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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 30 gennaio 2020, iscritto al n. 1028/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 e pendente
TRA la (già giusto atto per notar rep. n. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
25748 del 30 dicembre 2013) (c.f. ), con sede in Casavatore alla via A. P.IVA_1
Meucci, n. 33/35, costituitasi in persona del suo legale rappresentante, rappresenta e difesa dall'avv. Tommaso Laudando Basile (c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f.: ), con sede in Napoli alla via S. Lucia, 81, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore - APPELLATA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 9 aprile 2019, la Parte_1
(d'ora in poi anche solo società) chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, la al fine di ottenere la sua condanna al pagamento dell'importo di Controparte_2
11.440,40 €, a titolo di saldo del finanziamento AIFA, derivante dalla sottoscrizione della concessione n. 1169 del 20 settembre 2003 - avente ad oggetto attività formativa di disoccupati, finalizzata alla loro assunzione - da essa stipulata a seguito della partecipazione a bando pubblicato dalla , per la quale aveva già ricevuto due CP_2 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
parziali anticipazione, pari a 26.400,00 € ciascuna, residuando, pertanto, l'importo di cui chiedeva la condanna.
Sosteneva, al riguardo, che la era stata inadempiente in Controparte_2
relazione all'erogazione del saldo, anche in considerazione del fatto che tale ente aveva già riconosciuto il regolare completamento dell'attività formativa espletata dalla società ed aveva al riguardo rilasciato verbale di verifica del 18 dicembre 2009, in cui il
Responsabile della misura 3.9 (doc. prot. 2010.0024595 del 13 gennaio 2010) aveva proceduto allo svincolo delle polizze fideiussorie emesse dalla società per partecipare al bando pubblico.
2. La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. CP_2
3. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda, sostenendo che la ricorrente non avesse dato prova di tutte le condizioni previste dal bando per l'erogazione del saldo del finanziamento, tra cui l'invio della documentazione relativa all'assunzione di giovani lavoratori già formati, mentre la certificazione citata dal ricorrente, rilasciata dal responsabile della misura 3.9 dell' Parte_2
, in cui si dava atto del regolare completamento dell'attività
[...]
formativa finanziaria, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, non poteva considerarsi sufficiente ai fini dell'erogazione del saldo richiesto.
4. Avverso tale ordinanza di rigetto, la ha proposto appello, con Parte_1
una citazione notificata il 2 marzo 2020 a mezzo ufficiale giudiziario alla CP_2
affidandolo ad un unico motivo di cui si dirà, chiedendo a questa Corte di: a)
[...]
accertare l'inadempimento della nel versamento del saldo finale del Controparte_2
finanziamento, pari a 11.440,40 €, e per l'effetto, b) condannare la Controparte_2
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore della società Parte_1
del saldo del predetto finanziamento pari a 11.440,40 €, oltre rivalutazione
[...]
monetaria ed interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo, ribadendo in via subordinata, ove non fosse stata ritenuta provata per tabulas la domanda, le istanze istruttorie già proposte in primo grado, e chiedendo, in ogni caso, la condanna della al pagamento delle spese del doppio Controparte_2
grado del giudizio, con attribuzione al proprio procuratore antistatario.
n. 1028/2020 . Regione Pag. 2 di 5 Controparte_3 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
5. Dichiarata la contumacia della , all'udienza 17 giugno 2025, Controparte_2
la Corte si è riservata per la decisione concedendo il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
II. La con l'appello in esame contesta che il primo Giudice abbia Parte_1
rigettato la sua domanda, sebbene dalla certificazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio formazione presso la Regione del 13 gennaio 2010 risultava il regolare completamento dell'attività formativa finanziaria, ai fini dello svincolo delle polizze fidejussorie rilasciate, e dunque, la prova dell'adempimento di tutte le obbligazioni incombenti sulla società, tra cui – a suo dire- anche quella relativa all'assunzione dei dipendenti, che il primo Giudice aveva ritenuto non provata.
La doglianza dell'appellante è infondata, giacché ritiene la Corte che la detta certificazione dia prova soltanto dell'adempimento da parte della società dell'attività formativa professionale dei disoccupati svolta dall'Agenzia di formazione scelta.
