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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n.586/2023 RG
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 10 marzo 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12 marzo 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 21 gennaio 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il decreto in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate dalle parti, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
n.586/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ex art.281sexies cpc, depositandola all'udienza ex art.127ter cpc del 10.3.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.586 del Ruolo Generale per l'anno 2023
promosso da pagina 1 di 5 (CF ), (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso Parte_3 C.F._3
lo studio dell'avv. Antonio Nicolini, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv.
Pierpaolo Pintore per procura speciale allegata all'atto di citazione attori
contro
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_2 C.F._4
dell'avv. Silvia Obino, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata il 28.4.2023
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio nato il Parte_2
16.10.1971 chiedendo al Tribunale di: 1) accertare il diritto di proprietà per la quota di 1/2 in capo a
dei terreni in Quartu Sant'Elena distinti in NCT al Foglio 63, particelle 141, 142, Parte_1
194, 196, 197, 229, 986, 988 e 989, disponendo per la trascrizione dell'emananda sentenza; 2)
accertare il diritto di usufrutto in capo a e , per la quota Parte_1 Parte_3
di 1/4 ciascuno, e la nuda proprietà in capo a nato a [...] il [...], per la Parte_2
quota di 1/2, relativamente al terreno in Sinnai distinto in NCT al Foglio 70 particella 317, disponendo
per la trascrizione dell'emananda sentenza; 3) vinte le spese.
A sostegno delle suddette domande hanno dedotto (tra l'altro) che:
l'attore e sono diventati comproprietari pro indiviso, per la quota di Parte_1 CP_1
1/2 ciascuno, dei terreni in Quartu Sant'Elena sopra individuati al capo 1) per averli acquistati con atto
di compravendita a rogito notaio del 20.06.1967, Rep.176203, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria RR.II di Cagliari il 13.07.1967, casella 12274, art.10062 (doc.1);
in forza di atto di donazione del 26.11.2021 trascritto il 03.12.2021, RG 38869, RP 28774 (doc.2):
pagina 2 di 5 e la coniuge sono titolari del diritto di usufrutto per la quota Parte_1 Parte_3
di 1/2 (1/4 ciascuno) del terreno in Sinnai sopra individuato al capo 2), di cui il loro figlio Pt_2
ha la nuda proprietà;
[...]
anteriormente alla donazione i coniugi e erano comproprietari Parte_1 Parte_3
del terreno in Sinnai - sempre per la quota di 1/2 - unitamente ai coniugi e CP_1 CP_2
- proprietari del restante 1/2 (anch'essi per 1/4 ciascuno) -, per averlo acquistato con atto di
[...]
compravendita a rogito notaio del 30.07.1977, rep.4235, trascritto il 26.04.1977, Persona_2
casella 6824, art.5827 (doc.3);
a seguito del decesso di (e della e dell'azione di divisione giudiziale introdotta CP_1 CP_2
dai suoi eredi, con ordinanza di questo Tribunale del 04.07.2017 Rep.2224/2017 (doc.4) i sopra indicati
beni, di cui il “de cuius” era proprietario per la sola quota di 1/2, sono stati invece assegnati per la
quota di 1/1 all'odierno convenuto , omonimo di uno degli attori ma nato il 16/10/1971: Parte_2
tale ordinanza, infatti, individua i beni da assegnarsi a quest'ultimo senza specificare che la quota
caduta in successione era limitata ad 1/2 (come risultante dalla stessa denuncia di successione: doc.6),
ed anche la relativa nota di trascrizione (doc.5) evidenzia l'acquisto in capo al convenuto per l'intera
proprietà;
quanto esposto trova piena corrispondenza nella sopra citata documentazione, oltre che nelle visure
catastali e storiche che si producono (da cui si evince che i terreni “de quo”, dopo essere stati
acquistati, rispettivamente, nel 1967 e 1977, non sono mai stati oggetto di successivi trasferimenti di
proprietà sino alle citate donazione e divisione giudiziale);
ne deriva la fondatezza delle domande proposte, essendo necessario eliminare la situazione di
incertezza determinatasi a seguito dell'adozione e trascrizione della suddetta ordinanza divisionale ed evitare la conseguente incoerenza in termini di continuità delle trascrizioni.
Il convenuto, tempestivamente costituito, ha chiesto al Tribunale di accogliere le domande attrici, non
essendoci contestazione in merito alla titolarità dei diritti, con compensazione delle spese.
pagina 3 di 5 A sostegno delle suddette conclusioni ha dedotto che:
tutto quanto riportato nell'atto di citazione circa la proprietà dei terreni oggetto di causa risponde a
verità;
è in particolare vero: che e , genitori dell'odierno convenuto, ne CP_1 Controparte_2
erano comproprietari “pro indiviso” per le quote ivi indicate;
che a seguito del decesso dei propri genitori e della causa di divisione instaurata tra i tre figli , e , per mero errore Pt_2 Per_3 Per_4
materiale all'esponente sono stati assegnati i terreni dei propri danti causa per quota di 1/1 in luogo di
1/2;
il convenuto, avvedutosi di tale errore solo nel momento della trascrizione del provvedimento
giudiziale, non avendo mai inteso appropriarsi dei beni degli attori ha incaricato il suo avvocato di richiedere la correzione dell'errore materiale presente nell'ordinanza di divisione: procedimento che è
in attesa di definizione.
