Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1498 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Giudice Onorario di Asti, Dr. Salvatore Sorgi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
- (C.F.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN), Piazza Cecilia Morando n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Franco, come da delega in calce. attrice
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore geom. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Roberto Faccenda, con domicilio eletto presso il
[...] suo studio in Torino () Via Goffredo Casalis n. 52, come per delega in calce.
convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Parte attrice
NEL MERITO: dichiarare che:
il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del convenuto e per l'effetto condannare il , in persona dell'amministratore pro tempore, al Controparte_1 risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni dalla stessa sofferti, nella misura che si propone in complessivi € 245.193,35 o veriore somma, anche in supero, in corso di causa accertanda;
oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
Con il favore delle spese ed onorari di causa, CTU e CTP.”
Parte convenuta
NEL MERITO:
In vi principale: respingere ogni domanda proposta da parte attrice;
In subordine: contenere la condanna di parte convenuta nei limiti del giusto e del provato, accertato e quantificato, anche equitativamente, il prevalente concorso di colpa di parte attrice nella causazione del lamentato infortunio;
In ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio, oltre le competenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentirla Controparte_1 dichiarare tenuta e condannarla al risarcimento di tutti i danni sofferti nella misura, di cui alle predette conclusioni, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al saldo.
La convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, contestando la domanda attorea e chiedendo così il rigetto delle domande di controparte, nonché ed eventualmente solo in subordine la condanna di sé medesima nei limiti del giusto e del provato.
Si procedeva alla fase istruttoria con ammissione ed espletamento della richiesta CTU e, all'esito del deposito della relazione peritale, si proseguiva con l'interrogatorio formale di parte convenuta e l'escussione dei testi sui capi ammessi e dedotti nella memoria integrativa ex art. 171-ter nr. 2 c.p.c. del 03.11.2023 di parte attrice.
All'esito di questa fase, ritenuta la causa esaurientemente istruita si provvedeva a rimettere la causa in decisione.
All'esito del deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni e delle conseguenti repliche la causa veniva trattenuta a decisione.
Premesso che per il mancato rispetto del termine di gg. 30 si richiamano i sopraggiunti impegni presso altra Amministrazione di appartenenza, viene pronunciata sentenza come di seguito motivata, respingendo la attorea domanda nei termini e come da motivazioni seguenti.
Fatto
Viene esposto quanto segue:
- In data 26. Agosto 2021, h. 7.30, uscendo dal proprio appartamento, sito al piano I del convenuto l'attrice attraversava il pianerottolo condominiale per raggiungere CP_1 la scala e così scendere i relativi gradini;
- Raggiunto il quarto gradino della rampa di scala ove, come riferito in atti, era presente una chiazza di olio, l'attrice scivolava con il piede dx, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente dalle scale;
- Non viene riferito quanti gradini siano stati interessati dalla caduta dell'attrice;
- Viene precisato, però, che sul gradino esatto, in cui è stato poggiato il piede dx, era presente una chiazza di olio;
- A seguito della narrata caduta l'attrice veniva trasportata in ambulanza presso il nosocomio di Verduno (CN) ed ivi ricoverata nel reparto di Ortopedia per quindi essere sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura trimalleolare della caviglia sx;
- Seguiva una successione di visite mediche per i programmati controlli o interventi di recupero funzionale (in tal senso si rinvia al doc. 1 in atti di parte attrice);
- Oltre al lamentato danno biologico vengono segnalate in atti una residuata menomazione dell'arto inferiore e per l'effetto un'importante limitazione della funzione deambulatoria e della funzione statica con conseguente ripercussione sulla capacità di lavoro.
In diritto
Parte attrice, in forza degli accaduti eventi e delle subite ed accertate conseguenze, lamenta in capo alla controparte la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. La lettura, che la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. 7580/2020) dà dell'art. 2051 c.c., è quella, secondo la quale la figura della responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia si fonda sula ricorrenza di tre elementi fondamentali:
- l'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
- l'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al qual potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi;
- ulteriormente, ove la cosa in custodia, da cui scaturisca il danno, sia di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, la prova del nesso causale (a carico del danneggiato) esige la dimostrazione di uno stato dei luoghi con peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc).
Tenuto conto delle indicazioni giurisprudenziali la presunzione “iuris tantum” della colpa in capo al custode sussiste ove ricorrano gli elementi in elenco sopra riportati, incombendo sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, ovvero il fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, imprevedibile ed eccezionale, nonché eventualmente il comportamento colposo del danneggiato, idoneo come tale ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita ed il verificato evento dannoso.
Di certo, tenuto conto della documentazione in atti (relazione medico legale di parte attrice, nonché relazione medico legale di controparte e la relazione peritale di CTU) e delle stesse deposizioni in sede di istruttoria orale, risulta pacifica la dinamica dell'incidente occorso all'attrice così, come descritta in atti, ovvero la SI.ra è caduta scivolando con il piede dx sul 4° Parte_1 gradino della percorsa rampa di scala.
Il fatto viene confermato dal teste, SI. , che interrogato sulla dinamica Testimone_1 dell'incidente, così come già riferita e riportata al capo 2 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice del 03.11.2023, così rispondeva: “Confermo la circostanza dedotta. Preciso che scendevo anch'io le stesse scale dietro di lei“.
Sebbene sulla testimonianza del SI , sia stata sollevata da controparte Testimone_1 l'eccezione di incapacità a rendere testimonianza ex art. 246 c.p.c., facendo tesoro delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. ord. Nr. 9399/2019) ed in particolare tenendo conto che non sia configurabile un generale divieto di testimonianza, in quanto bisogna invece verificare, di volta in volta, la natura del diritto oggetto della controversia (ad esempio, nelle controversie che riguardano il risarcimento dei danni oppure la successione ereditaria la testimonianza del coniuge è solitamente ammissibile, in quanto né il risarcimento né l'eredità entrano a far parte del patrimonio comune ex art. 179 lett. e) c.c.), la menzionata eccezione di parte convenuta non può essere accolta.
Sulla dinamica causale, che ha prodotto il danno biologico, la stessa relazione peritale del CTU, dr.
in relazione alla riferita frattura trimalleolare conferma che trattasi di lesione traumatica di Per_1 natura contusiva ampiamente compatibile con un trauma distorsivo della caviglia con caduta a terra, che non ha messo in pericolo la vita della SI.ra . Tale conclusione Parte_1 conforta le considerazioni contenute nella relazione del dr. , ctp di parte attrice, ovvero che Per_2
“Trattasi di una lesività che riconosce la propria genesi in un traumatismo genericamente contusivo e come tale può essersi prodotta nel corso ed a causa di un sinistro verificatosi secondo le modalità riportate in anamnesi”. Allo stesso modo, anche il dr. per controparte, non Per_3 esclude che il lamentato trauma alla caviglia sinistra si sia verificato a seguito di caduta consistente in frattura trimalleolare osteosintetizzata.
Pertanto, in via presuntiva ex art.2729 c.c. e tenuto conto anche degli esiti delle deposizioni orali si può giungere alla conclusione che la frattura malleolare e le conseguenti limitazioni biologiche, così come riferite nei diversi referti in atti depositati, siano in rapporto causale con la descritta caduta di parte attrice.
Viceversa, né la resa testimonianza e né la documentazione in atti permettono di condurre alla ragionevole conclusione che sussista un nesso causale tra il subito sinistro e lo stato dei luoghi e ciò per due ordini di ragioni.
Prima ragione
Poiché parte attrice insiste nel ricondurre le ragioni della sua caduta e delle relative conseguenze dannose alla presenza di una chiazza di olio su uno dei gradini della riferita rampa, ovvero reputa che il lamentato e sostenuto danno andrebbe ricondotto allo sviluppo di un agente dannoso presente sul gradino e conseguentemente secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità sulla stessa incombe l'onere probatorio circa la peculiarità dello stato dell'interessato gradino, tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
Va precisato che, ad eccezione dalla genericamente segnalata macchia di olio (non vi è documentazione alcuna a riscontro della macchia de qua), l'attrice non evidenzia in atti peculiarità sullo stato dei luoghi ulteriori, come ad es. scarsa visibilità sul luogo di causa (anzi sul punto costituisce circostanza pacifica che i narrati fatti si siano verificati alle h.
7.30 del mattino del mese di Agosto e, quindi, in assenza di problemi di luce), mancanza del corrimano, dissesto generale o strutturale dei luoghi di causa o carenza di manutenzione, anche in termini di pulizia della interessata scala, da parte del convenuto. Anzi, in atti non viene nemmeno chiarita la CP_1 dimensione della denunciata macchia di olio e nulla viene riferito se nella dinamica dell'evento l'attrice abbia o meno tenuto condotte precauzionali, come ad es. accompagnare i propri passi tenendosi al corrimano della scala o appoggiandosi a qualche altro elemento strutturale, quale ad una parete.
A tal proposito, il teste , interrogato sulla presenza della chiazza di olio sul Testimone_1 quarto gradino della rampa di scala interessata dall'occorso incidente, così riferisce: “Non si vedeva bene la sostanza oleosa o scivolosa, ma passando le mani sul punto dove scivolava mia moglie si notava che era una zona scivolosa”.
Peraltro, interrogato a chiarimento sul capo 3 della memoria attorea ex art. 171 ter nr. 2 c.p.c. su eventuali e precedenti incidenti della stessa natura, lo stesso teste così rispondeva: “ADR In precedenza non (si) erano verificati incidenti del genere dedotto nel capo, a mia memoria. ADR Vivo in quel condominio da 8 o 9 anni”.
Tenuto conto della dichiarazione resa dal teste e non ricorrendo contestazioni sul tema della manutenzione ordinaria della scala condominiale, costituisce logica conclusione sia la carenza di dati sulla concreta natura della sollevata macchia, nonché su un attendibile valore di estensione della stessa, così come è da escludere che sia stata raggiunta la prova, incombente su parte danneggiata, su uno stato dei luoghi all'epoca dei fatti con peculiarità tali da renderne pericoloso il percorso.