Difatti, il progetto di finanziamento indicato nel bando prevedeva il rilascio di polizze fideiussorie per la copertura delle spese sostenute per la formazione, tanto è che il bando suddivideva l'erogazione del finanziamento in due anticipazioni, rispettivamente del 40% e del 30%, per la copertura, da una parte, delle spese di progettazione, di coordinamento, di assicurazione allievi, di reddito allievi e di spese per vitto ed alloggio allievi (queste ultime tre voci di costo erano, in ogni caso, a carico della ed andavano dedotte dal piano finanziario allegato al progetto), e CP_2
dall'altra parte, per la realizzazione delle attività didattiche realizzate. Tali importi erano stati versati dalla e ricevuti dalla società mediante due versamenti, CP_2
ciascuno di 26.400,00 €, per i quali - come di legge nella certificazione rilasciata dalla
Regione - l'appellante aveva rilasciato polizze fideiussorie, che, pertanto, erano state svincolate, previo controllo dell'adempimento dell'attività formativa corrispondente, ed all'esito, la aveva certificato “il regolare completamento dell'attività CP_2
formativa finanziaria, ai fini dello svincolo delle polizze fidejussorie” .
Per le restanti spese sostenute dalla società, per lo più relative ad attività
n. 1028/2020 . Pag. 3 di 5 Controparte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
didattica svolta dai giovani disoccupati in azienda, da coprire con il saldo del finanziamento, il bando prevedeva che esso sarebbe stato versato “a seguito della verifica amministrativo-contabile dei giustificativi documenti di spesa da parte dei competenti uffici e previo invio della documentazione dell''avvenuta assunzione, a tempo indeterminato, dei partecipanti. Nel caso di mancata o parziale assunzione, il finanziamento non sarà erogato o sarà proporzionalmente ridotto in ragione delle assunzioni effettuate, non rimanendo a carico dell'impresa dei costi sostenuti per la parte relativa alla formazione in azienda, ad esclusione delle spese per gli allievi”.
Ne consegue, a giudizio della Corte, che l'erogazione del saldo del finanziamento era condizionata non soltanto alla verifica della regolarità amministrativo contabile della spesa sostenuta (per la formazione in azienda), ma anche all'assunzione dei dipendenti, che poteva avvenire anche gradualmente, ma la cui prova - come correttamente affermato dl primo Giudice - doveva essere fornita dalla società che aveva presentato il progetto di finanziamento, non risultando, all'uopo, prova idonea la certificazione rilasciata il 13 gennaio 2010 dalla che dava Controparte_2
soltanto prova della regolarità della formazione professionale e dei costi sostenuti per la stessa, non anche dell'assunzione di tutti i disoccupati formati.
Quanto poi alla doglianza secondo cui il primo Giudice non avrebbe dato ingresso all'attività istruttoria richiesta da parte ricorrente, mediante il mutamento del rito da sommario e semplificato a rito ordinario, va da sé che tale mancato mutamento era dipeso dal fatto che il Tribunale aveva “ritenuto” - come stabiliva la norma ora abrogata - non necessaria l'attività istruttoria richiesta dalla ricorrente (cioè
l'interrogatorio formale del Presidente della , o la richiesta di acquisizione della CP_2
documentazione relativa al finanziamento ex art. 213 c.p.c.), e da essa riproposta anche in appello, in quanto l'onere della prova doveva essere assolto dalla stessa parte ricorrente mediante documentazione nella sua disponibilità e non poteva supplirsi a tale mancanza scaricando tale onere sulla . Controparte_2
III. In definitiva, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
IV. Nulla va disposto sulle spese di giudizio, stante la contumacia della CP_2
[...]
n. 1028/2020 . Pag. 4 di 5 Controparte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
V. In considerazione dell'esito dell'appello, però, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della , avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1 Controparte_2
bis c.p.c. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 30 gennaio 2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. nulla dispone sulle spese di giudizio stante la contumacia della CP_2
[...]
