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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3960/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MODA MARCO FELICE e LAMBERTO MARIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in Magliano AL (CN) il 01/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Magliano AL (CN) (atto n. 1 parte I serie 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato un figlio: a Torino (TO) il 30/03/2022 Persona_1
1 Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, all'esito dei chiarimenti forniti sulla collocazione abitativa della madre e del minore, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
iscritto nel registro del detto Comune all'anno I serie 1 n. 1.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Magliano AL (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
DISPONE
Il figlio minore iene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1
e prevalente collocazione presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno la facoltà di esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e nei periodi in cui ciascuno di essi terrà con sé il figlio e congiunta nelle questioni di straordinaria amministrazione;
Il figlio minore completerà il presente anno scolastico presso la scuola materna di Magliano Per_1
AL dove è attualmente iscritto;
A partire dal prossimo anno scolastico il figlio minore verrà iscritto a frequentare la scuola Per_1 territorialmente vicina a quella che sarà la sua nuova residenza anagrafica con la madre;
Tenuto conto dell'età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
2 • il lunedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 8,30 del mattino successivo allorchè lo accompagnerà all'asilo; il giovedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 8,30 del mattino successivo allorchè lo accompagnerà all'asilo; la domenica dalle 8.30 alle 20.00 con accompagnamento presso la casa della madre;
• Considerato che la GN presta attività lavorativa su turni, i coniugi Parte_2 concordano che quando la GN, una volta al mese usufruisce di un intero fine settimana di riposo, tenga con sé per l'intero fine settimana e che nelle settimane in cui la stessa è impegnata al Per_1 lavoro per tutta la giornata di sabato, il giorno successivo (domenica) il padre prenderà con se Per_1 dalle ore 15,00 anziché dalle ore 8.30;
• Qualora la GN debba svolgere il turno lavorativo notturno in giorno diverso da quelli Parte_2 compatibili con il calendario sopra previsto, i coniugi concordano che si accorderanno per adeguare i due pernottamenti settimanali di on il padre in base a detta diversa turnazione;
Per_1
• Nell'eventualità in cui la sig.ra per ragioni di reperibilità, venga chiamata al lavoro, il Parte_2 padre si rende disponibile ad occuparsi del minore;
• Stante l'attività del padre di addetto alla sala di un ristorante ad Alba, i coniugi concordano, altresì, che nel periodo coincidente con la fiera del FO (ottobre e novembre), la madre terrà con sé Per_1 la domenica fino a quando il padre finito il servizio potrà prelevarlo, restando immutato l'orario serale di consegna;
qualora in detto periodo il padre non abbia necessità di lavorare la domenica, varranno le regole di cui ai punti precedenti.
• Durante le vacanze di Natale e di Pasqua i genitori terranno con sé il minore secondo un calendario da concordare in base ai turni di ciascuno di loro, rispettando, se possibile le modalità stabilite per il resto dell'anno;
• Durante le vacanze estive 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per 15 giorni, di cui non più di sette consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
a decorrere dall'estate 2026 il padre potrà tenere con sé er 15 giorni consecutivi;
Per_1
• Le festività infrasettimanali saranno trascorse ad anni alterni ed i cosiddetti ponti saranno trascorsi con il genitore a cui spetta il fine settimana collegato al giorno di festività.
Il signor si impegna ed obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore la somma mensile di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN Parte_2
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, per la cui corretta individuazione si farà riferimento al Protocollo delle Spese
Straordinarie applicato dal Tribunale di Asti;
Il padre provvederà per il vestiario che farà indossare ad uando lo terrà con sé Per_1
PRENDE ATTO CHE
L'abitazione coniugale sita in Magliano AL (CN) – Via IV Novembre 14/c -unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al marito in quanto di sua esclusiva proprietà; la moglie, attualmente dimorante presso i suoi genitori, si trasferirà non appena avrà reperito una soluzione idonea ad ospitare sé e il figlio;
la stessa potrà portare con sé i propri effetti personali oltre ai mobili prescelti e di comune accordo con il marito, il quale nel frattempo li conserverà presso l'abitazione già coniugale.
