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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/08/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 160/2024
tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. COSTANZO Parte_1 P.IVA_1
ANGELA MARIA elett. Dom VIA VASCO DE GAMA N 14 37138 VERONA appellante e
C.F. , assistito e difeso dall'Avv. FERRARO MARCO CP_1 C.F._1
e dall'AvvMAURIZIO GUGLIOTTA. elett dom. presso il loro studio in Roma Viale Regina
Margherita 278R appellato
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.STEFANO SILVESTRI e Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. ANDREA GIOVANNI BIGLIA elett. Dom. presso il loro studio in Milano Via Porlezza 12
appellato
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 625/2024
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 15.7.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 21 PARTE APPELLANTE:
In via preliminare: procedere con il tentativo di conciliazione ex art. 350 c.p.c., ordinando la comparizione personale delle parti/formulando apposita proposta, ritenendone fondati e sussistenti i presupposti, anche in forza delle reciproca responsabilità che le controparti sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado si attribuiscono reciprocamente e per l'effetto, revocare, il provvedimento reso;
In via istruttoria: accogliere le richieste istruttorie svolte con la memoria ex art. 183 c. VI n° 2 c.p.c. ed oggetto già di rinnovazione con la relativa istanza ex art. 177 c.p.c., dando le disposizione per la loro assunzione;
In via principale: previo accertamento/dichiarazione della solidale responsabilità negoziale dolosa/colposa per inadempimento del notaio e da contatto sociale od extra CP_1 contrattuale di per violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede, Controparte_3 nonché dei canoni della diligenza e della prudenza sulla base del combinato disposto degli artt. 1173 –
1175 – 1176 – 1218 – 1375 c.c. , nonché della disciplina comunitaria di cui al Regolamento 1060/2009
e ss.mm.ii., condannare le parti appellate, anche graduando la loro quota di specifica responsabilità, a titolo risarcitorio per danni patrimoniale e, soprattutto per danno all'immagine commerciale, ad una somma che codesto ufficio vorrà determinare facendo applicazione dei principi di giustizia ed equità ex art. 1226 c.c.; con conseguente regolamentazione delle spese di lite e dei relativi accessori;
con conseguente regolamentazione delle spese di lite e dei relativi accessori.
PARTE APPELLATA : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 infondato in fatto e diritto, per le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto;
- in via incidentale: accogliere integralmente l'appello incidentale proposto dal Notaio CP_1 con conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 625/2024 nei punti impugnati;
- via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 escludere/limitare i conseguenti danni in favore dell'appellante entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225
e 1227 c.c..
- in via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie reiterate in sede di appello in quanto superflue in ragione della assenza di nesso causale con la condotta del professionista, inammissibili per essere riferita a circostanze irrilevanti ai fine del decidere, nonché documentali ovvero che devono essere provate per documenti (tutti i capitoli), nonché generici e rivolti a far esprimere al teste un giudizio, ovvero valutativi (cap. 4-6-7-8-9- 11-12-13-14-16-17).
pagina 2 di 21 Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
PARTE APPELLATA : Controparte_3
in via principale
- rigettare l'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_4 ogni inerente e/o relativa pretesa e/o istanza, in quanto inammissibile infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Trento n. 625/2024, pubblicata in data 14 giugno 2024 e resa nella causa civile iscritta sub R.G. 3216/2022.
in via di appello incidentale
- per le ragioni esposte in narrativa, riformare la sentenza del Tribunale di Trento n. 625/2024, pubblicata in data 14 giugno 2024 e resa nella causa civile iscritta sub R.G. 3216/2022 nella parte in cui ha ritenuto che abbia tenuto un comportamento riconducibile nell'ambito Controparte_4 applicativo dell'art. 2043 c.c. accertando diversamente la carenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo alla stessa.
nel merito, in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità a carico di in relazione alle prestazioni contestate ex adverso – sussistendone i presupposti - Controparte_4 condannare il Notaio a manlevare/tenere indenne la stessa. CP_1
in via istruttoria
- ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate da Nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenga di ammettere le istanze di prova orale avversaria, al fine di ulteriormente confermare quanto esposto e prodotto da nel Controparte_4 corso del giudizio di primo grado, si rinnova la richiesta di ammissione del seguente capitolo di prova orale a prova contraria di quanto apoditticamente sostenuto da Parte_1
- Vero che ha provveduto a ripristinare lo score attribuito a in data 15 CP_4 Parte_1 giugno 2021 alle ore 21:56 il successivo 16 giugno 2021 alle ore 14:19 come da documento 4 che mi si rammostra?
Si indicano quali testi i signori:
. - Product Manager di;
Testimone_1 CP_4
. - , Sales Manager di;
Testimone_2 CP_4
. - , Senior DB Developer di Creditsafe. Testimone_3 pagina 3 di 21 . in ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A di entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni avversarie.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd.19.12.22 la in persona del legale rappresentante, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento il Notaio e la CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, esponendo che:
essa società attrice, costituita nel 2004, svolgeva la propria attività nel settore di progettazione,
esecuzione, manutenzione e commercializzazione di opere edili civili di natura residenziale e commerciale, sia per conto proprio che per clienti privati e per la pubblica amministrazione;
aveva come soci al 51% e per il 49% , un organico di 90-95 dipendenti e Persona_1 Persona_2
occupava stabilmente una posizione apicale nel panorama nazionale delle imprese del settore;
con sentenza numero 845 di data 29.9.16 tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della
[...]
e la società attrice aveva avanzato proposta ex art. 124 e segg. L.F. al fine di valorizzare il CP_5
patrimonio immobiliare della fallita;
tuttavia il notaio incaricato, dr.ssa aveva presentato annotazione nel registro delle imprese CP_1
di Trento del seguente contenuto: “con verbale di determinazione dell'amministratore unico di data
10 giugno 2021, repertorio numero 5295/4185 notaio di Trento, la società ha CP_1
determinato di presentare una proposta di concordato con assunzione ai sensi degli articoli 124
seguenti del RD 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.” , effettivamente iscritta in data 14/6/21 sicché tale informazione veniva condivisa sulle varie piattaforme telematiche, pubbliche e private con possibilità
per gli operatori di consultarla;
in particolare la , specializzata nel compilare, aggiornare e pubblicare il profilo di Controparte_2
milioni di imprese, su base internazionale, evidenziandone affidabilità commerciale e rischio di pagina 4 di 21 insolvenza, provvedeva imprudentemente a modificare il rating attribuito all'attrice, censendola nella categoria delle imprese “senza classificazione” di cui alla lettera E del credit score, quindi con rischio di insolvibilità molto alto, mentre in precedenza era stata indicata con un rischio di insolvibilità molto basso alla lettera A;
suscitato un immediato allarme nella rete dei fornitori, partner commerciali, ceto bancario, pubblica amministrazione e personale, l'amministratore della soc. attrice intraprendeva celermente interlocuzioni verbali ed epistolari volte a spiegare che la società attrice non era a rischio di insolvenza ma anzi si proponeva come assuntore dei debiti della dichiarata fallita dal tribunale di CP_5
Milano; inviava in data 16/6/21 alla comunicazione con la quale chiedeva una pronta Controparte_2
correzione;
in data 15/6/21 l'ufficio camerale aveva provveduto alla rettifica dell'iscrizione;
la condotta della professionista Notaio e della avevano CP_1 Controparte_3
determinato rilevanti danni in punto di immagine e credito commerciale alla soc. attrice e si configurava in capo al notaio un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale ed in capo alla CP_3
una responsabilità da contatto sociale e, in via subordinata, di natura extra contrattuale;
la
[...]
stessa aveva inoltre violato le previsioni di cui all' articolo 35 bis § 2 co.1 del Regolamento Europeo
1060 e ss.mm. a norma del quale “[se] un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per colpa grave una delle violazioni di cui all'allegato III che ha inciso sul rating del credito,
l'investitore o l'emittente possono chiedere all'agenzia di rating il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione” ed ancora ”spetta all'investitore o all'emittente fornire elementi informativi precisi e dettagliati che indichino che l'agenzia di rating del credito ha violato il presente regolamento e che la violazione ha avuto un impatto sulle rating emesso”;
pagina 5 di 21 in conseguenza della condotta delle convenute la società attrice aveva subito un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale e segnatamente da lesione dell'immagine quantificabile nell'importo di euro 500.000 di cui parte convenuta doveva rispondere in via solidale.
Chiedeva pertanto la condanna in solido delle convenute al pagamento di detta somma.
Il Notaio dr.ssa si costituiva in giudizio, esponendo che in data 11/6/21 aveva CP_1
verbalizzato la decisione dell'amministratore unico della società attrice di presentare, come terzo assuntore ai sensi dell'articolo 124 legge fallimentare, una proposta di concordato fallimentare nei confronti del Fallimento della società , ed aveva provveduto al deposito del verbale presso la CP_5
Camera di Commercio di Trento, utilizzando le istruzioni di Unioncamere e seguendo le istruzioni compilate dallo strumento Fedra, in questo modo inviando il “modello S” riquadro 20, selezionando
“proposta di concordato”;
La domanda veniva iscritta dall'ufficio in data 14.6.2021 ad 12.15 e, a seguito dell'iscrizione, nella visura camerale della società attrice veniva segnalata al punto 4 (scioglimento, procedure concorsuali,
cancellazione) l'indicazione “proposta di concordato” a cui veniva dato il seguente contenuto testuale
“con verbale di determinazione dell'amministratore unico di data 10 giugno 2021 repertorio numero
5295/1485 Notaio di Trento, la società ha determinato di presentare una proposta di CP_1
concordato con assunzione ai sensi degli articoli 124 e seguenti del R. D. 16 marzo 1942 numero 267 e s.m.i.”;
il giorno seguente, 15/6/21, la società attrice aveva segnalato al Notaio che alcune società di rating avevano attribuito una valutazione negativa a seguito dell'esame della visura camerale, pregandola di intervenire ed il Notaio, dopo aver interloquito con l'Ufficio del registro delle imprese, la stessa mattina presentava nuova domanda di iscrizione con la quale, con una forzata modificazione del campo da compilare, nel campo “altri atti e fatti” veniva ulteriormente precisato :”con determinazione dell'amministratore unico di data 10 giugno 2021, verbalizzata con repertorio numero 5295/4185 pagina 6 di 21 notaio di Trento, è stato deciso di presentare, in qualità di terzo assuntore, nell'ambito CP_1
del fallimento della società … una proposta di assunzione sensi dell'articolo 124 comma CP_5
4 LF”, domanda presentata alle ore 12.19 del 15 giugno 2021 e iscritta dall'ufficio alle ore 13.31 dello stesso giorno.
Affermava di aver agito con correttezza e diligenza, avendo seguito le istruzioni dell'Unioncamere e dello strumento Fedra e che non vi era stato alcun errore nella prima registrazione che solo formalmente era stata successivamente corretta e che nessuna segnalazione di fallimento risultava dalla visura dell'attrice. Inoltre il riferimento alla proposta di concordato con assunzione ai sensi dell'articolo
124 LF era idonea a togliere qualunque dubbio, posto che la società attrice non poteva presentare una proposta fallimentare in proprio perché non era stata dichiarata fallita e non poteva trattarsi di proposta di concordato preventivo, non segnalato nella prima facciata della visura.
Pertanto doveva ritenersi che l'informazione era sostanzialmente e formalmente corretta oltre che innocua.
Era corretta anche l'annotazione nella sezione 4 della visura camerale dedicata allo “Scioglimento,
procedure concorsuali, cancellazione”, ed eventuali dubbi che erroneamente potevano sorgere potevano essere chiariti mediante l'esame del verbale che conteneva la proposta, sicché doveva ritenersi che l'altra convenuta aveva erroneamente interpretato, con inescusabile Controparte_3
superficialità, una informazione in sè corretta.
Negava la sussistenza di un danno in capo alla società attrice , rilevando che la nuova iscrizione era avvenuta a distanza di ventiquattr'ore dalla prima, e del nesso causale.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta dalla società attrice e, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale di tale domanda, che il risarcimento fosse contenuto alle sole conseguenze immediate e dirette del dedotto ma negato inadempimento.
pagina 7 di 21 Si costituiva in giudizio anche la , esponendo di operare nel settore della raccolta, Controparte_3
ricerca, trattamento, lavorazione, comunicazione di informazioni e dati commerciali pubblici relativi ad attività economiche, finanziarie ed imprenditoriale, elaborando tra l'altro rapporti atti a fornire on-line informazioni e valutazioni sull'affidabilità di imprese iscritte in pubblici registri o presenti in banche dati, aggiungendo, premessa la distinzione tra credit score e rating, che i rapporti da essa forniti non presentano carattere vincolante né potevano essere considerati raccomandazioni ad intrattenere o non intrattenere particolari relazioni commerciali, rappresentando un mero parere equiparabile alle valutazioni di aziende e società comunemente reperibili presso quotidiani e testate giornalistiche a vocazione finanziaria, come specificato nelle condizioni generali di servizio;
in data 12/6/21 alle ore 21.57 aveva aggiornato lo score attribuito alla società attrice, portandolo dal punteggio di 55 a -33, che tuttavia non veniva riportato in cifre nel proprio sito nel quale veniva visualizzata la dicitura “ND proposta di concordato”;
aveva quindi inviato una comunicazione di monitoring ai propri clienti che avevano mostrato interesse per la società attrice;
il 16/6/21 alle 14.19, a meno di 24 h di distanza dalla precedente revisione dello score attribuito all'attrice, eseguita la rettifica della precedente iscrizione e ricevuta diffida da parte della società
attrice, la convenuta aveva attribuito nuovamente all'attrice il punteggio di 55 e la dicitura ”rischio basso” ed aveva tempestivamente inviato comunicazione di monitoring ai propri clienti circa il positivo aggiornamento.
Doveva pertanto affermarsi la correttezza della propria condotta e l'assenza di qualunque responsabilità a sè ascrivibile e doveva escludersi l'applicabilità del Regolamento Europeo
n.1060/2009 che riguardava le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione e che non trovava applicazione con riguardo ai credit score.
pagina 8 di 21 Negava l'esistenza di un nesso causale con l'apodittico pregiudizio lamentato dall'attrice, rilevando che solo la condotta del notaio poteva costituire l'evento genetico delle conseguenze dannose;
negava comunque l'esistenza di qualunque danno in capo all'attrice.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla società attrice e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle stesse, che il Notaio fosse condannata a CP_1
tenerla indenne e manlevarla dalle richieste attoree.
Con sentenza n.625/24, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento
- ribadiva l'inammissibilità delle prove richieste da parte attrice in quanto formulate in termini eccessivamente generici e comunque tale da implicare valutazioni e giudizi, e superflue;
- ripercorsa la verificazione storica degli eventi, rilevava che la prima iscrizione nel registro delle imprese di data 14/6/21 sembrava effettivamente alludere alla presentazione di una proposta di concordato da parte della nella veste di debitrice, rilevando al contempo la Controparte_6
correttezza delle difese del Notaio secondo cui l'articolo 124 LF (citato CP_1
nell'annotazione riportata nella visura camerale di data 14/6/21), nell'attribuire oltre che a un creditore di un terzo anche allo stesso fallito la facoltà di presentare una proposta di concordato,
presuppone l'avvenuta dichiarazione di fallimento e quindi il deposito della relativa sentenza nel registro delle imprese, mentre nella visura camerale contenente la contestata iscrizione non vi era alcun accenno al fatto che la società attrice fosse stata sottoposta a procedure concorsuali;
- affermava che l'iscrizione in questione risultava in ogni caso indubbiamente ambigua in quanto menzionava soltanto una proposta di concordato con assunzione della senza Parte_1
contestuale espressa indicazione della procedura fallimentare relativa ad altra società nel cui ambito quella proposta sarebbe stata depositata, sicché un esame sommario, eventualmente da parte di soggetti non particolarmente esperti in materia, poteva consentire di riferire la richiesta di procedura concordataria (che comunque attesta uno stato di crisi dell'imprenditore) alla pagina 9 di 21 società attrice, con possibilità quindi di comprometterne la reputazione commerciale, anche in considerazione dell'avvenuta collocazione nella parte della visura camerale dedicata a
“scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione” e in corrispondenza della dicitura
“proposta di concordato”
- concludeva che la convenuta non avesse agito con la diligenza e la perizia di cui CP_1
all'articolo 1176 comma 2 cc, avendo richiesto l'iscrizione del verbale di data 10/6/21 con riferimento alla posizione della società attrice anziché di quella destinataria della proposta e comunque con una equivoca formulazione letterale, astrattamente idonea a comunicare la falsa notizia della richiesta da parte della di essere sottoposta a procedura Parte_1
concordataria;
- riteneva censurabile anche la condotta dell'altra convenuta, , la quale non Controparte_3
aveva dato giusto peso alla sostanziale ambiguità dell'annotazione, inserita in una visura da cui non risultava la pregressa dichiarazione di fallimento, ed aveva declassato il credit score della società attrice senza effettuare ulteriori verifiche, ed in particolare l'esame del verbale di data
10/6/21, cosa che era esigibile secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, trattandosi di un operatore professionale in grado di accertare agevolmente se la proposta annotata avesse ad meno per oggetto una procedura concorsuale che riguardava la società attrice nella veste di debitrice, ritenendo pertanto accertato in capo a tale società convenuta un comportamento riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 2043.
Richiamata giurisprudenza in forza della quale il danno alla reputazione commerciale delle persone giuridiche non costituisce un mero danno evento e non sussiste in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e di prova anche mediante presunzioni semplici e che tale danno poteva essere identificato nella diminuzione di considerazione che delle società hanno le categorie di soggetti consociati con le pagina 10 di 21 quali le stesse normalmente si relazionano, rilevava che tale pregiudizio non risultava essersi verificato nel caso di specie.
Rilevava che se all'iscrizione di data 14/6/21 poteva essere data astratta idoneità a ledere la reputazione la società attrice per essere state effettuata in termini tali da poter generare il convincimento che la stessa fosse stata sottoposta una procedura concorsuale e si trovasse quindi in stato di crisi, la successiva rettifica aveva di fatto del tutto eliso l'efficienza dannosa, avendo chiarito in termini inequivoci e in tempi ristrettissimi che quello stato di insolvenza all'apparenza evocato dalla prima iscrizione non era mai esistito.
Concludeva il tribunale che se anche per ipotesi fosse esistito un qualche istituto di credito, fornitore o cliente, potenziale od effettivi, o qualunque altro operatore commerciale che nelle ore immediatamente successive alla prima iscrizione del 14/6/21 fosse stato indotto a credere che la società
attrice fosse soggetta una procedura concordataria, la successiva rettifica necessariamente aveva modificato tale erroneo convincimento. Rilevava che non poteva essere valorizzato a fini risarcitori il fatto che la soc. attrice avesse effettuato una tempestiva attività di informazione nei confronti dei propri interlocutori. Era comunque assente la prova di successive iniziative che attestassero mutamento di opinione di uno o più operatori commerciali nei confronti della società attrice, circostanza che di per sé
era idonea ad escludere la sussistenza di apprezzabili ripercussioni pregiudizievoli connesse sul piano eziologico alla lesione dell'immagine della società attrice nelle poche ore trascorse tra l'iscrizione del
14 giugno 2021 e la rettifica del giorno successivo.
Il tribunale escludeva la sussistenza del danno di immagine anche in considerazione dell'oggettiva limitata consistenza del lasso temporale tra le due iscrizioni, potendosi anche escludere che la lesione avesse ecceduto una certa soglia di offensività. Il mancato pregiudizio alla reputazione commerciale della soc. attrice di ricavava dalla circostanza, dalla stessa esposta, che essa godeva anche in tempi successivi ai fatti dedotti in giudizio di una significativa affidabilità economico-commerciale. pagina 11 di 21 In relazione alla controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto esaminate e considerate le censurabili condotte delle parti convenute, il tribunale disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolando i motivi di Parte_1
impugnazione di seguito esaminati.
Si è costituita in giudizio il notaio chiedendo che l'appello sia dichiarato CP_1
inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis cpc, e che comunque lo stesso sia rigettato;
ha proposto appello in via incidentale al fine di escludere la sussistenza di una propria condotta inadempiente e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla che sia Parte_1
esclusa l'esistenza di danni in capo all'appellante e che comunque che gli stessi siano limitati ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 cc, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie riproposte da parte appellante.
Anche l'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3
proposto dalla e, con appello incidentale, ha chiesto la riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una propria condotta riconducibile all'ambito applicativo dell'articolo 2043 c.c. Nel merito in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga riconosciuta una qualche responsabilità a suo carico, che il notaio sia condannata a manlevarla e CP_1
tenerla indenne da ogni pretesa di parte appellante, opponendosi all'ammissione delle prove richieste da parte appellante e chiedendo, in caso di ammissione delle stesse, l'ammissione delle prove orali da essa richieste.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.25 e decisa nella camera di consiglio del
15.7.25
* * * * pagina 12 di 21 Va premesso che l'appello principale in esame non può essere dichiarato inammissibile ex art. 348
bis cpc per palese infondatezza, prospettazione che non è condivisibile
Con il primo motivo di impugnazione la (argomentata la sussistenza della Parte_1
responsabilità delle parti appellate, già affermata dal Tribunale) lamenta che erroneamente il giudice di primo grado abbia escluso la sussistenza di un danno alla propria reputazione commerciale, sostenendo di avere in realtà subito un danno intenso e pervasivo rappresentato dal discredito alla propria immagine imprenditoriale attesa la fitta rete di proprie relazioni commerciali, sostenendo che gli effetti della condotta degli appellati sono stati contenuti grazie alla tempestiva e gravosa attività svolta in primo luogo dal suo amministratore unico e dal suo staff ed al tenore della sua credibilità personale.
Sostiene la società appellante che erroneamente il giudice di primo grado non abbia ammesso le richieste istruttorie ritualmente svolte e che erroneamente abbia valorizzato la circostanza che il danno sia stato contenuto dall'attività dell'amministratore unico.
Si duole la soc. appellante che non abbia trovato acceso la propria richiesta di effettuare un tentativo di conciliazione tra le parti, il cui espletamento viene nuovamente richiesto nel procedimento d'appello,
essendo possibile la definizione tra le parti della vertenza in applicazione di un criterio fondato sull'equità. Afferma la società appellante che sussistano i presupposti per l'operatività dell'articolo
1126 c.c. in relazione alla specificità del disvalore della condotta di parte appellata ed in considerazione dell'immaterialità del danno all'immagine, dovendosi tenere conto della storicità del soggetto leso,
della sua solidità, della sua presenza sul mercato, della consistenza anche economica delle sue relazioni con i partner commerciali, dei titoli e delle referenze vantati.
Il Notaio con unico motivo di impugnazione incidentale lamenta l'erroneità CP_1
dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato la sussistenza di una sua una condotta inadempiente, sostenendo che la prima registrazione era sostanzialmente corretta e non presentava alcuna ambiguità, come invece ritenuto erroneamente dal tribunale. Infatti il riferimento alla proposta pagina 13 di 21 di concordato con assunzione ai sensi degli artt. 124 e segg, LF rendeva evidente la necessità di una avvenuta dichiarazione di fallimento della che non risultava dalla prima facciata della visura e CP_7
nemmeno al punto 4 dove dovevano essere indicati i dettagli della procedura. Al contrario nessuna segnalazione di fallimento risultava a carico della società appellante sicché era evidente che la proposta di concordato non potesse essere alla stessa riferibile e ciò in particolare con riferimento alla posizione della , professionista del settore. Sostiene l'appellante incidentale che l'iscrizione, oltre Controparte_2
che sostanzialmente e formalmente corretta, era anche palesemente innocua. Peraltro ogni eventuale dubbio che erroneamente potesse sorgere circa la portata dell'iscrizione poteva essere subito eliminato mediante l'esame del verbale contenente la proposta. Sostiene l'appellante in via incidentale che se un qualche danno si sia verificato, lo stesso è riferibile esclusivamente alla . Controparte_3
Con appello incidentale la lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella Controparte_3
parte in cui ha riconosciuto la sussistenza in capo a sé di una condotta assunta in violazione dell'
articolo 2043 c.c. in considerazione del fatto che la stessa aveva in data 16.6.21 alle ore 14,19 (cioè a meno di 24 di distanza dalla precedente revisione dello score attribuita la società appellante) attribuito nuovamente alla stessa punteggio di 55, corrispondente dicitura “rischio basso” ed aveva altresì inviato ai propri clienti comunicazione di monitoring con la quale rendeva noto il positivo aggiornamento che aveva interessato la società La sua condotta pertanto era in linea con gli obblighi di Parte_1
diligenza sulla stessa gravanti e richiesti in materia di elaborazione del credit score nonché ex articolo
1176 c.c., ricordando che il credit score rappresenta una valutazione immediata e concisa della salute delle aziende. Ribadisce l'assenza di nesso causale tra la propria condotta ed il pregiudizio lamentato dalla pregiudizio da ricondussi comunque all'operato del notaio. Parte_1
Preliminarmente per ragioni logiche deve essere esaminato il motivo di appello incidentate del notaio
Dott.ssa posto che l'accoglimento dello stesso, determinando l'esclusione di una sua CP_1
pagina 14 di 21 responsabilità contrattuale, determinerebbe l'assorbimento del motivo principale della società
appellante, che lamenta il rigetto della sua domanda risarcitoria.
Con riguardo all'appello incidentale della lo stesso deve essere qualificato come Controparte_2
appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, come chiaramente desumibile da quanto indicato nel paragrafo 73 della comparsa di costituzione risposta, ove è detto: “In
conclusione, si ritiene e si confida che la Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare il gravame proposto da e confermare la Sentenza. Nella sola non creduta evenienza in cui venga Parte_1
accertata l'offensività dei fatti contestati da e la sussistenza di un danno ad essi Parte_1
eziologicamente collegato, si chiede quindi che la decisione di secondo grado voglia riformare la
Sentenza, accertando la carenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo a
”. Pertanto l'appello incidentale della potrà essere esaminato solamente in CP_4 Controparte_2
caso di accoglimento dell'appello principale della Parte_1
L'appello incidentale del notaio dr.ssa deve essere rigettato. CP_1
Risultano infatti condivisibili le considerazioni del giudice di primo grado secondo cui l'iscrizione effettuata in data 14/6/21 nel registro delle imprese aveva un contenuto equivoco, in quanto non vi era alcuna indicazione espressa della procedura fallimentare relativa ad altra società in relazione alla quale la proposta di concordato con assunzione era stata depositata dalla con possibilità Parte_1
che, all'esito di une esame sommario, coloro che consultavano la visura camerale potessero pensare che la richiesta di procedura concordataria era riferibile alla società appellante. Il carattere equivoco della prima iscrizione (“con determinazione dell'amministratore unico di data 19.12.2019, repertorio
n° 4386/3535 notaio la società ha determinato di presentare una proposta di CP_1
concordato con assunzione ai sensi degli articolo 124 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942n. CP_8
..”;) risulta del resto del tutto evidente se il suo contenuto viene confrontato con quello della
[...]
rettifica (“con determinazione dell'amministratore unico di data 19.12.2019, repertorio n° 4386/3535 pagina 15 di 21 notaio è stato deciso di presentare, in qualità di terzo assuntore, nell'ambito del CP_1
fallimento della società n. iscrizione al R.I. Arezzo-Siena: e P.I. CP_5 P.IVA_3
dichiarata fallita in forza di sentenza del tribunale di Milano n. 845/2016 di data 29 P.IVA_4
settembre 2016, una proposta di assunzione ai sensi dell'articolo 129 comma 4 legge fallimentare”),
posto che nella seconda iscrizione veniva esplicitamente indicato che il concordato fallimentare era stato presentato dalla quale terzo assuntore con riferimento ad altra società Parte_1
dichiarata fallita e specificatamente indicata.
Nella valutazione del corretto o meno adempimento dell'incarico contrattuale ricevuto dal notaio assume inoltre particolare rilevanza la circostanza che la prima iscrizione di cui la società appellante si duole era stata inserita al punto 4 della visura camerale della che si riferisce allo CP_7
scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione, quindi al punto che illustra le vicende di tale portata relative alla società alla quale la visura si riferisce. L'iscrizione doveva invece essere eseguita,
come successivamente e correttamente avvenuto con la rettifica , nel punto che riguarda “modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito”, sì da rendere evidente che il concordato per il quale era stata determinata la presentazione di proposta di assunzione riguardava il concordato di altro soggetto e non
Parte concordato riguardante la
La tesi dell'appellata secondo cui la stessa avrebbe richiesto le iscrizioni presso il registro CP_1
delle imprese adeguandosi alle istruzioni dell'Unioncamere risulta infondata posto le istruzioni dalla stessa invocate (doc. 2) riguardano chiaramente l'ipotesi di proposta di concordato fallimentare proveniente dalla società alla quale l'iscrizione si riferisce stante il richiamo all'articolo 152 legge fallimentare.
Anche l'appello principale della deve essere rigettato, dovendosi condividere le Parte_1
argomentazioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui non sia stata acquisita al giudizio alcuna prova dell'esistenza di un danno all'immagine ed alla reputazione subito dalla società pagina 16 di 21 appellante in considerazione del brevissimo tempo trascorso tra la prima iscrizione nel registro delle imprese (14/6/21 ore 12,35) e la successiva rettifica (in data 15/6/21 ore 13,31), determinando in brevissimo tempo la rimozione di qualsiasi erroneo convincimento nei soggetti che avessero consultato la visura camerale.
La circostanza che l'amministratore della società appellante e suoi dipendenti si siano adoperati per contattare i soggetti che con la stessa avevano rapporti imprenditoriali e finanziari al fine di eliminare ogni dubbio non influisce sulla verifica dell'esistenza o meno di un danno, posto che in generale, in virtù del disposto dell'articolo 1227 c.c., può essere affermato un obbligo giuridico per il soggetto potenzialmente danneggiato di evitare o limitare i danni utilizzando l'ordinaria diligenza.
Peraltro, come indicato nell'impugnata sentenza , la reputazione commerciale della società attrice non venne scalfita se, come esposto dalla stessa in atto di citazione, la , società che dal 1989 si CP_9
occupa della redazione di classifiche e banca dati con un focus specifico nel settore delle costruzioni,
dell'ingegneria edile ed architettura, ad agosto 2022 collocava la società appellante tra le prime 200 con un indice EDITDA stabilmente positivo e se in data 30/5/22 l'attrice aveva ottenuto il riconoscimento del premio “Cribis Prime Company” che presuppone il massimo livello di valutazione dell'affidabilità
commerciale di un'organizzazione, essendo attribuito esclusivamente ad aziende che mantengono costantemente un'elevata affidabilità economico-commerciale nonché siano virtuose nei pagamenti verso i fornitori, controparte ideale nelle transazioni commerciali.
Per superare tali valutazioni del giudice di primo grado, la società appellante chiede l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado ma non ammesse dal tribunale, lamentando l'erroneità di tale decisione.
Con l'impugnata sentenza il tribunale di Trento ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali richieste dalla società appellante, ritenendo che i capitoli 14,16, 17 erano stati formulati in modo eccessivamente generico e comunque in modo tale da implicare la formulazione di valutazioni e giudizi pagina 17 di 21 da parte dei testi, i capitoli 1,3,5,10 sono stati valutati come superflui mentre capitoli 2, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13 sono stati ritenuti generici in ordine alla collocazione temporale dei contatti intercorsi tra l'amministratore unico della società appellante e le altre società con cui all'epoca la stessa intratteneva rapporti bancari e commerciali, ritenendo comunque il tribunale tali capitoli inconcludenti e quindi superflui in quanto i contatti tenuti dopo il 15/6/21 non rilevavano ai fini della decisione in quanto circostanze successive alla rettifica della iscrizione presso il registro delle imprese e quindi superflui,
mentre i contatti asseritamente verificatisi prima della rettifiche di data 15/6/21 si sarebbero comunque esauriti entro un ristrettissimo lasso temporale.
Con riferimento alle motivazioni del tribunale circa la mancata ammissione dei capitoli di prova, la società appellante ha lamentato esclusivamente la mancata ammissione dei capitoli che il tribunale ha ritenuto inammissibile in quanto contenenti giudizi (pagg. 25-26-27 28 atto di appello).
La censura deve ritenersi pertanto sussistente solo con riguardo ai capitoli di prova 14,16 17.
La valutazione del tribunale deve essere condivisa posto che con il capitolo 14 si chiede di provare che non si erano concluse positivamente le trattative per svolgere dei lavori di riqualificazione per un condominio sito in Marilleva “per effetto della sfiducia e della riserva maturata a seguito della divulgazione della notizia relativa all'asserita presentazione della domanda di concordato”. La
formulazione di tale capitolo in effetti rimette al teste la valutazione del nesso causale tra la mancata conclusione nel contratto di riqualificazione e le notizie che si sarebbero diffuse dopo la prima iscrizione presso registro delle imprese, senza indicare in alcun modo quali fossero i contatti pregressi e le motivazioni esposte dal per interrompere le asserite trattative. Parte_2
Deve essere confermata anche l'inammissibilità del capitolo 16 con la quale si afferma che un agenzia di consulenza aveva osservato il deterioramento della reputazione commerciale e della meritevolezza creditizia delle società per effetto della notizia dell'asserita presentazione della domanda di concordato, posto che anche con riferimento a tale capitolo non viene esposto alcun fatto storico dal pagina 18 di 21 quale era derivata la valutazione della società che effettuava attività di consulenza circa il deterioramento della reputazione della società appellante.
Infine il capitolo 17 è teso a provare che, per effetto della notizia relativa alla presentazione della domanda di concordato, era stato necessario prendere contatti con fornitori, subappaltatori, referenti delle ATI per rendere spiegazioni e rassicurazioni circa l'infondatezza della notizia.
Tale capitolo di prova risulta genericamente formulato e comunque superfluo per le ragioni suddette,
vale a dire il fatto che tali iniziative del legale rappresentante e dei dipendenti della società appellata rientrano in condotte diligenti da ritenersi esigibili in via generale.
Del resto tale capitolo di prova non indica nemmeno nei tempi entro i quali gli interventi presso i soggetti terzi sono stati realizzati, circostanza rilevante se si considera il brevissimo lasso di tempo in cui l'annotazione di contenuto non univoco e la modifica del credit score da parte della Controparte_2
sono rimasti visibili ai soggetti interessati. Peraltro circa tale ultimo aspetto è necessario rilevare che la società appellante non ha proposto tempestivamente alcuna censura circa l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui il primo aggiornamento del credit score da parte della CP_2
sia stato effettuato il giorno 15/6/21 alle ore 21,56 e la riassegnazione del precedente punteggio sia
[...]
stata effettuata il 16/6/21 alle ore 14.19 .
Pure infondata è la doglianza della società appellante con la quale viene lamentata la circostanza che il giudice di primo grado non abbia proceduto ad effettuare un tentativo di conciliazione tra le parti.
Al riguardo va richiamato il principio affermato della Suprema Corte (tra le altre Cass. Sez. L.
n.16141/04) secondo cui “ Nel rito del lavoro l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione, pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di merito di valutare, anche in relazione agli assunti delle parti, se tale espletamento si configuri di qualche potenziale utilità, o sotto il profilo del buon esito del tentativo o al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione;
ne consegue che pagina 19 di 21 l'omissione di uno di tali adempimenti da parte del giudice non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando ininfluente - e di conseguenza non denunciabile in sede di legittimità
- la mancata considerazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame”.
Del resto la condotta processuale delle parti appellate, che hanno sempre respinto la configurabilità di una propria responsabilità, rende evidente l'inutilità di un simile adempimento.
Risulta pure infondata la doglianza secondo cui la liquidazione del danno avrebbe dovuto essere effettuata dal giudice di primo grado applicando l'art. 1226 c.c.; la liquidazione del danno, sia pure in base ad una valutazione equitativa, presuppone sempre l'accertamento della sua esistenza,
accertamento distinto da quello relativo alla responsabilità delle parti appellate come da costante giurisprudenza già richiamata dal giudice di primo grado (Cass. n. 1955/23; Cass. n. 29643/16).
Il rigetto dell'appello principale della determina l'assorbimento dell'appello Parte_1
incidentale della . Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante principale nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22,
ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza, quanto al rapporto processuale tra la e la Parte_1 Controparte_10
Stante invece il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto dalla dr.ssa CP_1
sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio quanto al relativo rapporto processuale.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione principale proposto dalla e Parte_1
dell'impugnazione incidentale proposta dal notaio l'accertamento nei loro confronti ai Parte_3
sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di pagina 20 di 21 versamento da parte delle stesse dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla nonché l'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza del tribunale di Trento n.625/24; CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra la Parte_1
e CP_1
3) condanna la in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore Parte_1
della , in persona del legale rappresentante, delle spese del presente giudizio di CP_11
appello, liquidate in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
4) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del e di dell'ulteriore importo Parte_1 CP_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello e per l'appello incidentale.
Cosi deciso in Trento, lì 15.7.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 160/2024
tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. COSTANZO Parte_1 P.IVA_1
ANGELA MARIA elett. Dom VIA VASCO DE GAMA N 14 37138 VERONA appellante e
C.F. , assistito e difeso dall'Avv. FERRARO MARCO CP_1 C.F._1
e dall'AvvMAURIZIO GUGLIOTTA. elett dom. presso il loro studio in Roma Viale Regina
Margherita 278R appellato
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.STEFANO SILVESTRI e Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. ANDREA GIOVANNI BIGLIA elett. Dom. presso il loro studio in Milano Via Porlezza 12
appellato
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 625/2024
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 15.7.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 21 PARTE APPELLANTE:
In via preliminare: procedere con il tentativo di conciliazione ex art. 350 c.p.c., ordinando la comparizione personale delle parti/formulando apposita proposta, ritenendone fondati e sussistenti i presupposti, anche in forza delle reciproca responsabilità che le controparti sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado si attribuiscono reciprocamente e per l'effetto, revocare, il provvedimento reso;
In via istruttoria: accogliere le richieste istruttorie svolte con la memoria ex art. 183 c. VI n° 2 c.p.c. ed oggetto già di rinnovazione con la relativa istanza ex art. 177 c.p.c., dando le disposizione per la loro assunzione;
In via principale: previo accertamento/dichiarazione della solidale responsabilità negoziale dolosa/colposa per inadempimento del notaio e da contatto sociale od extra CP_1 contrattuale di per violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede, Controparte_3 nonché dei canoni della diligenza e della prudenza sulla base del combinato disposto degli artt. 1173 –
1175 – 1176 – 1218 – 1375 c.c. , nonché della disciplina comunitaria di cui al Regolamento 1060/2009
e ss.mm.ii., condannare le parti appellate, anche graduando la loro quota di specifica responsabilità, a titolo risarcitorio per danni patrimoniale e, soprattutto per danno all'immagine commerciale, ad una somma che codesto ufficio vorrà determinare facendo applicazione dei principi di giustizia ed equità ex art. 1226 c.c.; con conseguente regolamentazione delle spese di lite e dei relativi accessori;
con conseguente regolamentazione delle spese di lite e dei relativi accessori.
PARTE APPELLATA : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 infondato in fatto e diritto, per le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto;
- in via incidentale: accogliere integralmente l'appello incidentale proposto dal Notaio CP_1 con conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 625/2024 nei punti impugnati;
- via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 escludere/limitare i conseguenti danni in favore dell'appellante entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225
e 1227 c.c..
- in via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie reiterate in sede di appello in quanto superflue in ragione della assenza di nesso causale con la condotta del professionista, inammissibili per essere riferita a circostanze irrilevanti ai fine del decidere, nonché documentali ovvero che devono essere provate per documenti (tutti i capitoli), nonché generici e rivolti a far esprimere al teste un giudizio, ovvero valutativi (cap. 4-6-7-8-9- 11-12-13-14-16-17).
pagina 2 di 21 Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
PARTE APPELLATA : Controparte_3
in via principale
- rigettare l'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_4 ogni inerente e/o relativa pretesa e/o istanza, in quanto inammissibile infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Trento n. 625/2024, pubblicata in data 14 giugno 2024 e resa nella causa civile iscritta sub R.G. 3216/2022.
in via di appello incidentale
- per le ragioni esposte in narrativa, riformare la sentenza del Tribunale di Trento n. 625/2024, pubblicata in data 14 giugno 2024 e resa nella causa civile iscritta sub R.G. 3216/2022 nella parte in cui ha ritenuto che abbia tenuto un comportamento riconducibile nell'ambito Controparte_4 applicativo dell'art. 2043 c.c. accertando diversamente la carenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo alla stessa.
nel merito, in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità a carico di in relazione alle prestazioni contestate ex adverso – sussistendone i presupposti - Controparte_4 condannare il Notaio a manlevare/tenere indenne la stessa. CP_1
in via istruttoria
- ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate da Nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenga di ammettere le istanze di prova orale avversaria, al fine di ulteriormente confermare quanto esposto e prodotto da nel Controparte_4 corso del giudizio di primo grado, si rinnova la richiesta di ammissione del seguente capitolo di prova orale a prova contraria di quanto apoditticamente sostenuto da Parte_1
- Vero che ha provveduto a ripristinare lo score attribuito a in data 15 CP_4 Parte_1 giugno 2021 alle ore 21:56 il successivo 16 giugno 2021 alle ore 14:19 come da documento 4 che mi si rammostra?
Si indicano quali testi i signori:
. - Product Manager di;
Testimone_1 CP_4
. - , Sales Manager di;
Testimone_2 CP_4
. - , Senior DB Developer di Creditsafe. Testimone_3 pagina 3 di 21 . in ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A di entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni avversarie.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd.19.12.22 la in persona del legale rappresentante, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento il Notaio e la CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, esponendo che:
essa società attrice, costituita nel 2004, svolgeva la propria attività nel settore di progettazione,
esecuzione, manutenzione e commercializzazione di opere edili civili di natura residenziale e commerciale, sia per conto proprio che per clienti privati e per la pubblica amministrazione;
aveva come soci al 51% e per il 49% , un organico di 90-95 dipendenti e Persona_1 Persona_2
occupava stabilmente una posizione apicale nel panorama nazionale delle imprese del settore;
con sentenza numero 845 di data 29.9.16 tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della
[...]
e la società attrice aveva avanzato proposta ex art. 124 e segg. L.F. al fine di valorizzare il CP_5
patrimonio immobiliare della fallita;
tuttavia il notaio incaricato, dr.ssa aveva presentato annotazione nel registro delle imprese CP_1
di Trento del seguente contenuto: “con verbale di determinazione dell'amministratore unico di data
10 giugno 2021, repertorio numero 5295/4185 notaio di Trento, la società ha CP_1
determinato di presentare una proposta di concordato con assunzione ai sensi degli articoli 124
seguenti del RD 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.” , effettivamente iscritta in data 14/6/21 sicché tale informazione veniva condivisa sulle varie piattaforme telematiche, pubbliche e private con possibilità
per gli operatori di consultarla;
in particolare la , specializzata nel compilare, aggiornare e pubblicare il profilo di Controparte_2
milioni di imprese, su base internazionale, evidenziandone affidabilità commerciale e rischio di pagina 4 di 21 insolvenza, provvedeva imprudentemente a modificare il rating attribuito all'attrice, censendola nella categoria delle imprese “senza classificazione” di cui alla lettera E del credit score, quindi con rischio di insolvibilità molto alto, mentre in precedenza era stata indicata con un rischio di insolvibilità molto basso alla lettera A;
suscitato un immediato allarme nella rete dei fornitori, partner commerciali, ceto bancario, pubblica amministrazione e personale, l'amministratore della soc. attrice intraprendeva celermente interlocuzioni verbali ed epistolari volte a spiegare che la società attrice non era a rischio di insolvenza ma anzi si proponeva come assuntore dei debiti della dichiarata fallita dal tribunale di CP_5
Milano; inviava in data 16/6/21 alla comunicazione con la quale chiedeva una pronta Controparte_2
correzione;
in data 15/6/21 l'ufficio camerale aveva provveduto alla rettifica dell'iscrizione;
la condotta della professionista Notaio e della avevano CP_1 Controparte_3
determinato rilevanti danni in punto di immagine e credito commerciale alla soc. attrice e si configurava in capo al notaio un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale ed in capo alla CP_3
una responsabilità da contatto sociale e, in via subordinata, di natura extra contrattuale;
la
[...]
stessa aveva inoltre violato le previsioni di cui all' articolo 35 bis § 2 co.1 del Regolamento Europeo
1060 e ss.mm. a norma del quale “[se] un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per colpa grave una delle violazioni di cui all'allegato III che ha inciso sul rating del credito,
l'investitore o l'emittente possono chiedere all'agenzia di rating il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione” ed ancora ”spetta all'investitore o all'emittente fornire elementi informativi precisi e dettagliati che indichino che l'agenzia di rating del credito ha violato il presente regolamento e che la violazione ha avuto un impatto sulle rating emesso”;
pagina 5 di 21 in conseguenza della condotta delle convenute la società attrice aveva subito un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale e segnatamente da lesione dell'immagine quantificabile nell'importo di euro 500.000 di cui parte convenuta doveva rispondere in via solidale.
Chiedeva pertanto la condanna in solido delle convenute al pagamento di detta somma.
Il Notaio dr.ssa si costituiva in giudizio, esponendo che in data 11/6/21 aveva CP_1
verbalizzato la decisione dell'amministratore unico della società attrice di presentare, come terzo assuntore ai sensi dell'articolo 124 legge fallimentare, una proposta di concordato fallimentare nei confronti del Fallimento della società , ed aveva provveduto al deposito del verbale presso la CP_5
Camera di Commercio di Trento, utilizzando le istruzioni di Unioncamere e seguendo le istruzioni compilate dallo strumento Fedra, in questo modo inviando il “modello S” riquadro 20, selezionando
“proposta di concordato”;
La domanda veniva iscritta dall'ufficio in data 14.6.2021 ad 12.15 e, a seguito dell'iscrizione, nella visura camerale della società attrice veniva segnalata al punto 4 (scioglimento, procedure concorsuali,
cancellazione) l'indicazione “proposta di concordato” a cui veniva dato il seguente contenuto testuale
“con verbale di determinazione dell'amministratore unico di data 10 giugno 2021 repertorio numero
5295/1485 Notaio di Trento, la società ha determinato di presentare una proposta di CP_1
concordato con assunzione ai sensi degli articoli 124 e seguenti del R. D. 16 marzo 1942 numero 267 e s.m.i.”;
il giorno seguente, 15/6/21, la società attrice aveva segnalato al Notaio che alcune società di rating avevano attribuito una valutazione negativa a seguito dell'esame della visura camerale, pregandola di intervenire ed il Notaio, dopo aver interloquito con l'Ufficio del registro delle imprese, la stessa mattina presentava nuova domanda di iscrizione con la quale, con una forzata modificazione del campo da compilare, nel campo “altri atti e fatti” veniva ulteriormente precisato :”con determinazione dell'amministratore unico di data 10 giugno 2021, verbalizzata con repertorio numero 5295/4185 pagina 6 di 21 notaio di Trento, è stato deciso di presentare, in qualità di terzo assuntore, nell'ambito CP_1
del fallimento della società … una proposta di assunzione sensi dell'articolo 124 comma CP_5
4 LF”, domanda presentata alle ore 12.19 del 15 giugno 2021 e iscritta dall'ufficio alle ore 13.31 dello stesso giorno.
Affermava di aver agito con correttezza e diligenza, avendo seguito le istruzioni dell'Unioncamere e dello strumento Fedra e che non vi era stato alcun errore nella prima registrazione che solo formalmente era stata successivamente corretta e che nessuna segnalazione di fallimento risultava dalla visura dell'attrice. Inoltre il riferimento alla proposta di concordato con assunzione ai sensi dell'articolo
124 LF era idonea a togliere qualunque dubbio, posto che la società attrice non poteva presentare una proposta fallimentare in proprio perché non era stata dichiarata fallita e non poteva trattarsi di proposta di concordato preventivo, non segnalato nella prima facciata della visura.
Pertanto doveva ritenersi che l'informazione era sostanzialmente e formalmente corretta oltre che innocua.
Era corretta anche l'annotazione nella sezione 4 della visura camerale dedicata allo “Scioglimento,
procedure concorsuali, cancellazione”, ed eventuali dubbi che erroneamente potevano sorgere potevano essere chiariti mediante l'esame del verbale che conteneva la proposta, sicché doveva ritenersi che l'altra convenuta aveva erroneamente interpretato, con inescusabile Controparte_3
superficialità, una informazione in sè corretta.
Negava la sussistenza di un danno in capo alla società attrice , rilevando che la nuova iscrizione era avvenuta a distanza di ventiquattr'ore dalla prima, e del nesso causale.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta dalla società attrice e, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale di tale domanda, che il risarcimento fosse contenuto alle sole conseguenze immediate e dirette del dedotto ma negato inadempimento.
pagina 7 di 21 Si costituiva in giudizio anche la , esponendo di operare nel settore della raccolta, Controparte_3
ricerca, trattamento, lavorazione, comunicazione di informazioni e dati commerciali pubblici relativi ad attività economiche, finanziarie ed imprenditoriale, elaborando tra l'altro rapporti atti a fornire on-line informazioni e valutazioni sull'affidabilità di imprese iscritte in pubblici registri o presenti in banche dati, aggiungendo, premessa la distinzione tra credit score e rating, che i rapporti da essa forniti non presentano carattere vincolante né potevano essere considerati raccomandazioni ad intrattenere o non intrattenere particolari relazioni commerciali, rappresentando un mero parere equiparabile alle valutazioni di aziende e società comunemente reperibili presso quotidiani e testate giornalistiche a vocazione finanziaria, come specificato nelle condizioni generali di servizio;
in data 12/6/21 alle ore 21.57 aveva aggiornato lo score attribuito alla società attrice, portandolo dal punteggio di 55 a -33, che tuttavia non veniva riportato in cifre nel proprio sito nel quale veniva visualizzata la dicitura “ND proposta di concordato”;
aveva quindi inviato una comunicazione di monitoring ai propri clienti che avevano mostrato interesse per la società attrice;
il 16/6/21 alle 14.19, a meno di 24 h di distanza dalla precedente revisione dello score attribuito all'attrice, eseguita la rettifica della precedente iscrizione e ricevuta diffida da parte della società
attrice, la convenuta aveva attribuito nuovamente all'attrice il punteggio di 55 e la dicitura ”rischio basso” ed aveva tempestivamente inviato comunicazione di monitoring ai propri clienti circa il positivo aggiornamento.
Doveva pertanto affermarsi la correttezza della propria condotta e l'assenza di qualunque responsabilità a sè ascrivibile e doveva escludersi l'applicabilità del Regolamento Europeo
n.1060/2009 che riguardava le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione e che non trovava applicazione con riguardo ai credit score.
pagina 8 di 21 Negava l'esistenza di un nesso causale con l'apodittico pregiudizio lamentato dall'attrice, rilevando che solo la condotta del notaio poteva costituire l'evento genetico delle conseguenze dannose;
negava comunque l'esistenza di qualunque danno in capo all'attrice.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla società attrice e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle stesse, che il Notaio fosse condannata a CP_1
tenerla indenne e manlevarla dalle richieste attoree.
Con sentenza n.625/24, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento
- ribadiva l'inammissibilità delle prove richieste da parte attrice in quanto formulate in termini eccessivamente generici e comunque tale da implicare valutazioni e giudizi, e superflue;
- ripercorsa la verificazione storica degli eventi, rilevava che la prima iscrizione nel registro delle imprese di data 14/6/21 sembrava effettivamente alludere alla presentazione di una proposta di concordato da parte della nella veste di debitrice, rilevando al contempo la Controparte_6
correttezza delle difese del Notaio secondo cui l'articolo 124 LF (citato CP_1
nell'annotazione riportata nella visura camerale di data 14/6/21), nell'attribuire oltre che a un creditore di un terzo anche allo stesso fallito la facoltà di presentare una proposta di concordato,
presuppone l'avvenuta dichiarazione di fallimento e quindi il deposito della relativa sentenza nel registro delle imprese, mentre nella visura camerale contenente la contestata iscrizione non vi era alcun accenno al fatto che la società attrice fosse stata sottoposta a procedure concorsuali;
- affermava che l'iscrizione in questione risultava in ogni caso indubbiamente ambigua in quanto menzionava soltanto una proposta di concordato con assunzione della senza Parte_1
contestuale espressa indicazione della procedura fallimentare relativa ad altra società nel cui ambito quella proposta sarebbe stata depositata, sicché un esame sommario, eventualmente da parte di soggetti non particolarmente esperti in materia, poteva consentire di riferire la richiesta di procedura concordataria (che comunque attesta uno stato di crisi dell'imprenditore) alla pagina 9 di 21 società attrice, con possibilità quindi di comprometterne la reputazione commerciale, anche in considerazione dell'avvenuta collocazione nella parte della visura camerale dedicata a
“scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione” e in corrispondenza della dicitura
“proposta di concordato”
- concludeva che la convenuta non avesse agito con la diligenza e la perizia di cui CP_1
all'articolo 1176 comma 2 cc, avendo richiesto l'iscrizione del verbale di data 10/6/21 con riferimento alla posizione della società attrice anziché di quella destinataria della proposta e comunque con una equivoca formulazione letterale, astrattamente idonea a comunicare la falsa notizia della richiesta da parte della di essere sottoposta a procedura Parte_1
concordataria;
- riteneva censurabile anche la condotta dell'altra convenuta, , la quale non Controparte_3
aveva dato giusto peso alla sostanziale ambiguità dell'annotazione, inserita in una visura da cui non risultava la pregressa dichiarazione di fallimento, ed aveva declassato il credit score della società attrice senza effettuare ulteriori verifiche, ed in particolare l'esame del verbale di data
10/6/21, cosa che era esigibile secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, trattandosi di un operatore professionale in grado di accertare agevolmente se la proposta annotata avesse ad meno per oggetto una procedura concorsuale che riguardava la società attrice nella veste di debitrice, ritenendo pertanto accertato in capo a tale società convenuta un comportamento riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 2043.
Richiamata giurisprudenza in forza della quale il danno alla reputazione commerciale delle persone giuridiche non costituisce un mero danno evento e non sussiste in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e di prova anche mediante presunzioni semplici e che tale danno poteva essere identificato nella diminuzione di considerazione che delle società hanno le categorie di soggetti consociati con le pagina 10 di 21 quali le stesse normalmente si relazionano, rilevava che tale pregiudizio non risultava essersi verificato nel caso di specie.
Rilevava che se all'iscrizione di data 14/6/21 poteva essere data astratta idoneità a ledere la reputazione la società attrice per essere state effettuata in termini tali da poter generare il convincimento che la stessa fosse stata sottoposta una procedura concorsuale e si trovasse quindi in stato di crisi, la successiva rettifica aveva di fatto del tutto eliso l'efficienza dannosa, avendo chiarito in termini inequivoci e in tempi ristrettissimi che quello stato di insolvenza all'apparenza evocato dalla prima iscrizione non era mai esistito.
Concludeva il tribunale che se anche per ipotesi fosse esistito un qualche istituto di credito, fornitore o cliente, potenziale od effettivi, o qualunque altro operatore commerciale che nelle ore immediatamente successive alla prima iscrizione del 14/6/21 fosse stato indotto a credere che la società
attrice fosse soggetta una procedura concordataria, la successiva rettifica necessariamente aveva modificato tale erroneo convincimento. Rilevava che non poteva essere valorizzato a fini risarcitori il fatto che la soc. attrice avesse effettuato una tempestiva attività di informazione nei confronti dei propri interlocutori. Era comunque assente la prova di successive iniziative che attestassero mutamento di opinione di uno o più operatori commerciali nei confronti della società attrice, circostanza che di per sé
era idonea ad escludere la sussistenza di apprezzabili ripercussioni pregiudizievoli connesse sul piano eziologico alla lesione dell'immagine della società attrice nelle poche ore trascorse tra l'iscrizione del
14 giugno 2021 e la rettifica del giorno successivo.
Il tribunale escludeva la sussistenza del danno di immagine anche in considerazione dell'oggettiva limitata consistenza del lasso temporale tra le due iscrizioni, potendosi anche escludere che la lesione avesse ecceduto una certa soglia di offensività. Il mancato pregiudizio alla reputazione commerciale della soc. attrice di ricavava dalla circostanza, dalla stessa esposta, che essa godeva anche in tempi successivi ai fatti dedotti in giudizio di una significativa affidabilità economico-commerciale. pagina 11 di 21 In relazione alla controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto esaminate e considerate le censurabili condotte delle parti convenute, il tribunale disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolando i motivi di Parte_1
impugnazione di seguito esaminati.
Si è costituita in giudizio il notaio chiedendo che l'appello sia dichiarato CP_1
inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis cpc, e che comunque lo stesso sia rigettato;
ha proposto appello in via incidentale al fine di escludere la sussistenza di una propria condotta inadempiente e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla che sia Parte_1
esclusa l'esistenza di danni in capo all'appellante e che comunque che gli stessi siano limitati ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 cc, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie riproposte da parte appellante.
Anche l'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3
proposto dalla e, con appello incidentale, ha chiesto la riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una propria condotta riconducibile all'ambito applicativo dell'articolo 2043 c.c. Nel merito in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga riconosciuta una qualche responsabilità a suo carico, che il notaio sia condannata a manlevarla e CP_1
tenerla indenne da ogni pretesa di parte appellante, opponendosi all'ammissione delle prove richieste da parte appellante e chiedendo, in caso di ammissione delle stesse, l'ammissione delle prove orali da essa richieste.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.25 e decisa nella camera di consiglio del
15.7.25
* * * * pagina 12 di 21 Va premesso che l'appello principale in esame non può essere dichiarato inammissibile ex art. 348
bis cpc per palese infondatezza, prospettazione che non è condivisibile
Con il primo motivo di impugnazione la (argomentata la sussistenza della Parte_1
responsabilità delle parti appellate, già affermata dal Tribunale) lamenta che erroneamente il giudice di primo grado abbia escluso la sussistenza di un danno alla propria reputazione commerciale, sostenendo di avere in realtà subito un danno intenso e pervasivo rappresentato dal discredito alla propria immagine imprenditoriale attesa la fitta rete di proprie relazioni commerciali, sostenendo che gli effetti della condotta degli appellati sono stati contenuti grazie alla tempestiva e gravosa attività svolta in primo luogo dal suo amministratore unico e dal suo staff ed al tenore della sua credibilità personale.
Sostiene la società appellante che erroneamente il giudice di primo grado non abbia ammesso le richieste istruttorie ritualmente svolte e che erroneamente abbia valorizzato la circostanza che il danno sia stato contenuto dall'attività dell'amministratore unico.
Si duole la soc. appellante che non abbia trovato acceso la propria richiesta di effettuare un tentativo di conciliazione tra le parti, il cui espletamento viene nuovamente richiesto nel procedimento d'appello,
essendo possibile la definizione tra le parti della vertenza in applicazione di un criterio fondato sull'equità. Afferma la società appellante che sussistano i presupposti per l'operatività dell'articolo
1126 c.c. in relazione alla specificità del disvalore della condotta di parte appellata ed in considerazione dell'immaterialità del danno all'immagine, dovendosi tenere conto della storicità del soggetto leso,
della sua solidità, della sua presenza sul mercato, della consistenza anche economica delle sue relazioni con i partner commerciali, dei titoli e delle referenze vantati.
Il Notaio con unico motivo di impugnazione incidentale lamenta l'erroneità CP_1
dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato la sussistenza di una sua una condotta inadempiente, sostenendo che la prima registrazione era sostanzialmente corretta e non presentava alcuna ambiguità, come invece ritenuto erroneamente dal tribunale. Infatti il riferimento alla proposta pagina 13 di 21 di concordato con assunzione ai sensi degli artt. 124 e segg, LF rendeva evidente la necessità di una avvenuta dichiarazione di fallimento della che non risultava dalla prima facciata della visura e CP_7
nemmeno al punto 4 dove dovevano essere indicati i dettagli della procedura. Al contrario nessuna segnalazione di fallimento risultava a carico della società appellante sicché era evidente che la proposta di concordato non potesse essere alla stessa riferibile e ciò in particolare con riferimento alla posizione della , professionista del settore. Sostiene l'appellante incidentale che l'iscrizione, oltre Controparte_2
che sostanzialmente e formalmente corretta, era anche palesemente innocua. Peraltro ogni eventuale dubbio che erroneamente potesse sorgere circa la portata dell'iscrizione poteva essere subito eliminato mediante l'esame del verbale contenente la proposta. Sostiene l'appellante in via incidentale che se un qualche danno si sia verificato, lo stesso è riferibile esclusivamente alla . Controparte_3
Con appello incidentale la lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza nella Controparte_3
parte in cui ha riconosciuto la sussistenza in capo a sé di una condotta assunta in violazione dell'
articolo 2043 c.c. in considerazione del fatto che la stessa aveva in data 16.6.21 alle ore 14,19 (cioè a meno di 24 di distanza dalla precedente revisione dello score attribuita la società appellante) attribuito nuovamente alla stessa punteggio di 55, corrispondente dicitura “rischio basso” ed aveva altresì inviato ai propri clienti comunicazione di monitoring con la quale rendeva noto il positivo aggiornamento che aveva interessato la società La sua condotta pertanto era in linea con gli obblighi di Parte_1
diligenza sulla stessa gravanti e richiesti in materia di elaborazione del credit score nonché ex articolo
1176 c.c., ricordando che il credit score rappresenta una valutazione immediata e concisa della salute delle aziende. Ribadisce l'assenza di nesso causale tra la propria condotta ed il pregiudizio lamentato dalla pregiudizio da ricondussi comunque all'operato del notaio. Parte_1
Preliminarmente per ragioni logiche deve essere esaminato il motivo di appello incidentate del notaio
Dott.ssa posto che l'accoglimento dello stesso, determinando l'esclusione di una sua CP_1
pagina 14 di 21 responsabilità contrattuale, determinerebbe l'assorbimento del motivo principale della società
appellante, che lamenta il rigetto della sua domanda risarcitoria.
Con riguardo all'appello incidentale della lo stesso deve essere qualificato come Controparte_2
appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, come chiaramente desumibile da quanto indicato nel paragrafo 73 della comparsa di costituzione risposta, ove è detto: “In
conclusione, si ritiene e si confida che la Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare il gravame proposto da e confermare la Sentenza. Nella sola non creduta evenienza in cui venga Parte_1
accertata l'offensività dei fatti contestati da e la sussistenza di un danno ad essi Parte_1
eziologicamente collegato, si chiede quindi che la decisione di secondo grado voglia riformare la
Sentenza, accertando la carenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo a
”. Pertanto l'appello incidentale della potrà essere esaminato solamente in CP_4 Controparte_2
caso di accoglimento dell'appello principale della Parte_1
L'appello incidentale del notaio dr.ssa deve essere rigettato. CP_1
Risultano infatti condivisibili le considerazioni del giudice di primo grado secondo cui l'iscrizione effettuata in data 14/6/21 nel registro delle imprese aveva un contenuto equivoco, in quanto non vi era alcuna indicazione espressa della procedura fallimentare relativa ad altra società in relazione alla quale la proposta di concordato con assunzione era stata depositata dalla con possibilità Parte_1
che, all'esito di une esame sommario, coloro che consultavano la visura camerale potessero pensare che la richiesta di procedura concordataria era riferibile alla società appellante. Il carattere equivoco della prima iscrizione (“con determinazione dell'amministratore unico di data 19.12.2019, repertorio
n° 4386/3535 notaio la società ha determinato di presentare una proposta di CP_1
concordato con assunzione ai sensi degli articolo 124 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942n. CP_8
..”;) risulta del resto del tutto evidente se il suo contenuto viene confrontato con quello della
[...]
rettifica (“con determinazione dell'amministratore unico di data 19.12.2019, repertorio n° 4386/3535 pagina 15 di 21 notaio è stato deciso di presentare, in qualità di terzo assuntore, nell'ambito del CP_1
fallimento della società n. iscrizione al R.I. Arezzo-Siena: e P.I. CP_5 P.IVA_3
dichiarata fallita in forza di sentenza del tribunale di Milano n. 845/2016 di data 29 P.IVA_4
settembre 2016, una proposta di assunzione ai sensi dell'articolo 129 comma 4 legge fallimentare”),
posto che nella seconda iscrizione veniva esplicitamente indicato che il concordato fallimentare era stato presentato dalla quale terzo assuntore con riferimento ad altra società Parte_1
dichiarata fallita e specificatamente indicata.
Nella valutazione del corretto o meno adempimento dell'incarico contrattuale ricevuto dal notaio assume inoltre particolare rilevanza la circostanza che la prima iscrizione di cui la società appellante si duole era stata inserita al punto 4 della visura camerale della che si riferisce allo CP_7
scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione, quindi al punto che illustra le vicende di tale portata relative alla società alla quale la visura si riferisce. L'iscrizione doveva invece essere eseguita,
come successivamente e correttamente avvenuto con la rettifica , nel punto che riguarda “modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito”, sì da rendere evidente che il concordato per il quale era stata determinata la presentazione di proposta di assunzione riguardava il concordato di altro soggetto e non
Parte concordato riguardante la
La tesi dell'appellata secondo cui la stessa avrebbe richiesto le iscrizioni presso il registro CP_1
delle imprese adeguandosi alle istruzioni dell'Unioncamere risulta infondata posto le istruzioni dalla stessa invocate (doc. 2) riguardano chiaramente l'ipotesi di proposta di concordato fallimentare proveniente dalla società alla quale l'iscrizione si riferisce stante il richiamo all'articolo 152 legge fallimentare.
Anche l'appello principale della deve essere rigettato, dovendosi condividere le Parte_1
argomentazioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui non sia stata acquisita al giudizio alcuna prova dell'esistenza di un danno all'immagine ed alla reputazione subito dalla società pagina 16 di 21 appellante in considerazione del brevissimo tempo trascorso tra la prima iscrizione nel registro delle imprese (14/6/21 ore 12,35) e la successiva rettifica (in data 15/6/21 ore 13,31), determinando in brevissimo tempo la rimozione di qualsiasi erroneo convincimento nei soggetti che avessero consultato la visura camerale.
La circostanza che l'amministratore della società appellante e suoi dipendenti si siano adoperati per contattare i soggetti che con la stessa avevano rapporti imprenditoriali e finanziari al fine di eliminare ogni dubbio non influisce sulla verifica dell'esistenza o meno di un danno, posto che in generale, in virtù del disposto dell'articolo 1227 c.c., può essere affermato un obbligo giuridico per il soggetto potenzialmente danneggiato di evitare o limitare i danni utilizzando l'ordinaria diligenza.
Peraltro, come indicato nell'impugnata sentenza , la reputazione commerciale della società attrice non venne scalfita se, come esposto dalla stessa in atto di citazione, la , società che dal 1989 si CP_9
occupa della redazione di classifiche e banca dati con un focus specifico nel settore delle costruzioni,
dell'ingegneria edile ed architettura, ad agosto 2022 collocava la società appellante tra le prime 200 con un indice EDITDA stabilmente positivo e se in data 30/5/22 l'attrice aveva ottenuto il riconoscimento del premio “Cribis Prime Company” che presuppone il massimo livello di valutazione dell'affidabilità
commerciale di un'organizzazione, essendo attribuito esclusivamente ad aziende che mantengono costantemente un'elevata affidabilità economico-commerciale nonché siano virtuose nei pagamenti verso i fornitori, controparte ideale nelle transazioni commerciali.
Per superare tali valutazioni del giudice di primo grado, la società appellante chiede l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado ma non ammesse dal tribunale, lamentando l'erroneità di tale decisione.
Con l'impugnata sentenza il tribunale di Trento ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali richieste dalla società appellante, ritenendo che i capitoli 14,16, 17 erano stati formulati in modo eccessivamente generico e comunque in modo tale da implicare la formulazione di valutazioni e giudizi pagina 17 di 21 da parte dei testi, i capitoli 1,3,5,10 sono stati valutati come superflui mentre capitoli 2, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13 sono stati ritenuti generici in ordine alla collocazione temporale dei contatti intercorsi tra l'amministratore unico della società appellante e le altre società con cui all'epoca la stessa intratteneva rapporti bancari e commerciali, ritenendo comunque il tribunale tali capitoli inconcludenti e quindi superflui in quanto i contatti tenuti dopo il 15/6/21 non rilevavano ai fini della decisione in quanto circostanze successive alla rettifica della iscrizione presso il registro delle imprese e quindi superflui,
mentre i contatti asseritamente verificatisi prima della rettifiche di data 15/6/21 si sarebbero comunque esauriti entro un ristrettissimo lasso temporale.
Con riferimento alle motivazioni del tribunale circa la mancata ammissione dei capitoli di prova, la società appellante ha lamentato esclusivamente la mancata ammissione dei capitoli che il tribunale ha ritenuto inammissibile in quanto contenenti giudizi (pagg. 25-26-27 28 atto di appello).
La censura deve ritenersi pertanto sussistente solo con riguardo ai capitoli di prova 14,16 17.
La valutazione del tribunale deve essere condivisa posto che con il capitolo 14 si chiede di provare che non si erano concluse positivamente le trattative per svolgere dei lavori di riqualificazione per un condominio sito in Marilleva “per effetto della sfiducia e della riserva maturata a seguito della divulgazione della notizia relativa all'asserita presentazione della domanda di concordato”. La
formulazione di tale capitolo in effetti rimette al teste la valutazione del nesso causale tra la mancata conclusione nel contratto di riqualificazione e le notizie che si sarebbero diffuse dopo la prima iscrizione presso registro delle imprese, senza indicare in alcun modo quali fossero i contatti pregressi e le motivazioni esposte dal per interrompere le asserite trattative. Parte_2
Deve essere confermata anche l'inammissibilità del capitolo 16 con la quale si afferma che un agenzia di consulenza aveva osservato il deterioramento della reputazione commerciale e della meritevolezza creditizia delle società per effetto della notizia dell'asserita presentazione della domanda di concordato, posto che anche con riferimento a tale capitolo non viene esposto alcun fatto storico dal pagina 18 di 21 quale era derivata la valutazione della società che effettuava attività di consulenza circa il deterioramento della reputazione della società appellante.
Infine il capitolo 17 è teso a provare che, per effetto della notizia relativa alla presentazione della domanda di concordato, era stato necessario prendere contatti con fornitori, subappaltatori, referenti delle ATI per rendere spiegazioni e rassicurazioni circa l'infondatezza della notizia.
Tale capitolo di prova risulta genericamente formulato e comunque superfluo per le ragioni suddette,
vale a dire il fatto che tali iniziative del legale rappresentante e dei dipendenti della società appellata rientrano in condotte diligenti da ritenersi esigibili in via generale.
Del resto tale capitolo di prova non indica nemmeno nei tempi entro i quali gli interventi presso i soggetti terzi sono stati realizzati, circostanza rilevante se si considera il brevissimo lasso di tempo in cui l'annotazione di contenuto non univoco e la modifica del credit score da parte della Controparte_2
sono rimasti visibili ai soggetti interessati. Peraltro circa tale ultimo aspetto è necessario rilevare che la società appellante non ha proposto tempestivamente alcuna censura circa l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui il primo aggiornamento del credit score da parte della CP_2
sia stato effettuato il giorno 15/6/21 alle ore 21,56 e la riassegnazione del precedente punteggio sia
[...]
stata effettuata il 16/6/21 alle ore 14.19 .
Pure infondata è la doglianza della società appellante con la quale viene lamentata la circostanza che il giudice di primo grado non abbia proceduto ad effettuare un tentativo di conciliazione tra le parti.
Al riguardo va richiamato il principio affermato della Suprema Corte (tra le altre Cass. Sez. L.
n.16141/04) secondo cui “ Nel rito del lavoro l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione, pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di merito di valutare, anche in relazione agli assunti delle parti, se tale espletamento si configuri di qualche potenziale utilità, o sotto il profilo del buon esito del tentativo o al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione;
ne consegue che pagina 19 di 21 l'omissione di uno di tali adempimenti da parte del giudice non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando ininfluente - e di conseguenza non denunciabile in sede di legittimità
- la mancata considerazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame”.
Del resto la condotta processuale delle parti appellate, che hanno sempre respinto la configurabilità di una propria responsabilità, rende evidente l'inutilità di un simile adempimento.
Risulta pure infondata la doglianza secondo cui la liquidazione del danno avrebbe dovuto essere effettuata dal giudice di primo grado applicando l'art. 1226 c.c.; la liquidazione del danno, sia pure in base ad una valutazione equitativa, presuppone sempre l'accertamento della sua esistenza,
accertamento distinto da quello relativo alla responsabilità delle parti appellate come da costante giurisprudenza già richiamata dal giudice di primo grado (Cass. n. 1955/23; Cass. n. 29643/16).
Il rigetto dell'appello principale della determina l'assorbimento dell'appello Parte_1
incidentale della . Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante principale nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22,
ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza, quanto al rapporto processuale tra la e la Parte_1 Controparte_10
Stante invece il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto dalla dr.ssa CP_1
sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio quanto al relativo rapporto processuale.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione principale proposto dalla e Parte_1
dell'impugnazione incidentale proposta dal notaio l'accertamento nei loro confronti ai Parte_3
sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di pagina 20 di 21 versamento da parte delle stesse dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla nonché l'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza del tribunale di Trento n.625/24; CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra la Parte_1
e CP_1
3) condanna la in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore Parte_1
della , in persona del legale rappresentante, delle spese del presente giudizio di CP_11
appello, liquidate in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
4) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del e di dell'ulteriore importo Parte_1 CP_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello e per l'appello incidentale.
Cosi deciso in Trento, lì 15.7.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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