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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 9 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 2945/2023 RG vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Pellegrino presso il cui studio domicilia in Nola alla via Giovanni XXIII n. 19 (indirizzo pec:
Email_1
-appellante-
E
Controparte_1
[...]
-appellate, non costituite-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1265/2023 pubblicata il 3 ottobre
2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 30.11.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettò il ricorso introduttivo presentato al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la dal 1.03.2012 sino al 29.09.2016 (data delle Controparte_1
dimissioni) e dello svolgimento di mansioni superiori, con condanna delle parti resistenti, in solido ex art. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. n. 276/2003, al pagamento delle differenze retributive pari ad euro
1 22.735,00 per le causali specificate anche nelle conclusioni.
L'appellante, in particolare, censurava la valutazione effettuata dal primo giudice circa il materiale probatorio allegato a sostegno della domanda. In ragione di tale censura invocava la modifica della sentenza con l'integrale accoglimento della domanda.
Le parti appellate non si costituivano.
La parte appellante non depositava la prova della notifica del ricorso.
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), si disponeva la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi l'udienza del
7.11.2024 con lo scambio di note scritte. Indi, preso atto dell'inerzia di parte, si disponeva il rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. al 5.12.2024 (udienza rinviata d'ufficio dapprima al 2.01.2025, indi al
9.01.2025) . Infine, stante la perdurante inerzia, la causa era riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante sia rimasto inerte, omettendo di dare prova dell'instaurazione del contraddittorio o rinunciando tacitamente a manifestare la propria volontà di coltivare la domanda attraverso la presentazione delle note di trattazione.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 8.01.2024 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata per il 7.11.2024); sia del decreto di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (comunicato il 3.10.2024), sia del rinvio ex art. 348 c.p.c. disposto all'esito dell'udienza del 7.11.2024 (comunicato il giorno 8.11.2024) per mancato deposito delle note di parte appellante (con ordinanza con cui si faceva espresso avvertimento della possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti all'inerzia)- non ha presentato le note di trattazione scritta, condotta che equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
2 Nulla sulle spese tenuto conto della mancata costituzione di parte appellata.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per entrambe le parti.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 9 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 2945/2023 RG vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Pellegrino presso il cui studio domicilia in Nola alla via Giovanni XXIII n. 19 (indirizzo pec:
Email_1
-appellante-
E
Controparte_1
[...]
-appellate, non costituite-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1265/2023 pubblicata il 3 ottobre
2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 30.11.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettò il ricorso introduttivo presentato al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la dal 1.03.2012 sino al 29.09.2016 (data delle Controparte_1
dimissioni) e dello svolgimento di mansioni superiori, con condanna delle parti resistenti, in solido ex art. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. n. 276/2003, al pagamento delle differenze retributive pari ad euro
1 22.735,00 per le causali specificate anche nelle conclusioni.
L'appellante, in particolare, censurava la valutazione effettuata dal primo giudice circa il materiale probatorio allegato a sostegno della domanda. In ragione di tale censura invocava la modifica della sentenza con l'integrale accoglimento della domanda.
Le parti appellate non si costituivano.
La parte appellante non depositava la prova della notifica del ricorso.
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), si disponeva la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi l'udienza del
7.11.2024 con lo scambio di note scritte. Indi, preso atto dell'inerzia di parte, si disponeva il rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. al 5.12.2024 (udienza rinviata d'ufficio dapprima al 2.01.2025, indi al
9.01.2025) . Infine, stante la perdurante inerzia, la causa era riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante sia rimasto inerte, omettendo di dare prova dell'instaurazione del contraddittorio o rinunciando tacitamente a manifestare la propria volontà di coltivare la domanda attraverso la presentazione delle note di trattazione.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 8.01.2024 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata per il 7.11.2024); sia del decreto di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (comunicato il 3.10.2024), sia del rinvio ex art. 348 c.p.c. disposto all'esito dell'udienza del 7.11.2024 (comunicato il giorno 8.11.2024) per mancato deposito delle note di parte appellante (con ordinanza con cui si faceva espresso avvertimento della possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti all'inerzia)- non ha presentato le note di trattazione scritta, condotta che equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
2 Nulla sulle spese tenuto conto della mancata costituzione di parte appellata.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per entrambe le parti.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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