CA
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 736 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Davide De Prisco, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, contumace, CP_1
APPELLATA
E
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Parrocchia, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
980/24 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data
29 aprile 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 18 giugno 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a cinque motivi di gravame, avverso la sentenza numero 980/24, pubblicata in data 29 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva sì condannato i convenuti al risarcimento dei danni che aveva subito a causa di un incidente in cui era stato coinvolto, quale trasportato a bordo di un motociclo condotto dal padre,
, sulla strada provinciale Nocera Inferiore- Controparte_3
Sarno, in data 8 ottobre 2015, alle ore 8.15 circa, verificatosi per l'inopinata -e vietata- manovra di svolta a sinistra effettuata da , alla guida dell'autovettura di sua proprietà, CP_1 assicurata con la ma aveva Controparte_2 liquidato i pregiudizi occorsigli in maniera assolutamente insoddisfacente, omettendo di riconoscergli il diritto ad ottenere alcune voci di danno e commettendo, per di più, un errore materiale nell'indicazione della somma complessivamente dovuta.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_2 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da non è Parte_1 fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2 2. Con i cinque motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha messo in rilievo che: a) il
Giudice di primo grado, violando gli articoli 1223, 1226 e 2043 del codice civile, 61, 115 e 116 del codice di procedura civile e
138 del codice delle assicurazioni private, aveva erroneamente escluso -omettendo di valutare o di valutare adeguatamente le circostanze riferite dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria e gli elementi acquisiti nel corso delle operazioni peritali espletate- il suo diritto alla personalizzazione dei danni subiti;
b) il consulente tecnico d'ufficio, del resto, aveva accertato le sue difficoltà nella corsa, nonché nello svolgimento di attività ludico-sportive, fermo restando che, nel periodo successivo all'incidente, era stato costretto, a scuola, a stare in un banco singolo e ad essere accompagnato in bagno, così come, nelle festività natalizie e pasquali, era stato costretto a stare in sedia a rotelle;
c) era evidente, d'altro canto, pure il suo diritto ad ottenere la liquidazione del danno morale, tenuto conto, oltre tutto, della sua giovane età -dodici anni- al momento dell'incidente e delle conseguenze che ne erano derivate;
d) erano stati del tutto trascurati, non di meno, gli effetti che il sinistro aveva avuto sulla sua “futura attività lavorativa”, a cui aveva fatto cenno -nell'elaborato peritale a sua firma- l'ausiliario, atteso che, pure a volere ritenere che quest'ultimo intendesse riferirsi ad una “riduzione della capacità lavorativa generica e/o cenestesi lavorativa anziché specifica”, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscergli il diritto al risarcimento “mediante la personalizzazione del danno biologico”, vieppiù considerando che, all'attualità, svolgeva il lavoro di cuoco ed aveva difficoltà a stare in piedi ed era costretto, quindi, ad assumere farmaci per fronteggiare il dolore;
e) non a caso, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel corso
3 del giudizio, aveva formulato una proposta transattiva, ai sensi dell'articolo 185 bis del codice di procedura civile, per un ammontare -euro 80.000,00- che si spiegava solamente calcolando una personalizzazione dei danni che aveva subito;
f) il Giudice di primo grado, per giunta, non aveva liquidato alcunché con riferimento all'intervento chirurgico al quale sarebbe dovuto essere sottoposto “per la ricostruzione del legamento”, in relazione al “danno biologico futuro”, alla
“inabilità temporanea collegata al futuro intervento chirurgico”, al “peggioramento futuro delle sue condizioni di salute”, nonché alle spese mediche e, più in generale, alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla necessità di sottoporsi all'operazione; g) gli esiti dell'incidente, infine, lo avevano pregiudicato -dandogli il diritto ad ottenere il conseguente risarcimento- nella scelta del suo percorso di studi e dell'attività lavorativa, essendo state vulnerate le sue chances di
“partecipare a concorsi pubblici per agenti di polizia”, né avrebbe potuto svolgere, “anche per società private, le mansioni di vigilante, né … operare come magazziniere in una ditta di imballaggi a causa della ridotta flessione del ginocchio”, essendo stato costretto, “al termine degli studi secondari”, a
“scegliere la scuola alberghiera, che gli avrebbe consentito di lavorare come cameriere, cuoco, operatore di sala, receptionist … ossia tutte mansioni compatibili con le menomazioni riscontrate agli arti inferiori” (cfr. l'atto d'appello del 18 giugno 2024, alle pagine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 e 18).
