando che prescrivono sia la necessità che il bookmaker sia in possesso di un titolo concessorio acquisito a seguito di pubblica gara, sia che la ricevitoria incaricata di raccogliere le scommesse sia nella titolarità dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, rileva che le tre gare ad oggi indette dallo Stato Italiano per l'affidamento in concessione dell'attività di raccolta sono state ritenute dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europa contrarie al diritto della UE per violazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E., e in particolare dei principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi.
28. Limitando la disamina alla terza gara indetta nel 2012, che a parere della Corte è
l'unica qui rilevante atteso che i fatti per cui è causa risalgono al 2014, la - che Org_3
peraltro non deduce e non prova e di non aver potuto partecipare a quelle precedenti - avrebbe dovuto comunque partecipare a siffatta ultima gara per operare in Italia nel periodo per cui è causa, l'appellante evidenzia che la Corte Europea era stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto eurounitario della previsione contenuta nella lex specialis di gara
(cd. Procedura Monti) che imponeva a carico dei concessionari, alla scadenza della
Contr concessione, la cessione a titolo non oneroso in favore dell' , o di altro soggetto dalla stessa indicato, dell'uso di tutti beni materiali e immateriali di proprietà che costituiva la rete di gestione e di raccolta del gioco.
29. L'appellante ha richiamato le pronunce con cui in materia penale, con riferimento al reato di cui all'art. 4 comma 1 e comma 4 bis della l. n. 401/89, che punisce l'esercizio abusivo di attività di raccolta scommesse senza l'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, è stata affermata la non punibilità dell'attività di raccolta delle scommesse effettuata in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara, ove privi dell'autorizzazione di cui all'art.88 TULPS proprio per il mancato possesso della relativa concessione da parte del bookmaker per contrasto alla normativa comunitaria, ritiene che tali principi debbano essere applicati anche in questa sede.
30. Chiede, pertanto, che l'ordinanza impugnata sia annullata “per illegittimità eurounitaria derivata” poiché la mancanza della licenza di cui all'art. 88 TULPS, motivato sulla carenza di
8 concessione del bookmaker, si è basato sulla normativa interna in contrasto con gli artt. 49 e
56 TFUE.
31. Il motivo, seppur suggestivo, non può trovare accoglimento per due diverse ragioni.
32. In primo luogo, rileva il Collegio che la CGUE - nel pronunziarsi in ordine alla conformità alla normativa europea della norma nazionale che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività, ivi compresa l'ipotesi in cui tale cessazione avvenga per il semplice fatto della scadenza del termine di concessione, l'uso delle attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse - , dopo aver premesso che devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o della libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l'esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, ha evidenziato che “una disposizione nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, può rendere meno allettante l'esercizio di tale attività. Infatti, il rischio per un'impresa di dover cedere, senza contropartita economica,
l'uso dei beni in suo possesso può impedire a detta impresa di trarre profitto dal proprio investimento”.
33. Poi, ha rilevato che deve, però, essere valutato se la restrizione alle libertà garantite dagli artt. 49 e 56 TFUE possa essere ammessa ovvero giustificata da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, o giustificata da ragioni imperative di interesse generale quali la tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive collegate al gioco, ed ha sottolineato che a tale riguardo aveva “già dichiarato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni delle libertà fondamentali derivanti da tale normativa”.
34. Sul punto ha, quindi, ritenuto che quanto sostenuto dal governo italiano, ovvero che la norma in questione aveva quale scopo la lotta contro la criminalità collegata ai giochi e l'interesse a garantire la continuità dell'attività legale di raccolta di scommesse al fine di arginare lo sviluppo di un'attività illegale parallela, costituiva di certo ragione imperativa d'interesse generale in grado di giustificare una restrizione delle libertà fondamentali.
35. Infine, ha evidenziato che spetta al giudice nazionale verificare se la restrizione prevista dalla norma sia in grado di realizzare lo scopo mirato senza “eccedere quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito”, in particolare tenendo anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata.
9 36. Quindi, ha concluso “dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell' attività per scadenza del termine della concessione,
l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
37. In altri termini, come rilevato dall'ADM, la Corte Europea non ha dichiarato l'immediata contrarietà della clausola del bando alla normativa comunitaria, ma ne ha rimesso al giudice nazionale la verifica.
38. Ora, nella specie, l'appellante, su cui ricade l'onere, non allega e non fornisce alcun elemento in base al quale poter valutare se con riguardo alla la norma nazionale di Org_3
cui si discute sia discriminatoria ovvero sia tale da ostacolare o rendere non conveniente l'esercizio dell'attività di bookmaker in Italia.
39. Il , infatti, nulla ha allegato circa i beni materiali ed immateriali che Pt_1
presuntivamente la avrebbe utilizzato, ovvero circa le modalità operative della Org_3
stessa e non ha nemmeno prodotto il contratto che aveva con questa stipulato.
40. Ciò posto, non vi è alcun elemento su cui basare la verifica che secondo la Corte
Europa il giudice nazionale è tenuto a fare, ossia accertare se il sacrificio in concreto richiesto
(la cessione degli strumenti e dei beni) fosse tale da compromettere il profitto che avrebbe potuto trarre dall'investimento. Org_3
41. In altri termini non è possibile giustificare la mancata partecipazione della Org_3 alla c.d. . Org_4
42. E che tale onere probatorio fosse a carico dell'appellante è fuor di dubbio.
43. Il , infatti, a fronte del dato obiettivo della carenza della licenza ex art. 88 Pt_1
TULPS, invoca sostanzialmente una circostanza di fatto idonea a giustificare la condotta comminatale, sicché era suo onere fornirne prova.
44. In secondo luogo, va ribadito che la sanzione irrogata con l'ordinanza oggetto di opposizione non si riferisce all'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza autorizzazione, ma al diverso illecito di utilizzo di apparecchi da intrattenimento,
10 appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del TULPS, in un locale aperto al pubblico privo delle necessarie autorizzazioni.
45. Ora, la richiamata giurisprudenza in materia penale è stata pronunciata, con riferimento al reato di cui all'art. 4 comma 1 e comma 4 bis della l. n. 401/89, dove il mancato possesso della concessione inibiva all'esercente l'attività economica di raccolta scommesse svolta per conto di quel specifico bookmaker cui la legge nazionale, perché in contrasto con quella europea, non gli aveva consentito di esercitare in Italia;
nella specie, invece, il , che Pt_1
legittimamente aveva installato gli apparecchi che, pertanto, poteva continuare ad utilizzare svolgendo a buon diritto la relativa attività, ha inopinatamente iniziato l'attività di raccolta scommesse a ciò incompatibile, senza la relativa autorizzazione, rectius con una autorizzazione inefficace.
46. Invero, come già detto, la ratio della norma sanzionatoria per cui è causa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento, appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del TULPS, in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in locali autorizzati alle ulteriori attività ivi svolte.
47. La contestuale possibilità di utilizzare gli apparecchi predetti e di svolgere attività di scommesse nel medesimo locale può, difatti, certamente favorire il gioco d'azzardo patologico che la norma intende evitare, sottoponendo i detti esercizi a particolari controlli.
48. Nonostante nella sentenza impugnata manchi, in effetti, una specifica motivazione sull'eccezione di violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, la stessa non è comunque fondata.
49. Da ultimo, l'appellante chiede in via subordinata la limitazione della sanzione al minimo edittale, istanza che il primo giudice aveva respinto poiché la sanzione pari ad €
10.000,00 ad apparecchio risultava entro il limite massimo indicato dalla norma.
50. Ritiene il Collegio che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, e segnatamente alla regolarità degli apparecchi, al possesso dell'autorizzazione ex art. 88
TULPS, seppur inefficace, alla complessità del dettato normativo, la sanzione applicata risulta obiettivamente elevata e possa essere ridotta al minimo edittale pari ad € 1.500,00 ad apparecchio per un totale di € 3.000.
51. La sussistenza di precedenti giurisprudenziali di segno difforme giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
11 La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.1102/18 emessa in data 20-
26 aprile 2018 dal Tribunale di Palermo proposto da rappresentato Parte_1
dalla procuratrice generale nei confronti dell' Parte_2 [...]
ridetermina la Controparte_7 sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 76457 del 14 ottobre 2016, notificata in data 20/10/2016 in complessivi € 3.000;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 20 dicembre 2023
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Ivana Francesca Mancuso
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. all'udienza del 20/12/2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1929/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
in persona della sua procuratrice speciale Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO Parte_2 C.F._1
EMANUELE e con elezione di domicilio in CORSO UMBERTO I N. 55 CARINI appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO , con elezione di domicilio in
VIA VALERIO VILLAREALE, 6 PALERMO appellati
CONCLUSIONI: per l'appellante
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO
Reiectis adversis
PRELIMINARMENTE
1 Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza con il presente atto impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c., giusti i gravi e fondati motivi posti a fondamento del presente gravame e il danno grave ed irreparabile che potrebbe altrimenti subire l'odierno appellante.
NEL MERITO
Accogliere, per la forma, il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'Ordinanza- ingiunzione impugnata sotto i profili dell'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per violazione art. 2 l. 241/1990 e successive modifiche.
Dichiarare, comunque, la nullità e/o comunque l'illegittimità del procedimento amministrativo in forza dei motivi tutti superiormente dedotti, annullando con ogni disposizione di legge
l'Ordinanza-ingiunzione con il presente atto impugnata, dichiarando che il concludente nulla deve.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegatissima e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere, comunque, la debenza di importi di sorta da parte del concludente in forza Parte_1
dell'impugnata Ordinanza-ingiunzione, limitare la sanzione dovuta nel minimo edittale ovvero in quell'altra misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, onorari e spese generali ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, del doppio grado del giudizio.
Per l'appellato voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare integralmente e con qualsiasi formula l'avverso gravame, con conferma della sentenza impugnata.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione del debito pubblico,
a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 76457 del 14 ottobre 2016, notificata in data 20/10/2016,
l' sulla scorta Controparte_2
2 degli accertamenti risultanti dal verbale di accertamento e constatazione del 22/4/2014, intimava a il pagamento della somma di euro 20.000, oltre accessori, a Parte_1 titolo di sanzione per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c) e f) bis, del per CP_3 aver installato presso l'esercizio commerciale sito in Cinisi, Corso Umberto Org_1
101, - in un locale ove si svolgeva la raccolta di scommesse in assenza della licenza prescritta dall'art. 88 del predetto Testo Unico, e senza la relativa concessione per le scommesse, rilasciata dall' - e consentito l'uso al pubblico di n. 2 apparecchi da intrattenimento, CP_4
appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del muniti di nulla CP_3
osta per distribuzione e messa in esercizio.
2. Con ricorso del 18/11/2016, , quale procuratrice generale di Parte_2
, conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo l' Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso la Controparte_2 predetta ordinanza, della quale chiedeva l'annullamento integrale ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'importo della sanzione.
3. L'Amministrazione opposta si costituiva in giudizio a mezzo di un proprio funzionario delegato, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 1102/2018 depositata in data 26/04/2018, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione e compensava le spese, in considerazione della costituzione dell'Amministrazione a mezzo di un proprio funzionario.
5. Con ricorso del giorno 1/10/2018, , quale procuratrice speciale di Parte_2
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma di Parte_1 essa, l'accoglimento dell'opposizione originariamente proposta.
6. L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
7. All'udienza del 20 dicembre 2023, le parti hanno discusso la causa e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con riserva di motivazione.
8. Con il primo motivo di appello, il si duole che il primo giudice non abbia Pt_1 fatto applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 2 della l. 241/1990, considerato che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa oltre due anni dopo la contestazione. Richiama, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato la perentorietà del termine di emissione del provvedimento sanzionatorio conclusivo.
9. Il motivo non è fondato, considerato che i termini di cui alla legge 241/1990, per
3 giurisprudenza oltremodo consolidata, non sono applicabili alle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981, dovendosi applicare per la contestazione il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della medesima legge (termine nel caso di specie rispettato) e da questa data l'Amministrazione deve notificare l'ingiunzione entro il termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 28 (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 05/05/2023, n.11792).
10. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza per aver respinto l'opposizione nonostante l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Rileva, in particolare, che il primo giudice non ha considerato che, contrariamente a quanto indicato nel processo verbale, egli è in possesso della licenza ex art. 88 TULPS, conseguita in data 15/01/2007 e che, contrariamente a quanto eccepito dall' la predetta licenza ha CP_4
valore permanente.
11. Anche il secondo motivo non risulta fondato.
12. Difatti, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività di organizzazione/gestione scommesse è subordinato a una doppia condizione ovvero la titolarità di una concessione statale e di un'autorizzazione di polizia, prevista ex art. 88 T.U.L.P.S.; la prima è rilasciata dal Organizzazione_2
, la seconda si acquisisce previa verifica dei requisiti "soggettivi"
[...]
(assenza in capo al richiedente delle cause ostative previste dagli artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.) ed
"oggettivi" (relativi ai locali in cui si intende svolgere l'attività, ex art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), con possibilità per l'Autorità di pubblica sicurezza di adeguare il titolo abilitativo alle specifiche situazioni contingenti e di controllarne l'esercizio successivamente al rilascio del titolo. Siffatte limitazioni operano sia se l'attività è esercitata in proprio che nel caso in cui lo si faccia nell'interesse di un primario allibratore straniero, titolare di una licenza per l'organizzazione di scommesse sportive in un altro Stato membro.
13. Peraltro, l'art. 2, comma 2 ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73, prevede che il citato art. 88 del T.U.L.P.S. si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Organizzazione_2
.
[...]
14. Orbene, tale sistema c.d. "a doppio binario" ha positivamente superato il vaglio della
4 giurisprudenza comunitaria e nazionale.
15. Infatti, con la decisione 12 settembre 2013, n. 660, la CGUE, Sez. III, affrontava la questione relativa all'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE e 49 CE valutando se dovessero essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione, pervenendo alla conclusione che:
- "un sistema di concessioni può costituire un meccanismo efficace che consente di controllare coloro che operano nel settore dei giochi di azzardo allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (v. sentenza Placanica e a., cit., punto 57)" (punto 24);
- "il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo" (punto 27);
- "gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione" (punto 29); in detta sede la Corte di Giustizia, affrontava l'ulteriore questione "se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo osta a che un altro
Stato membro subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio" rilevando che "a tale proposito la Corte ha già dichiarato che, considerato l'ampio margine discrezionale degli Stati membri riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire ed al livello di tutela dei consumatori da essi ricercato e vista l'assenza di un'armonizzazione in materia di giochi d'azzardo, allo stato attuale del diritto dell'Unione non esiste alcun obbligo di
5 mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri (v., in tal senso,
Per_ sentenze dell'8 settembre 2010, e a., C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-
410/07, Racc. pag. I-8069, punto 112, nonché del 15 settembre 2011, e C- CP_5 Per_2
347/09, Racc. pag. I-8185, punti 96 e 99)" (punto 40). Sulla base dei richiamati principi non può, quindi, che affermarsi la piena compatibilità del sistema concessorio nazionale laddove richiede all'operatore estero operante sul territorio nazionale, il possesso di un titolo abilitativo rilasciato dall'autorità italiana".
16. Sostanzialmente, quindi, la Corte ha ritenuto legittima la previsione di limitazioni alla libertà di stabilimento e di servizi in quanto sia funzionale ad assicurare motivi imperativi di interesse generale o di tutela dell'ordine pubblico. Nella materia de qua, viene in rilievo anche l'esigenza di arginare fenomeni di criminalità collegata ai giochi d'azzardo ed ipotesi di infiltrazioni mafiose, dato peraltro confermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 27 febbraio 2019, n. 27 che si è pronunciata nel senso che la disciplina dei giochi leciti deve ricondursi "alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordine pubblico e sicurezza". Si tratta di profili, infatti, che evocano finalità di prevenzione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), giustificando la vigenza del regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)".
17. Il sopra menzionato principio giuridico è stato, da ultimo, ribadito nel parere del
Consiglio di Stato n. 137/2020, nel quale si legge che "In assenza della concessione per rete fisica non può essere rilasciata un'autorizzazione per lo svolgimento di attività di intermediazione, essendo questa vietata".
18. Sulla scorta della citata giurisprudenza comunitaria, il Consiglio di Stato ha poi confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio - autorizzatorio del "doppio binario", che richiede, per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Organizzazione_2
sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. (Consiglio
[...]
di Stato, Sez. III, 10.8.2018, n. 4905; id., 20.4.2015, n. 1992; id., 27.11.2013, n. 5672).
19. Sulla base delle superiori precisazioni, appare evidente come, nel caso di specie, la licenza ex art. 88 in possesso del non sia più efficace, essendo incontroverso il Pt_1
mancato rilascio della concessione al bookmaker Org_3
20. Siffatta considerazione giustifica il provvedimento sanzionatorio essendo da
6 condividere il principio affermato dalla Suprema Corte, Sezione III penale, nella sentenza n.
6709 del 2016, secondo il quale «la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse», chiarendo, ulteriormente, che «i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88».
21. In relazione ai rapporti fra le due disposizioni, la giurisprudenza di merito – anche di questa Corte - ritiene in prevalenza che coloro i quali possiedono la specifica licenza ministeriale per la raccolta di scommesse ex art. 88 possono installare anche CP_3 apparecchi da intrattenimento e divertimento senza l'ulteriore licenza di cui all'art. 86 TULPS;
detta ultima licenza è richiesta solo per coloro i quali intendono dotarsi esclusivamente di apparecchi per intrattenimento e divertimento (Corte d'Appello di Milano n. 460 del 2020.
Trib. Milano n. 8429/2020, Trib. Bergamo n. 2258/2016).
22. La ratio legis delle disposizioni in questione è stata individuata dalle pronunce di merito citate nella necessità di assicurare un controllo più rigoroso in un ambito fortemente esposto a rischi, quale è quello del gioco e delle scommesse.
23. Da ciò discende che, qualora si installino apparecchi da intrattenimento e divertimento in un locale ove funzionano già apparecchi per la raccolta delle scommesse, è richiesto al gestore anche il possesso della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.
24. Nel caso di specie, è pacifico che il locale nel quale le apparecchiature da gioco erano installate e rese disponibili al pubblico l'autorizzazione di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. era divenuta inefficace, sebbene nel medesimo locale si esercitasse la raccolta di scommesse.
25. Deve condividersi, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine all'irrilevanza del fatto che la società appellante, al momento dell'accertamento, fosse iscritta nell'elenco degli operatori del gioco e fosse munita dell'autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., mancando, però, il titolo ex art. 88 T.U.L.P.S.
26. Infine, con il terzo motivo di gravame, si duole dell'avvenuta violazione degli artt. 49 e
56 del T.F.U.E. (erroneamente indicato come , così come interpretati dalla corte di CP_3
7 giustizia dell'unione europea nelle sentenze (causa c-243/01), (cause Per_3 Per_4
riunite c-338/04, c-359/04 e c-360/04), e (cause riunite c-72/10 e c-77/10). Per_5 Per_6
27. In particolare, dopo aver richiamato le norme che regolano in Italia l'attività di raccolta di scommesse, evidenziando che prescrivono sia la necessità che il bookmaker sia in possesso di un titolo concessorio acquisito a seguito di pubblica gara, sia che la ricevitoria incaricata di raccogliere le scommesse sia nella titolarità dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, rileva che le tre gare ad oggi indette dallo Stato Italiano per l'affidamento in concessione dell'attività di raccolta sono state ritenute dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europa contrarie al diritto della UE per violazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E., e in particolare dei principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi.
28. Limitando la disamina alla terza gara indetta nel 2012, che a parere della Corte è
l'unica qui rilevante atteso che i fatti per cui è causa risalgono al 2014, la - che Org_3
peraltro non deduce e non prova e di non aver potuto partecipare a quelle precedenti - avrebbe dovuto comunque partecipare a siffatta ultima gara per operare in Italia nel periodo per cui è causa, l'appellante evidenzia che la Corte Europea era stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto eurounitario della previsione contenuta nella lex specialis di gara
(cd. Procedura Monti) che imponeva a carico dei concessionari, alla scadenza della
Contr concessione, la cessione a titolo non oneroso in favore dell' , o di altro soggetto dalla stessa indicato, dell'uso di tutti beni materiali e immateriali di proprietà che costituiva la rete di gestione e di raccolta del gioco.
29. L'appellante ha richiamato le pronunce con cui in materia penale, con riferimento al reato di cui all'art. 4 comma 1 e comma 4 bis della l. n. 401/89, che punisce l'esercizio abusivo di attività di raccolta scommesse senza l'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, è stata affermata la non punibilità dell'attività di raccolta delle scommesse effettuata in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara, ove privi dell'autorizzazione di cui all'art.88 TULPS proprio per il mancato possesso della relativa concessione da parte del bookmaker per contrasto alla normativa comunitaria, ritiene che tali principi debbano essere applicati anche in questa sede.
30. Chiede, pertanto, che l'ordinanza impugnata sia annullata “per illegittimità eurounitaria derivata” poiché la mancanza della licenza di cui all'art. 88 TULPS, motivato sulla carenza di
8 concessione del bookmaker, si è basato sulla normativa interna in contrasto con gli artt. 49 e
56 TFUE.
31. Il motivo, seppur suggestivo, non può trovare accoglimento per due diverse ragioni.
32. In primo luogo, rileva il Collegio che la CGUE - nel pronunziarsi in ordine alla conformità alla normativa europea della norma nazionale che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività, ivi compresa l'ipotesi in cui tale cessazione avvenga per il semplice fatto della scadenza del termine di concessione, l'uso delle attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse - , dopo aver premesso che devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o della libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l'esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, ha evidenziato che “una disposizione nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, può rendere meno allettante l'esercizio di tale attività. Infatti, il rischio per un'impresa di dover cedere, senza contropartita economica,
l'uso dei beni in suo possesso può impedire a detta impresa di trarre profitto dal proprio investimento”.
33. Poi, ha rilevato che deve, però, essere valutato se la restrizione alle libertà garantite dagli artt. 49 e 56 TFUE possa essere ammessa ovvero giustificata da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, o giustificata da ragioni imperative di interesse generale quali la tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive collegate al gioco, ed ha sottolineato che a tale riguardo aveva “già dichiarato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni delle libertà fondamentali derivanti da tale normativa”.
34. Sul punto ha, quindi, ritenuto che quanto sostenuto dal governo italiano, ovvero che la norma in questione aveva quale scopo la lotta contro la criminalità collegata ai giochi e l'interesse a garantire la continuità dell'attività legale di raccolta di scommesse al fine di arginare lo sviluppo di un'attività illegale parallela, costituiva di certo ragione imperativa d'interesse generale in grado di giustificare una restrizione delle libertà fondamentali.
35. Infine, ha evidenziato che spetta al giudice nazionale verificare se la restrizione prevista dalla norma sia in grado di realizzare lo scopo mirato senza “eccedere quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito”, in particolare tenendo anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata.
9 36. Quindi, ha concluso “dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell' attività per scadenza del termine della concessione,
l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
37. In altri termini, come rilevato dall'ADM, la Corte Europea non ha dichiarato l'immediata contrarietà della clausola del bando alla normativa comunitaria, ma ne ha rimesso al giudice nazionale la verifica.
38. Ora, nella specie, l'appellante, su cui ricade l'onere, non allega e non fornisce alcun elemento in base al quale poter valutare se con riguardo alla la norma nazionale di Org_3
cui si discute sia discriminatoria ovvero sia tale da ostacolare o rendere non conveniente l'esercizio dell'attività di bookmaker in Italia.
39. Il , infatti, nulla ha allegato circa i beni materiali ed immateriali che Pt_1
presuntivamente la avrebbe utilizzato, ovvero circa le modalità operative della Org_3
stessa e non ha nemmeno prodotto il contratto che aveva con questa stipulato.
40. Ciò posto, non vi è alcun elemento su cui basare la verifica che secondo la Corte
Europa il giudice nazionale è tenuto a fare, ossia accertare se il sacrificio in concreto richiesto
(la cessione degli strumenti e dei beni) fosse tale da compromettere il profitto che avrebbe potuto trarre dall'investimento. Org_3
41. In altri termini non è possibile giustificare la mancata partecipazione della Org_3 alla c.d. . Org_4
42. E che tale onere probatorio fosse a carico dell'appellante è fuor di dubbio.
43. Il , infatti, a fronte del dato obiettivo della carenza della licenza ex art. 88 Pt_1
TULPS, invoca sostanzialmente una circostanza di fatto idonea a giustificare la condotta comminatale, sicché era suo onere fornirne prova.
44. In secondo luogo, va ribadito che la sanzione irrogata con l'ordinanza oggetto di opposizione non si riferisce all'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza autorizzazione, ma al diverso illecito di utilizzo di apparecchi da intrattenimento,
10 appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del TULPS, in un locale aperto al pubblico privo delle necessarie autorizzazioni.
45. Ora, la richiamata giurisprudenza in materia penale è stata pronunciata, con riferimento al reato di cui all'art. 4 comma 1 e comma 4 bis della l. n. 401/89, dove il mancato possesso della concessione inibiva all'esercente l'attività economica di raccolta scommesse svolta per conto di quel specifico bookmaker cui la legge nazionale, perché in contrasto con quella europea, non gli aveva consentito di esercitare in Italia;
nella specie, invece, il , che Pt_1
legittimamente aveva installato gli apparecchi che, pertanto, poteva continuare ad utilizzare svolgendo a buon diritto la relativa attività, ha inopinatamente iniziato l'attività di raccolta scommesse a ciò incompatibile, senza la relativa autorizzazione, rectius con una autorizzazione inefficace.
46. Invero, come già detto, la ratio della norma sanzionatoria per cui è causa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento, appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del TULPS, in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in locali autorizzati alle ulteriori attività ivi svolte.
47. La contestuale possibilità di utilizzare gli apparecchi predetti e di svolgere attività di scommesse nel medesimo locale può, difatti, certamente favorire il gioco d'azzardo patologico che la norma intende evitare, sottoponendo i detti esercizi a particolari controlli.
48. Nonostante nella sentenza impugnata manchi, in effetti, una specifica motivazione sull'eccezione di violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, la stessa non è comunque fondata.
49. Da ultimo, l'appellante chiede in via subordinata la limitazione della sanzione al minimo edittale, istanza che il primo giudice aveva respinto poiché la sanzione pari ad €
10.000,00 ad apparecchio risultava entro il limite massimo indicato dalla norma.
50. Ritiene il Collegio che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, e segnatamente alla regolarità degli apparecchi, al possesso dell'autorizzazione ex art. 88
TULPS, seppur inefficace, alla complessità del dettato normativo, la sanzione applicata risulta obiettivamente elevata e possa essere ridotta al minimo edittale pari ad € 1.500,00 ad apparecchio per un totale di € 3.000.
51. La sussistenza di precedenti giurisprudenziali di segno difforme giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
11 La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.1102/18 emessa in data 20-
26 aprile 2018 dal Tribunale di Palermo proposto da rappresentato Parte_1
dalla procuratrice generale nei confronti dell' Parte_2 [...]
ridetermina la Controparte_7 sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 76457 del 14 ottobre 2016, notificata in data 20/10/2016 in complessivi € 3.000;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 20 dicembre 2023
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Ivana Francesca Mancuso
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