Alla prima udienza il convenuto ha documentato che con decreto dell'1.7.2023 il giudice della divisione ha corretto nel senso indicato dagli attori l'ordinanza di divisione, specificando che i terreni oggetto dell'assegnazione qui contestata sono stati attribuiti a per la sola quota di 1/2, e Parte_2
che si è quindi proceduto con la trascrizione del procedimento corretto presso la conservatoria dei
registri immobiliari.
La causa, istruita con soli documenti, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281sexies cpc all'udienza indicata nell'intestazione, avendo gli attori insistito per la condanna alle spese del convenuto.
***
La fondatezza degli accertamenti qui richiesti è documentata ed è, come visto, del tutto pacifica.
Alla luce della documentata correzione dell'ordinanza divisionale e della sua trascrizione nei registri immobiliari - ciò che ha eliminato qualsiasi rischio di interruzione della continuità delle trascrizioni -,
pagina 4 di 5 l'unica questione ancora controversa è relativa alla compensazione delle spese di lite, che gli attori hanno chiesto di porre a carico del convenuto.
Tale domanda è infondata, visto che quest'ultimo non ha determinato con la sua condotta la proposizione della presente controversia, nella quale anzi si è costituito per aderire alla domanda, e non può quindi ritenersi parte soccombente.
Ne deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
accerta: 1) che è proprietario per la quota di 1/2 pro indiviso dei terreni in Quartu Parte_1
Sant'Elena distinti in NCT al Foglio 63, particelle 141, 142, 194, 196, 197, 229, 986, 988 e 989; 2) che e sono usufruttuari per la quota di 1/4 ciascuno del terreno in Parte_1 Parte_3
Sinnai distinto in NCT al Foglio 70 particella 317 e che nato a [...] il [...] (CF Parte_2
) è nudo proprietario del medesimo terreno per la quota di 1/2; C.F._2
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Cagliari, 12 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 10 marzo 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12 marzo 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 21 gennaio 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il decreto in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate dalle parti, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
n.586/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ex art.281sexies cpc, depositandola all'udienza ex art.127ter cpc del 10.3.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.586 del Ruolo Generale per l'anno 2023
promosso da pagina 1 di 5 (CF ), (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(CF ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso Parte_3 C.F._3
lo studio dell'avv. Antonio Nicolini, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv.
Pierpaolo Pintore per procura speciale allegata all'atto di citazione attori
contro
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_2 C.F._4
dell'avv. Silvia Obino, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata il 28.4.2023
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio nato il Parte_2
16.10.1971 chiedendo al Tribunale di: 1) accertare il diritto di proprietà per la quota di 1/2 in capo a
dei terreni in Quartu Sant'Elena distinti in NCT al Foglio 63, particelle 141, 142, Parte_1
194, 196, 197, 229, 986, 988 e 989, disponendo per la trascrizione dell'emananda sentenza; 2)
accertare il diritto di usufrutto in capo a e , per la quota Parte_1 Parte_3
di 1/4 ciascuno, e la nuda proprietà in capo a nato a [...] il [...], per la Parte_2
quota di 1/2, relativamente al terreno in Sinnai distinto in NCT al Foglio 70 particella 317, disponendo
per la trascrizione dell'emananda sentenza; 3) vinte le spese.
A sostegno delle suddette domande hanno dedotto (tra l'altro) che:
l'attore e sono diventati comproprietari pro indiviso, per la quota di Parte_1 CP_1
1/2 ciascuno, dei terreni in Quartu Sant'Elena sopra individuati al capo 1) per averli acquistati con atto
di compravendita a rogito notaio del 20.06.1967, Rep.176203, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria RR.II di Cagliari il 13.07.1967, casella 12274, art.10062 (doc.1);
in forza di atto di donazione del 26.11.2021 trascritto il 03.12.2021, RG 38869, RP 28774 (doc.2):
pagina 2 di 5 e la coniuge sono titolari del diritto di usufrutto per la quota Parte_1 Parte_3
di 1/2 (1/4 ciascuno) del terreno in Sinnai sopra individuato al capo 2), di cui il loro figlio Pt_2
ha la nuda proprietà;
[...]