3. Il Tribunale di Nocera Inferiore, invero, aveva sostenuto che: a) aveva riportato “postumi Parte_1 permanenti causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo, costituiti da esiti di trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro, con frattura condilo
4 femorale sinistro e frattura-avulsione della spina tibiale posteriore, con insufficienza del legamento crociato posteriore, meniscopatia mediale per interessamento del corpo-corno posteriore e cicatrici da trauma”; b) il danno biologico permanente poteva essere quantificato “nella misura percentuale del 16% e la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, era valutabile con un periodo di malattia di giorni 45 di inabilità temporanea totale, giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 45 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 60 di inabilità temporanea parziale al
25%”; c) potevano essere utilizzate, ai fini della liquidazione del quantum monetario dovuto, le tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, che permettevano di quantificare unitariamente il danno biologico e quello morale, fermo restando che non erano emersi “elementi idonei per ritenere sussistenti profili di danno non risarciti”, in virtù delle somme liquidate, né “per procedere ad una personalizzazione del danno” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 10, 11 e 12).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo infirmate, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il Tribunale di
Nocera Inferiore, al fine di quantificare il danno non patrimoniale subito da , ha applicato Parte_1 le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, che permettono - come il Giudice di primo grado, peraltro, ha apertis verbis specificato- di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia
5 nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
Conseguentemente, non è possibile ritenere che all'appellante dovesse essere liquidato un ulteriore importo a titolo di danno morale e, cioè, per il dolore e la sofferenza soggettiva, essendo già stato riconosciuto il suo diritto ad ottenere il relativo risarcimento, in forza di una liquidazione - fondata sul “punto pesante”, comprensivo, appunto, anche del danno morale- che ha tenuto debitamente conto anche della sua giovane età, essendo l'età del danneggiato -che più è bassa, più appesantisce il quantum del risarcimento dovuto- uno dei criteri attraverso i quali viene individuato l'ammontare da attribuire al soggetto leso.
5.1. Non è dovuto alcunché, parimenti, a titolo di personalizzazione del danno, atteso che -e rammentato, ancora prima, che, anche sotto questo profilo, la giovane età di non può costituire, in sé e per sé Parte_1 considerata, un fattore dirimente, essendo la liquidazione, quale effettuata dal Tribunale di Nocera Inferiore, secondo i criteri previsti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, parametrata all'età del danneggiato- non sono emerse circostanze tali da integrare i presupposti all'uopo occorrenti.
Ai fini della liquidazione di una determinata somma a titolo di personalizzazione, infatti, è necessario che emergano effetti - complessivamente scaturiti dall'evento lesivo- eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell'integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all'età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale è comunque tenuto a dimostrare, in maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare,
6 in termini precisi e dettagliati, l'effettiva sussistenza di specifici e determinati esiti dell'illecito -anomali ed eccezionali- tali da indurre all'accoglimento di una domanda di tal fatta (cfr. Cass. civ. n. 28988/19 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 5865/21).
, nel caso di specie, non ha fornito Parte_1 alcuna prova -ed, ancora prima, non ha allegato alcuna circostanza in grado di dare conto- della sussistenza di conseguenze, inconsuete e straordinarie, tali da rendere i vulnera de quibus più gravi rispetto agli effetti ordinariamente derivanti da lesioni di natura, tipologia e consistenza equiparabili a quelle da lui riportate, avendo allegato -e dimostrato la sussistenza di- conseguenze dannose “comuni” e, cioè, analoghe a quelle che qualsiasi danneggiato con le medesime forme di invalidità o inabilità avrebbe patito e patirebbe (cfr. Cass. civ. n. 14364/19).
Per un soggetto che avesse riportato i postumi residuati all'appellante, infatti, sarebbe normale avere difficoltà a correre ed a svolgere attività -anche ludico-sportive- ad alta intensità, tali da richiedere, in particolare, la flessione del ginocchio o, comunque, a sollecitare l'articolazione lesa, così come sarebbe normale vivere un periodo -oggetto, nella vicenda in esame, di adeguata liquidazione, essendo stata risarcita (ed in relazione ad un periodo piuttosto lungo, tenendo conto delle diverse fasi della convalescenza e della conseguente consistenza degli impedimenti che ha comportato per ), Parte_1
l'inabilità temporanea- con le stampelle, non esclusi i giorni festivi, con il bisogno di essere aiutato anche nello svolgimento delle attività quotidiane più basilari.
5.2. Nessuna dimostrazione è stata fornita, inoltre, della sussistenza dei presupposti per riconoscere all'appellante una personalizzazione del danno biologico per la cenestesi lavorativa, che il consulente tecnico d'ufficio aveva
7 sostanzialmente evocato -a dire di Parte_2 aveva al fatto che la sua “menomazione”
[...] Parte_3 sarebbe potuta essere “pregiudizievole per una futura attività lavorativa”.
E' utile rammentare, a tal proposito, che il danno da cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e deve essere liquidato, in maniera onnicomprensiva, come danno alla salute, potendo l'autorità giudiziaria adita, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. Cass. civ. n. 12572/18).