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
n. 1028/2020 R.G.A.A. Enterprise S.R.L. C. Pag. 5 di 5 Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 30 gennaio 2020, iscritto al n. 1028/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 e pendente
TRA la (già giusto atto per notar rep. n. Parte_1 Controparte_1 Persona_1
25748 del 30 dicembre 2013) (c.f. ), con sede in Casavatore alla via A. P.IVA_1
Meucci, n. 33/35, costituitasi in persona del suo legale rappresentante, rappresenta e difesa dall'avv. Tommaso Laudando Basile (c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f.: ), con sede in Napoli alla via S. Lucia, 81, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore - APPELLATA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 9 aprile 2019, la Parte_1
(d'ora in poi anche solo società) chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, la al fine di ottenere la sua condanna al pagamento dell'importo di Controparte_2
11.440,40 €, a titolo di saldo del finanziamento AIFA, derivante dalla sottoscrizione della concessione n. 1169 del 20 settembre 2003 - avente ad oggetto attività formativa di disoccupati, finalizzata alla loro assunzione - da essa stipulata a seguito della partecipazione a bando pubblicato dalla , per la quale aveva già ricevuto due CP_2 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
parziali anticipazione, pari a 26.400,00 € ciascuna, residuando, pertanto, l'importo di cui chiedeva la condanna.
Sosteneva, al riguardo, che la era stata inadempiente in Controparte_2
relazione all'erogazione del saldo, anche in considerazione del fatto che tale ente aveva già riconosciuto il regolare completamento dell'attività formativa espletata dalla società ed aveva al riguardo rilasciato verbale di verifica del 18 dicembre 2009, in cui il
Responsabile della misura 3.9 (doc. prot. 2010.0024595 del 13 gennaio 2010) aveva proceduto allo svincolo delle polizze fideiussorie emesse dalla società per partecipare al bando pubblico.
2. La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. CP_2
3. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda, sostenendo che la ricorrente non avesse dato prova di tutte le condizioni previste dal bando per l'erogazione del saldo del finanziamento, tra cui l'invio della documentazione relativa all'assunzione di giovani lavoratori già formati, mentre la certificazione citata dal ricorrente, rilasciata dal responsabile della misura 3.9 dell' Parte_2
, in cui si dava atto del regolare completamento dell'attività
[...]
formativa finanziaria, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, non poteva considerarsi sufficiente ai fini dell'erogazione del saldo richiesto.
4. Avverso tale ordinanza di rigetto, la ha proposto appello, con Parte_1
una citazione notificata il 2 marzo 2020 a mezzo ufficiale giudiziario alla CP_2
affidandolo ad un unico motivo di cui si dirà, chiedendo a questa Corte di: a)
[...]
accertare l'inadempimento della nel versamento del saldo finale del Controparte_2
finanziamento, pari a 11.440,40 €, e per l'effetto, b) condannare la Controparte_2
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore della società Parte_1
del saldo del predetto finanziamento pari a 11.440,40 €, oltre rivalutazione
[...]
monetaria ed interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo, ribadendo in via subordinata, ove non fosse stata ritenuta provata per tabulas la domanda, le istanze istruttorie già proposte in primo grado, e chiedendo, in ogni caso, la condanna della al pagamento delle spese del doppio Controparte_2
grado del giudizio, con attribuzione al proprio procuratore antistatario.
n. 1028/2020 . Regione Pag. 2 di 5 Controparte_3 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
5. Dichiarata la contumacia della , all'udienza 17 giugno 2025, Controparte_2
la Corte si è riservata per la decisione concedendo il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
II. La con l'appello in esame contesta che il primo Giudice abbia Parte_1
rigettato la sua domanda, sebbene dalla certificazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio formazione presso la Regione del 13 gennaio 2010 risultava il regolare completamento dell'attività formativa finanziaria, ai fini dello svincolo delle polizze fidejussorie rilasciate, e dunque, la prova dell'adempimento di tutte le obbligazioni incombenti sulla società, tra cui – a suo dire- anche quella relativa all'assunzione dei dipendenti, che il primo Giudice aveva ritenuto non provata.
La doglianza dell'appellante è infondata, giacché ritiene la Corte che la detta certificazione dia prova soltanto dell'adempimento da parte della società dell'attività formativa professionale dei disoccupati svolta dall'Agenzia di formazione scelta.
