TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1993/2019 r.g. e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Di Russo Parte_1
ATTRICE contro in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IA IT
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il al fine di conseguire il ristoro dei danni riportati in conseguenza del sinistro Controparte_1 occorso in data 29.01.2018 nel garage condominiale. Tali danni venivano complessivamente quantificati nell'importo di € 42.276,72. Secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, l'evento dannoso era pagina 1 di 10 stato provocato da una chiazza di olio sul pavimento, della quale l'attrice non si era avveduta a causa del malfunzionamento del temporizzatore della luce del garage di proprietà del che aveva Controparte_1 provocato la sua caduta a terra, cagionata, quindi, dalla scarsa illuminazione del punto in cui era inciampata. In conseguenza del sinistro la sig.ra aveva riportato una frattura scomposta del polso destro, che aveva reso Pt_1 necessario il ricorso alle cure mediche dei sanitari del Presidio Ospedaliero di Teramo. Tali lesioni avevano comportato, a detta dell'attrice, una inabilità temporanea di 90 giorni e dalle stesse erano residuati postumi invalidanti nella misura del 10/11%.
Il costituitosi in giudizio, nell'impugnare e contestare le avverse pretese, eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della spiegata azione a causa dell'indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, negava qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, scaturito verosimilmente dalla disattenzione dell'attrice, contestando altresì la domanda attorea nel quantum, reputato eccessivo e sproporzionato rispetto al nocumento patito in concreto.
Nel corso del giudizio, in accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalle parti, veniva assunto l'interrogatorio formale della sig.ra e del sig. , amministratore pro Parte_1 Controparte_2 tempore del condominio, e venivano sentiti in qualità di testimoni il sig. , il sig. Testimone_1 Tes_2
e il sig. . Per la determinazione dei danni lamentati dall'attrice veniva disposta
[...] Testimone_3 consulenza tecnica medico legale, con conferimento dell'incarico al dott. . Persona_1
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 15.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, sicchè la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'azione per indeterminatezza della causa petendi, sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle
pagina 2 di 10 ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. 11751/2013).
In particolare, quanto all'individuazione della causa petendi, osserva il Tribunale che le indicazioni contenute nell'atto di citazione sono tali da consentire l'individuazione della pretesa dell'attrice e delle ragioni poste a fondamento della sua richiesta, avuto riguardo anche alle controdeduzioni del convenuto, che ha CP_1 approntato una precisa linea di difesa, contestando sia l'an sia il quantum debeatur.
Nel merito, la domanda dell'attrice è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, ritiene il Tribunale che essa debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Al riguardo, si osserva che costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. n. 9726/2013; Cass. n. 1769/2012).
Ciò in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. n. 26086/2005).
In altri termini, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono costituiti — sul piano causale — dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e — sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità — dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev'essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno
(che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016).
pagina 3 di 10 Applicando i sopra esposti principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, deve evidenziarsi come le risultanze processuali acquisite (dichiarazioni testimoniali, interrogatori formali;
documentazione fotografica prodotta nel fascicolo attoreo, relazione peritale dell'Ing. ) hanno dimostrato la Testimone_2 veridicità della dinamica del sinistro denunziata dall'attrice.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione d'incapacità a testimoniare del teste , nella Testimone_3 sua duplice qualità di coniuge dell'attrice e condomino-proprietario dell'immobile sito nel Condominio convenuto, sollevata da parte convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 e poi ribadita negli scritti difensivi successivi.
Quanto alla sua qualità di condomino, va osservato che, per orientamento maggioritario della giurisprudenza, i condòmini sono privi della capacità di testimoniare nelle liti che coinvolgono il condominio siccome l'eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di loro (cfr. Cassazione
n.17199/2015).
Come di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sua più alta composizione “l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli
l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova” (Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n. 9456).
L'eccezione d'incapacità a testimoniare deve, quindi, essere formulata prima dell'ammissione della prova, a pena di decadenza.
Nel caso di specie, quanto alla tempestività dell'eccezione, si osserva che solo all'udienza del 01/03/2022 (ben oltre la data di udienza ove il Giudice si riservava per l'ammissione dei mezzi di prova, ossia il 16/3/2021), il procuratore di parte convenuta fondava l'eccezione di incapacità a testimoniare del sulla sua qualità di Tes_3 condomino, essendosi riferito nei precedenti scritti difensivi esclusivamente alla sua qualità di coniuge (vd. memoria 183, co. 6, n. 3 di parte convenuta, verbale di udienza del 16.03.2021).