E' necessario, però, al fine di attendere ad un appesantimento del genere, che il danneggiato percepisca un peggioramento, nello svolgimento dell'attività lavorativa, del suo benessere personale e professionale, che, nella vicenda in esame, non è nemmeno astrattamente ipotizzabile, in quanto
, al momento dell'incidente, era Parte_1 minore e non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Quanto all'incidenza che gli effetti dell'evento lesivo hanno attualmente e potrebbero avere in futuro, l'appellante si è limitato a sostenere che, essendo cuoco in un ristorante, sarebbe costretto a prendersi delle pause di un quarto d'ora dopo alcune ore di lavoro in piedi o ad assumere dei farmaci antinfiammatori quando non sarebbe possibile riposarsi per l'eccessivo afflusso di clientela: nessuna dimostrazione dell'esercizio dell'attività di cuoco, tuttavia, è stata fornita, dato che il contratto a tempo determinato menzionato nell'atto di gravame non risulta essere stato mai depositato, ed, oltre
8 tutto, la necessità di sedersi per qualche minuto, dopo diverse ore di lavoro in piedi, è un'esigenza -secondo quanto è possibile desumere da nozioni di comune esperienza- comune a tutte le persone e non solo a quelle nelle condizioni di salute di
, il quale, peraltro, avrebbe Parte_1 frequentato -secondo quanto dedotto fin dal giudizio di primo grado- la scuola alberghiera, che gli dovrebbe assicurare la possibilità di svolgere diverse tipologie di lavori, non tutti implicanti uno sforzo precipuamente insistente sull'articolazione incisa dagli effetti perniciosi del sinistro.
E ciò senza considerare affatto che, secondo quanto è possibile arguire dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio
(cfr. l'elaborato peritale depositato in data 5 dicembre 2020, alle pagine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19), le conseguenze dell'incidente sarebbero circoscritte, sul piano funzionale, all'attività di corsa, ma non ad altre, quali, a titolo esemplificativo, quelle del camminare o dello stare in piedi, né
l'ausiliario di cui si è avvalso il Tribunale di Nocera Inferiore -il quale si è limitato a discettare di “deficit dello scarico monopodalico” e, cioè, della difficoltà a tenere la posizione eretta, ma solo appoggiandosi sul piede sinistro- ha evocato, in termini di certezza ed inoppugnabilità, algie, dolori o risentimenti in relazione allo svolgimento delle suddette attività
(camminare, stare in piedi ed attività analoghe), che, pertanto, non possono reputarsi dimostrati -i suddetti risentimenti, dolori o algie- e che, non essendo stata -in ogni caso- acquisita alcuna prova -vale la pena di ricordarlo- riguardo all'attività lavorativa attualmente svolta o a quella che l'appellante potrebbe in concreto svolgere in futuro, non permettono di liquidare ulteriori somme a titolo di personalizzazione -anche sotto questo peculiare aspetto, inerente alla lamentata lesione della
9 capacità lavorativa generica- del danno non patrimoniale riconosciuto al danneggiato.
5.3 Le argomentazioni di non Parte_1 hanno pregio nemmeno con riferimento all'intervento chirurgico che dovrebbe effettuare al fine di porre rimedio agli effetti pregiudizievoli dell'incidente, “non appena cessato lo sviluppo fisico”, ed alle “probabili spese mediche future” ad esso correlate.
E' d'uopo rilevare, al riguardo, che -in disparte ogni considerazione circa gli oneri incombenti sul servizio sanitario nazionale, per cui, anche per questa ragione, le spese mediche future sarebbero meramente ipotetiche ed, in ogni caso, non quantificabili monetariamente, nemmeno in termini approssimativi- l'intervento al quale ha fatto cenno l'ausiliario, nell'elaborato peritale a sua firma, avrebbe la finalità -ove fosse eseguito- di porre rimedio alla “alterata stabilità articolare”, che, però, è stata considerata, unitamente a tutte le altre conseguenze scaturite dall'incidente, nella quantificazione dell'invalidità permanente (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa , alle Persona_1 pagine 10, 11, 12 e 13).
E, quindi, avendo l'ausiliario valutato le condizioni di salute dell'appellante “allo stato” e, cioè, in mancanza degli effetti benefici che potrebbe portare il suddetto intervento, la sua esecuzione sarebbe suscettibile di determinare paradossalmente un abbattimento della misura dell'invalidità permanente, presumibilmente non compensata dai giorni di convalescenza e, cioè, dall'inabilità temporanea - presumibilmente parziale o in gran parte parziale- che deriverebbe dall'operazione.
L'intervento in parola, tuttavia, difficilmente potrebbe essere inteso quale un “danno futuro”, come pure lo ha definito
10 , ma solamente quale uno strumento Parte_1 per ridurre gli effetti delle lesioni riportate e, sostanzialmente, il vulnus sofferto a causa dell'incidente, né è possibile prevedere concretamente gli eventuali giorni di convalescenza, non solo perché -e fermo restando quanto si è precedentemente detto riguardo al fatto che la sua esecuzione comporterebbe una riduzione della misura dell'invalidità permanente- la risposta ad un'operazione e, più in generale, ad un determinato trattamento sanitario è soggettiva e può dipendere da molteplici fattori, mutevoli nel tempo anche con riferimento ad uno stesso soggetto, ma anche perché meramente eventuale è pure la suddetta esecuzione, considerato che l'appellante già da tempo ha completato il suo
“sviluppo fisico”, avendo quasi ventidue anni, ed ancora non si
è sottoposto, evidentemente per una sua scelta, a tale intervento.
5.4. si è doluto, inoltre, Parte_1 dell'omessa liquidazione del danno conseguente al
“peggioramento futuro per le fratture che hanno interessato le facce articolari”, facendo leva su una considerazione del consulente tecnico d'ufficio (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal professionista nominato dal
Tribunale di Nocera Inferiore, a pagina 12, in cui è possibile leggere quanto segue: “ancora da considerare un peggioramento futuro per le fratture che hanno interessato le facce articolari del condilo femorale e quelle del ginocchio”), trascurando di tenere a mente che, in virtù di una considerazione di tal fatta, assolutamente generica, non è possibile riconoscere alcunché al danneggiato.
Ed, infatti, non è dato evincere in alcun modo -e l'ausiliario si è espresso nei termini poc'anzi ricordati perché evidentemente era impossibile stabilirlo- se, come, quando ed
11 in quale misura si possa verificare il succitato peggioramento, fermo restando che, oltre tutto, se un peggioramento si fosse concretamente materializzato, avrebbe legittimato ad invocarne -hodie- la liquidazione, Parte_1 in relazione ad un danno, cioè, reale ed effettivo e non meramente eventuale, incerto nell'an e nel quantum.
5.5. L'appellante ha lamentato anche di avere perso delle chances a causa dell'incidente, o meglio, degli effetti pregiudizievoli da esso scaturiti, di cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto, non avendo avuto la possibilità di svolgere altri studi o altri lavori a causa delle menomazioni che aveva subito.
Giova tenere a mente, in termini generali, che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, sempre che sia configurabile un pregiudizio concreto ed attuale, consistente nella perdita della possibilità di ottenere un risultato o un bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, che esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche, della sussistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l'effettiva possibilità, che deve rispondere ai parametri dell'apprezzabilità, della serietà e della consistenza, di ottenere quel risultato o quel bene (cfr. Cass. civ. n. 19604/16, Cass. civ. n. 14916/18 e Cass. civ. n.
2261/22).
Con precipuo riferimento alle lesioni subite da una persona a causa di una condotta illecita altrui, è stato sostenuto che l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro e, comunque, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già una lesione di un modo di essere
12 del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica e, piuttosto, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta all'autorità giudiziaria adita in base ad una valutazione necessariamente equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile (cfr. Cass. civ. n. 12211/15).
Nel caso di specie, però, l'invalidità permanente non è tale da precludere tout court al danneggiato di lavorare, né è stato dimostrato che avrebbe svolto altri Parte_1 lavori rispetto a quelli esercitabili in virtù dei suoi studi nel settore alberghiero -non essendo di certo sufficiente il riferimento alla professione del padre, vigile urbano- o avrebbe svolto lavori più remunerativi qualora non fosse stato coinvolto nell'incidente e, quindi, che avrebbe avuto prospettive professionali e reddituali migliori se non ne avesse subito le conseguenze pregiudizievoli.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in ragione delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato, mentre deve essere accolta l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, che, nella parte del dispositivo (punto 5) in cui è liquidato l'ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico, contempla la somma di euro 40.819.50 invece della somma di euro 49.819,50, frutto evidente di un errore di calcolo, se non addirittura di battitura, evincibile palesemente dalla motivazione, dalla cui lettura è possibile arguire gli importi riconosciuti al danneggiato e, cioè, euro 57.197,00, per invalidità permanente, ed euro 12.622,50, per inabilità
13 temporanea, per un totale di euro 69.819,50, dal quale -in virtù, peraltro, di una determinazione non oggetto di gravame, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale- è stata detratta
(cfr. la sentenza impugnata, a pagina 12) la somma di euro
20.000,00 (già versata al danneggiato dalla “compagnia assicuratrice”).
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che non rileva, ai fini dell'individuazione della soccombenza, l'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale poc'anzi mentovata, non avendo natura propriamente impugnatoria, bensì amministrativa (cfr. Cass. civ. n. 26566/23).
8. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
14 1) rigetta l'appello;
2) dispone, a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, che, nella parte del dispositivo (punto
5) in cui è liquidato l'ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico, alla somma “40.819,50” sia sostituita la somma “49.819,50”;
3) condanna alla refusione, in favore Parte_1 della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro
10.500,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 736 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Davide De Prisco, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, contumace, CP_1
APPELLATA
E
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Parrocchia, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
980/24 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data
29 aprile 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 18 giugno 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a cinque motivi di gravame, avverso la sentenza numero 980/24, pubblicata in data 29 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva sì condannato i convenuti al risarcimento dei danni che aveva subito a causa di un incidente in cui era stato coinvolto, quale trasportato a bordo di un motociclo condotto dal padre,
, sulla strada provinciale Nocera Inferiore- Controparte_3
Sarno, in data 8 ottobre 2015, alle ore 8.15 circa, verificatosi per l'inopinata -e vietata- manovra di svolta a sinistra effettuata da , alla guida dell'autovettura di sua proprietà, CP_1 assicurata con la ma aveva Controparte_2 liquidato i pregiudizi occorsigli in maniera assolutamente insoddisfacente, omettendo di riconoscergli il diritto ad ottenere alcune voci di danno e commettendo, per di più, un errore materiale nell'indicazione della somma complessivamente dovuta.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_2 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da non è Parte_1 fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2 2. Con i cinque motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha messo in rilievo che: a) il
Giudice di primo grado, violando gli articoli 1223, 1226 e 2043 del codice civile, 61, 115 e 116 del codice di procedura civile e
138 del codice delle assicurazioni private, aveva erroneamente escluso -omettendo di valutare o di valutare adeguatamente le circostanze riferite dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria e gli elementi acquisiti nel corso delle operazioni peritali espletate- il suo diritto alla personalizzazione dei danni subiti;
b) il consulente tecnico d'ufficio, del resto, aveva accertato le sue difficoltà nella corsa, nonché nello svolgimento di attività ludico-sportive, fermo restando che, nel periodo successivo all'incidente, era stato costretto, a scuola, a stare in un banco singolo e ad essere accompagnato in bagno, così come, nelle festività natalizie e pasquali, era stato costretto a stare in sedia a rotelle;
c) era evidente, d'altro canto, pure il suo diritto ad ottenere la liquidazione del danno morale, tenuto conto, oltre tutto, della sua giovane età -dodici anni- al momento dell'incidente e delle conseguenze che ne erano derivate;
d) erano stati del tutto trascurati, non di meno, gli effetti che il sinistro aveva avuto sulla sua “futura attività lavorativa”, a cui aveva fatto cenno -nell'elaborato peritale a sua firma- l'ausiliario, atteso che, pure a volere ritenere che quest'ultimo intendesse riferirsi ad una “riduzione della capacità lavorativa generica e/o cenestesi lavorativa anziché specifica”, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscergli il diritto al risarcimento “mediante la personalizzazione del danno biologico”, vieppiù considerando che, all'attualità, svolgeva il lavoro di cuoco ed aveva difficoltà a stare in piedi ed era costretto, quindi, ad assumere farmaci per fronteggiare il dolore;
e) non a caso, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel corso
3 del giudizio, aveva formulato una proposta transattiva, ai sensi dell'articolo 185 bis del codice di procedura civile, per un ammontare -euro 80.000,00- che si spiegava solamente calcolando una personalizzazione dei danni che aveva subito;
f) il Giudice di primo grado, per giunta, non aveva liquidato alcunché con riferimento all'intervento chirurgico al quale sarebbe dovuto essere sottoposto “per la ricostruzione del legamento”, in relazione al “danno biologico futuro”, alla
“inabilità temporanea collegata al futuro intervento chirurgico”, al “peggioramento futuro delle sue condizioni di salute”, nonché alle spese mediche e, più in generale, alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla necessità di sottoporsi all'operazione; g) gli esiti dell'incidente, infine, lo avevano pregiudicato -dandogli il diritto ad ottenere il conseguente risarcimento- nella scelta del suo percorso di studi e dell'attività lavorativa, essendo state vulnerate le sue chances di
“partecipare a concorsi pubblici per agenti di polizia”, né avrebbe potuto svolgere, “anche per società private, le mansioni di vigilante, né … operare come magazziniere in una ditta di imballaggi a causa della ridotta flessione del ginocchio”, essendo stato costretto, “al termine degli studi secondari”, a
“scegliere la scuola alberghiera, che gli avrebbe consentito di lavorare come cameriere, cuoco, operatore di sala, receptionist … ossia tutte mansioni compatibili con le menomazioni riscontrate agli arti inferiori” (cfr. l'atto d'appello del 18 giugno 2024, alle pagine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 e 18).
