Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 389/2024 RG, proposta da
Parte_1 rghetta appellante nei confronti di Controparte_1 tucci appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 1111/2023, pubblicata il 11.12.2023. All'udienza del 20 marzo 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Firenze, con la decisione oggi impugnata, ha accolto il ricorso del contro il suo datore di lavoro, Controparte_1 Parte_1
suo diritto alla inclusione di alc
[...] variabili nella base di calcolo della retribuzione in godimento durante il periodo di godimento delle ferie.
Si tratta, in particolare, delle:
1. indennità di turno e domenicale di cui all'art. 5, lettere a) e b) dell' CP_2
21/5/1981;
2. indennità forfetizzazione ritardi ex art. 73 Contratto OL AZ;
Parte_1
3. indennità giornaliera di produttività ex art. 74 Contratto OL AZ;
Parte_1
4. indennità di lavoro domenicale ex art. 75, comma 2, Contratto OL AZ;
Parte_1
5. indennità di riservista ex art. 75, comma 3, Contratto OL AZ;
Parte_1
6. indennità di percorrenza ex art. 75, comma 4, Contratto OL AZ;
Parte_1
7. indennità servizi a mercato / The Mall;
8. indennità rischio mezzo autonomo ex art. 75, comma 8, Contratto OL AZ;
Parte_1
9. trasferta Plus e diaria Plus ex art. 75, comma 9, Contratto OL AZ;
Parte_1
10. indennità supero nastro ex art. 76, comma 2, Contratto OL AZ;
Parte_1
11. indennità ripresa aggiuntiva ex art. 76, comma 5, Contratto OL AZ;
Parte_1
12. indennità self service ex art. 77, comma 1, Contratto OL AZ;
Parte_1
13. indennità vendita biglietti ex art. 77, comma 2, Contratto OL AZ;
Parte_1
14. indennità pulizia veicoli, accudimento clienti, noleggio.
Il lavoratore ricorrente ha dedotto la illegittimità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludono la computabilità di tali emolumenti alcolo della retribuzione feriale ed ha chiesto, quindi, la condanna di al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze Parte_1 retributive.
Il Tribunale di Firenze ha accolto la sua domanda del lavoratore ricorrente relativamente ad alcune delle voci oggetto della domanda, in particolare: l'indennità di turno, l'indennità produttività, indennità forfettizzazione ritardi, indennità riservista, indennità percorrenza, indennità supero nastro aggiuntivo, indennità ripresa aggiuntiva, indennità lavoro domenicale (nelle due diverse voci previste dall'art 5 a.N. 21 maggio 181 e art75 comma 2 Contratto aziendale), indennità self service, indennità vendita biglietti, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti al ricorrente in base al contratto di lavoro. Ha respinto la domanda rispetto alle altre voci: rimborso chilometrico, indennità rischio mezzo autonomo e indennità trasferta plus e diaria plus, in quanto volte a coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento delle mansioni. Il Tribunale ha respinto la domanda anche per quanto riguarda l'indennità servizi a mercato/The Mall e l'indennità pulizia veicoli, accudimento clienti, noleggio in quanto si tratta di modalità di attuazione della prestazione professionale meramente eventuali.
Ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto la Direttiva 88/2003 che, all'art. 7, ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura
“teleologica” e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinché il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un
“incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
Le indennità rivendicate, ad eccezione di quelle che non sono state riconosciute, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di
“operatore di esercizio” svolte dal ricorrente e sono state corrisposte con continuità, essendo state pagate pressoché ogni mese. appella la sentenza, chiedendone la riforma, con in Parte_1 seguenti motivi:
1-In primo luogo, la appellante chiede la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto di riconoscere nel computo della retribuzione durante il periodo di ferie delle indennità rivendicate dal ricorrente, senza alcuna analisi delle norme del nostro ordinamento poste a tutela delle ferie e della retribuzione che esclude di fatto l'effetto dissuasivo che la direttiva comunitaria e la giurisprudenza della CGUE intendono scongiurare.
Secondo la appellante, la sentenza appellata è errata laddove ritiene che l'esclusione delle indicate voci economiche dalla base di calcolo della retribuzione spettante durante il godimento delle ferie sia illegittima. La Direttiva, come chiarito dalla giurisprudenza, pone solo una FINALITA' ossia quella di evitare che una drastica riduzione della retribuzione durante le ferie possa indurre i lavoratori a rinunciare al riposo spettante. In questo senso, il nostro ordinamento fissa il principio della irrinunciabilità delle ferie e questo già garantisce l'effetto dissuasivo voluto dalla Direttiva (unitamente al fatto che sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non consenta il godimento delle ferie ai suoi dipendenti). Del resto, precisa parte appellante, il lavoratore oggi appellato ha regolarmente goduto delle ferie spettanti senza che la (minima) riduzione della retribuzione lo abbia dissuaso dal farlo.