Da quanto sopra detto discende che l'eccezione di incapacità a testimoniare del – condomino- , seppur Tes_3 astrattamente fondata, risulta tardivamente proposta in quanto sollevata solo successivamente all'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori.
Quanto, invece, all'eccezione di incapacità a testimoniare nella veste di coniuge dell'attrice, la stessa, seppur sollevata prima dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, va rigettata in considerazione di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...],
pagina 4 di 10 l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (25358/2015,
1109/2006,12365/2006, 4202/2011, 25549/2007).
Sul punto, giova precisare che l'incapacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, atteso che la prima, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione dello stesso al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità delle deposizioni che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura obiettiva e di carattere soggettivo.
All'esito dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che non vi sia ragione di dubitare dell'attendibilità del teste
, quantunque egli sia il coniuge dell'attrice, atteso che lo stesso ha riferito circostanze di fatto precise ed Tes_3 univoche, confermando quanto già riferito da altri testimoni riguardo alla condizione di scarsa luminosità nella quale si trovava il garage a causa dell'anomalo funzionamento dell'impianto di illuminazione e dell'impalcatura presente a copertura dell'edificio.
Sul punto, anche l'amministratore pro tempore , in sede di interrogatorio formale, ha Controparte_2 confermato che, per alcuni mesi dell'anno 2017 ed anche nel mese di gennaio 2018, sulla facciata - lato ovest - del fabbricato sito in Teramo, Viale G. Bovio n. 129 A/B, era posizionata una grande impalcatura che copriva le finestre a bocca di lupo del garage condominiale e che tale impalcatura veniva rimossa dalla ditta appaltatrice in data 13.02.2018, confermando altresì che in data 29.03.2018 effettuava un sopralluogo nel garage condominiale con il sig. , l'Ing. ed il sig. a seguito del quale accertava Testimone_3 Testimone_2 Controparte_3
l'anomalo funzionamento dell'impianto di illuminazione e constatava, altresì, con diverse prove di movimento, che proprio la porzione di garage dove era presente la macchia d'olio (la cui esistenza è da ritenersi incontestata ex art. 115 c.p.c.) non veniva rilevata dai sensori volumetrici delle luci in quanto coperta dai pilastri del fabbricato (cfr. verbale di udienza del 06.07.2021).
Le medesime circostanze sono state riferite dall'Ing. , il quale ha confermato di aver effettuato Testimone_2 un sopralluogo nel garage del in data 29.03.2018, durante il quale avrebbe verificato che Controparte_1 le sequenze di accensione delle luci erano molto brevi e si ripetevano in modo alternato con inizio causale e che la porzione del garage dove era presente la macchia d'olio non veniva rilevata dai sensori volumetrici di accensione delle luci, perché coperta dai pilastri del fabbricato, e, quindi, si creava un cono d'ombra (cfr. verbale di udienza del 01.03.2022).
La presenza di recinzione di cantiere ed impalcature montate dalla per i lavori di Controparte_4 risanamento conservativo del fabbricato che coprivano le finestre del garage veniva confermata anche dal teste geom. (cfr. verbale di udienza del 01.03.2022). Testimone_1
pagina 5 di 10 Nel merito della questione che qui ci occupa, va rilevato che il pericolo, per definirsi insidioso, deve avere i requisiti della non visibilità e della non prevedibilità; ebbene, la macchia di olio, seppur astrattamente individuabile dalla sig.ra non è stata dalla stessa percepita per una serie di condizioni: l'anomalo Pt_1 funzionamento del sensore di illuminazione presente nel garage che si è spento improvvisamente, il fatto che la macchia si trovasse in un cono d'ombra poiché sita in una zona a ridosso dei pilastri del fabbricato, la presenza di recinzioni di cantiere e impalcature che riducevano ulteriormente la luce naturale presente alle ore 07:55 di una mattina di fine gennaio (29.01.2018).
Del pari, deve escludersi un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, in quanto la circostanza che la macchia di olio non fosse visibile non integra gli estremi del caso fortuito ed è invero indicativa di un cattivo stato di manutenzione del garage imputabile al . CP_1
Invero, una volta che il danneggiato abbia dato prova delle sopra richiamate circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale
(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011).
In detta nozione di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa
(che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo ovvero in modo abnorme) esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento (tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011) è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15375 del 2011; già Cass. n. 15383/06).
Nella specie, per contro, deve ritenersi che tale prova non sia stata acquisita.
Deve, infatti, escludersi il concorso colposo dell'attrice (seppur dedotto dal convenuto), in quanto non sono emersi elementi probatori che consentano di ipotizzare una cooperazione attiva della stessa nell'occorso lesivo, tali da incidere nella produzione del danno stesso.
L'attrice ha inoltre dedotto in modo analitico la tipologia ed entità dei danni alla salute subiti in conseguenza del sinistro, fornendone la relativa prova documentale (cfr. la documentazione sanitaria in atti;
cfr. la CTP medico legale;
cfr., infra, gli esiti della CTU medico legale espletata in giudizio, in ordine alla riscontrata compatibilità delle lesioni accertate rispetto alla dinamica del sinistro come quivi ricostruita).
pagina 6 di 10 Pertanto, in virtù delle sopra richiamate risultanze fattuali, deve ritenersi che l'attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2051 c.c., avendo dimostrato la propria caduta nel garage, i danni biologici conseguiti, nonché la derivazione causale di detta caduta dannosa da un modo d'essere della res (macchia di olio non visibile) di proprietà ed in custodia del (per il generale principio per CP_1 cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011).
Deve pertanto concludersi con l'affermazione di una responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del CP_1 per il sinistro occorso all'attrice.
Passando a questo punto alla individuazione dei danni alla salute riportati dalla in conseguenza del Pt_1 sinistro, si condividono pienamente le risultanze della CTU medica espletata. L'ausiliario, con una relazione eseguita in modo analitico e circostanziato, all'esito di attenta visita dell'infortunata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha rilevato (con argomentazioni rimaste immuni da qualsivoglia nota critica dei
CTP) che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato la frattura scomposta del radio.
Il CTU ha quindi motivatamente quantificato sul piano medico legale le predette lesioni in un danno biologico permanente del 6%, in una ITP al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 30 (cfr. la relazione medico legale, da intendersi integralmente richiamata per relationem come parte integrante della presente motivazione).
Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. n. 12408/2011: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”) e non, invece, ai valori tabellari di cui alla l. n. 57/2001 (successivamente trasfuse nell'art. 139 cod. ass.), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli e, a far data dall'entrata in vigore del d.l. 13 settembre 2012 n. 158 convertito nella l. n. 189/2012 al danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria, limitatamente ai cosiddetti danni micropermanenti, contenuti entro la soglia del 9%.
pagina 7 di 10 Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad € 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea (di cui € 2587,50 per 30 giorni di ITT al 75%, € 1725,00 per 30 giorni di ITT al 50%; € 862,50 per
30 giorni di ITT al 25%) ed € 8.104,00 quale danno biologico, così per un totale di € 13.279,00, già all'attualità.
In difetto di prova in ordine al danno morale, tenuto conto che non consta agli atti alcun elemento volto ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni subite in termini di sofferenza e turbamento patiti dall'attrice, non sussistono ragioni tali da indurre ad aumentare la misura del risarcimento così come liquidato, dovendosi considerare la quantificazione in esame adeguato ristoro di quanto occorso alla la quale non ha allegato Pt_1 né dimostrato quale sofferenza morale transeunte ovvero permanente (ultronea rispetto alla lesione dell'integrità psico fisica quivi già ristoratale a titolo di danno biologico) abbia subito;
né (in difetto di allegazioni contrarie) può in alcun modo presumersi che una micropermanente di modesta entità (6%) comporti un permanente turbamento dell'animo.
Al danno così liquidato non può essere applicato alcun ulteriore aumento né personalizzazione, in quanto "la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose "comuni" – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cassazione, 27 maggio
2019 n. 14364).
Invero, non è stata acquisita agli atti la prova della sussistenza di specifiche condizioni soggettive legittimanti una personalizzazione verso l'alto della liquidazione tabellare del danno, in ragione del fatto che l'asserita compromissione dell'attività di pittura dell'attrice risulta carente di un adeguato riscontro probatorio.
L'attrice, infatti, ha dichiarato di prestare servizio lavorativo presso l'Istituto Zooprofilattico e, a sostegno della propria qualità di pittrice, ha allegato un articolo risalente alla data del 11.09.1979 e le fotografie di n. 8 quadri, 2 dei quali riportano la data di realizzazione che li colloca nell'anno 1980 e 1983 (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 di parte attrice), senza aver prodotto nulla che attestasse il permanente esercizio dell'attività di pittura al momento del sinistro.
È invece noto sia che “il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa" (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20987 del 08/10/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 16/02/2012), sia che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte
pagina 8 di 10 da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012).
Inoltre, è parimenti noto che il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza (non ricorrente nella specie: ndr) di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
L'attrice ha altresì documentato di avere sostenuto, in conseguenza del sinistro, spese mediche nella misura ritenuta congrua dal CTU e documentate in atti, pari ad € 549,00.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente riportato dall'attrice ammonta dunque ad
€ 13.838,00, già all'attualità.
Alla compete altresì, sulla predetta somma, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene Pt_1 danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le Sezioni Unite, con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95; Cass. N.
608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal 29/4/2018
(data individuata equitativamente, tenendo conto del prima segnalato momento in cui il danno temporaneo si è tradotto in danno permanente, con conseguente maturazione dei vari crediti risarcitori quivi azionati) sino alla data odierna (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del
03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Sulle somme finali di cui sopra spetteranno dalla data odierna al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art.1282 c.c., in quanto somme convertitasi – con la presente liquidazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Le spese del giudizio e di CTU, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la sussistenza della responsabilità esclusiva del convenuto per il sinistro di cui è causa;
per l'effetto,
- dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro di cui è causa ammonta ad € 13.838,00, già all'attualità;
- condanna il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attrice della predetta somma di
€ 13.838,00 già all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale sulla predetta somma, progressivamente devalutata e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal 29/4/2018 sino alla data odierna, oltre, sulla somma complessiva così calcolata, agli interessi legali dalla data odierna al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'attrice che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori come per legge;
- pone le spese delle CTU, liquidate con decreto in pari data, a carico definitivo del convenuto.
Teramo, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1993/2019 r.g. e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Di Russo Parte_1
ATTRICE contro in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IA IT
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il al fine di conseguire il ristoro dei danni riportati in conseguenza del sinistro Controparte_1 occorso in data 29.01.2018 nel garage condominiale. Tali danni venivano complessivamente quantificati nell'importo di € 42.276,72. Secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, l'evento dannoso era pagina 1 di 10 stato provocato da una chiazza di olio sul pavimento, della quale l'attrice non si era avveduta a causa del malfunzionamento del temporizzatore della luce del garage di proprietà del che aveva Controparte_1 provocato la sua caduta a terra, cagionata, quindi, dalla scarsa illuminazione del punto in cui era inciampata. In conseguenza del sinistro la sig.ra aveva riportato una frattura scomposta del polso destro, che aveva reso Pt_1 necessario il ricorso alle cure mediche dei sanitari del Presidio Ospedaliero di Teramo. Tali lesioni avevano comportato, a detta dell'attrice, una inabilità temporanea di 90 giorni e dalle stesse erano residuati postumi invalidanti nella misura del 10/11%.
Il costituitosi in giudizio, nell'impugnare e contestare le avverse pretese, eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della spiegata azione a causa dell'indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, negava qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, scaturito verosimilmente dalla disattenzione dell'attrice, contestando altresì la domanda attorea nel quantum, reputato eccessivo e sproporzionato rispetto al nocumento patito in concreto.
Nel corso del giudizio, in accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalle parti, veniva assunto l'interrogatorio formale della sig.ra e del sig. , amministratore pro Parte_1 Controparte_2 tempore del condominio, e venivano sentiti in qualità di testimoni il sig. , il sig. Testimone_1 Tes_2
e il sig. . Per la determinazione dei danni lamentati dall'attrice veniva disposta
[...] Testimone_3 consulenza tecnica medico legale, con conferimento dell'incarico al dott. . Persona_1
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 15.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, sicchè la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'azione per indeterminatezza della causa petendi, sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle
pagina 2 di 10 ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. 11751/2013).
In particolare, quanto all'individuazione della causa petendi, osserva il Tribunale che le indicazioni contenute nell'atto di citazione sono tali da consentire l'individuazione della pretesa dell'attrice e delle ragioni poste a fondamento della sua richiesta, avuto riguardo anche alle controdeduzioni del convenuto, che ha CP_1 approntato una precisa linea di difesa, contestando sia l'an sia il quantum debeatur.
Nel merito, la domanda dell'attrice è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, ritiene il Tribunale che essa debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Al riguardo, si osserva che costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. n. 9726/2013; Cass. n. 1769/2012).
Ciò in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. n. 26086/2005).
In altri termini, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono costituiti — sul piano causale — dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e — sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità — dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev'essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno
(che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016).
pagina 3 di 10 Applicando i sopra esposti principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, deve evidenziarsi come le risultanze processuali acquisite (dichiarazioni testimoniali, interrogatori formali;
documentazione fotografica prodotta nel fascicolo attoreo, relazione peritale dell'Ing. ) hanno dimostrato la Testimone_2 veridicità della dinamica del sinistro denunziata dall'attrice.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione d'incapacità a testimoniare del teste , nella Testimone_3 sua duplice qualità di coniuge dell'attrice e condomino-proprietario dell'immobile sito nel Condominio convenuto, sollevata da parte convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 e poi ribadita negli scritti difensivi successivi.
Quanto alla sua qualità di condomino, va osservato che, per orientamento maggioritario della giurisprudenza, i condòmini sono privi della capacità di testimoniare nelle liti che coinvolgono il condominio siccome l'eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di loro (cfr. Cassazione
n.17199/2015).
Come di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sua più alta composizione “l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli
l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova” (Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n. 9456).
L'eccezione d'incapacità a testimoniare deve, quindi, essere formulata prima dell'ammissione della prova, a pena di decadenza.
Nel caso di specie, quanto alla tempestività dell'eccezione, si osserva che solo all'udienza del 01/03/2022 (ben oltre la data di udienza ove il Giudice si riservava per l'ammissione dei mezzi di prova, ossia il 16/3/2021), il procuratore di parte convenuta fondava l'eccezione di incapacità a testimoniare del sulla sua qualità di Tes_3 condomino, essendosi riferito nei precedenti scritti difensivi esclusivamente alla sua qualità di coniuge (vd. memoria 183, co. 6, n. 3 di parte convenuta, verbale di udienza del 16.03.2021).
Da quanto sopra detto discende che l'eccezione di incapacità a testimoniare del – condomino- , seppur Tes_3 astrattamente fondata, risulta tardivamente proposta in quanto sollevata solo successivamente all'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori.
Quanto, invece, all'eccezione di incapacità a testimoniare nella veste di coniuge dell'attrice, la stessa, seppur sollevata prima dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, va rigettata in considerazione di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti [...],
pagina 4 di 10 l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (25358/2015,
1109/2006,12365/2006, 4202/2011, 25549/2007).
Sul punto, giova precisare che l'incapacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, atteso che la prima, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione dello stesso al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità delle deposizioni che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura obiettiva e di carattere soggettivo.
All'esito dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che non vi sia ragione di dubitare dell'attendibilità del teste
, quantunque egli sia il coniuge dell'attrice, atteso che lo stesso ha riferito circostanze di fatto precise ed Tes_3 univoche, confermando quanto già riferito da altri testimoni riguardo alla condizione di scarsa luminosità nella quale si trovava il garage a causa dell'anomalo funzionamento dell'impianto di illuminazione e dell'impalcatura presente a copertura dell'edificio.
Sul punto, anche l'amministratore pro tempore , in sede di interrogatorio formale, ha Controparte_2 confermato che, per alcuni mesi dell'anno 2017 ed anche nel mese di gennaio 2018, sulla facciata - lato ovest - del fabbricato sito in Teramo, Viale G. Bovio n. 129 A/B, era posizionata una grande impalcatura che copriva le finestre a bocca di lupo del garage condominiale e che tale impalcatura veniva rimossa dalla ditta appaltatrice in data 13.02.2018, confermando altresì che in data 29.03.2018 effettuava un sopralluogo nel garage condominiale con il sig. , l'Ing. ed il sig. a seguito del quale accertava Testimone_3 Testimone_2 Controparte_3
l'anomalo funzionamento dell'impianto di illuminazione e constatava, altresì, con diverse prove di movimento, che proprio la porzione di garage dove era presente la macchia d'olio (la cui esistenza è da ritenersi incontestata ex art. 115 c.p.c.) non veniva rilevata dai sensori volumetrici delle luci in quanto coperta dai pilastri del fabbricato (cfr. verbale di udienza del 06.07.2021).
Le medesime circostanze sono state riferite dall'Ing. , il quale ha confermato di aver effettuato Testimone_2 un sopralluogo nel garage del in data 29.03.2018, durante il quale avrebbe verificato che Controparte_1 le sequenze di accensione delle luci erano molto brevi e si ripetevano in modo alternato con inizio causale e che la porzione del garage dove era presente la macchia d'olio non veniva rilevata dai sensori volumetrici di accensione delle luci, perché coperta dai pilastri del fabbricato, e, quindi, si creava un cono d'ombra (cfr. verbale di udienza del 01.03.2022).
La presenza di recinzione di cantiere ed impalcature montate dalla per i lavori di Controparte_4 risanamento conservativo del fabbricato che coprivano le finestre del garage veniva confermata anche dal teste geom. (cfr. verbale di udienza del 01.03.2022). Testimone_1
pagina 5 di 10 Nel merito della questione che qui ci occupa, va rilevato che il pericolo, per definirsi insidioso, deve avere i requisiti della non visibilità e della non prevedibilità; ebbene, la macchia di olio, seppur astrattamente individuabile dalla sig.ra non è stata dalla stessa percepita per una serie di condizioni: l'anomalo Pt_1 funzionamento del sensore di illuminazione presente nel garage che si è spento improvvisamente, il fatto che la macchia si trovasse in un cono d'ombra poiché sita in una zona a ridosso dei pilastri del fabbricato, la presenza di recinzioni di cantiere e impalcature che riducevano ulteriormente la luce naturale presente alle ore 07:55 di una mattina di fine gennaio (29.01.2018).
Del pari, deve escludersi un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, in quanto la circostanza che la macchia di olio non fosse visibile non integra gli estremi del caso fortuito ed è invero indicativa di un cattivo stato di manutenzione del garage imputabile al . CP_1
Invero, una volta che il danneggiato abbia dato prova delle sopra richiamate circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale
(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011).
In detta nozione di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4476 del 24/02/2011), nel senso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della cosa
(che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo ovvero in modo abnorme) esclude la responsabilità del proprietario della stessa (ex art. 2051 c.c. così come ex art. 2043 c.c.), se tale comportamento (tenendo conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011) è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15375 del 2011; già Cass. n. 15383/06).
Nella specie, per contro, deve ritenersi che tale prova non sia stata acquisita.
Deve, infatti, escludersi il concorso colposo dell'attrice (seppur dedotto dal convenuto), in quanto non sono emersi elementi probatori che consentano di ipotizzare una cooperazione attiva della stessa nell'occorso lesivo, tali da incidere nella produzione del danno stesso.
L'attrice ha inoltre dedotto in modo analitico la tipologia ed entità dei danni alla salute subiti in conseguenza del sinistro, fornendone la relativa prova documentale (cfr. la documentazione sanitaria in atti;
cfr. la CTP medico legale;
cfr., infra, gli esiti della CTU medico legale espletata in giudizio, in ordine alla riscontrata compatibilità delle lesioni accertate rispetto alla dinamica del sinistro come quivi ricostruita).
pagina 6 di 10 Pertanto, in virtù delle sopra richiamate risultanze fattuali, deve ritenersi che l'attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2051 c.c., avendo dimostrato la propria caduta nel garage, i danni biologici conseguiti, nonché la derivazione causale di detta caduta dannosa da un modo d'essere della res (macchia di olio non visibile) di proprietà ed in custodia del (per il generale principio per CP_1 cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2660 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011).
Deve pertanto concludersi con l'affermazione di una responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del CP_1 per il sinistro occorso all'attrice.
Passando a questo punto alla individuazione dei danni alla salute riportati dalla in conseguenza del Pt_1 sinistro, si condividono pienamente le risultanze della CTU medica espletata. L'ausiliario, con una relazione eseguita in modo analitico e circostanziato, all'esito di attenta visita dell'infortunata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha rilevato (con argomentazioni rimaste immuni da qualsivoglia nota critica dei
CTP) che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato la frattura scomposta del radio.
Il CTU ha quindi motivatamente quantificato sul piano medico legale le predette lesioni in un danno biologico permanente del 6%, in una ITP al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 30 (cfr. la relazione medico legale, da intendersi integralmente richiamata per relationem come parte integrante della presente motivazione).
Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. n. 12408/2011: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”) e non, invece, ai valori tabellari di cui alla l. n. 57/2001 (successivamente trasfuse nell'art. 139 cod. ass.), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli e, a far data dall'entrata in vigore del d.l. 13 settembre 2012 n. 158 convertito nella l. n. 189/2012 al danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria, limitatamente ai cosiddetti danni micropermanenti, contenuti entro la soglia del 9%.
pagina 7 di 10 Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad € 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea (di cui € 2587,50 per 30 giorni di ITT al 75%, € 1725,00 per 30 giorni di ITT al 50%; € 862,50 per
30 giorni di ITT al 25%) ed € 8.104,00 quale danno biologico, così per un totale di € 13.279,00, già all'attualità.
In difetto di prova in ordine al danno morale, tenuto conto che non consta agli atti alcun elemento volto ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni subite in termini di sofferenza e turbamento patiti dall'attrice, non sussistono ragioni tali da indurre ad aumentare la misura del risarcimento così come liquidato, dovendosi considerare la quantificazione in esame adeguato ristoro di quanto occorso alla la quale non ha allegato Pt_1 né dimostrato quale sofferenza morale transeunte ovvero permanente (ultronea rispetto alla lesione dell'integrità psico fisica quivi già ristoratale a titolo di danno biologico) abbia subito;
né (in difetto di allegazioni contrarie) può in alcun modo presumersi che una micropermanente di modesta entità (6%) comporti un permanente turbamento dell'animo.
Al danno così liquidato non può essere applicato alcun ulteriore aumento né personalizzazione, in quanto "la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose "comuni" – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cassazione, 27 maggio
2019 n. 14364).
Invero, non è stata acquisita agli atti la prova della sussistenza di specifiche condizioni soggettive legittimanti una personalizzazione verso l'alto della liquidazione tabellare del danno, in ragione del fatto che l'asserita compromissione dell'attività di pittura dell'attrice risulta carente di un adeguato riscontro probatorio.
L'attrice, infatti, ha dichiarato di prestare servizio lavorativo presso l'Istituto Zooprofilattico e, a sostegno della propria qualità di pittrice, ha allegato un articolo risalente alla data del 11.09.1979 e le fotografie di n. 8 quadri, 2 dei quali riportano la data di realizzazione che li colloca nell'anno 1980 e 1983 (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 di parte attrice), senza aver prodotto nulla che attestasse il permanente esercizio dell'attività di pittura al momento del sinistro.
È invece noto sia che “il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa" (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20987 del 08/10/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 16/02/2012), sia che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte
pagina 8 di 10 da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012).
Inoltre, è parimenti noto che il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza (non ricorrente nella specie: ndr) di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
L'attrice ha altresì documentato di avere sostenuto, in conseguenza del sinistro, spese mediche nella misura ritenuta congrua dal CTU e documentate in atti, pari ad € 549,00.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente riportato dall'attrice ammonta dunque ad
€ 13.838,00, già all'attualità.
Alla compete altresì, sulla predetta somma, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene Pt_1 danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le Sezioni Unite, con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95; Cass. N.
608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal 29/4/2018
(data individuata equitativamente, tenendo conto del prima segnalato momento in cui il danno temporaneo si è tradotto in danno permanente, con conseguente maturazione dei vari crediti risarcitori quivi azionati) sino alla data odierna (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del
03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Sulle somme finali di cui sopra spetteranno dalla data odierna al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art.1282 c.c., in quanto somme convertitasi – con la presente liquidazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Le spese del giudizio e di CTU, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la sussistenza della responsabilità esclusiva del convenuto per il sinistro di cui è causa;
per l'effetto,
- dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro di cui è causa ammonta ad € 13.838,00, già all'attualità;
- condanna il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attrice della predetta somma di
€ 13.838,00 già all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale sulla predetta somma, progressivamente devalutata e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal 29/4/2018 sino alla data odierna, oltre, sulla somma complessiva così calcolata, agli interessi legali dalla data odierna al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'attrice che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori come per legge;
- pone le spese delle CTU, liquidate con decreto in pari data, a carico definitivo del convenuto.
Teramo, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 10 di 10