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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 835/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OL RI IO PAS, Presidente
EN OD, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5693/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6518/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 13/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX0CD302720 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte appellante insiste nei motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: L'Ufficio insiste in atti e per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina l'appellante società in liquidazione “Ricorrente_1” difesa dal dott. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento N. TYX0CD302720, relativa alla sanzione pecuniaria IRAP anno 2014, per recupero deduzioni IRAP, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a),
n. 3 del D. Lgs. 446/97, per l'importo complessivo di € 1.713.293,00. E ciò per il fatto che la anzidetta deduzione poteva essere fruita soltanto nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis, di cui al regolamento CE n. 1407/2013, modificato in data 18/12/2013, in vigore nel periodo d'imposta
2014. Dal controllo fiscale era emerso che la "Società_1", risultava controllata all'80% da dalla " Ricorrente_1", la cui proprietà era del Valore nominale € 80.000,00 ed il rimanente 20% dalla "Srl Società_2 ", del valore nominale € 20.000,00, controllata dalla "Ricorrente_1, Per cui, l'Ufficio al fine di un controllo del plafond “de minimis”, e in base alla documentazione esibita all'Ufficio, la "Società_1" aveva fruito della deduzione soggetta alle regole de minimis, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), punto 3 del D.Lgs.
446/97, nella misura pari ad € 1.594.280,00, deduzione non spettante, mentre la "SRL Società_2 " aveva fruito della decurtazione nella misura pari ad € 575.658,00., donde il recupero delle deduzioni IRAP di euro 1.594.280,00 nei confronti della Ricorrente_1” E ciò per il semplice fatto che la Commissione Europea aveva introdotto e specificato il concetto di impresa unica per il calcolo del plafond “de minimis” che nel caso di imprese collegate doveva considerarsi un'unica azienda, sia l'azienda che aveva richiesto l'agevolazione, sia le società collegate alla capogruppo, donde il recupero della deduzione.
Avverso l'avviso di accertamento proponeva ricorso la società appellante deducendo l'infondatezza del recupero;
La C.T.P. di Messina con la sentenza indicata in epigrafe rigettava il ricorso proposto dal contribuente.
Proponeva appello la società deducendo la manifesta infondatezza ed erroneità della sentenza sul punto della normativa in materia IRAP, in violazione dell'art. 11 comma 1 lettera comma 3) del D.Lgs. 446/97, spiegando il calcolo delle deduzioni IRAP, che spettavano alla società “Ricorrente_1”, stante che la società non aveva usufruito di alcun beneficio “de minimis” perché la società aveva dichiarato un valore di produzione negativo.
Resisteva l'Agenzia delle entrate con apposite controdeduzioni contestando gli addebiti mossi dalla ricorrente società;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società “Ricorrente_1” , impugnava, con distinto ricorso proposto avanti alla CTP di Messina, l'avviso di accertamento per l'anno 2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate irrogava una sanzione pecuniaria di euro 2.000, contestando alla società di avere usufruito delle deduzioni previste dall'art. 11 comma 1 lettera a) D. LGS 446/1997, nella specie, la società avrebbe usufruito, di una deduzione forfettaria sul costo del lavoro di euro 1.594.280,00 superando nel triennio l'agevolazione “de minimis” in misura superiore ad Euro
200.000,00. E ciò nasceva dal fatto che la società “Società_1 srl” controllava la società “Ricorrente_1 srl” nella misura del 80%, mentre il 20% risultava controllata dalla “Società_2. L'Ufficio applicando il concetto d'impresa unica, introdotto dalla Comunità Europea, accertava alla società lo sforamento dell'agevolazione prevista dal “de minimis”, con conseguente recupero della deduzione delle spese di lavoro dipendente, che incideva nel calcolo del “de minimis”, nella misura di euro 1.594.280, irrogando così una sanzione pecuniaria di euro 2.000, per aver indicato, nella dichiarazione IRAP presentata dalla società, deduzioni di cui all'art. 11 comma 1) lettera a) D.LGS 446/1997 nella misura di euro 2.369.946.
Ciò posto, avuto riguardo a quanto sopra esposto, per Aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. La disciplina è dettata dall'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi del quale sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli Aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Sono fatte salve specifiche deroghe contemplate dai trattati.
Il concetto di “ Impresa Unica” è definito dal regolamento (Ue) 1407/2013 relativo agli Aiuti “de minimis”, come un gruppo di imprese che, pur essendo legalmente indipendenti, sono collegate tra loro tramite specifiche relazioni che comportano un controllo comune o influenze reciproche significative.
In particolare, è rilevante al caso in esame l'esistenza di almeno una delle seguenti relazioni: controllo di diritto – un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
controllo direzionale – un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, di direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
influenza economica rilevante – un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; controllo di fatto o contrattuale – un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate una “impresa unica”.
Nel caso specifico, è avvenuto che la società appellante ha indicato alla voce “IC66” della dichiarazione
IRAP presentata dalla società, deduzioni art. 11 comma 1 lettera a) D. LGS 446/97, per complessive euro
2.269.946, usufruendo una quota “de minimis” di euro 109.411,39;
La società “Società_1 aveva indicato nella propria dichiarazione IRAP alla voce “IC66” della dichiarazione IRAP presentata dalla società, deduzioni IRAP di cui art. 11 comma 1 lettera a) D. LGS 446/97, per complessive euro 2.621.678, usufruendo una quota “de minimis” di euro 126.364,87;
La società Società_2 aveva indicato nella propria dichiarazione IRAP alla voce “IC66” della dichiarazione IRAP presentata dalla società, deduzioni IRAP di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) D. LGS
446/97, per complessive euro 755.953, per cui aveva usufruito di una quota de minimis di euro 36.436,93;
In relazione a ciò, il beneficio usufruito dalle tre società ai fini del “de minimis” ammontava ad euro
289.166,67, ( 4,82% del costo del lavoro) superiore al limite massimo previsto di euro 200.000. Per cui, in base al principio di impresa unica la società avrebbe superato il limite del “de minimis”, e quindi, non avrebbe potuto usufruire del credito previsto da detto “de minimis”. Senonché, le tre società avevano dichiarato un valore di produzione negativo, per cui il beneficio “de minimis” non è stato usufruito per le perdite di produzione conseguite;
ora l'aver indicato nelle dichiarazione IRAP delle società il valore del costo del lavoro, non significa che il contribuente abbia usufruito dei benefici del “de minimis””, giacché la concessione dell'Aiuto è accordata al momento del suo utilizzo. E, nel caso di specie, nessun utilizzo del costo del lavoro si è verificato, essendo i valori della produzione delle società negativi, e cioè, senza imponibile da assoggettare ad IRAP e senza utilizzo di Aiuti di Stato. Per cui, l'irrogazione della sanzione pecuniaria irrogata dall'Ufficio, per aver il contribuente usufruito di quote “de minimis”, non trova applicazione al caso in esame, non avendo l'impresa unica sforato il limite previsto di euro 200.000. Ne consegue che, la sanzione pecuniaria irrogata dall'Ufficio va annullata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sez. 16^, accoglie l'appello proposto dal contribuente e annulla l'atto impugnato .
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che si liquidano per i due gradi di giudizio in euro 1.800, più oneri accessori IVA e CPA, se dovuti.
Cosi deciso a Messina il 22 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE. dott. Teodoro EN dott. Maurizio Antonio Pas. FANCOLA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OL RI IO PAS, Presidente
EN OD, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5693/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6518/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 13/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX0CD302720 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte appellante insiste nei motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: L'Ufficio insiste in atti e per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina l'appellante società in liquidazione “Ricorrente_1” difesa dal dott. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento N. TYX0CD302720, relativa alla sanzione pecuniaria IRAP anno 2014, per recupero deduzioni IRAP, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a),
n. 3 del D. Lgs. 446/97, per l'importo complessivo di € 1.713.293,00. E ciò per il fatto che la anzidetta deduzione poteva essere fruita soltanto nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis, di cui al regolamento CE n. 1407/2013, modificato in data 18/12/2013, in vigore nel periodo d'imposta
2014. Dal controllo fiscale era emerso che la "Società_1", risultava controllata all'80% da dalla " Ricorrente_1", la cui proprietà era del Valore nominale € 80.000,00 ed il rimanente 20% dalla "Srl Società_2 ", del valore nominale € 20.000,00, controllata dalla "Ricorrente_1, Per cui, l'Ufficio al fine di un controllo del plafond “de minimis”, e in base alla documentazione esibita all'Ufficio, la "Società_1" aveva fruito della deduzione soggetta alle regole de minimis, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), punto 3 del D.Lgs.
446/97, nella misura pari ad € 1.594.280,00, deduzione non spettante, mentre la "SRL Società_2 " aveva fruito della decurtazione nella misura pari ad € 575.658,00., donde il recupero delle deduzioni IRAP di euro 1.594.280,00 nei confronti della Ricorrente_1” E ciò per il semplice fatto che la Commissione Europea aveva introdotto e specificato il concetto di impresa unica per il calcolo del plafond “de minimis” che nel caso di imprese collegate doveva considerarsi un'unica azienda, sia l'azienda che aveva richiesto l'agevolazione, sia le società collegate alla capogruppo, donde il recupero della deduzione.
Avverso l'avviso di accertamento proponeva ricorso la società appellante deducendo l'infondatezza del recupero;
La C.T.P. di Messina con la sentenza indicata in epigrafe rigettava il ricorso proposto dal contribuente.
Proponeva appello la società deducendo la manifesta infondatezza ed erroneità della sentenza sul punto della normativa in materia IRAP, in violazione dell'art. 11 comma 1 lettera comma 3) del D.Lgs. 446/97, spiegando il calcolo delle deduzioni IRAP, che spettavano alla società “Ricorrente_1”, stante che la società non aveva usufruito di alcun beneficio “de minimis” perché la società aveva dichiarato un valore di produzione negativo.
Resisteva l'Agenzia delle entrate con apposite controdeduzioni contestando gli addebiti mossi dalla ricorrente società;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società “Ricorrente_1” , impugnava, con distinto ricorso proposto avanti alla CTP di Messina, l'avviso di accertamento per l'anno 2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate irrogava una sanzione pecuniaria di euro 2.000, contestando alla società di avere usufruito delle deduzioni previste dall'art. 11 comma 1 lettera a) D. LGS 446/1997, nella specie, la società avrebbe usufruito, di una deduzione forfettaria sul costo del lavoro di euro 1.594.280,00 superando nel triennio l'agevolazione “de minimis” in misura superiore ad Euro
200.000,00. E ciò nasceva dal fatto che la società “Società_1 srl” controllava la società “Ricorrente_1 srl” nella misura del 80%, mentre il 20% risultava controllata dalla “Società_2. L'Ufficio applicando il concetto d'impresa unica, introdotto dalla Comunità Europea, accertava alla società lo sforamento dell'agevolazione prevista dal “de minimis”, con conseguente recupero della deduzione delle spese di lavoro dipendente, che incideva nel calcolo del “de minimis”, nella misura di euro 1.594.280, irrogando così una sanzione pecuniaria di euro 2.000, per aver indicato, nella dichiarazione IRAP presentata dalla società, deduzioni di cui all'art. 11 comma 1) lettera a) D.LGS 446/1997 nella misura di euro 2.369.946.
Ciò posto, avuto riguardo a quanto sopra esposto, per Aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. La disciplina è dettata dall'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi del quale sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli Aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Sono fatte salve specifiche deroghe contemplate dai trattati.
Il concetto di “ Impresa Unica” è definito dal regolamento (Ue) 1407/2013 relativo agli Aiuti “de minimis”, come un gruppo di imprese che, pur essendo legalmente indipendenti, sono collegate tra loro tramite specifiche relazioni che comportano un controllo comune o influenze reciproche significative.
In particolare, è rilevante al caso in esame l'esistenza di almeno una delle seguenti relazioni: controllo di diritto – un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
controllo direzionale – un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, di direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
influenza economica rilevante – un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; controllo di fatto o contrattuale – un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate una “impresa unica”.
Nel caso specifico, è avvenuto che la società appellante ha indicato alla voce “IC66” della dichiarazione
IRAP presentata dalla società, deduzioni art. 11 comma 1 lettera a) D. LGS 446/97, per complessive euro
2.269.946, usufruendo una quota “de minimis” di euro 109.411,39;
La società “Società_1 aveva indicato nella propria dichiarazione IRAP alla voce “IC66” della dichiarazione IRAP presentata dalla società, deduzioni IRAP di cui art. 11 comma 1 lettera a) D. LGS 446/97, per complessive euro 2.621.678, usufruendo una quota “de minimis” di euro 126.364,87;
La società Società_2 aveva indicato nella propria dichiarazione IRAP alla voce “IC66” della dichiarazione IRAP presentata dalla società, deduzioni IRAP di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) D. LGS
446/97, per complessive euro 755.953, per cui aveva usufruito di una quota de minimis di euro 36.436,93;
In relazione a ciò, il beneficio usufruito dalle tre società ai fini del “de minimis” ammontava ad euro
289.166,67, ( 4,82% del costo del lavoro) superiore al limite massimo previsto di euro 200.000. Per cui, in base al principio di impresa unica la società avrebbe superato il limite del “de minimis”, e quindi, non avrebbe potuto usufruire del credito previsto da detto “de minimis”. Senonché, le tre società avevano dichiarato un valore di produzione negativo, per cui il beneficio “de minimis” non è stato usufruito per le perdite di produzione conseguite;
ora l'aver indicato nelle dichiarazione IRAP delle società il valore del costo del lavoro, non significa che il contribuente abbia usufruito dei benefici del “de minimis””, giacché la concessione dell'Aiuto è accordata al momento del suo utilizzo. E, nel caso di specie, nessun utilizzo del costo del lavoro si è verificato, essendo i valori della produzione delle società negativi, e cioè, senza imponibile da assoggettare ad IRAP e senza utilizzo di Aiuti di Stato. Per cui, l'irrogazione della sanzione pecuniaria irrogata dall'Ufficio, per aver il contribuente usufruito di quote “de minimis”, non trova applicazione al caso in esame, non avendo l'impresa unica sforato il limite previsto di euro 200.000. Ne consegue che, la sanzione pecuniaria irrogata dall'Ufficio va annullata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sez. 16^, accoglie l'appello proposto dal contribuente e annulla l'atto impugnato .
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che si liquidano per i due gradi di giudizio in euro 1.800, più oneri accessori IVA e CPA, se dovuti.
Cosi deciso a Messina il 22 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE. dott. Teodoro EN dott. Maurizio Antonio Pas. FANCOLA