Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749 , concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con effetto dal 1 gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749 , concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con effetto dal 1 gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.