Secondo la giurisprudenza, poi, il trattamento previsto durante le ferie deve essere “paragonabile” a quello percepito quando si lavora ma non necessariamente identico. Nel nostro ordinamento, la determinazione del trattamento retributivo è rimessa alla contrattazione collettiva e ad essa la appellante si è attenuta.
2-Con il secondo motivo, contesta la sentenza appellata laddove Parte_1 afferma il riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE. Infatti, secondo la Corte di Giustizia, in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa ed una variabile, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie, le voci variabili devono essere “prese in considerazione” laddove sussista un rapporto di funzionalità (il cd. nesso intrinseco) con le mansioni e ne compensino un incomodo, ovvero siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
Restano correttamente esclusi dal computo – sempre secondo la CGUE - i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione dei compiti che incombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, dove per “costi occasionali” si intende le spese rimborsabili che di per sé non hanno natura retributiva.
Parte appellante si duole del fatto che il primo Giudice in alcun modo motivi le caratteristiche delle indennità che le ricollegherebbero intrinsecamente alle mansioni. Il Tribunale omette qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva che contiene invece la descrizione delle indennità e la specificità della composizione della retribuzione. Al contrario, dall'esame delle norme contrattuali, emerge chiaramente che, nelle giornate di ferie, il CCNL non si limita a garantire la cd. paga base, ma la implementa attraverso ulteriori elementi della retribuzione, ad eccezione delle indennità saltuarie e variabili, in cui rientrano quelle rivendicate dal lavoratore. Il Tribunale non considera, secondo parte appellante, che la retribuzione feriale del lavoratore è “paragonabile” a quella percepita in giornate lavorative e a volte è addirittura superiore, come più volte evidenziato dalle difese dell'azienda, difese che però non sono state esaminate, né analizzate dal Giudice.
3-Con il terzo motivo, vengono esaminate le singole voci retributive e le norme contrattuali che le regolano, per evidenziare come esse siano prive del suddetto nesso (intrinseco) con la professionalità del lavoratore ricorrente.
Secondo la appellante, la sentenza impugnata deve essere riformata perché le indennità rivendicate, così come espressamente descritte dagli accordi collettivi, rappresentano voci retributive non intrinsecamente collegate alla professionalità del lavoratore o allo status personale e professionale di questi, bensì relative a occasionali modalità, logistiche, temporali o di altra natura, di effettuazione della prestazione lavorativa e come tali potrebbero essere riconosciute anche nel periodo feriale nella misura in cui non fosse determinata dalla occasionalità della prestazione. Rappresentano tutte prerogative aziendali dal momento che è il datore di lavoro, ad esempio, ad assegnare il lavoratore alla giornata della domenica.
Il Tribunale cade in contraddizione giacché le considera connesse intrinsecamente allo status ma poi le ritiene prerogative aziendali e manca di motivare come potrebbero avere un effetto dissuasivo per il godimento delle ferie qualora non siano incluse nella relativa retribuzione.
In realtà si tratta di emolumenti non necessariamente attribuiti per il solo svolgimento dell'attività lavorativa, che non costituiscono, quindi, componente della retribuzione intrinsecamente collegata a quest'ultima.
Il Giudice di prime cure non ha considerato le deduzioni operate in primo grado circa la composizione della retribuzione e l'esclusione dell'indennità richieste nella retribuzione durante il periodo feriale prescritta dal CCNL di riferimento e a pag.4 della sentenza addirittura afferma che “Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti”. Questo capo della sentenza, continua parte appellante, è errato e va riformato. Non solo la CCNL è la sola sovrana nella materia della determinazione della base di calcolo degli istituti retributivi, inclusa la retribuzione feriale ma i principi di diritto a cui fa riferimento il Giudice non sono conferenti al caso di specie, perché il diritto alle ferie nel nostro ordinamento è irrinunciabile, perché il lavoratore ha fruito di un numero di giorni anche superiore rispetto al limite contrattuale, perché non è quindi stato dissuaso dal godimento delle ferie giacché la retribuzione ordinaria è paragonabile a quella percepita durante il periodo di ferie.
