Articolo 1 della Legge 15 marzo 1951, n. 336
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10 giugno 1951
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749 , concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con effetto dal 1 gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 10 giugno 1951