Seconda ragione
Al di là della generica descrizione in atti sulla macchia d'olio, per effetto della quale si sia prodotta la caduta attorea, non possono essere, comunque, dimenticati quelli che sono i doveri di precauzione e di cautela, che comunque gravano in capo alla persona danneggiata, doveri riconducibili al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. e, comunque, in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Proprio sul tema della condotta del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità costante (ex plurimis Cass. Civ., sez. 3, ord. 21675/23) così interviene: “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”.
Dello stesso tenore è da intendersi la massima contenuta nell'ordinanza di Cassazione nr. 35966/23, ove viene precisato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Nella vicenda, infatti, emergono particolari significativi, da cui poter desumere con un ragionevole grado di probabilità che la situazione di un possibile danno poteva essere superata attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alla situazione, così come dedotta all'epoca dei fatti.
Ovvero, sulla base delle risultanze istruttorie è possibile pervenire alla ragionevole conclusione che la danneggiata abbia tenuto un comportamento imprudente tale da incidere nella causa del danno e così indebolire il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
Infatti, va premesso che, sebbene sia da intendersi come astrattamente prevedibile la produzione di un sinistro cadendo in forza di una macchia d'olio, tuttavia possono ricorrere condizioni, in presenza delle quali la condotta del danneggiato risulti imprudente e, per l'effetto, è da escludere che la stessa condotta possa costituire un'evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio di regolarità causale.
Ripercorrendo la dinamica dell'incidente, costituisce di certo circostanza presuntivamente dedotta la caduta dell'attrice mentre percorreva in discesa la rampa di scala del proprio Condominio.
Altro dato significativo, in quanto ripreso dalla relazione peritale del CTU, la SI.ra
[...]
risulta trovarsi in condizioni di significativo sovrappeso. Precisamente la relazione Parte_2 de qua riferisce (pag. 4) alla voce “anamnesi personale patologica: in sovrappeso fin dalla giovane età” e successivamente (pag. 7) alla voce “esame obiettivo: peso Kg. 126,5”.
Quanto alle condizioni strutturali della scala, non sono state evidenziate e nemmeno documentate particolari situazioni di pericolo (ad es. pavimento sconnesso, mancanza di corrimano, etc.).
Infine, parte attrice non chiarisce, sebbene gravi su di lei il relativo incombente probatorio, se questa macchia d'olio si sia estesa su tutto il gradino o su più gradini o viceversa fosse limitata e circoscritta ad un punto preciso e neppure la natura stessa della macchia de qua.
E' ragionevole, quindi, dedurre che l'attrice, anche in considerazione delle sua condizioni di salute e tenuto conto che si apprestava a scendere le scale condominiali, avrebbe dovuto adottare tutte le cautele necessarie onde evitare di poggiare il proprio piede sulla presunta macchia d'olio con le conseguenze che in atti vengono lamentate.
In particolare, rientra ragionevolmente nei doveri di cautela scendere le scale, accompagnandosi con il corrimano, o prestare attenzione a poggiare gli arti sulla superficie non interessate dalla macchia d'olio o, ove questa macchia fosse estesa, rinunciare a scendere le scale e avvalersi dell'ascensore.
Quelle fin qui elencate costituiscono ipotesi di cautele generalmente attese e, ove non adottate, accrescono l'incidenza causale della condotta imprudente nella dinamica dell'incidenza fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento, anche in considerazione delle già menzionate condizioni di salute, così come descritte nella relazione peritale di CTU.
Pertanto, tenuto conto dell'esposto insegnamento giurisprudenziale, può costituire un ragionevole calcolo probabilistico quello secondo cui, ove l'attrice avesse osservato le attenzioni generalmente attese nell'uso delle scale condominiali, tenendo conto anche delle sue condizioni salute ed in assenza di segnalate situazioni di pericolo strutturale della scala coinvolta, è ragionevolmente possibile pervenire alla conclusione che si sarebbe potuto evitare il denunciato sinistro.
Da quanto sopra argomentato, pertanto, se ne deduce che le istanze tutte di parte attrice non meritano di essere accolte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione, depositato in data 17.05.2023, dalla SI.ra
– parte attrice – con il quale veniva convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, – parte convenuta – contrariis
[...] reiectis, così provvede:
ACCERTA
la non sussistenza dei fatti dedotti a fondamento delle ragioni attoree.
Per l'effetto, RIGETTA
le istanze attoree tutte.
ed infine,
DISPONE
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c., la condanna di parte soccombente all'integrale refusione delle spese di lite in favore del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, da liquidarsi in €. 7.052/00 (settemilacinquandue/00) per onorari, oltre rimborso per spese generali (15%), iva e cpa.
Rimane fermo e viene richiamato il consolidato principio della solidarietà delle spese di CTU tra le parti (ex plurimis Cass. Civ., sez. 6, sent. 25179/13).
Manda alla Cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva.
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione in forma digitale del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria
Asti, lì 14/06/2025 il G.O.
Salvatore Sorgi