Il succedersi dei Contratti Collettivi e degli Accordi dimostra certamente che le parti sociali interessate hanno attentamente ponderato il valore delle indennità e di come esse potessero incidere nelle giornate di ferie.
Così operando, le parti sociali hanno quindi escluso che la misura scelta potesse risultare penalizzante o determinare un effetto dissuasivo sul lavoratore.
4-Con il quarto motivo, contesta il metodo di calcolo con il quale il Parte_1
Tribunale di Firenze ha quantificato l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie. Sostiene parte appellante che, secondo le norme collettive, la retribuzione del personale è calcolata in trentesimi: se si sommano tra loro le indennità maturate nel corso dei 11 mesi lavorati e si divide per i 11 mesi di lavoro, si ottiene un valore medio di indennità mensile.
Se si divide questo ultimo valore per i 30 giorni in cui viene calcolata la retribuzione, si ottiene un importo di indennità giornaliero che si moltiplica per i giorni effettivi di ferie maturati dal lavoratore, ottenendo dunque un importo decisamente inferiore rispetto a quello calcolato da controparte, sempre laddove tale importo debba essere riconosciuto al lavoratore.
Secondo la appellante, il Tribunale adotta un criterio errato per verificare l'incidenza delle indennità rivendicate sulla retribuzione dei lavoratori (e quindi il conseguente eventuale effetto dissuasivo derivante dalla loro mancata inclusione nel computo nella retribuzione feriale).
Infatti, il Giudice, invece di conteggiare i soli compensi effettivamente percepiti, quantifica la pretesa partendo dal presupposto, di moltiplicare gli importi spettanti ai titoli indicati per il numero di giorni di ferie goduti anno per anno. Tale modalità di calcolo è erronea poiché in ciascun anno il lavoratore può non aver percepito ogni giorno di ogni mese le indennità in parola, perché malato o in permesso o comunque assente o assegnato ad altre mansioni. Inoltre, le indennità non maturano mensilmente a prescindere dalla prestazione lavorativa resa.
Quanto all'incidenza, è sufficiente esaminare una busta paga e sommare gli importi delle indennità e rapportarle alla retribuzione finale. Non si è certamente, evidenzia parte appellante, di fronte ai casi esaminata dalla CGUE dove l'incidenza superava anche il 50% della retribuzione ordinaria, rendendo effettivamente alto il rischio di realizzazione dell'effetto dissuasivo.
5-L'ultimo motivo riguarda la prescrizione. Parte appellante, pur consapevole degli orientamenti recentemente espressi dalla Corte di Cassazione, sostiene ed argomenta che anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 all'art. 18 legge 300/70, per le aziende con più di 15 dipendenti, la prescrizione dovrebbe decorrere anche in corso di rapporto.
Il lavoratore appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata.
Secondo il Collegio, l'appello è infondato e non può essere accolto (in continuità con la precedente sentenza n. 516 del 2024).
I primi due motivi d'appello hanno una portata generale e possono essere esaminati in modo congiunto. Con essi censura la sentenza appellata Parte_1 per non aver considerato che la materia delle ferie è sottratta alla competenza dell'Unione Europea ed è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, alla quale si è attenuta. evidenzia che l'effetto dissuasivo, Parte_1 Parte_1 tutelato dalla giurisprudenza della CGUE, in questo caso non si è verificato;
sia perché il lavoratore appellato ha sempre goduto regolarmente delle ferie annuali, sia perché la differenza tra retribuzione del periodo lavorato e retribuzione durante le ferie è minima.
Questa impostazione generale non può essere condivisa.
Prima di tutto è bene precisare che la questione si colloca nell'ambito delle
“prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1). In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7). Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch). Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
Del diritto dell'Unione, poi, l'interprete è la Corte di Giustizia, le cui sentenze non sono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo.
In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. 22577 del 2012, vedi anche la Cass. 13425 del 2019 resa nella materia oggi in esame).
In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appello relativi all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. E' ben vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma oggi si discute della tutela della sicurezza e della salute per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie. Il principio è chiaro. La Corte di Cassazione (sentenza n. 20216 del 2022) ha precisato che: l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Citando la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C- Per_1
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). In questi termini, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
Infondati sono, poi, gli ulteriori argomenti nei quali si articolano i primi due motivi d'appello.
Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C- 514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
Neppure appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato amministrativamente per i datori che non ne assicurano il godimento. Basta osservare al riguardo il divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
È dunque necessario accertare se, in concreto, la retribuzione corrisposta da al lavoratore appellato, durante le ferie, sia tale da potenzialmente Parte_1 dissuaderlo dal richiedere o fruire del riposo previsto. Con il secondo motivo, contesta la sentenza appellata laddove Parte_1 afferma il riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE.
Orbene, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. 13932 del 2024, Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, CP_3 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, Parte_2 che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Conseguentemente, è stato Per_2 ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, come si è formata mediante più pronunce, il cui nucleo centrale afferma che, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore nella fruizione delle ferie, la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta per la durata delle ferie, nel senso che sia sostanzialmente equiparabile. Come interpretato dalla CGUE, deve essere compensato qualsiasi
“incomodo” intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è tenuto per contratto, comprende inoltre gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" (anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), sono da escludere, invece, le spese occasionali o accessorie.
La nozione europea, dunque, coincide con la normale retribuzione;
è la retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, connessa alla professionalità ed alla gravosità delle sue mansioni, tanto che la Corte ne esclude solo i costi occasionali e contingenti e comprende anche lo straordinario, quando sia prevedibile e abituale. Sono quindi da includere in questa nozione le indennità accessorie normalmente riferibili alle mansioni. In questo senso, quel che rileva, più che la continuatività, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente.
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Le singole voci.
Al riguardo, si duole del fatto che il Tribunale abbia omesso di Parte_1 considerare l'impianto complessivo della contrattazione collettiva per quanto riguarda le ferie, limitandosi a ritenere illegittima l'esclusione di talune voci retributive accessorie. Neppure il Tribunale si è soffermato ad esaminare le singole voci per accertare se ciascuna di essa risponda i requisiti indicati dalla Corte di Giustizia.
L'appellante, in particolare, contesta l'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie:
- della indennità di turno, che è corrisposta a tutti i dipendenti che lavorano in turni avvicendati e che, secondo , non sarebbe correlata al normale Parte_1 svolgimento delle proprie mansioni, trattandosi piuttosto di una modalità temporale estrinseca, non computabile ai fini feriali, andando a compensare una particolare modalità temporale della prestazione.
- della indennità giornaliera di produttività (art. 74 CCN ): Anche in Parte_1 questo caso, si tratta, secondo la appellante, di un'indennità legata non alla professionalità, bensì al dato fattuale e generico della presenza in servizio e dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e alle correlate/connesse attività accessorie e/o complementari a quella di guida.
Lo stesso discorso viene sviluppato per le altre indennità che sono state oggetto della sentenza appellata ossia l'indennità forfettizzazione ritardi, l'indennità riservista, l'indennità percorrenza, l'indennità supero nastro aggiuntivo, l'indennità ripresa aggiuntiva e l'indennità lavoro domenicale.
In tutti questi casi, secondo , le indennità in questione, oltre ad essere Parte_1 evidentemente solo eventuali, sono legate anche in questo caso a particolari modalità di esecuzione della prestazione.
Il carattere solo eventuale, non abituale di queste indennità, emerge chiaramente dall'esame delle buste paga prodotte: per diversi mesi, ad esempio, non sono state erogate (al contrario di quello che afferma il giudice che ritiene abbiano carattere prevedibile e abituale).
Orbene, così riassunti i motivi di censura della appellante, ritiene la Corte che essi siano infondati in quanto basati su presupposti differenti rispetto a quelli sopra delineati, alla luce della direttiva comunitaria e della sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia. In primo luogo, non rileva che una indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché, a ben guardare, tutta la retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa. Oltre a questo, il fatto che una indennità sia legata alla modalità temporale della prestazione (come per l'indennità di turno) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità ed alla gravosità delle mansioni stesse. Stesso discorso vale per le altre indennità, senza che sia necessario, come detto, che tali emolumenti siano erogati al lavoratore tutti i mesi (in questo senso, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 25840 del 2024).
Questa Corte, del resto, ha già precisato che “l'indennità di turno e domenicale, l'indennità forfetizzazione mensile ritardi, compensano l'incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni proprie del lavoratore, cioè un disagio collegato alla prestazione lavorativa tipica dell'autista. In particolare, l'indennità di turno e di lavoro domenicale compensano la stabile modalità di organizzazione della prestazione, sul presupposto del collegamento necessario tra il servizio erogato di trasporto pubblico e la turnazione e il lavoro domenicale degli autisti, la cui gravosità è connessa allo svolgimento del ruolo professionale. Con riferimento all'indennità di lavoro domenicale, riconosciuta solo al lavoratore che presti servizio la domenica, il carattere saltuario dell'indennità deriva dalla turnazione, rimanendo fermo l'intrinseco collegamento con la mansione di autista di servizio di trasporto pubblico, tenuto al lavoro domenicale. Anche l'indennità di forfettizzazione ritardi, condivide la stessa natura dell'indennità di turno, trattandosi di un compenso forfettario del prolungamento della prestazione oltre il turno assegnato, intrinsecamente più gravoso, ma sempre necessitato dal collegamento tra il servizio di trasporto pubblico erogato e la prestazione dell'autista.
