Sentenza 14 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/02/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9252 del 2024, proposto da
La Quercia 23 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, presso il cui studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, è elettivamente domicialiata;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione della sentenza n. 12839/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso rg. 2367/2020 e successivi motivi aggiunti, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento di tre diversi provvedimenti, succedutisi nel tempo, con i quali sono state respinte altrettante istanze da essa presentate, nella qualità di gestore di un esercizio di ristorazione sito in Piazza della Quercia, per la revisione del Piano di massima occupabilità della detta piazza.
Con sentenza n. 12839 del 26 giugno 2024 la Sezione, dichiarati improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, ha accolto la domanda proposta con i secondi motivi aggiunti, disponendo l’annullamento della comunicazione prot. QH20210072954 del 5 novembre 2021, che pur qualificata come comunicazione di improcedibilità in quanto reiterativa di istanze già rigettate con precedenti provvedimenti alla cui motivazioni l’amministrazione si riportava – compendiabili nella carenza di elementi sopravvenuti rispetto alla redazione del Piano nel 2012 e comunque nella inidoneità degli stessi ad influire in maniera significativa sugli elementi (quali il pregio del contesto urbanistico ove è situata l’area e l’eccessivo congestionamento della zona) che Roma Capitale, nella valutazione discrezionale dii sua pertinenza, aveva a suo tempo posto a fondamento dell’occupabilità zero dell’area – aveva contenuto sostanziale di rigetto.
In via preliminare la Sezione osservava come l’istanza da ultimo respinta era stata “ tempestivamente presentata sulla base di specifiche previsioni della DAC 21/2021 (e precisamente artt. 10, comma 4 e 37, comma 15), che, proprio in occasione di una generale risistemazione della regolamentazione comunale in materia ” avevano espressamente previsto tale possibilità.
Quanto al merito del diniego, la sentenza richiamava in via preliminare la motivazione dei precedenti dinieghi, imperniata sulla presentazione di un progetto di riqualificazione della Piazza presentato al Municipio dal Consiglio di Stato ed avente ad oggetto, oltre a Piazza della Quercia, l'adiacente Piazza capo di Ferro, delle quali si prevedeva una riqualificazione complessiva da realizzare tramite “ il ripristino, in Piazza della Quercia, dell'antico percorso pedonale, evidenziato con apposita pavimentazione ... ” e sull’affermazione che le piazze per le quali era stata esclusa l’assentibilità di osp rispondevano “ perfettamente ai suddetti criteri in quanto antiche piazzette inserite in tessuto urbanistico di massimo pregio, nonché ricadenti in aree- denominate comunemente triangolo delle bevute - eccessivamente congestionate da occupazioni di suolo pubblico con altissima presenza di locali e soprattutto ”, aree che, ove adeguatamente protette dall'abusivismo e dal traffico e se valorizzate con opportuni interventi, avrebbero costituito “ una interruzione fra zone congestionate ed uno spazio che potrebbe essere liberamente contemplato e fruito da tutta la cittadinanza in particolare dai bambini e anziani ma anche dai turisti ”.
Osservava tuttavia la decisione come la risalenza del citato progetto (antecedente l’approvazione del PMO del 2012) e l’inesistenza di sviluppi procedimentali o esecutivi nonostante il decorso di un significativo periodo di tempo, deponevano per una definitiva inattuabilità dello stesso, evidenziando, inoltre, come la motivazione complessivamente utilizzata conducesse all’illegittima affermazione di una sostanziale immodificabilità dei PMO, “ ciò che appare in contrasto con la stessa lettera della DAC 21/2021 e con la stessa funzione e modalità di redazione dei detti piani ”.
Con l’odierno ricorso la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata, che non risulta appellata, evidenziando come, a seguito della statuizione del giudice amministrativo, Roma Capitale non abbia posto in essere alcuna attività, neppure endoprocedimentale.
Roma Capitale, costituita in giudizio, in data 7 febbraio 2025 ha depositato documentazione della quale la ricorrente ha eccepito la tardività.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva la tardività della produzione documentale versata in atti da Roma Capitale il 7 febbraio 2025, oltre i termini, ancorchè dimidiati in ragione del rito, previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a., i quali, come noto, hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice.
Ne consegue che il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta l'inutilizzabilità processuale, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini così come previsto dall' art. 54 comma 1, dello stesso c.p.a., neppure allegati nel caso in esame.
Conseguentemente, si dispone lo stralcio della produzione documentale versata in atti il 7 febbraio 2025 da Roma Capitale.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, risultando dagli atti di causa che, a fronte dell’annullamento del diniego, nessuna determinazione è stata assunta dalla resistente in ordine al permanente interesse legittimo pretensivo a suo tempo posto a base dell’istanza di modifica del PMO.
Deve dunque essere affermato l’obbligo di Roma Capitale di concludere il procedimento, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, tenendo conto delle statuizioni contenute nella sentenza di questo Tar n. 12839/2024, non appellata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina a Roma Capitale di dare piena ed integrale esecuzione, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, alla sentenza di questo Tribunale n. 12839 del 26 giugno 2024 mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
b) condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre oneri di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO