Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6433/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Vassarri Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_1 P.IVA_1
e (C.F. e P.IVA , con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_2 P.IVA_2
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa (C.F. e P.IVA ), con sede CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Simonello Savasta Fiore;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle Società attrici, in difetto di dimostrazione di valida cessione del credito azionato. Ancora in via preliminare, dichiarare la prescrizione del credito azionato per decorso del termine di legge. Nel merito, in tesi dichiarare che nulla è dovuto alla attrice per le causali di cui in narrativa, revocando conseguentemente il decreto opposto. In ipotesi, effettuato il ricalcolo del saldo dare-avere in relazione alle censure in narrativa, determinare l'effettiva debenza della ed il conseguente obbligo del garante. Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio di opposizione, da distrarsi a favore del Procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, Contrariis reiectis,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare che l'Opponente, , è decaduto dalla possibilità di formulare Parte_1 autonoma domanda riconvenzionale, essendo decorsi i termini previsti ex lege;
- accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 193/2023 del 09.01.2023 (R.G. 24394/2022), sussistendo i presupposti dell'art. 648 c.p.c.; Nel merito:
pagina 1 di 8
In ogni caso
- Dichiarare comunque tenuto e condannare il Signor , C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] l'[...], al pagamento, in favore di in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore e, per esse in persona del Legale CP_3 rappresentante pro tempore, della complessiva di € 167.164,38 o altra somma veriore accertanda, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora calcolati sul solo importo capitale dal 01.12.2020 al saldo, e comunque entro i limiti della L. 108/96, oltre le spese ed onorari della procedura ingiuntiva e le successive occorrende.
- Assolversi in ogni caso e in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore e, per esse in persona del Legale rappresentante pro tempore, da ogni CP_3 avversaria pretesa e domanda.
- Con il favore delle spese di lite del presente giudizio, oltre rimborso forfettario IVA e CPA.
In via istruttoria
- Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attore rappresenta le seguenti circostanze:
- di aver ricevuto, il 30.1.2023, con notifica a mezzo posta, il decreto ingiuntivo n. 193/2023 emesso dal Tribunale di Torino su istanza di e e per esse dalla Controparte_1 Controparte_2 mandataria per il pagamento della somma di € 167.164,38; CP_3
- che la convenuta opposta in sede monitoria ha allegato che e Controparte_1 Controparte_2 hanno acquistato da nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai
[...] Controparte_4 sensi della l. n. 130/1999, il credito derivante dal residuo dovuto relativamente ai contratti di locazione finanziaria (o leasing) n. IR1241043 e n. IR1244753 stipulati con Erreci Costruzioni s.r.l., assistiti da garanzia fideiussoria, tra gli altri, dell'attore opponente;
- che già nel 2017 aveva depositato ricorso monitorio per il pagamento di € Controparte_4
20.701,84 relativamente al contratto n. IR1241043 e € 15.205,36 relativamente al contratto n.
IR1244753 per fatture scadute e impagate e interessi convenzionali, ottenendo dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 1791/2017;
- che i beni oggetto dei contratti di leasing sono stati venduti rispettivamente al prezzo di € 96.000 e €
79.000, cosicché – secondo la parte creditrice - per i due contratti è maturata una penalità risarcitoria di
€ 57.726,44 e € 74.726,44;
- le ricorrenti in sede monitoria, e per esse la mandataria, sarebbero prive di legittimazione attiva perché non hanno provato la titolarità del credito azionato, limitandosi a produrre gli estratti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, uno relativo alla cessione a e l'altro relativo alla cessione a Controparte_1
nei quali sono riportati unicamente i criteri generali di individuazione dei crediti Controparte_2 ceduti senza fornire prova idonea della cessione stessa recante l'identificazione univoca dei contratti cui si riferiscono i crediti;
- la società utilizzatrice ha interrotto i pagamenti nell'agosto 2012 (contratto n. IR1241043) e giugno
2012 (contratto n. IR1244753), perciò, in assenza di ogni valido atto idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti di sino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, il credito di cui si Pt_1 richiede il pagamento risulterebbe prescritto;
pagina 2 di 8 - tutte le pendenze antecedenti il gennaio 2017 sono ricomprese nel decreto ingiuntivo n. 1791/2017, già notificato alla società debitrice, e non potrebbero essere nuovamente conteggiate nel decreto ingiuntivo opposto in questa sede, che dovrebbe invece comprendere eventualmente solo i crediti maturati nel periodo successivo;
- le varie voci di spese inserite negli estratti conto prodotti sono addebitate senza riferimento ai titoli che le hanno generate, e i fogli finanziari risultano incompleti;
- la Concedente avrebbe incamerato i canoni versati sino al momento della Controparte_4 risoluzione del contratto e successivamente venduto i beni a un prezzo inferiore a quello di mercato a una società del medesimo gruppo, decurtando poi le poste attive al fine di calcolare la penalità risarcitoria asseritamente dovuta.