anteriormente alla donazione i coniugi e erano comproprietari Parte_1 Parte_3
del terreno in Sinnai - sempre per la quota di 1/2 - unitamente ai coniugi e CP_1 CP_2
- proprietari del restante 1/2 (anch'essi per 1/4 ciascuno) -, per averlo acquistato con atto di
[...]
compravendita a rogito notaio del 30.07.1977, rep.4235, trascritto il 26.04.1977, Persona_2
casella 6824, art.5827 (doc.3);
a seguito del decesso di (e della e dell'azione di divisione giudiziale introdotta CP_1 CP_2
dai suoi eredi, con ordinanza di questo Tribunale del 04.07.2017 Rep.2224/2017 (doc.4) i sopra indicati
beni, di cui il “de cuius” era proprietario per la sola quota di 1/2, sono stati invece assegnati per la
quota di 1/1 all'odierno convenuto , omonimo di uno degli attori ma nato il 16/10/1971: Parte_2
tale ordinanza, infatti, individua i beni da assegnarsi a quest'ultimo senza specificare che la quota
caduta in successione era limitata ad 1/2 (come risultante dalla stessa denuncia di successione: doc.6),
ed anche la relativa nota di trascrizione (doc.5) evidenzia l'acquisto in capo al convenuto per l'intera
proprietà;
quanto esposto trova piena corrispondenza nella sopra citata documentazione, oltre che nelle visure
catastali e storiche che si producono (da cui si evince che i terreni “de quo”, dopo essere stati
acquistati, rispettivamente, nel 1967 e 1977, non sono mai stati oggetto di successivi trasferimenti di
proprietà sino alle citate donazione e divisione giudiziale);
ne deriva la fondatezza delle domande proposte, essendo necessario eliminare la situazione di
incertezza determinatasi a seguito dell'adozione e trascrizione della suddetta ordinanza divisionale ed evitare la conseguente incoerenza in termini di continuità delle trascrizioni.
Il convenuto, tempestivamente costituito, ha chiesto al Tribunale di accogliere le domande attrici, non
essendoci contestazione in merito alla titolarità dei diritti, con compensazione delle spese.
pagina 3 di 5 A sostegno delle suddette conclusioni ha dedotto che:
tutto quanto riportato nell'atto di citazione circa la proprietà dei terreni oggetto di causa risponde a
verità;
è in particolare vero: che e , genitori dell'odierno convenuto, ne CP_1 Controparte_2
erano comproprietari “pro indiviso” per le quote ivi indicate;
che a seguito del decesso dei propri genitori e della causa di divisione instaurata tra i tre figli , e , per mero errore Pt_2 Per_3 Per_4
materiale all'esponente sono stati assegnati i terreni dei propri danti causa per quota di 1/1 in luogo di
1/2;
il convenuto, avvedutosi di tale errore solo nel momento della trascrizione del provvedimento
giudiziale, non avendo mai inteso appropriarsi dei beni degli attori ha incaricato il suo avvocato di richiedere la correzione dell'errore materiale presente nell'ordinanza di divisione: procedimento che è
in attesa di definizione.
Alla prima udienza il convenuto ha documentato che con decreto dell'1.7.2023 il giudice della divisione ha corretto nel senso indicato dagli attori l'ordinanza di divisione, specificando che i terreni oggetto dell'assegnazione qui contestata sono stati attribuiti a per la sola quota di 1/2, e Parte_2
che si è quindi proceduto con la trascrizione del procedimento corretto presso la conservatoria dei
registri immobiliari.
La causa, istruita con soli documenti, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281sexies cpc all'udienza indicata nell'intestazione, avendo gli attori insistito per la condanna alle spese del convenuto.
***
La fondatezza degli accertamenti qui richiesti è documentata ed è, come visto, del tutto pacifica.
Alla luce della documentata correzione dell'ordinanza divisionale e della sua trascrizione nei registri immobiliari - ciò che ha eliminato qualsiasi rischio di interruzione della continuità delle trascrizioni -,
pagina 4 di 5 l'unica questione ancora controversa è relativa alla compensazione delle spese di lite, che gli attori hanno chiesto di porre a carico del convenuto.
Tale domanda è infondata, visto che quest'ultimo non ha determinato con la sua condotta la proposizione della presente controversia, nella quale anzi si è costituito per aderire alla domanda, e non può quindi ritenersi parte soccombente.
Ne deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
accerta: 1) che è proprietario per la quota di 1/2 pro indiviso dei terreni in Quartu Parte_1
Sant'Elena distinti in NCT al Foglio 63, particelle 141, 142, 194, 196, 197, 229, 986, 988 e 989; 2) che e sono usufruttuari per la quota di 1/4 ciascuno del terreno in Parte_1 Parte_3
Sinnai distinto in NCT al Foglio 70 particella 317 e che nato a [...] il [...] (CF Parte_2
) è nudo proprietario del medesimo terreno per la quota di 1/2; C.F._2
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Cagliari, 12 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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