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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/09/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'udienza in data 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 239 /2024 promossa da:
, (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Andrea Mortara (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Marco Barilati (c.f. ) CodiceFiscale_3
APPELLATO
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.
Respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.000,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 18 settembre 2025
La Presidente
Giuliana Melandri
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'udienza in data 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 239 /2024 promossa da:
, (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Andrea Mortara (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Marco Barilati (c.f. ) CodiceFiscale_3
APPELLATO
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.
Respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.000,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 18 settembre 2025
La Presidente
Giuliana Melandri
pag. 2/2