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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 3549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3549/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Fuoco C.F._1
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Luongo C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti la figlia
(15.06.2022) nata dalla relazione sentimentale intrattenuta con la resistente Persona_1
, in seguito, venuta a cessare, chiedendo, tra l'altro, l'affido condiviso Controparte_1
1 r.g. 3549/2025
della minore con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore del la minore pari ad €.
350,00 mensili e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con propria memoria in data 01.10.2025 anche la resistente, , si Controparte_1 costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia , ma alle condizioni di cui alla memoria difensiva. Persona_1
All'udienza del 9 ottobre 2025, erano presenti entrambe le parti e rappresentavano la volontà di voler regolamentare le condizioni di affidamento inerenti la figlia nel modo che segue: Persona_1
“Quanto alla responsabilità genitoriale, sarà affidata congiuntamente ai genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità per l'ordinaria amministrazione, nei rispettivi tempi di permanenza, nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. Quanto al diritto di visita, nei primi due mesi, parte ricorrente terrà la minore il Sabato
e la Domenica, con pernotto il Sabato sera, a settimane alterne, dalle 10.00 del Sabato fino alle ore
20.00 della Domenica. Il Martedì e il Giovedì parte ricorrente terrà la minore dalle 16 alle 20; in estate fino alle ore 21. Per le festività di Natale, Pasqua e Capodanno si applicherà il principio dell'alternanza, partendo dal genitore non collocatario. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di una settimana nel mese di Luglio e una nel mese di Agosto con ciascuno dei genitori;
tale accordo verrà concordato dagli stessi entro il 31 Maggio di ogni anno. Nei giorni dell'onomastico e del compleanno del minore – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la festeggiata consumerà un pranzo o una cena con ognuno dei genitori ad anni alterni.
La minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma. Questo accordo è previsto salvo diversi mutamenti minimi che le parti potranno sempre rappresentarsi e concordarne le conseguenze. Dal terzo mese in poi, sempre rispettando le esigenze della piccola, il papà terrà con sé la minore, dalle 18 del Venerdì fino alle 20 della Domenica, a settimane alterne, invariato il resto. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di euro 350,00 mensili oltre rivalutazione Istat, contribuirà nella misura del
60% alle spese straordinarie e l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre. All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive
2 r.g. 3549/2025
agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N.
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure)”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse della minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento della figlia ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Persona_1 regolati in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 9 ottobre 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3549/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Fuoco C.F._1
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Luongo C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti la figlia
(15.06.2022) nata dalla relazione sentimentale intrattenuta con la resistente Persona_1
, in seguito, venuta a cessare, chiedendo, tra l'altro, l'affido condiviso Controparte_1
1 r.g. 3549/2025
della minore con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore del la minore pari ad €.
350,00 mensili e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con propria memoria in data 01.10.2025 anche la resistente, , si Controparte_1 costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia , ma alle condizioni di cui alla memoria difensiva. Persona_1
All'udienza del 9 ottobre 2025, erano presenti entrambe le parti e rappresentavano la volontà di voler regolamentare le condizioni di affidamento inerenti la figlia nel modo che segue: Persona_1
“Quanto alla responsabilità genitoriale, sarà affidata congiuntamente ai genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità per l'ordinaria amministrazione, nei rispettivi tempi di permanenza, nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. Quanto al diritto di visita, nei primi due mesi, parte ricorrente terrà la minore il Sabato
e la Domenica, con pernotto il Sabato sera, a settimane alterne, dalle 10.00 del Sabato fino alle ore
20.00 della Domenica. Il Martedì e il Giovedì parte ricorrente terrà la minore dalle 16 alle 20; in estate fino alle ore 21. Per le festività di Natale, Pasqua e Capodanno si applicherà il principio dell'alternanza, partendo dal genitore non collocatario. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di una settimana nel mese di Luglio e una nel mese di Agosto con ciascuno dei genitori;
tale accordo verrà concordato dagli stessi entro il 31 Maggio di ogni anno. Nei giorni dell'onomastico e del compleanno del minore – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la festeggiata consumerà un pranzo o una cena con ognuno dei genitori ad anni alterni.
La minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma. Questo accordo è previsto salvo diversi mutamenti minimi che le parti potranno sempre rappresentarsi e concordarne le conseguenze. Dal terzo mese in poi, sempre rispettando le esigenze della piccola, il papà terrà con sé la minore, dalle 18 del Venerdì fino alle 20 della Domenica, a settimane alterne, invariato il resto. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di euro 350,00 mensili oltre rivalutazione Istat, contribuirà nella misura del
60% alle spese straordinarie e l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre. All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive
2 r.g. 3549/2025
agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N.
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure)”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse della minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento della figlia ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Persona_1 regolati in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 9 ottobre 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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