I coniugi si impegnano a presentare al figlio minore eventuali compagni/e solo previo accordo con l'altro coniuge (che andrà preventivamente informato) e quando la relazione abbia assunto carattere di stabilità;
3 Ciascuno dei coniugi si impegna ad informare anticipatamente l'altro circa eventuali gite con Per_1 fuori Regione;
L'assegno unico verrà percepito per intero dalla GN , che si impegna a farne Parte_2 richiesta presentando tutta la necessaria documentazione
L'anello di fidanzamento, l'anello con smeraldo e la fede nuziale con le relative certificazioni vengono restituiti alla GN Parte_2
Il sig corrisponderà euro 3.000 alla GN per l'acquisto di mobili per la nuova Parte_1 Parte_2 abitazione di quest'ultima non appena sarà reperita
Il sig si accolla il pagamento delle rate residue per estinguere il debito conseguente al Parte_1 finanziamento ottenuto dai coniugi
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3960/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MODA MARCO FELICE e LAMBERTO MARIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in Magliano AL (CN) il 01/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Magliano AL (CN) (atto n. 1 parte I serie 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato un figlio: a Torino (TO) il 30/03/2022 Persona_1
1 Con ricorso depositato il 19/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, all'esito dei chiarimenti forniti sulla collocazione abitativa della madre e del minore, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
iscritto nel registro del detto Comune all'anno I serie 1 n. 1.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Magliano AL (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
DISPONE
Il figlio minore iene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1
e prevalente collocazione presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno la facoltà di esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e nei periodi in cui ciascuno di essi terrà con sé il figlio e congiunta nelle questioni di straordinaria amministrazione;
Il figlio minore completerà il presente anno scolastico presso la scuola materna di Magliano Per_1
AL dove è attualmente iscritto;
A partire dal prossimo anno scolastico il figlio minore verrà iscritto a frequentare la scuola Per_1 territorialmente vicina a quella che sarà la sua nuova residenza anagrafica con la madre;
Tenuto conto dell'età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
2 • il lunedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 8,30 del mattino successivo allorchè lo accompagnerà all'asilo; il giovedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 8,30 del mattino successivo allorchè lo accompagnerà all'asilo; la domenica dalle 8.30 alle 20.00 con accompagnamento presso la casa della madre;
• Considerato che la GN presta attività lavorativa su turni, i coniugi Parte_2 concordano che quando la GN, una volta al mese usufruisce di un intero fine settimana di riposo, tenga con sé per l'intero fine settimana e che nelle settimane in cui la stessa è impegnata al Per_1 lavoro per tutta la giornata di sabato, il giorno successivo (domenica) il padre prenderà con se Per_1 dalle ore 15,00 anziché dalle ore 8.30;
• Qualora la GN debba svolgere il turno lavorativo notturno in giorno diverso da quelli Parte_2 compatibili con il calendario sopra previsto, i coniugi concordano che si accorderanno per adeguare i due pernottamenti settimanali di on il padre in base a detta diversa turnazione;
Per_1
• Nell'eventualità in cui la sig.ra per ragioni di reperibilità, venga chiamata al lavoro, il Parte_2 padre si rende disponibile ad occuparsi del minore;
• Stante l'attività del padre di addetto alla sala di un ristorante ad Alba, i coniugi concordano, altresì, che nel periodo coincidente con la fiera del FO (ottobre e novembre), la madre terrà con sé Per_1 la domenica fino a quando il padre finito il servizio potrà prelevarlo, restando immutato l'orario serale di consegna;
qualora in detto periodo il padre non abbia necessità di lavorare la domenica, varranno le regole di cui ai punti precedenti.
• Durante le vacanze di Natale e di Pasqua i genitori terranno con sé il minore secondo un calendario da concordare in base ai turni di ciascuno di loro, rispettando, se possibile le modalità stabilite per il resto dell'anno;
• Durante le vacanze estive 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per 15 giorni, di cui non più di sette consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
a decorrere dall'estate 2026 il padre potrà tenere con sé er 15 giorni consecutivi;
Per_1
• Le festività infrasettimanali saranno trascorse ad anni alterni ed i cosiddetti ponti saranno trascorsi con il genitore a cui spetta il fine settimana collegato al giorno di festività.
Il signor si impegna ed obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore la somma mensile di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN Parte_2
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, per la cui corretta individuazione si farà riferimento al Protocollo delle Spese
Straordinarie applicato dal Tribunale di Asti;
Il padre provvederà per il vestiario che farà indossare ad uando lo terrà con sé Per_1
PRENDE ATTO CHE
L'abitazione coniugale sita in Magliano AL (CN) – Via IV Novembre 14/c -unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al marito in quanto di sua esclusiva proprietà; la moglie, attualmente dimorante presso i suoi genitori, si trasferirà non appena avrà reperito una soluzione idonea ad ospitare sé e il figlio;
la stessa potrà portare con sé i propri effetti personali oltre ai mobili prescelti e di comune accordo con il marito, il quale nel frattempo li conserverà presso l'abitazione già coniugale.
I coniugi si impegnano a presentare al figlio minore eventuali compagni/e solo previo accordo con l'altro coniuge (che andrà preventivamente informato) e quando la relazione abbia assunto carattere di stabilità;
3 Ciascuno dei coniugi si impegna ad informare anticipatamente l'altro circa eventuali gite con Per_1 fuori Regione;
L'assegno unico verrà percepito per intero dalla GN , che si impegna a farne Parte_2 richiesta presentando tutta la necessaria documentazione
L'anello di fidanzamento, l'anello con smeraldo e la fede nuziale con le relative certificazioni vengono restituiti alla GN Parte_2
Il sig corrisponderà euro 3.000 alla GN per l'acquisto di mobili per la nuova Parte_1 Parte_2 abitazione di quest'ultima non appena sarà reperita
Il sig si accolla il pagamento delle rate residue per estinguere il debito conseguente al Parte_1 finanziamento ottenuto dai coniugi
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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