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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 7664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7664 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 47694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA RI ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 47694/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Norico 4, Parte_1
presso lo studio dell'avv. BOZZA CARLO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentirlo condannare al pagamento dei ratei della indennità di CP_1
accompagnamento ex art.1 L.18/80illegittimamente trattenuto dall' per il periodo dicembre 202330 agosto 2024, pari a CP_2
complessivi € 4.781,21, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda precisava di essersi visto riconoscere il diritto a detta indennità in sede amministrativa in data 3 maggio 2021; di essere stato convocato a visita di revisione per il 25 ottobre 2023; di essere stato all'epoca ricoverato in struttura sanitaria e di aver regolarmente comunicato l'impossibilità di presentarsi a visita;
di non aver ricevuto alcuna comunicazione di convocazione per altra data ma di essrsi visto revocare la prestazione dal dicembre 2023 per asserita mancata presentazione alla visita del 30 novembre 2023; di essersi inutilmente adoperato presso l'Istituto per rendere nota la mancanza di convocazione;
di essere stato quindi convocato a nuova visita per il 30 agosto 2024, non vedendosi riconoscere le condizioni di cui all'art.1 sopra richiamato.
Deduceva pertanto di avere diritto al pagamento dei ratei della prestazione illegittimamente revocata per il periodo dicembre 2023- 30 agosto 2024.
L' pur ritualmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata dunque discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
2 La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta infatti in atti che solo a decorrere dalla visita del 30 agosto
2024 al ricorrente è stato negato, in sede di revisione, il ricorrere delle condizioni di cui all'art.1 L.18/80; nessuna prova ha invece fornito l' , che ne era onerato al fine di giustificare la mancata erogazione CP_1
della prestazione a decorre dal mese di dicembre 2023, di avere regolarmente convocato a visita il per il 30 novembre Per_1
precedente.
Ne consegue che, in difetto di siffatta prova, la cessazione della erogazione deve ritenersi del tutto illegittima, condannandosi l CP_2
al pagamento dei relativi ratei arretrati - pari ad € 4.781,21, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara illegittima la mancata erogazione dell'indennità ex art.1
L.18/80 e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_1
parte ricorrente, dei ratei della detta indennità a decorrere dal dicembre
2023 e fino al 30.8.2024, pari ad € 4.781,21 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
3 condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 2.270,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 30 giugno 2025
Il Giudice
NA RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA RI ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 47694/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Norico 4, Parte_1
presso lo studio dell'avv. BOZZA CARLO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' per sentirlo condannare al pagamento dei ratei della indennità di CP_1
accompagnamento ex art.1 L.18/80illegittimamente trattenuto dall' per il periodo dicembre 202330 agosto 2024, pari a CP_2
complessivi € 4.781,21, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda precisava di essersi visto riconoscere il diritto a detta indennità in sede amministrativa in data 3 maggio 2021; di essere stato convocato a visita di revisione per il 25 ottobre 2023; di essere stato all'epoca ricoverato in struttura sanitaria e di aver regolarmente comunicato l'impossibilità di presentarsi a visita;
di non aver ricevuto alcuna comunicazione di convocazione per altra data ma di essrsi visto revocare la prestazione dal dicembre 2023 per asserita mancata presentazione alla visita del 30 novembre 2023; di essersi inutilmente adoperato presso l'Istituto per rendere nota la mancanza di convocazione;
di essere stato quindi convocato a nuova visita per il 30 agosto 2024, non vedendosi riconoscere le condizioni di cui all'art.1 sopra richiamato.
Deduceva pertanto di avere diritto al pagamento dei ratei della prestazione illegittimamente revocata per il periodo dicembre 2023- 30 agosto 2024.
L' pur ritualmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata dunque discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
2 La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta infatti in atti che solo a decorrere dalla visita del 30 agosto
2024 al ricorrente è stato negato, in sede di revisione, il ricorrere delle condizioni di cui all'art.1 L.18/80; nessuna prova ha invece fornito l' , che ne era onerato al fine di giustificare la mancata erogazione CP_1
della prestazione a decorre dal mese di dicembre 2023, di avere regolarmente convocato a visita il per il 30 novembre Per_1
precedente.
Ne consegue che, in difetto di siffatta prova, la cessazione della erogazione deve ritenersi del tutto illegittima, condannandosi l CP_2
al pagamento dei relativi ratei arretrati - pari ad € 4.781,21, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara illegittima la mancata erogazione dell'indennità ex art.1
L.18/80 e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_1
parte ricorrente, dei ratei della detta indennità a decorrere dal dicembre
2023 e fino al 30.8.2024, pari ad € 4.781,21 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
3 condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 2.270,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 30 giugno 2025
Il Giudice
NA RI
4