3. Il Tribunale di Nocera Inferiore, invero, aveva sostenuto che: a) aveva riportato “postumi Parte_1 permanenti causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo, costituiti da esiti di trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro, con frattura condilo
4 femorale sinistro e frattura-avulsione della spina tibiale posteriore, con insufficienza del legamento crociato posteriore, meniscopatia mediale per interessamento del corpo-corno posteriore e cicatrici da trauma”; b) il danno biologico permanente poteva essere quantificato “nella misura percentuale del 16% e la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, era valutabile con un periodo di malattia di giorni 45 di inabilità temporanea totale, giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 45 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 60 di inabilità temporanea parziale al
25%”; c) potevano essere utilizzate, ai fini della liquidazione del quantum monetario dovuto, le tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, che permettevano di quantificare unitariamente il danno biologico e quello morale, fermo restando che non erano emersi “elementi idonei per ritenere sussistenti profili di danno non risarciti”, in virtù delle somme liquidate, né “per procedere ad una personalizzazione del danno” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 10, 11 e 12).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo infirmate, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il Tribunale di
Nocera Inferiore, al fine di quantificare il danno non patrimoniale subito da , ha applicato Parte_1 le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, che permettono - come il Giudice di primo grado, peraltro, ha apertis verbis specificato- di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia
5 nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
Conseguentemente, non è possibile ritenere che all'appellante dovesse essere liquidato un ulteriore importo a titolo di danno morale e, cioè, per il dolore e la sofferenza soggettiva, essendo già stato riconosciuto il suo diritto ad ottenere il relativo risarcimento, in forza di una liquidazione - fondata sul “punto pesante”, comprensivo, appunto, anche del danno morale- che ha tenuto debitamente conto anche della sua giovane età, essendo l'età del danneggiato -che più è bassa, più appesantisce il quantum del risarcimento dovuto- uno dei criteri attraverso i quali viene individuato l'ammontare da attribuire al soggetto leso.
5.1. Non è dovuto alcunché, parimenti, a titolo di personalizzazione del danno, atteso che -e rammentato, ancora prima, che, anche sotto questo profilo, la giovane età di non può costituire, in sé e per sé Parte_1 considerata, un fattore dirimente, essendo la liquidazione, quale effettuata dal Tribunale di Nocera Inferiore, secondo i criteri previsti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, parametrata all'età del danneggiato- non sono emerse circostanze tali da integrare i presupposti all'uopo occorrenti.
Ai fini della liquidazione di una determinata somma a titolo di personalizzazione, infatti, è necessario che emergano effetti - complessivamente scaturiti dall'evento lesivo- eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell'integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all'età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale è comunque tenuto a dimostrare, in maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare,
6 in termini precisi e dettagliati, l'effettiva sussistenza di specifici e determinati esiti dell'illecito -anomali ed eccezionali- tali da indurre all'accoglimento di una domanda di tal fatta (cfr. Cass. civ. n. 28988/19 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 5865/21).
, nel caso di specie, non ha fornito Parte_1 alcuna prova -ed, ancora prima, non ha allegato alcuna circostanza in grado di dare conto- della sussistenza di conseguenze, inconsuete e straordinarie, tali da rendere i vulnera de quibus più gravi rispetto agli effetti ordinariamente derivanti da lesioni di natura, tipologia e consistenza equiparabili a quelle da lui riportate, avendo allegato -e dimostrato la sussistenza di- conseguenze dannose “comuni” e, cioè, analoghe a quelle che qualsiasi danneggiato con le medesime forme di invalidità o inabilità avrebbe patito e patirebbe (cfr. Cass. civ. n. 14364/19).
Per un soggetto che avesse riportato i postumi residuati all'appellante, infatti, sarebbe normale avere difficoltà a correre ed a svolgere attività -anche ludico-sportive- ad alta intensità, tali da richiedere, in particolare, la flessione del ginocchio o, comunque, a sollecitare l'articolazione lesa, così come sarebbe normale vivere un periodo -oggetto, nella vicenda in esame, di adeguata liquidazione, essendo stata risarcita (ed in relazione ad un periodo piuttosto lungo, tenendo conto delle diverse fasi della convalescenza e della conseguente consistenza degli impedimenti che ha comportato per ), Parte_1
l'inabilità temporanea- con le stampelle, non esclusi i giorni festivi, con il bisogno di essere aiutato anche nello svolgimento delle attività quotidiane più basilari.
5.2. Nessuna dimostrazione è stata fornita, inoltre, della sussistenza dei presupposti per riconoscere all'appellante una personalizzazione del danno biologico per la cenestesi lavorativa, che il consulente tecnico d'ufficio aveva
7 sostanzialmente evocato -a dire di Parte_2 aveva al fatto che la sua “menomazione”
[...] Parte_3 sarebbe potuta essere “pregiudizievole per una futura attività lavorativa”.
E' utile rammentare, a tal proposito, che il danno da cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e deve essere liquidato, in maniera onnicomprensiva, come danno alla salute, potendo l'autorità giudiziaria adita, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. Cass. civ. n. 12572/18).
E' necessario, però, al fine di attendere ad un appesantimento del genere, che il danneggiato percepisca un peggioramento, nello svolgimento dell'attività lavorativa, del suo benessere personale e professionale, che, nella vicenda in esame, non è nemmeno astrattamente ipotizzabile, in quanto
, al momento dell'incidente, era Parte_1 minore e non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Quanto all'incidenza che gli effetti dell'evento lesivo hanno attualmente e potrebbero avere in futuro, l'appellante si è limitato a sostenere che, essendo cuoco in un ristorante, sarebbe costretto a prendersi delle pause di un quarto d'ora dopo alcune ore di lavoro in piedi o ad assumere dei farmaci antinfiammatori quando non sarebbe possibile riposarsi per l'eccessivo afflusso di clientela: nessuna dimostrazione dell'esercizio dell'attività di cuoco, tuttavia, è stata fornita, dato che il contratto a tempo determinato menzionato nell'atto di gravame non risulta essere stato mai depositato, ed, oltre
8 tutto, la necessità di sedersi per qualche minuto, dopo diverse ore di lavoro in piedi, è un'esigenza -secondo quanto è possibile desumere da nozioni di comune esperienza- comune a tutte le persone e non solo a quelle nelle condizioni di salute di
, il quale, peraltro, avrebbe Parte_1 frequentato -secondo quanto dedotto fin dal giudizio di primo grado- la scuola alberghiera, che gli dovrebbe assicurare la possibilità di svolgere diverse tipologie di lavori, non tutti implicanti uno sforzo precipuamente insistente sull'articolazione incisa dagli effetti perniciosi del sinistro.
E ciò senza considerare affatto che, secondo quanto è possibile arguire dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio
(cfr. l'elaborato peritale depositato in data 5 dicembre 2020, alle pagine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19), le conseguenze dell'incidente sarebbero circoscritte, sul piano funzionale, all'attività di corsa, ma non ad altre, quali, a titolo esemplificativo, quelle del camminare o dello stare in piedi, né
l'ausiliario di cui si è avvalso il Tribunale di Nocera Inferiore -il quale si è limitato a discettare di “deficit dello scarico monopodalico” e, cioè, della difficoltà a tenere la posizione eretta, ma solo appoggiandosi sul piede sinistro- ha evocato, in termini di certezza ed inoppugnabilità, algie, dolori o risentimenti in relazione allo svolgimento delle suddette attività
(camminare, stare in piedi ed attività analoghe), che, pertanto, non possono reputarsi dimostrati -i suddetti risentimenti, dolori o algie- e che, non essendo stata -in ogni caso- acquisita alcuna prova -vale la pena di ricordarlo- riguardo all'attività lavorativa attualmente svolta o a quella che l'appellante potrebbe in concreto svolgere in futuro, non permettono di liquidare ulteriori somme a titolo di personalizzazione -anche sotto questo peculiare aspetto, inerente alla lamentata lesione della
9 capacità lavorativa generica- del danno non patrimoniale riconosciuto al danneggiato.
5.3 Le argomentazioni di non Parte_1 hanno pregio nemmeno con riferimento all'intervento chirurgico che dovrebbe effettuare al fine di porre rimedio agli effetti pregiudizievoli dell'incidente, “non appena cessato lo sviluppo fisico”, ed alle “probabili spese mediche future” ad esso correlate.
E' d'uopo rilevare, al riguardo, che -in disparte ogni considerazione circa gli oneri incombenti sul servizio sanitario nazionale, per cui, anche per questa ragione, le spese mediche future sarebbero meramente ipotetiche ed, in ogni caso, non quantificabili monetariamente, nemmeno in termini approssimativi- l'intervento al quale ha fatto cenno l'ausiliario, nell'elaborato peritale a sua firma, avrebbe la finalità -ove fosse eseguito- di porre rimedio alla “alterata stabilità articolare”, che, però, è stata considerata, unitamente a tutte le altre conseguenze scaturite dall'incidente, nella quantificazione dell'invalidità permanente (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa , alle Persona_1 pagine 10, 11, 12 e 13).
E, quindi, avendo l'ausiliario valutato le condizioni di salute dell'appellante “allo stato” e, cioè, in mancanza degli effetti benefici che potrebbe portare il suddetto intervento, la sua esecuzione sarebbe suscettibile di determinare paradossalmente un abbattimento della misura dell'invalidità permanente, presumibilmente non compensata dai giorni di convalescenza e, cioè, dall'inabilità temporanea - presumibilmente parziale o in gran parte parziale- che deriverebbe dall'operazione.
L'intervento in parola, tuttavia, difficilmente potrebbe essere inteso quale un “danno futuro”, come pure lo ha definito
10 , ma solamente quale uno strumento Parte_1 per ridurre gli effetti delle lesioni riportate e, sostanzialmente, il vulnus sofferto a causa dell'incidente, né è possibile prevedere concretamente gli eventuali giorni di convalescenza, non solo perché -e fermo restando quanto si è precedentemente detto riguardo al fatto che la sua esecuzione comporterebbe una riduzione della misura dell'invalidità permanente- la risposta ad un'operazione e, più in generale, ad un determinato trattamento sanitario è soggettiva e può dipendere da molteplici fattori, mutevoli nel tempo anche con riferimento ad uno stesso soggetto, ma anche perché meramente eventuale è pure la suddetta esecuzione, considerato che l'appellante già da tempo ha completato il suo
“sviluppo fisico”, avendo quasi ventidue anni, ed ancora non si
è sottoposto, evidentemente per una sua scelta, a tale intervento.
5.4. si è doluto, inoltre, Parte_1 dell'omessa liquidazione del danno conseguente al
“peggioramento futuro per le fratture che hanno interessato le facce articolari”, facendo leva su una considerazione del consulente tecnico d'ufficio (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal professionista nominato dal
Tribunale di Nocera Inferiore, a pagina 12, in cui è possibile leggere quanto segue: “ancora da considerare un peggioramento futuro per le fratture che hanno interessato le facce articolari del condilo femorale e quelle del ginocchio”), trascurando di tenere a mente che, in virtù di una considerazione di tal fatta, assolutamente generica, non è possibile riconoscere alcunché al danneggiato.
Ed, infatti, non è dato evincere in alcun modo -e l'ausiliario si è espresso nei termini poc'anzi ricordati perché evidentemente era impossibile stabilirlo- se, come, quando ed
11 in quale misura si possa verificare il succitato peggioramento, fermo restando che, oltre tutto, se un peggioramento si fosse concretamente materializzato, avrebbe legittimato ad invocarne -hodie- la liquidazione, Parte_1 in relazione ad un danno, cioè, reale ed effettivo e non meramente eventuale, incerto nell'an e nel quantum.
5.5. L'appellante ha lamentato anche di avere perso delle chances a causa dell'incidente, o meglio, degli effetti pregiudizievoli da esso scaturiti, di cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto, non avendo avuto la possibilità di svolgere altri studi o altri lavori a causa delle menomazioni che aveva subito.
Giova tenere a mente, in termini generali, che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, sempre che sia configurabile un pregiudizio concreto ed attuale, consistente nella perdita della possibilità di ottenere un risultato o un bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, che esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche, della sussistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l'effettiva possibilità, che deve rispondere ai parametri dell'apprezzabilità, della serietà e della consistenza, di ottenere quel risultato o quel bene (cfr. Cass. civ. n. 19604/16, Cass. civ. n. 14916/18 e Cass. civ. n.
2261/22).
Con precipuo riferimento alle lesioni subite da una persona a causa di una condotta illecita altrui, è stato sostenuto che l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro e, comunque, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già una lesione di un modo di essere
12 del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica e, piuttosto, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta all'autorità giudiziaria adita in base ad una valutazione necessariamente equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile (cfr. Cass. civ. n. 12211/15).
Nel caso di specie, però, l'invalidità permanente non è tale da precludere tout court al danneggiato di lavorare, né è stato dimostrato che avrebbe svolto altri Parte_1 lavori rispetto a quelli esercitabili in virtù dei suoi studi nel settore alberghiero -non essendo di certo sufficiente il riferimento alla professione del padre, vigile urbano- o avrebbe svolto lavori più remunerativi qualora non fosse stato coinvolto nell'incidente e, quindi, che avrebbe avuto prospettive professionali e reddituali migliori se non ne avesse subito le conseguenze pregiudizievoli.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in ragione delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato, mentre deve essere accolta l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, che, nella parte del dispositivo (punto 5) in cui è liquidato l'ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico, contempla la somma di euro 40.819.50 invece della somma di euro 49.819,50, frutto evidente di un errore di calcolo, se non addirittura di battitura, evincibile palesemente dalla motivazione, dalla cui lettura è possibile arguire gli importi riconosciuti al danneggiato e, cioè, euro 57.197,00, per invalidità permanente, ed euro 12.622,50, per inabilità
13 temporanea, per un totale di euro 69.819,50, dal quale -in virtù, peraltro, di una determinazione non oggetto di gravame, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale- è stata detratta
(cfr. la sentenza impugnata, a pagina 12) la somma di euro
20.000,00 (già versata al danneggiato dalla “compagnia assicuratrice”).
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che non rileva, ai fini dell'individuazione della soccombenza, l'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale poc'anzi mentovata, non avendo natura propriamente impugnatoria, bensì amministrativa (cfr. Cass. civ. n. 26566/23).
8. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
14 1) rigetta l'appello;
2) dispone, a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, che, nella parte del dispositivo (punto
5) in cui è liquidato l'ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico, alla somma “40.819,50” sia sostituita la somma “49.819,50”;
3) condanna alla refusione, in favore Parte_1 della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro
10.500,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
15