Quanto infine alla indennità giornaliera di produttività, che compensa i giorni di effettivo servizio, determinata dalla modalità di svolgimento della prestazione e alle correlate, connesse accessorie e/o complementari, a quelle di guida, si tratta di una componente fissa della retribuzione, già per questa ragione da includersi nella retribuzione feriale, peraltro intrinsecamente connessa alla professionalità e all'inquadramento del lavoratore, essendo prevista solo per l'operatore di esercizio” (sentenza n.516 del 2024, resa in fattispecie del tutto analoga alla presente).
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Con il quarto motivo, contesta il metodo di calcolo con il quale il Parte_1
Tribunale di Firenze ha quantificato l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie.
Il motivo di appello si articola, in sostanza, in due punti.
In primo luogo, sostiene che il primo giudice, erroneamente, ha Parte_1 ritenuto (arbitrariamente) che il divisore in trentesimi sia previsto esclusivamente per gli elementi fissi della retribuzione.
In secondo luogo, secondo l'appellante, il Tribunale “adotta un criterio errato per verificare l'incidenza delle indennità ex adverso rivendicate sulla retribuzione dei lavoratori (e quindi il conseguente eventuale effetto dissuasivo derivante dalla loro mancata inclusione nel computo nella retribuzione feriale).
Infatti, il Giudice, invece di conteggiare i soli compensi effettivamente percepiti, quantifica la pretesa partendo dal presupposto, di moltiplicare gli importi spettanti ai titoli indicati per il numero di giorni di ferie goduti anno per anno.
Tale modalità di calcolo è erronea poiché in ciascun anno il lavoratore può non aver percepito ogni giorno di ogni mese le indennità in parola, perché malato o in permesso o comunque assente o assegnato ad altre mansioni. Inoltre, le indennità non maturano mensilmente a prescindere dalla prestazione lavorativa resa”.
Orbene, su tale seconda questione, i conteggi depositati in primo grado sono stati elaborati sulla base delle buste paga con la conseguenza che le varie indennità sono state conteggiate solo se effettivamente percepite.
In questo senso appare corretta la decisione del Tribunale di Firenze secondo la quale, le differenze dovute devono essere calcolate sommando i compensi percepiti per i titoli suindicati nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Trattandosi di “indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo”, il divisore da utilizzare è dato dai giorni di servizio effettivo. La somma così ottenuta deve essere moltiplicata per il numero di giorni di ferie effettivamente godute dal lavoratore nell'anno di riferimento.
Al riguardo si concorda con il Tribunale laddove precisa come il divisore 30 proposto da parte appellante (sulla base della previsione dell'art. 15 del CCNL del 23.07.1976,) non sia applicabile, perché è un divisore previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione.
Le giornate di ferie godute dal lavoratore appellato sono sempre state inferiori al limite delle 4 settimane che è oggetto della tutela comunitaria e quindi non si pone il problema di giornate eccedenti tale limite.
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Con il quinto motivo, censura la sentenza appellata per non aver Parte_1 ritenuto che la prescrizione dei crediti in questione potesse decorrere anche nel corso del rapporto di lavoro. La questione è nota e si è proposta, in termini problematici, dopo le modificazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art.18 della legge 300/70 e dopo la riforma introdotta dal D. Lgs. 23 del 2015, per i lavoratori assunti dopo il marzo del 2015.
Orbene, questa Corte d'Appello condivide in pieno la conclusione alla quale è ormai pervenuta la Corte di Cassazione al riguardo.
In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022 n. 26246/2022, principi confermati in numerosi provvedimenti successivi v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
In definitiva, l'appello non può essere accolto.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano secondo il valore della causa (€ 2.861,00) nei valori medi, senza istruttoria.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 1111 del 2023, pubblicata il 11.12.2023.
Condanna al pagamento delle spese del Parte_1 secondo grado che liquida in € 1.923,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Firenze, 20 marzo 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi