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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/07/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa n. 3223/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNETTI CLAUDIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EUGENIA DE NUNNO del foro di Torino
Attrice opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO del foro di Torino
Convenuta opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.11.23 ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1015/2023 del Tribunale di Asti, notificato a in data 12.10.23, chiedendo in via preliminare, dichiararsi Controparte_2
l'incompetenza per valore del Tribunale di Asti in favore del Giudice di Pace di Alba e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1015/2023 opposto, con condannaalla refusione delle spese legali, e in ogni caso nel merito contestando la pretesa creditoria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.2.24 parte convenuta opposta ha aderito all'eccezione preliminare d'incompetenza sollevata da controparte senza nulla riconoscere nel merito dell'opposizione di parte attrice.
Alla prima udienza, entrambe le parti hanno aderito all'eccezione di incompetenza per valore 1 sollevata dall'attrice opponente, ed hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha riservato la decisione.
Ciò premesso, esaminate le difese svolte dalle parti e la documentazione prodotta in giudizio si osserva quanto segue. L'eccezione di incompetenza è fondata posto che, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 7 c.p.c., le controversie relative a beni mobili di valore non superiore ad € 10.000,00 risultano assoggettate alla competenza del Giudice di Pace territorialmente competente (e non del
Tribunale). Il valore della presente controversia è, infatti, inferiore a tale somma (la somma oggetto dell'ingiunzione essendo pari ad euro 7.200) e il ricorso monitorio è stato depositato da parte creditrice in data 24 luglio 2023 e, quindi successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni afferenti la riforma del processo civile. Ciò posto deve quindi essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Asti in favore del
Giudice di Pace di Alba con assegnazione del termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo. Parimenti deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da un giudice privo di competenza.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o respinta, così dispone: dichiara la nullità de decreto ingiuntivo n. 1015/2023 del Tribunale di Asti, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente , essendo competente il Giudice di Pace di Alba.
Fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Giudice di Pace di Alba
Asti, 09/07/2024
Il Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa n. 3223/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNETTI CLAUDIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. EUGENIA DE NUNNO del foro di Torino
Attrice opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO del foro di Torino
Convenuta opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.11.23 ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1015/2023 del Tribunale di Asti, notificato a in data 12.10.23, chiedendo in via preliminare, dichiararsi Controparte_2
l'incompetenza per valore del Tribunale di Asti in favore del Giudice di Pace di Alba e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1015/2023 opposto, con condannaalla refusione delle spese legali, e in ogni caso nel merito contestando la pretesa creditoria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.2.24 parte convenuta opposta ha aderito all'eccezione preliminare d'incompetenza sollevata da controparte senza nulla riconoscere nel merito dell'opposizione di parte attrice.
Alla prima udienza, entrambe le parti hanno aderito all'eccezione di incompetenza per valore 1 sollevata dall'attrice opponente, ed hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha riservato la decisione.
Ciò premesso, esaminate le difese svolte dalle parti e la documentazione prodotta in giudizio si osserva quanto segue. L'eccezione di incompetenza è fondata posto che, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 7 c.p.c., le controversie relative a beni mobili di valore non superiore ad € 10.000,00 risultano assoggettate alla competenza del Giudice di Pace territorialmente competente (e non del
Tribunale). Il valore della presente controversia è, infatti, inferiore a tale somma (la somma oggetto dell'ingiunzione essendo pari ad euro 7.200) e il ricorso monitorio è stato depositato da parte creditrice in data 24 luglio 2023 e, quindi successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni afferenti la riforma del processo civile. Ciò posto deve quindi essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Asti in favore del
Giudice di Pace di Alba con assegnazione del termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo. Parimenti deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da un giudice privo di competenza.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o respinta, così dispone: dichiara la nullità de decreto ingiuntivo n. 1015/2023 del Tribunale di Asti, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente , essendo competente il Giudice di Pace di Alba.
Fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Giudice di Pace di Alba
Asti, 09/07/2024
Il Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino
2