Su queste basi, l'attore chiede, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti in sede monitoria e la prescrizione del credito azionato, nel merito chiede dichiararsi che nulla è dovuto alle convenute opposte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. In via subordinata, chiede, effettuato il ricalcolo del saldo dare-avere, di determinare l'effettivo saldo negativo dei due contratti.
2) La parte convenuta opposta contesta la domanda e deduce che:
- ha acquistato, l'1.12.2020, pro-soluto da nell'ambito di CP_1 Controparte_4 un'operazione di cartolarizzazione, tutti i crediti della cedente derivanti da contratti di leasing e risultanti dalla lista pubblicata, ai sensi dell'art.
7.1 della l. n. 130/1999, sul sito internet di e CP_4 indicato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale del 5.12.2020;
- i beni e i rapporti giuridici collegati ai crediti ceduti derivanti da contratti di leasing immobiliare sono successivamente pervenuti nella titolarità di Controparte_2
- le convenute hanno poi incaricato di procedere alla riscossione dei crediti e dei Parte_4 servizi di cassa e pagamento, e questa ha a sua volta incaricato di eseguire le attività CP_3 relative al recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti e alla gestione e valorizzazione dei beni;
- il 28.10.2009 ha stipulato con Erreci Costruzioni s.r.l. due contratti di Controparte_4 locazione finanziaria aventi ad oggetto due fabbricati ad uso artigianale per l'importo ciascuno di € 236.093,40 oltre i.v.a. se dovuta;
- entrambi i contratti prevedevano il pagamento di 216 rate mensili, la prima alla data di stipula dei contratti per € 42.000 oltre i.v.a., e le altre per l'importo di € 902,76 ciascuna;
- per i predetti contratti l'attore ha prestato garanzia fideiussoria sino alla concorrenza di € 351.677,64;
- a partire dal 2013 nulla è stato più corrisposto dalla società utilizzatrice a che Controparte_4 nel 2017 ha provveduto perciò a depositare ricorso monitorio per gli importi di € 20.701,84 e di €
35.907,20, corrispondenti all'importo delle rate scadute nei due contratti e dei relativi interessi di mora;
- il pagamento delle somme richieste è stato ingiunto con il decreto n. 1791/2017, emesso dal Tribunale di Torino e notificato alla società debitrice;
- nel 2019 i due fabbricati oggetto dei contratti di leasing sono stati venduti rispettivamente al prezzo di
€ 79.000 e € 96.000, cosicché è residuato, in capo all'utilizzatrice, il debito relativo alle due penali risarcitorie previste nei contratti, calcolato alle date delle cessioni (20.6.2019 e 29.11.2019) rispettivamente in misura di € 74.726,44 e di € 57.726,44 (cfr. docc. 14 e 17 fasc. monitorio);
- la legittimazione attiva delle ricorrenti in sede monitoria sussiste ed è provata dall'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione delle caratteristiche comuni che consentono di individuare con certezza i crediti oggetto della cessione in blocco oltre all'indicazione del sito internet in cui sono disponibili i dati relativi ai crediti ceduti;
pagina 3 di 8 - la garanzia sottoscritta dall'attore è un contratto autonomo di garanzia, che si differenzia dalla fideiussione e non consente di opporre le eccezioni di merito che avrebbe potuto sollevare il debitore principale, quali la prescrizione del credito;
- in ogni caso il decreto opposto ha ad oggetto la richiesta di indennizzo e delle fatture relative alle spese sostenute da e successivamente da Controparte_4 Parte_5
degli immobili oggetto di locazione finanziaria, e non le somme già richieste con il
[...] precedente decreto ingiuntivo n. 1791/2017. Pertanto, nel merito, le convenute opposte chiedono il rigetto delle domande formulate da controparte.
3) Dopo il deposito dell'atto di citazione, l'attore non ha più svolto alcuna attività processuale.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., celebrata in sua assenza, la convenuta ha chiesto comunque la prosecuzione del giudizio, e quindi, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, è stata fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.
All'esito, con ordinanza del 14.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) In punto legittimazione attiva, contesta la titolarità del credito in capo a e Pt_1 Controparte_1
correttamente allegando che la produzione dell'estratto della pubblicazione in Controparte_2 Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non è sufficiente ad offrirne dimostrazione. Tale adempimento, infatti, pur essendo idoneo a esonerare le convenute dalla prova dell'avvenuta notifica della cessione, non soddisfa l'onere della prova della titolarità del credito qualora questa sia contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, salvo che dallo stesso avviso non possano ricavarsi gli elementi necessari a dimostrare senza incertezza che il credito contestato è incluso tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cass. ord. n. 3405/2024; Cass. ord. n. 21821/2023). Nel caso di specie, l'avviso n. TX20AAB11866 dà atto della cessione da a Controparte_4 di «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori Controparte_1 danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di leasing, sorti nel periodo compreso tra il 1993 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto», mentre l'avviso n. TX20AAB11885 dà atto della cessione da a Controparte_4 [...] del «complesso di beni e rapporti giuridici (“Rapporti Giuridici”) consistenti in tutti i CP_2 contratti di locazione finanziaria (leasing) ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, i relativi beni oggetto di locazione finanziaria e già regolarizzati, gli accordi modificativi di tali contratti di leasing, qualsiasi accordo avente causa di garanzia in relazione ai detti contratti di leasing (anche aventi ad oggetto l'acquisto da parte del garante del bene sottostante), […] il diritto a ricevere qualsiasi indennizzo contrattuale o risarcimento danno o penale dovuto a qualsiasi inadempimento degli utilizzatori alla risoluzione del relativo contratto di leasing […] nonché il contratto di gestione avente ad oggetto i cespiti di cui sopra sottoscritto in data 1 dicembre 2020 fra il
Cedente e compendio di beni e rapporti giuridici che, alla data del 1 dicembre 2020, Controparte_1 soddisfacevano i seguenti criteri: (i) risultavano di titolarità di e non erano Controparte_4 oggetto di una scissione parziale avvenuta con atto a rogito del Notaio di Milano in data Persona_1
26 novembre 2020 avente efficacia 1 dicembre 2020; (ii) erano, al 1 dicembre 2020, collegati ai crediti, i cui utilizzatori sono stati classificati come “sofferenze” in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti, come successivamente modificata e integrata), che sono stati ceduti alla società in forza di un contratto di cessione di Controparte_1
pagina 4 di 8 crediti sottoscritto in data 1 dicembre 2020 fra e il cui Controparte_4 Controparte_1 avviso di cessione è pubblicato sulla presente Gazzetta Ufficiale in data odierna». Il credito esistente nei confronti di in virtù della garanzia prestata per i due contratti di Parte_1 locazione finanziaria stipulati da Erreci Costruzioni s.r.l. con (docc. 6 e 8 fasc. Controparte_4 monitorio) come da documenti prodotti ai nn. 10 e 11 nel procedimento monitorio risponde a tutte queste caratteristiche, e, in particolare, si riferisce ai contratti n. IR1241043 e n. IR1244753, che risultano compresi nell'elenco dei crediti ceduti e non compresi nelle “Passività Escluse” descritte nello stesso avviso. Le convenute hanno, infatti, allegato il link al sito internet inserito nell'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, l. n. 130/1999 da cui risulta l'elenco dei rapporti ceduti presente sul sito di tra i quali si individuano, a pagina 43, i due contratti di locazione finanziaria garantiti Controparte_4 dall'opponente. Piuttosto, non si comprende, nella prospettazione di parte convenuta, quali siano le ragioni che giustificano la pretesa contitolarità dei crediti in esame.
Nella memoria di costituzione, infatti, è prospettato che abbia acquistato il credito CP_1 derivante dai contratti di locazione finanziaria in esame, ma poi si aggiunge che “Al fine, di mantenere il nesso di garanzia tra le ragioni creditorie della ed i predetti beni oggetto dei Controparte_1 contratti di leasing immobiliare da cui originano taluni Crediti (“Beni”), è stato previsto che, conformemente al disposto dell'art. 7.1, commi 4 e 5, della Legge 130, i predetti Beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria da cui originano i Crediti e i relativi contratti di locazione finanziaria, siano assegnati o trasferiti a affinché gestisca e valorizzi, Controparte_2 nell'interesse esclusivo della Cartolarizzazione, i detti Beni, i relativi contratti ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione dei medesimi, connessi ai Crediti stessi” e che “i predetti Beni, unitamente ad ulteriori rapporti giuridici collegati ai Crediti di cui al punto che precede, sono pervenuti nella titolarità della società per essere oggetto rispettivamente i) di una Controparte_2 scissione parziale avvenuta con atto a rogito del Notaio di Milano in data 26 novembre Persona_1
2020 avente efficacia 1 dicembre 2020 e ii) oggetto di cessione di rapporti giuridici in blocco (ai sensi dell'articolo 7.1 commi 4 e 5 della Legge 130 e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato e integrato, il "Testo Unico Bancario") di cui avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 05 dicembre 2020 (cod. redazionale TX20AAB11885) (Doc. 5)”.
A questo punto è evidente l'ambiguità degli avvisi di cessione pubblicati in G.U., perché sembrerebbe che abbia ceduto contestualmente gli stessi crediti a e a . In realtà, CP_4 CP_1 CP_2 data per pacifica l'esistenza di qualche forma di collegamento tra le due società, la maggiore specificità dell'avviso di cessione in favore di e l'espresso richiamo in esso Controparte_2 contenuto all'art.
7.1 della legge 130/99, cioè alla disciplina specifica della cessione dei crediti derivanti da operazioni che prevedono la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si deve dedurre che ad oggi unico titolare dei crediti, in quanto acquirente dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione dei contratti di locazione finanziaria sia appunto Controparte_2
5) L'opponente allega poi l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria poiché la cessazione dei pagamenti da parte della società utilizzatrice sarebbe intervenuta nel 2012 e la prescrizione decorrerebbe, nei confronti di a partire da quella data. Pt_1 A prescindere dalle considerazioni svolte nell'atto di citazione relativamente alla notifica del decreto ingiuntivo n. 1791 richiesto nel 2017 da per il pagamento delle fatture scadute, Controparte_4 è errata l'affermazione che la prescrizione decorra dal momento in cui i pagamenti sono cessati, poiché, essendo l'obbligazione di cui al contratto di leasing un'obbligazione unica di pagamento (anche nel caso di leasing traslativo secondo la disciplina precedente alla l. n. 124/2017, v. Cass. civ., n.
pagina 5 di 8 27144/2006), la decorrenza si ha dalla scadenza del contratto, oppure dalla precedente data di risoluzione del rapporto. In ogni caso, dai fogli finanziari prodotti al doc. 8 dalle convenute risulta che, pur effettivamente arrestandosi nel periodo giugno 2012-agosto 2013, i pagamenti sono poi ripresi a partire dal settembre
2013 fino al giugno 2014, per entrambi i contratti.
Pertanto, anche a prescindere dall'allegazione di parte convenuta, non contestata dall'opponente, secondo cui la risoluzione dei contratti sarebbe avvenuta nel 2014, il credito non risulta in ogni caso prescritto anche solo prendendosi come riferimento il ricorso monitorio del 10.11.2022 che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto in questa sede. L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere disattesa.
6) Non può essere accolta neppure la considerazione dell'opponente relativa duplicazione delle voci di credito già azionate con il decreto ingiuntivo n. 1791 notificato alla società, debitore principale, nel 2017, poiché egli è garante del debitore principale per l'intero importo dovuto e non è addotta prova del pagamento di alcuna delle somme che si pretende essere decurtate dall'importo complessivo richiesto. In realtà, a differenza di quanto dedotto dalla convenuta, per il conteggio dell'ammontare della penale di cui si richiede il pagamento si parte dal conteggio del debito residuo al giugno 2014, come è dimostrato infatti dal calcolo: 153.726,44 (debito residuo al giugno 2014 per il contratto n. IR1244753)
– 79.000 (prezzo di vendita dell'immobile) = 74.726,44 (penale richiesta per il contratto n. IR1244753) e 153.726,44 (debito residuo al giugno 2014 per il contratto n. IR1241043) - 96.000 (prezzo di vendita dell'immobile) = 57.726,44 (penale richiesta per il contratto n. IR1241043). Tuttavia, non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli e il creditore può quindi munirsi di più titoli a condizione che «l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo» (Cass. civ., n. 21768/2019), e nel caso di specie non si rientra in alcuna delle tre casistiche citate.
Al più, potrà eventualmente sollevarsi in sede esecutiva la questione volta a evitare un doppio pagamento con riguardo alle somme già calcolate in sede d'ingiunzione nel 2017 (ossia le rate scadute e non pagate a quella data nella somma complessiva di € 35.907,20) e nuovamente computate in questa sede, ove si verifichi che il creditore porti in esecuzione entrambi i titoli.
7) Da ultimo, l'importo richiesto dalle convenute opposte è calcolato mediate la sottrazione di quanto corrisposto nel corso del rapporto tra Erreci Costruzioni s.r.l. e dall'importo Controparte_4 totale dei contratti, sottratte successivamente le somme ricavate per i due immobili dalla loro avvenuta vendita. Questo criterio di calcolo è espressamente citato all'art. 23 dei due, sotto questo profilo identici, contratti di locazione finanziaria, che recita: «In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo spettante al Concedente, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale […]» ed è espressamente richiamato dall'art. 21 che contempla le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto che prevede che «[…] resteranno acquisite per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta;
l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro maturato alla data di risoluzione del contratto. III) Sempre in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perdita dell'immobile, il Concedente avrà la facoltà di richiedere all'utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come alla successiva clausola 23».
pagina 6 di 8 Nel presente procedimento le convenute hanno prodotto i fogli finanziari contenenti lo svolgimento completo del rapporto tra la società utilizzatrice e (v. doc. 8 conv.) da cui si Controparte_4 evincono i singoli importi delle rate pagate e l'insoluto determinatosi con l'interruzione dei pagamenti nel giugno 2014. Pur corretto, perciò, che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto nel procedimento di ingiunzione non ha valore probatorio in questa sede, gli estratti conto completi sono integrati dalla serie completa dei fogli finanziari che ricostruiscono l'andamento del rapporto, e sono sufficienti a ritenere provato l'ammontare della somma ingiunta, vista anche la non contestazione delle fatture successive alla risoluzione del contratto allegate alla comparsa di costituzione.
Rimaste incontestate le produzioni delle convenute, e ritenendosi del tutto generica la contestazione mossa dall'opponente nell'atto di citazione relativamente all'incongruità del prezzo di vendita dei due immobili oggetto dei contratti di locazione finanziaria, non essendosi mai proceduto a una prospettazione alternativa supportata da qualsivoglia dato concreto, si ritiene corretto il calcolo delle penali risarcitorie effettuato dalla banca, ammontanti come detto, alle date del 20.6.2019 e del
29.11.2019, ad € 74.726,44 per il contratto n. IR1244753 e di € 57.726,44 per il contratto n.
IR1241043.
8) Chiarito questo, non è però dato sapere come la parte convenuta arrivi poi al calcolo delle somme complessivamente richieste.
Nel ricorso monitorio, si legge questo:
“A seguito della suddetta compravendita è maturata una penalità risarcitoria pari ad € 57.726,44, come si evince dalla relativa fattura penale risarcitoria n. 02/0625594 del 29.11.2019 e da foglio finanziario del 25.08.2022, nonché estratto conto del 30.11.2020 (Doc.ti 14, 15 e 16).
Contabilmente oggi e in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 persona del Legale rappresentante pro tempore, e per esse quale mandataria, in CP_3 persona del Legale rappresentante pro tempore ha verificato il mancato pagamento della somma di €
64.905,95, come da estratto conto al 30.11.2020 (già Doc. 16). Altresì, in data 18.06.2019 il bene oggetto del contratto di leasing n. IR 01244753 è stato oggetto di compravendita, al prezzo di mercato pari ad € 79.000,00, a seguito di detta compravendita è maturata una penalità risarcitoria pari ad € 74.726,44, come si evince dalla relativa fattura penale risarcitoria n. 02/0333179 del 20.06.2019 e da foglio finanziario del 25.08.2022, nonché estratto conto del
30.11.2020 (Doc.ti 16, 17 e 18). Contabilmente la oggi e in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 persona del Legale rappresentante pro tempore, e per esse quale mandataria, in CP_3 persona del Legale rappresentante pro tempore ha verificato il mancato pagamento della somma di €
102.258,43, come da estratto conto al 30.11.2020 (già Doc. 16)”. Davvero non si comprende il significato della locuzione “contabilmente” e come questa possa portare ad incrementare in termini così sensibili l'ammontare del debito. Altrettanto oscura è la narrazione della memoria di costituzione, dove si legge che “dell'estratto conto prodotto con Ricorso monitorio, ove a pagina n. 9 per il contratto n. IR 1241043 e a pagina n. 15 del contratto n. IR 1244753 (Cfr. Doc.16 fascicolo monitorio), si può agevolmente verificare come l'importo richiesto derivi dalla semplice sommatoria della Fattura 'penale risarcitoria' con le 'Fatt. servizi leasing' e altre fatture per 'spese', tutti costi maturati dall'anno 2019 in avanti, dunque ben due anni dopo l'emissione del primo Decreto Ingiuntivo e per di più maturati per causali diverse”. Anche in questo caso non si comprende in cosa consistano i servizi e le spese maturati dall'anno 2019 in avanti, dopo la cessione dei beni, né a quali voci contrattuali possano essere ricondotti.
Per questa parte, pertanto, la domanda della creditrice è del tutto generica, non solo mancando la prova di servizi e spese, ma non essendo neanche allegate le cause che avrebbero giustificato i suddetti addebiti.
pagina 7 di 8 Di conseguenza, il credito può essere riconosciuto solo per l'ammontare delle penali risarcitorie, e per gli interessi di mora maturati successivamente sulla sola parte capitale delle stesse.
9) Per tutti i motivi sopra esposti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e l'opponente condannato a pagare l'importo di € 132.452,88, oltre interessi di mora maturati successivamente alle date del
20.6.2019 e del 29.11.2019, al tasso contrattualmente previsto.
10) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in prossimità dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale della causa e della ridotta attività processuale richiesta alla parte convenuta, causa l'assenza dell'attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 193/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 9.1.2023.
Condanna a pagare a la somma di € 132.452,88 (di cui € 74.726,44 Parte_1 Controparte_2 per il contratto n. IR1244753 ed € 57.726,44 per il contratto n. IR1241043), oltre interessi di mora maturati successivamente alle date del 20.6.2019 e del 29.11.2019, sulla sola parte capitale ed al tasso contrattualmente previsto. Condanna a rifondere a le spese legali, che liquida in € 7.100, oltre i.v.a., Parte_1 CP_3
c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 11.4.2025 Il Giudice
Stefano Demontis
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