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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1991 / 2024
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 260 / 2024 promossa da: con l'Avv. Massimiliano Tesi, presso il cui Studio ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
e con l'Avv. Donatella Bolognini, presso il cui Studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
1 1) Disporre la revoca dell'obbligo a carico del sig. di corresponsione di qualsivoglia Parte_1 somma a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne a decorrere dal mese di novembre Per_1
2024 compreso, stante la raggiunta indipendenza economica di quest'ultimo;
2) Compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi del presente giudizio.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 21.02.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Prato per chiedere la modifica della sentenza di divorzio n. Controparte_1
44/2023 del 16.01.2023, disponendo la revoca dell'obbligo a carico del medesimo di corresponsione di qualsiasi somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: (1) che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.07.1996; (2) che la con ricorso ritualmente CP_1
notificato al ha chiesto al Tribunale di Prato di pronunciare il divorzio dei coniugi;
Pt_1
(3) che con sentenza n. 44/2023 pubblicata in data 16.01.2023 il Tribunale di Prato ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
(4) che, con riferimento al mantenimento, il Collegio ha stabilito, a carico, del l'obbligo di Pt_1
corresponsione di un assegno mensile di mantenimento del figlio pari ad € 150,00 non ritenendo maturata l'indipendenza economica del figlio maggiorenne;
(5) che oggi Per_1
presta attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato con termine a 5 anni Per_1 ed ha stabilito la propria residenza altrove insieme alla propria compagna;
(6) che dalla documentazione prodotta lo stipendio medio percepito da è pari ad € 1.492,00 oltre Per_1
la retribuzione straordinaria.
Pertanto, il ha insistito per ottenere la revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio Pt_1
per le ragioni esposte nella narrativa del ricorso. Per_1
Si è costituita in giudizio la in data 31.01.2025, dando atto di aver raggiunto un CP_1 accordo con il e di concordare nella richiesta di modifica della sentenza di divorzio Pt_1
in oggetto, concludendo anche la convenuta per la revoca dell'obbligo di corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
2 Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, con decreto del 18.02.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Sull'accordo raggiunto in ordine all'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
– Il Tribunale ritiene che le modifiche concordate dalle parti sul punto siano suscettibili di accoglimento, dal momento che le stesse non sono pregiudizievoli né per l'interesse del figlio , maggiorenne e risultando, dagli atti, economicamente autosufficiente. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza del Tribunale di Prato n. 44/2023, pubblicata in data 16.01.2023, coì provvede:
- dispone la revoca dell'obbligo a carico del di corresponsione di Parte_1 qualsivoglia somma a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne , a decorrere Per_1 dal mese di novembre 2024 compreso, stante la raggiunta indipendenza economica di quest'ultimo;
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.03.2025
Il Presidente
Dott. Michele Sirgiovanni
Il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 260 / 2024 promossa da: con l'Avv. Massimiliano Tesi, presso il cui Studio ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
e con l'Avv. Donatella Bolognini, presso il cui Studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
1 1) Disporre la revoca dell'obbligo a carico del sig. di corresponsione di qualsivoglia Parte_1 somma a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne a decorrere dal mese di novembre Per_1
2024 compreso, stante la raggiunta indipendenza economica di quest'ultimo;
2) Compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi del presente giudizio.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 21.02.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Prato per chiedere la modifica della sentenza di divorzio n. Controparte_1
44/2023 del 16.01.2023, disponendo la revoca dell'obbligo a carico del medesimo di corresponsione di qualsiasi somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: (1) che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.07.1996; (2) che la con ricorso ritualmente CP_1
notificato al ha chiesto al Tribunale di Prato di pronunciare il divorzio dei coniugi;
Pt_1
(3) che con sentenza n. 44/2023 pubblicata in data 16.01.2023 il Tribunale di Prato ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
(4) che, con riferimento al mantenimento, il Collegio ha stabilito, a carico, del l'obbligo di Pt_1
corresponsione di un assegno mensile di mantenimento del figlio pari ad € 150,00 non ritenendo maturata l'indipendenza economica del figlio maggiorenne;
(5) che oggi Per_1
presta attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato con termine a 5 anni Per_1 ed ha stabilito la propria residenza altrove insieme alla propria compagna;
(6) che dalla documentazione prodotta lo stipendio medio percepito da è pari ad € 1.492,00 oltre Per_1
la retribuzione straordinaria.
Pertanto, il ha insistito per ottenere la revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio Pt_1
per le ragioni esposte nella narrativa del ricorso. Per_1
Si è costituita in giudizio la in data 31.01.2025, dando atto di aver raggiunto un CP_1 accordo con il e di concordare nella richiesta di modifica della sentenza di divorzio Pt_1
in oggetto, concludendo anche la convenuta per la revoca dell'obbligo di corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
2 Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, con decreto del 18.02.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Sull'accordo raggiunto in ordine all'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
– Il Tribunale ritiene che le modifiche concordate dalle parti sul punto siano suscettibili di accoglimento, dal momento che le stesse non sono pregiudizievoli né per l'interesse del figlio , maggiorenne e risultando, dagli atti, economicamente autosufficiente. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza del Tribunale di Prato n. 44/2023, pubblicata in data 16.01.2023, coì provvede:
- dispone la revoca dell'obbligo a carico del di corresponsione di Parte_1 qualsivoglia somma a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne , a decorrere Per_1 dal mese di novembre 2024 compreso, stante la raggiunta indipendenza economica di quest'ultimo;
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.03.2025
Il Presidente
Dott. Michele Sirgiovanni
Il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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