Articolo 3 della Legge 13 giugno 1985, n. 296
Articolo 2Articolo 3 bis
Versione
23 giugno 1985
Art. 3.
Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio delle ostetriche della provincia nel cui albo l'interessato intenda chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.
Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi e dei certificati, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma e' sospeso per non piu' di tre mesi.
La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha tatto pervenire la risposta.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.
Il collegio delle ostetriche nel termine di un mese dalla data di ricezione delle domande, corredate dalla documentazione inviata dal Ministero della sanita', provvede all'iscrizione all'albo ai sensi delle leggi vigenti.
Il cittadino di altri Stati membri della Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.
Entrata in vigore il 23 giugno 1985