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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 991/2025 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Parte_1 C.F._1 Rigano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Palermo, via Agostino Gallo, 46, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giancristofaro, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Varese, via F. Aprile, 9,
Conclusioni dell'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa, notificato in data 18/04/2025 al sig. dal sig. non sussistendone il credito nella misura da quest'ultimo Pt_1 CP_1 fatta valere per le ragioni di cui in citazione, con vittoria di spese del giudizio, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni del convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito: preso atto dell'infondatezza della spiegata opposizione respingere la stessa per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del procedimento e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni derivanti dall'abuso del processo per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, oltreché in violazione dei doveri di lealtà e probità processuale sanciti dall'art. 88 c.p.c., nella misura che sarà quantificata in corso di causa, ovvero liquidata equitativamente dal Giudice adito”.
Oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI si è opposto al precetto che gli è stato notificato da il 18 aprile 2025. Parte_1 CP_1
con tale precetto, ha intimato a di rilasciare “l'unità immobiliare sita in Varese, via CP_1 Pt_1 Feltre, 3”, che lo stesso aveva concesso in locazione a con contratto del 5 ottobre 2021, CP_1 Pt_1 registrato a Varese il 13 ottobre 2021 al n. 005592 – serie 3T. pagina 1 di 4 allegando il mancato pagamento da parte di di due canoni mensili (il contratto CP_1 Pt_1 prevedeva il pagamento da parte di di 530 euro ogni mese, comprensivi delle spese) e di 110 Pt_1 euro per spese, per un importo complessivo di 910 euro, aveva notificato, nell'autunno del 2024, al conduttore la citazione a comparire davanti a questo Tribunale per la convalida dello sfratto per morosità.
NZ era comparso all'udienza fissata per il 5 dicembre 2024 per gli incombenti relativi alla richiesta di convalida dello sfratto e aveva chiesto la concessione del termine di grazia previsto dall'art. 55 L. n. 392/1978 per saldare il suo debito.
Il giudice, all'esito di quell'udienza, aveva concesso al conduttore di pagare i canoni di locazione Pt_1 arretrati e le spese accessorie fino ad allora maturate entro il 5 marzo 2025, liquidando le spese di lite dell'intimante in 498,50 euro, oltre spese generali ed accessori di legge.
Il giudice aveva di conseguenza fissato l'udienza del 6 marzo 2025 “per la verifica del pagamento dei canoni intimati, degli interessi e delle spese liquidate”. non è comparso a tale ultima udienza e il difensore di in quell'occasione, ha dichiarato Pt_1 CP_1 che il conduttore aveva “provveduto al pagamento della sola sorte capitale, ma non degli interessi e delle spese legali liquidate nell'ordinanza del 5.12.2024” (queste sono le parole che risultano dal verbale dell'udienza) e ha chiesto la convalida dello sfratto.
Il giudice ha convalidato “lo sfratto intimato, confermando l'ordinanza del 5.12.2024 di liquidazione delle spese della procedura, quantificate in € 498,50, oltre spese generali ed accessori di legge”, ha condannato al pagamento di tali spese e ha fissato la data del 20 marzo 2025 “per l'inizio Pt_1 dell'esecuzione”.
L'ordinanza contenuta nel verbale del 6 marzo 2025 è il titolo esecutivo richiamato nel precetto opposto ed è stata notificata assieme a tale atto.
con l'atto di citazione con cui ha introdotto questo processo, ha precisato che, prima Pt_1 dell'udienza del 6 marzo 2025, aveva saldato il debito per 910 euro per canoni di locazione arretrati e 110 euro di spese (per provare tali pagamenti sono stati prodotti documenti che dimostrano l'esecuzione di quattro bonifici a favore dell'odierno convenuto). Ha quindi sostenuto che il titolo esecutivo fatto valere con il precetto era “privo di qualsivoglia effetto giuridico”. si è costituito, confermando che la controparte, prima dell'udienza del 6 marzo 2025, aveva CP_1 pagato soltanto la somma di 910 euro indicata nell'intimazione di sfratto, ma non gli interessi e le spese liquidate con l'ordinanza del 5 dicembre 2024, con la conseguente legittimità della convalida dello sfratto. Il difensore di ha chiarito di aver inviato a con ampio anticipo rispetto CP_1 Pt_1 all'udienza del marzo 2025, il prospetto delle somme da pagare per evitare la convalida dello sfratto (il difensore del convenuto ha comunque confermato, con la memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c., che il debito di per le spese legali in questione era ancora sussistente). Ha quindi chiesto il rigetto Pt_1 dell'opposizione avversaria e la condanna di a rifondergli le spese di lite e al pagamento di un Pt_1 ulteriore importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dato che l'azione avversaria sarebbe stata esercitata in mala fede e comunque con colpa grave.
