Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
248/2024 R.G.
All'udienza del 28/01/2025 alle ore 09.16, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Vincenzo Pantaleo in sostituzione degli avv.ti Rizzo e CANTONE FRANCESCA ANDREA per parte attrice Parte 1
l'Avv. Di Dia in sostituzione dell'Avv. RUOCCO ANDREA per parte convenuta CP 1
Entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Pantaleo conclude e discute la causa chiedendo l'accoglimento dell'opposizione per tutti i motivi indicati con memoria conclusiva, richiamando tutta la giurisprudenza ivi indicata.
L'Avv. Di Dia conclude e discute la causa chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.52, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del magistrato:
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 248/2024 R.G.
OGGETTO: opposizione a d.i. 647/2023 per consegna di documenti vertente
tra
Parte 1 con sede legale in Roma, codice fiscale e P.IVA n.
P.IVA 1 in persona della propria procuratrice speciale Avv. Parte 2 munita dei necessari
poteri e della rappresentanza processuale, giusto atto notarile del 18 ottobre 2018 debitamente depositato presso il Registro delle Imprese il 24 ottobre 2018, rappresentata e difesa, giusta procura estesa su foglio separato da intendersi in calce all'atto di opposizione, dagli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea
Cantone,
-attore-opponente
E CP 1 C.F. 1nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F.
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
-convenuto-opposto
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o invalidità del Decreto opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto,
revocarlo; in via subordinata accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità alla consegna dell'estratto del Decreto opposto nella parte in cui condanna Parte 1 conto storico di cui alla Carta, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto,
revocarlo parzialmente, con conseguente rideterminazione delle spese di lite;
vinte le spese. Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno opponente contesta la legittimità della pretesa azionata in via monitoria, lamentando l'insussistenza dei presupposti in quanto tutta la documentazione richiesta dall'odierno convenuto opposto era già stata trasmessa da Parte 1
In ogni caso eccepisce l'erroneità del decreto ingiuntivo, laddove ordina la consegna di documenti non oggetto del ricorso monitorio.
Chiede pertanto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del d.i. e la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
CP 1 contestata la fondatezza dell'opposizione, asserisce che "oggetto del giudizio è la consegna materiale del contratto sottoscritto dal cliente, completo di ogni sua parte. Pertanto, non è sufficiente che l'istituto di credito indichi un sito al quale accedere per leggere le condizioni generali del contratto, in quanto le stesse potrebbero essere imposte unilateralmente ed è, dunque, necessario che il cliente abbia una copia del contratto che ha sottoscritto, completo delle condizioni pattuite con la banca".
Ritenendo pertanto che l'istituto non abbia adempiuto all'onere di trasmissione della documentazione,
ne chiede la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., oltre al rigetto dell'opposizione.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione, stante la mancata adesione dell'opposto alla proposta conciliativa formulata dal g.i..
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L'opposizione è parzialmente fondata, limitatamente alla parte in cui lamenta l'erroneità del decreto ingiuntivo laddove viene ordinato la produzione degli estratti conto.
Per il resto l'opposizione è infondata. Infatti, nonostante in sede di ricorso monitorio la condotta processuale tenuta dall'opposto sia stata piuttosto fumosa e tale da indurre il giudicante in errore (tanto da aver ottenuto un decreto ingiuntivo relativo anche a documenti già in suo possesso), non può negarsi che la copia del contratto consegnata al
CP 1 prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sia incompleta.
Già dall'esame della copia prodotta nel presente procedimento, risulta che il documento è composto da ben 22 pagine, laddove sono state trasmesse all'opposto soltanto le pagine 3 e 4.
Né tale incompletezza/lacuna può ritenersi superata dall'indicazione del sito in cui reperire ulteriore documentazione: il cliente, infatti, già in sede stragiudiziale, aveva avanzato richiesta di rilascio di copia del contratto firmato e non certamente copia delle condizioni contrattuali in uso all'epoca della stipula del contratto.
Orbene, va rammentato che, oltre ai doveri incombenti tra le parti di un rapporto contrattuale (tra i tanti quelli di buona fede e correttezza) non va sottaciuto che solo un contratto completo in ogni sua parte obbliga i sottoscrittori alle relative condizioni e, conseguentemente l'istituto di credito ha non solo l'onere di fornire copia integrale del rapporto contrattuale ma, altresì, è anche nel suo interesse provare che le condizioni riportate nel contratto siano state accettate dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
Dunque, se, per come ormai è un principio cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito, un contratto deve contenere tutte le condizioni che lo disciplinano e, verosimilmente il contratto stipulato dal CP_1 le contiene (tanto che è composto da ben 22 pagine), la produzione di una copia incompleta è inidonea a ritenere adempiuto quanto ingiunto (oltre che a dimostrare l'avvenuta accettazione di clausole ad oggi non documentate).
A ciò si aggiunga che l' CP_2 non ha mai dedotto di non essere in possesso delle 22 pagine che compongono il contratto e, conseguentemente, dell'impossibilità di adempiere, limitandosi a sostenere che le condizioni generali possono essere reperite sul sito internet. Tuttavia, si ripete che ciò che ha chiesto l'ingiunto e che, in accoglimento, è stato ordinato all'opponente,
è di produrre il contratto (comprensivo di tutte le condizioni ad esso applicabili) stipulato dal CP_1_e
non un contratto e/o le condizioni generali in vigore all'epoca della stipula.
Ritenuto pertanto che sul sito indicato dall'opponente possano al più reperirsi le condizioni contrattuali attuale e/o vigenti nel corso degli anni ma certamente non il documento richiesto dall'opposto (il contratto integrale stipulato dal CP 1 e, considerato che, per come risulta dalla documentazione in atti,
il contratto è composto da ben 22 pagine, l'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
In punto alle spese di lite, tenuto conto che la condotta, sia stragiudiziale che processuale (in sede monitoria), tenuta dall'opposto non può dirsi improntata a chiarezza e correttezza, e, considerato che il d.i. va comunque in parte revocato, si dichiara l'irripetibilità delle stesse che vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 248 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
revoca parzialmente il d.i. opposto, nella parte in cui ordina la produzione dell'estratto conto storico, già
prodotto prima del deposito del ricorso monitorio;
rigetta per il resto l'opposizione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Marsala in data 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.