Difatti, il progetto di finanziamento indicato nel bando prevedeva il rilascio di polizze fideiussorie per la copertura delle spese sostenute per la formazione, tanto è che il bando suddivideva l'erogazione del finanziamento in due anticipazioni, rispettivamente del 40% e del 30%, per la copertura, da una parte, delle spese di progettazione, di coordinamento, di assicurazione allievi, di reddito allievi e di spese per vitto ed alloggio allievi (queste ultime tre voci di costo erano, in ogni caso, a carico della ed andavano dedotte dal piano finanziario allegato al progetto), e CP_2
dall'altra parte, per la realizzazione delle attività didattiche realizzate. Tali importi erano stati versati dalla e ricevuti dalla società mediante due versamenti, CP_2
ciascuno di 26.400,00 €, per i quali - come di legge nella certificazione rilasciata dalla
Regione - l'appellante aveva rilasciato polizze fideiussorie, che, pertanto, erano state svincolate, previo controllo dell'adempimento dell'attività formativa corrispondente, ed all'esito, la aveva certificato “il regolare completamento dell'attività CP_2
formativa finanziaria, ai fini dello svincolo delle polizze fidejussorie” .
Per le restanti spese sostenute dalla società, per lo più relative ad attività
n. 1028/2020 . Pag. 3 di 5 Controparte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
didattica svolta dai giovani disoccupati in azienda, da coprire con il saldo del finanziamento, il bando prevedeva che esso sarebbe stato versato “a seguito della verifica amministrativo-contabile dei giustificativi documenti di spesa da parte dei competenti uffici e previo invio della documentazione dell''avvenuta assunzione, a tempo indeterminato, dei partecipanti. Nel caso di mancata o parziale assunzione, il finanziamento non sarà erogato o sarà proporzionalmente ridotto in ragione delle assunzioni effettuate, non rimanendo a carico dell'impresa dei costi sostenuti per la parte relativa alla formazione in azienda, ad esclusione delle spese per gli allievi”.
Ne consegue, a giudizio della Corte, che l'erogazione del saldo del finanziamento era condizionata non soltanto alla verifica della regolarità amministrativo contabile della spesa sostenuta (per la formazione in azienda), ma anche all'assunzione dei dipendenti, che poteva avvenire anche gradualmente, ma la cui prova - come correttamente affermato dl primo Giudice - doveva essere fornita dalla società che aveva presentato il progetto di finanziamento, non risultando, all'uopo, prova idonea la certificazione rilasciata il 13 gennaio 2010 dalla che dava Controparte_2
soltanto prova della regolarità della formazione professionale e dei costi sostenuti per la stessa, non anche dell'assunzione di tutti i disoccupati formati.
Quanto poi alla doglianza secondo cui il primo Giudice non avrebbe dato ingresso all'attività istruttoria richiesta da parte ricorrente, mediante il mutamento del rito da sommario e semplificato a rito ordinario, va da sé che tale mancato mutamento era dipeso dal fatto che il Tribunale aveva “ritenuto” - come stabiliva la norma ora abrogata - non necessaria l'attività istruttoria richiesta dalla ricorrente (cioè
l'interrogatorio formale del Presidente della , o la richiesta di acquisizione della CP_2
documentazione relativa al finanziamento ex art. 213 c.p.c.), e da essa riproposta anche in appello, in quanto l'onere della prova doveva essere assolto dalla stessa parte ricorrente mediante documentazione nella sua disponibilità e non poteva supplirsi a tale mancanza scaricando tale onere sulla . Controparte_2
III. In definitiva, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
IV. Nulla va disposto sulle spese di giudizio, stante la contumacia della CP_2
[...]
n. 1028/2020 . Pag. 4 di 5 Controparte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
V. In considerazione dell'esito dell'appello, però, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della , avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1 Controparte_2
bis c.p.c. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 30 gennaio 2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. nulla dispone sulle spese di giudizio stante la contumacia della CP_2
[...]
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
n. 1028/2020 R.G.A.A. Enterprise S.R.L. C. Pag. 5 di 5 Controparte_2