con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha sostenuto di aver saldato anche Pt_1 le spese di lite liquidate in precedenza a suo carico, con pagamenti di 50 euro mensili in aggiunta ai canoni di locazione che nel frattempo erano maturati. ha contestato tale affermazione con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c., CP_1 evidenziando che la controparte non aveva prodotto alcuna prova a sostegno della sua nuova allegazione.
pagina 2 di 4 In occasione dell'udienza del 9 dicembre 2025, il difensore di ha sostenuto che la controparte Pt_1 aveva inviato al suo assistito il prospetto delle somme da pagare per evitare la convalida dello sfratto soltanto dopo l'esecuzione dello stesso e che, considerata la caparra versata, è attualmente Pt_1 creditore della controparte per circa 50 euro.
Il difensore del convenuto ha replicato che il prospetto delle somme da pagare per evitare la convalida dello sfratto era stato inviato a con raccomandata del 10 dicembre 2024 e quindi quasi tre mesi Pt_1 prima dell'udienza destinata al controllo del pagamento. Il difensore di ha anche contestato CP_1 l'affermazione della controparte secondo la quale sarebbe attualmente il suo assistito ad essere debitore di Pt_1
Si deve ora evidenziare che l'opposizione a precetto appare inammissibile.
Infatti, la difesa di sostiene che l'ordinanza di convalida è stata emessa, il 6 marzo 2025, senza Pt_1 che fosse presente il conduttore intimato, in base ad un'errata dichiarazione del difensore avversario del mancato pagamento della somma prevista con la precedente ordinanza con la quale era stato concesso il termine di grazia ai sensi dell'art. 55 L. n. 392/1978.
Ebbene, la giurisprudenza della Cassazione, ormai da decenni, è orientata nel senso che “l'ordinanza di convalida, pur essendo in linea di principio impugnabile solo con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ. è tuttavia soggetta al normale rimedio dell'appello ove si assuma emessa in mancanza dei presupposti ai quali la legge condiziona la non impugnabilità del provvedimento e, quindi, al di fuori dello schema procedimentale”, presupposti tra i quali rientra il mancato saldo da parte del conduttore di quanto dovuto in base all'ordinanza con la quale è stato concesso al conduttore il termine di grazia sopra descritto (v., ad esempio, Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 1994, n. 3977).
Le tesi secondo le quali, nei casi nei quali l'ordinanza di sfratto è stata emessa in mancanza dei presupposti di legge, sarebbe proponibile una querela nullitatis avverso il provvedimento in esame o un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sono decisamente minoritarie in dottrina e non sono state accolte in giurisprudenza.
È opportuno precisare che l'attore non sembra imputare alla controparte addirittura una condotta dolosa, consistente in una dichiarazione della persistenza della morosità consapevolmente falsa. Qualora fosse stata questa la linea difensiva dell'attore, lo stesso avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del 6 marzo scorso per la revocazione della stessa ai sensi dell'art. 395, prima parte e n. 1, c.p.c., come integrato da Corte Cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 51.
La questione posta a fondamento dell'opposizione a precetto, dato che il titolo esecutivo è un provvedimento giudiziale, doveva pertanto essere fatta valere soltanto con il rimedio dell'appello, come sopra indicato.
Per completezza, deve essere riconosciuto che l'attore ha prodotto documenti idonei a provare il pagamento della somma di 910 euro pari a quella per canoni arretrati e spese non pagati prevista nell'ordinanza emessa in occasione dell'udienza del 5 dicembre 2024, ma non ha prodotto documenti idonei a dimostrare il pagamento degli altri importi previsti per la rifusione delle spese sostenute dal locatore e liquidate con la suddetta ordinanza.
Infatti, sono stati prodotti documenti che provano 1) l'esecuzione in data 20 dicembre 2024 di un bonifico di 600 euro con causale “affitto + spese dicembre 2024 + 70 euro acconto a saldo del debito di 910 euro”, 2) l'esecuzione in data 26 febbraio 2025 di un bonifico di 200 euro con causale “acconto procedura sfratto”, 3) l'esecuzione in data 27 febbraio 2025 di un bonifico di 140 euro con causale
“acconto procedura sfratto” 4) l'esecuzione in data 4 marzo 2025 di un bonifico di 500 euro con causale “ultimo pagamento procedura di sfratto appartamento Via G Feltre 3 Varese”.
Deve anche essere sottolineato che la difesa del convenuto ha prodotto una copia della lettera pagina 3 di 4 raccomandata con la quale è stato compiutamente informato della somma che doveva versare Pt_1 entro il 5 marzo 2025 per evitare la convalida dello sfratto, somma comprensiva delle spese liquidate con l'ordinanza del 5 dicembre 2024. La copia della ricevuta di ritorno che è stata prodotta dimostra che la raccomandata in questione è stata ricevuta presso l'abitazione del destinatario il 7 gennaio 2025 (tale ricevuta dimostra che la spedizione è avvenuta l'11 dicembre 2024).
Si deve anche rilevare che il pagamento di 50 euro al mese dall'ordinanza del 5 dicembre 2024 all'inizio di marzo 2025 non avrebbe certo portato al saldo delle spese di lite che dovevano essere corrisposte entro il termine di grazia che era stato concesso a Pt_1
L'allegazione dell'attore contenuta nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata, oltre ad essere priva di sostegno probatorio, è anche irrilevante in questo giudizio.
Si ritiene che non vi sia ragione per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato anche che lo sfratto è stato eseguito.
Le spese seguono la soccombenza.
Per quanto riguarda la relativa liquidazione, la causa deve essere considerata di valore indeterminato, non del modesto valore indicato dall'attore per la determinazione del contributo unificato.
Il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, deve essere determinato a norma del codice di procedura civile.
In questo caso, non è applicabile l'art. 15 c.p.c., dato che le cause di opposizione a precetto notificato per la successiva esecuzione del rilascio di un immobile non rientrano nel suo campo di applicazione (deve comunque essere sottolineato che gli atti di causa non consentono di stabilire il valore dell'immobile descritto nel precetto).
Non è inoltre applicabile l'art. 12 c.p.c., anche considerato che il secondo comma di tale articolo è stato abrogato da più di trent'anni e che comunque non appariva riferibile a fattispecie come quella in esame.
La causa è quindi di valore indeterminato, ai sensi dell'art. 5, quinto comma, D.M. cit.
Le spese devono comunque essere liquidate nella misura indicata nel dispositivo, considerata la facilità delle questioni esaminate e l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna a rifondere a le spese di lite dallo stesso sostenute, spese che Parte_1 CP_1 liquida in 4.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Respinge la domanda del convenuto diretta ad ottenere la condanna dell'attore CP_1 Parte_1 ad un risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
Così deciso il 27 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 991/2025 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Parte_1 C.F._1 Rigano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Palermo, via Agostino Gallo, 46, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giancristofaro, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Varese, via F. Aprile, 9,
Conclusioni dell'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa, notificato in data 18/04/2025 al sig. dal sig. non sussistendone il credito nella misura da quest'ultimo Pt_1 CP_1 fatta valere per le ragioni di cui in citazione, con vittoria di spese del giudizio, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni del convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito: preso atto dell'infondatezza della spiegata opposizione respingere la stessa per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del procedimento e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni derivanti dall'abuso del processo per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, oltreché in violazione dei doveri di lealtà e probità processuale sanciti dall'art. 88 c.p.c., nella misura che sarà quantificata in corso di causa, ovvero liquidata equitativamente dal Giudice adito”.
Oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI si è opposto al precetto che gli è stato notificato da il 18 aprile 2025. Parte_1 CP_1
con tale precetto, ha intimato a di rilasciare “l'unità immobiliare sita in Varese, via CP_1 Pt_1 Feltre, 3”, che lo stesso aveva concesso in locazione a con contratto del 5 ottobre 2021, CP_1 Pt_1 registrato a Varese il 13 ottobre 2021 al n. 005592 – serie 3T. pagina 1 di 4 allegando il mancato pagamento da parte di di due canoni mensili (il contratto CP_1 Pt_1 prevedeva il pagamento da parte di di 530 euro ogni mese, comprensivi delle spese) e di 110 Pt_1 euro per spese, per un importo complessivo di 910 euro, aveva notificato, nell'autunno del 2024, al conduttore la citazione a comparire davanti a questo Tribunale per la convalida dello sfratto per morosità.
NZ era comparso all'udienza fissata per il 5 dicembre 2024 per gli incombenti relativi alla richiesta di convalida dello sfratto e aveva chiesto la concessione del termine di grazia previsto dall'art. 55 L. n. 392/1978 per saldare il suo debito.
Il giudice, all'esito di quell'udienza, aveva concesso al conduttore di pagare i canoni di locazione Pt_1 arretrati e le spese accessorie fino ad allora maturate entro il 5 marzo 2025, liquidando le spese di lite dell'intimante in 498,50 euro, oltre spese generali ed accessori di legge.
Il giudice aveva di conseguenza fissato l'udienza del 6 marzo 2025 “per la verifica del pagamento dei canoni intimati, degli interessi e delle spese liquidate”. non è comparso a tale ultima udienza e il difensore di in quell'occasione, ha dichiarato Pt_1 CP_1 che il conduttore aveva “provveduto al pagamento della sola sorte capitale, ma non degli interessi e delle spese legali liquidate nell'ordinanza del 5.12.2024” (queste sono le parole che risultano dal verbale dell'udienza) e ha chiesto la convalida dello sfratto.
Il giudice ha convalidato “lo sfratto intimato, confermando l'ordinanza del 5.12.2024 di liquidazione delle spese della procedura, quantificate in € 498,50, oltre spese generali ed accessori di legge”, ha condannato al pagamento di tali spese e ha fissato la data del 20 marzo 2025 “per l'inizio Pt_1 dell'esecuzione”.
L'ordinanza contenuta nel verbale del 6 marzo 2025 è il titolo esecutivo richiamato nel precetto opposto ed è stata notificata assieme a tale atto.
con l'atto di citazione con cui ha introdotto questo processo, ha precisato che, prima Pt_1 dell'udienza del 6 marzo 2025, aveva saldato il debito per 910 euro per canoni di locazione arretrati e 110 euro di spese (per provare tali pagamenti sono stati prodotti documenti che dimostrano l'esecuzione di quattro bonifici a favore dell'odierno convenuto). Ha quindi sostenuto che il titolo esecutivo fatto valere con il precetto era “privo di qualsivoglia effetto giuridico”. si è costituito, confermando che la controparte, prima dell'udienza del 6 marzo 2025, aveva CP_1 pagato soltanto la somma di 910 euro indicata nell'intimazione di sfratto, ma non gli interessi e le spese liquidate con l'ordinanza del 5 dicembre 2024, con la conseguente legittimità della convalida dello sfratto. Il difensore di ha chiarito di aver inviato a con ampio anticipo rispetto CP_1 Pt_1 all'udienza del marzo 2025, il prospetto delle somme da pagare per evitare la convalida dello sfratto (il difensore del convenuto ha comunque confermato, con la memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c., che il debito di per le spese legali in questione era ancora sussistente). Ha quindi chiesto il rigetto Pt_1 dell'opposizione avversaria e la condanna di a rifondergli le spese di lite e al pagamento di un Pt_1 ulteriore importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dato che l'azione avversaria sarebbe stata esercitata in mala fede e comunque con colpa grave.
con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha sostenuto di aver saldato anche Pt_1 le spese di lite liquidate in precedenza a suo carico, con pagamenti di 50 euro mensili in aggiunta ai canoni di locazione che nel frattempo erano maturati. ha contestato tale affermazione con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c., CP_1 evidenziando che la controparte non aveva prodotto alcuna prova a sostegno della sua nuova allegazione.
pagina 2 di 4 In occasione dell'udienza del 9 dicembre 2025, il difensore di ha sostenuto che la controparte Pt_1 aveva inviato al suo assistito il prospetto delle somme da pagare per evitare la convalida dello sfratto soltanto dopo l'esecuzione dello stesso e che, considerata la caparra versata, è attualmente Pt_1 creditore della controparte per circa 50 euro.
Il difensore del convenuto ha replicato che il prospetto delle somme da pagare per evitare la convalida dello sfratto era stato inviato a con raccomandata del 10 dicembre 2024 e quindi quasi tre mesi Pt_1 prima dell'udienza destinata al controllo del pagamento. Il difensore di ha anche contestato CP_1 l'affermazione della controparte secondo la quale sarebbe attualmente il suo assistito ad essere debitore di Pt_1
Si deve ora evidenziare che l'opposizione a precetto appare inammissibile.
Infatti, la difesa di sostiene che l'ordinanza di convalida è stata emessa, il 6 marzo 2025, senza Pt_1 che fosse presente il conduttore intimato, in base ad un'errata dichiarazione del difensore avversario del mancato pagamento della somma prevista con la precedente ordinanza con la quale era stato concesso il termine di grazia ai sensi dell'art. 55 L. n. 392/1978.
Ebbene, la giurisprudenza della Cassazione, ormai da decenni, è orientata nel senso che “l'ordinanza di convalida, pur essendo in linea di principio impugnabile solo con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ. è tuttavia soggetta al normale rimedio dell'appello ove si assuma emessa in mancanza dei presupposti ai quali la legge condiziona la non impugnabilità del provvedimento e, quindi, al di fuori dello schema procedimentale”, presupposti tra i quali rientra il mancato saldo da parte del conduttore di quanto dovuto in base all'ordinanza con la quale è stato concesso al conduttore il termine di grazia sopra descritto (v., ad esempio, Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 1994, n. 3977).
Le tesi secondo le quali, nei casi nei quali l'ordinanza di sfratto è stata emessa in mancanza dei presupposti di legge, sarebbe proponibile una querela nullitatis avverso il provvedimento in esame o un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sono decisamente minoritarie in dottrina e non sono state accolte in giurisprudenza.
È opportuno precisare che l'attore non sembra imputare alla controparte addirittura una condotta dolosa, consistente in una dichiarazione della persistenza della morosità consapevolmente falsa. Qualora fosse stata questa la linea difensiva dell'attore, lo stesso avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del 6 marzo scorso per la revocazione della stessa ai sensi dell'art. 395, prima parte e n. 1, c.p.c., come integrato da Corte Cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 51.
La questione posta a fondamento dell'opposizione a precetto, dato che il titolo esecutivo è un provvedimento giudiziale, doveva pertanto essere fatta valere soltanto con il rimedio dell'appello, come sopra indicato.
Per completezza, deve essere riconosciuto che l'attore ha prodotto documenti idonei a provare il pagamento della somma di 910 euro pari a quella per canoni arretrati e spese non pagati prevista nell'ordinanza emessa in occasione dell'udienza del 5 dicembre 2024, ma non ha prodotto documenti idonei a dimostrare il pagamento degli altri importi previsti per la rifusione delle spese sostenute dal locatore e liquidate con la suddetta ordinanza.
Infatti, sono stati prodotti documenti che provano 1) l'esecuzione in data 20 dicembre 2024 di un bonifico di 600 euro con causale “affitto + spese dicembre 2024 + 70 euro acconto a saldo del debito di 910 euro”, 2) l'esecuzione in data 26 febbraio 2025 di un bonifico di 200 euro con causale “acconto procedura sfratto”, 3) l'esecuzione in data 27 febbraio 2025 di un bonifico di 140 euro con causale
“acconto procedura sfratto” 4) l'esecuzione in data 4 marzo 2025 di un bonifico di 500 euro con causale “ultimo pagamento procedura di sfratto appartamento Via G Feltre 3 Varese”.
Deve anche essere sottolineato che la difesa del convenuto ha prodotto una copia della lettera pagina 3 di 4 raccomandata con la quale è stato compiutamente informato della somma che doveva versare Pt_1 entro il 5 marzo 2025 per evitare la convalida dello sfratto, somma comprensiva delle spese liquidate con l'ordinanza del 5 dicembre 2024. La copia della ricevuta di ritorno che è stata prodotta dimostra che la raccomandata in questione è stata ricevuta presso l'abitazione del destinatario il 7 gennaio 2025 (tale ricevuta dimostra che la spedizione è avvenuta l'11 dicembre 2024).
Si deve anche rilevare che il pagamento di 50 euro al mese dall'ordinanza del 5 dicembre 2024 all'inizio di marzo 2025 non avrebbe certo portato al saldo delle spese di lite che dovevano essere corrisposte entro il termine di grazia che era stato concesso a Pt_1
L'allegazione dell'attore contenuta nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata, oltre ad essere priva di sostegno probatorio, è anche irrilevante in questo giudizio.
Si ritiene che non vi sia ragione per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato anche che lo sfratto è stato eseguito.
Le spese seguono la soccombenza.
Per quanto riguarda la relativa liquidazione, la causa deve essere considerata di valore indeterminato, non del modesto valore indicato dall'attore per la determinazione del contributo unificato.
Il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, deve essere determinato a norma del codice di procedura civile.
In questo caso, non è applicabile l'art. 15 c.p.c., dato che le cause di opposizione a precetto notificato per la successiva esecuzione del rilascio di un immobile non rientrano nel suo campo di applicazione (deve comunque essere sottolineato che gli atti di causa non consentono di stabilire il valore dell'immobile descritto nel precetto).
Non è inoltre applicabile l'art. 12 c.p.c., anche considerato che il secondo comma di tale articolo è stato abrogato da più di trent'anni e che comunque non appariva riferibile a fattispecie come quella in esame.
La causa è quindi di valore indeterminato, ai sensi dell'art. 5, quinto comma, D.M. cit.
Le spese devono comunque essere liquidate nella misura indicata nel dispositivo, considerata la facilità delle questioni esaminate e l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna a rifondere a le spese di lite dallo stesso sostenute, spese che Parte_1 CP_1 liquida in 4.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Respinge la domanda del convenuto diretta ad ottenere la condanna dell'attore CP_1 Parte_1 ad un risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
Così deciso il 27 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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