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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti,
all'udienza del 17/03/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2864/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], c.f.
, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di C.F._1
Militello via Medici n. 358/b presso lo studio dell'avv. Salvatore
Ricca, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dal funzionario RUGGERO CALDARERA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in
Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.24 parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, in data 10.04.24, decreto di omologa, a conclusione del giudizio di A.T.P. iscritto al n. 4526/2021 R.G. di codesto
Tribunale, con cui era stata riconosciuta in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento della indennità di accompagnamento ed handicap grave a decorrere da
Novembre 2022; di aver provveduto ad inoltrare all' modello CP_1
AP70 per la liquidazione della prestazione in data 18.06.24.
L'odierna ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere l'indennità di accompagnamento;
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza Novembre 2022 e che l' CP_1
fosse condannata al pagamento della detta indennità con la riconosciuta decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 11.02.2025, contestando la mancata rituale notifica del decreto di omologa, come previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ed eccependo di aver dato seguito, sulla scorta della trasmissione dell'AP70, alla liquidazione della prestazione con atto del 07.10.2024. Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, poiché depositato prima della scadenza dei 120 gg. dalla notifica dell'omologa mai ritualmente avvenuta e, in via subordinata, una pronuncia di cessata materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio.
2 La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1
cedolino del relativo pagamento, comprensivo degli arretrati e degli interessi, per complessivi euro 12.760,16.
Ciò, indubbiamente, comporta una declaratoria di cessata materia del contendere.
Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' CP_1 ai fini dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio nonché la fondatezza delle ragioni attoree.
Difatti, l' ha contestato la mancata notifica del decreto di CP_1
omologa.
Tale adempimento è prescritto, invero, dal quinto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Invero, parte ricorrente ha prodotto la notifica del modello AP70, avvenuta in data 18.06.24. Manca, tuttavia, la prova dell'effettiva formale notifica del decreto di omologa all' né, dalle ricevute in CP_1 atti, si può desumere che il decreto fosse stato allegato all'originario
AP70.
Alla luce di quanto sopra, nel mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 445 bis c.p.c. sulla notifica del decreto di omologa,
3 appare opportuno disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 01.10.2024 nei confronti
[...]
CP_ dell' in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti 17.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carmelo Proiti
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